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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1559/2023 promossa da
- (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1972, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
CAPUANI MARIALUISA del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, Via della Consolata n. 1bis;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.08.1946, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
ERLACHER EMANUELA del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in La Villa in Badia (BZ), Via Verda n. 3;
- parte convenuta – opposta -
con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 323/2023 d.d. 24.02.2023.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
come da atto di citazione in opposizione d.d. 02.05.2023
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare ed istruttoria, disporre la riunione del
presente giudizio a quello recante n. RG 193-2023 pendente presso questo ufficio
giudiziario, Sezione S2, davanti al Dott. Pappalardo.
Ancora in via preliminare dichiarare la nullità della procura alle liti per difetto di ius
postulandi.
Sempre in via preliminare respingere una eventuale richiesta di concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito e in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed
accertare e dichiarare il diritto del sig. di ritenere le somme a lui Parte_1
bonificate.
Condannare la sig.ra al pagamento di una somma da determinarsi in Controparte_1
via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge da liquidarsi a favore
degli intestati difensori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria (…)”
come da note scritte d.d. 19.02.2025
“l'ecc.mo Tribunale adito Voglia in accoglimento dell'opposizione proposta revocare il
decreto ingiuntivo opposto ed ora provvisoriamente esecutivo e dichiarare il diritto del
a ritenere le somme a Lui bonificate e condannare la al pagamento di Pt_1 CP_1
una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 III c c.p.c. con vittoria di
spese competenze e onorari oltre accessori di legge da liquidarsi a favore del difensore”
del procuratore di parte opposta:
2 come da comparsa di costituzione e risposta d.d. 03.11.2023
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis
in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e di conseguenza munire il
decreto ingiuntivo n. 323/2023 del 24.02.2023 del Tribunale di Bolzano di efficacia
provvisoriamente esecutiva;
In via principale:
- respingere e rigettare tutte le eccezioni e domande avversarie proposte perché infondate
in fatto ed in diritto e quindi respingere l'opposizione formulata da controparte e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2023 condannando l'opponente al
pagamento di quanto ivi previsto;
- condannare il sig. , al versamento a favore dell'istante odierno Parte_1
opposto di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c.;
in ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 02.05.2023 l'opponente ha evocato in giudizio l'opposta , chiedendo la Parte_1 Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 323/2023 d.d. 24.02.2023, emesso dal Tribunale di
Bolzano per l'importo di € 30.000,00, oltre spese di procedura, a titolo di restituzione della somma mutuata giusta contratto d.d. 13.05.2021.
3 In particolare, parte opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto priva di qualsivoglia collegamento rispetto allo stesso. Nel
merito ha dedotto che la signora avrebbe corrisposto la somma per cui è CP_1
causa non già a titolo di mutuo, bensì a titolo di “corrispettivo per la cessione della conduzione del fondo agricolo e dell'attività agrituristica del sig. ” (pag. 4 atto di Pt_1
citazione), nonché per “remunerare il passaggio nel godimento degli immobili e nella
conduzione della attività agrituristica, finanziare la conclusione delle opere di
urbanizzazione e remunerare il suo ruolo ed aiuto fondamentale nella realizzazione delle
casette” (pag. 6 atto di citazione).
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 03.11.2023, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la reiezione. Nello specifico, la procura conferita dalla signora sarebbe stata rilasciata anche per la CP_1
proposizione dell'odierna causa. Quanto alla pretesa fatta valere, dalla scrittura privata d.d.
13.05.2021, sottoscritta da entrambe le parti, emergerebbe chiaramente la pattuizione di un mutuo finalizzato all'acquisto di un numero non meglio definito di quote di una costituenda società semplice, di cui anche lo stesso opponente avrebbe fatto parte, stabilendo al riguardo un termine sino al 31.12.2022; stante la mancata costituzione della società,
l'opposta avrebbe diritto alla restituzione della somma mutuata.
Con ordinanza d.d. 03.04.2024 è stata concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita attraverso l'interpello formale dell'opposta.
Con ordinanza d.d. 13.06.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione in decisione l'udienza del 20.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e disponendo, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.
Con ordinanza d.d. 21.02.2025 il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
4 2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.1. Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita dall'opposta.
L'eccezione deve essere disattesa.
La procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, conferita dalla signora CP_1
all'avv. Emanuela Erlacher in data 20.05.2022, indica quale controparte il signor
[...]
, facendo riferimento ad una “pratica societaria”. Poiché la presente Parte_1
causa, così come la fase monitoria a monte, secondo quanto prospettato, vertono intorno ad un mutuo concluso nella fase antecedente alla costituzione di una società e per l'acquisto di quote societarie, le stesse attengono, in senso lato, ad una “pratica societaria”. Risulta
pertanto evidente il collegamento della procura de qua con l'oggetto del ricorso monitorio e con la presente causa.
2.2. Nel merito, parte opposta ha prodotto la scrittura privata d.d. 13.05.2021, in virtù della quale ha mutuato all'opponente la somma di € 30.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. di parte opposta,
art. 1). In tale scrittura viene indicato, quale finalità del mutuo, l'acquisto di quote di una
“Società Semplice o di altra forma giuridica da definire (es. Trust)” (art. 2), con la previsione che “La mutuante non richiederà la restituzione del prestito infruttifero, purché venga costituita la società o altra forma giuridica di cui all'art. 2” (art. 3) e che “Qualora la somma versata al signor non venisse tramutata per l'acquisto delle Parte_1
quote di cui all'art. 2, l'importo deve essere restituito alla mutuante, senza interessi, entro il 31 12 2022” (art. 4). L'opposta ha altresì documentato l'avvenuto versamento della somma in oggetto all'opponente, depositando ordine di bonifico d.d. 21.05.2021 recante la seguente causale “prestito infruttifero da zia ” (cfr. doc. 4 fasc. di parte opposta). CP_1
Dall'interpretazione complessiva delle riportate clausole si evince come le parti abbiano concluso un contratto di mutuo dell'importo di € 30.000,00, con obbligo di restituzione condizionato al mancato trasferimento, entro il 31.12.2022, di quote della costituenda
5 società. La previsione della facoltà, per il mutuatario, di trattenere quanto ricevuto, in caso di costituzione della società e di trasferimento delle quote alla mutuante, è qualificabile in termini di consenso anticipato ad una datio in solutum ex art. 1197 c.c. ovvero come attribuzione di un diritto di opzione, nell'ambito di una novazione oggettiva del rapporto da mutuo a compravendita di quote.
Dall'accordo in considerazione emerge in ogni caso con chiarezza che il mancato trasferimento di quote della costituenda società dal signor alla signora Pt_1 CP_1
entro il 31.12.2022 implica l'obbligo del primo di restituire alla seconda le somme mutuate.
Posto quanto precede, l'opponente, a tanto onerato, non ha provato l'avvenuto trasferimento di quote societarie o di altro ente all'opposta entro il predetto termine.
Irrilevante risulta al riguardo la circostanza secondo cui l'opposta avrebbe costituito con soggetti terzi una società. La scrittura privata de qua si riferisce invero espressamente ad una società di cui sarebbe stato socio l'odierno opponente (cfr. art. 5: “Il signor
futuro socio della costituenda società autorizza fin d'ora la signora Controparte_2
a trasferire metà delle sue quote (…)”.) e ad un acquisto di quote dallo Controparte_1
stesso, vale a dire al trasferimento di quote dal medesimo in favore dell'opposta. Dirimente
risulta pertanto il mancato trasferimento di dette quote, mentre alcun rilievo assumono i motivi alla base dello stesso.
Anche qualora, in adesione alla tesi dell'opponente, si qualificasse l'operazione quale conferimento anticipato, non risulta quindi provato che l'opponente abbia utilizzato quanto versatogli per costituire una società, trasferendo le quote a favore dell'opposta.
Non risulta neppure provato che l'importo di € 30.000,00 sia stato versato dall'opposta a titolo di “corrispettivo per la cessione della conduzione del fondo agricolo e dell'attività agrituristica del sig. ” (pag. 4 atto di citazione), nonché per “remunerare il Pt_1
passaggio nel godimento degli immobili e nella conduzione della attività agrituristica,
finanziare la conclusione delle opere di urbanizzazione e remunerare il suo ruolo ed aiuto
6 fondamentale nella realizzazione delle casette” (pag. 6 atto di citazione). Simile
prospettazione si pone in evidente contrasto con la scrittura privata d.d. 13.05.2021 e non trova riscontro in alcuno dei documenti in atti. Come tempestivamente eccepito dall'opposta, risulta del resto inammissibile, ai sensi degli artt. 2722 e 1417 c.c., la prova orale al riguardo offerta dall'opponente.
Stante l'avveramento della condizione cui le parti hanno subordinato l'obbligo di restituzione della somma mutuata, ovvero il mancato trasferimento delle quote della costituenda società entro il 31.12.2022, sussiste in definitiva il diritto di credito azionato dall'opposta.
Poiché l'opponente non ha provato di aver restituito la somma mutuata, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria della definitiva esecutività dello stesso.
2.3. Alla luce dell'infondatezza delle domande dell'opponente deve essere rigettata la domanda di condanna dell'opposta per responsabilità processuale aggravata.
2.4. La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da parte opposta deve essere parimenti rigettata.
Non è invero dato ravvisare nella condotta dell'opponente i profili di mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96, comma 1, c.p.c. Neppure si riscontra una condotta radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo in base all'art. 96,
comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15.02.2021, n. 3830; Cass. civ., Sez. VI, ord.
24.09.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.11.2019, n. 29812).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opponente va dunque condannato alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale, e dunque in complessivi € 7.616,00, oltre 15% per spese
7 forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dall'opponente;
4) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dall'opposta;
5) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre 15% Controparte_1
per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 14.03.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1559/2023 promossa da
- (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1972, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
CAPUANI MARIALUISA del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, Via della Consolata n. 1bis;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.08.1946, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
ERLACHER EMANUELA del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in La Villa in Badia (BZ), Via Verda n. 3;
- parte convenuta – opposta -
con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 323/2023 d.d. 24.02.2023.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
come da atto di citazione in opposizione d.d. 02.05.2023
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare ed istruttoria, disporre la riunione del
presente giudizio a quello recante n. RG 193-2023 pendente presso questo ufficio
giudiziario, Sezione S2, davanti al Dott. Pappalardo.
Ancora in via preliminare dichiarare la nullità della procura alle liti per difetto di ius
postulandi.
Sempre in via preliminare respingere una eventuale richiesta di concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito e in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed
accertare e dichiarare il diritto del sig. di ritenere le somme a lui Parte_1
bonificate.
Condannare la sig.ra al pagamento di una somma da determinarsi in Controparte_1
via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge da liquidarsi a favore
degli intestati difensori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria (…)”
come da note scritte d.d. 19.02.2025
“l'ecc.mo Tribunale adito Voglia in accoglimento dell'opposizione proposta revocare il
decreto ingiuntivo opposto ed ora provvisoriamente esecutivo e dichiarare il diritto del
a ritenere le somme a Lui bonificate e condannare la al pagamento di Pt_1 CP_1
una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 III c c.p.c. con vittoria di
spese competenze e onorari oltre accessori di legge da liquidarsi a favore del difensore”
del procuratore di parte opposta:
2 come da comparsa di costituzione e risposta d.d. 03.11.2023
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis
in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e di conseguenza munire il
decreto ingiuntivo n. 323/2023 del 24.02.2023 del Tribunale di Bolzano di efficacia
provvisoriamente esecutiva;
In via principale:
- respingere e rigettare tutte le eccezioni e domande avversarie proposte perché infondate
in fatto ed in diritto e quindi respingere l'opposizione formulata da controparte e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2023 condannando l'opponente al
pagamento di quanto ivi previsto;
- condannare il sig. , al versamento a favore dell'istante odierno Parte_1
opposto di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c.;
in ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 02.05.2023 l'opponente ha evocato in giudizio l'opposta , chiedendo la Parte_1 Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 323/2023 d.d. 24.02.2023, emesso dal Tribunale di
Bolzano per l'importo di € 30.000,00, oltre spese di procedura, a titolo di restituzione della somma mutuata giusta contratto d.d. 13.05.2021.
3 In particolare, parte opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto priva di qualsivoglia collegamento rispetto allo stesso. Nel
merito ha dedotto che la signora avrebbe corrisposto la somma per cui è CP_1
causa non già a titolo di mutuo, bensì a titolo di “corrispettivo per la cessione della conduzione del fondo agricolo e dell'attività agrituristica del sig. ” (pag. 4 atto di Pt_1
citazione), nonché per “remunerare il passaggio nel godimento degli immobili e nella
conduzione della attività agrituristica, finanziare la conclusione delle opere di
urbanizzazione e remunerare il suo ruolo ed aiuto fondamentale nella realizzazione delle
casette” (pag. 6 atto di citazione).
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 03.11.2023, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la reiezione. Nello specifico, la procura conferita dalla signora sarebbe stata rilasciata anche per la CP_1
proposizione dell'odierna causa. Quanto alla pretesa fatta valere, dalla scrittura privata d.d.
13.05.2021, sottoscritta da entrambe le parti, emergerebbe chiaramente la pattuizione di un mutuo finalizzato all'acquisto di un numero non meglio definito di quote di una costituenda società semplice, di cui anche lo stesso opponente avrebbe fatto parte, stabilendo al riguardo un termine sino al 31.12.2022; stante la mancata costituzione della società,
l'opposta avrebbe diritto alla restituzione della somma mutuata.
Con ordinanza d.d. 03.04.2024 è stata concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita attraverso l'interpello formale dell'opposta.
Con ordinanza d.d. 13.06.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione in decisione l'udienza del 20.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e disponendo, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.
Con ordinanza d.d. 21.02.2025 il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
4 2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.1. Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita dall'opposta.
L'eccezione deve essere disattesa.
La procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, conferita dalla signora CP_1
all'avv. Emanuela Erlacher in data 20.05.2022, indica quale controparte il signor
[...]
, facendo riferimento ad una “pratica societaria”. Poiché la presente Parte_1
causa, così come la fase monitoria a monte, secondo quanto prospettato, vertono intorno ad un mutuo concluso nella fase antecedente alla costituzione di una società e per l'acquisto di quote societarie, le stesse attengono, in senso lato, ad una “pratica societaria”. Risulta
pertanto evidente il collegamento della procura de qua con l'oggetto del ricorso monitorio e con la presente causa.
2.2. Nel merito, parte opposta ha prodotto la scrittura privata d.d. 13.05.2021, in virtù della quale ha mutuato all'opponente la somma di € 30.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. di parte opposta,
art. 1). In tale scrittura viene indicato, quale finalità del mutuo, l'acquisto di quote di una
“Società Semplice o di altra forma giuridica da definire (es. Trust)” (art. 2), con la previsione che “La mutuante non richiederà la restituzione del prestito infruttifero, purché venga costituita la società o altra forma giuridica di cui all'art. 2” (art. 3) e che “Qualora la somma versata al signor non venisse tramutata per l'acquisto delle Parte_1
quote di cui all'art. 2, l'importo deve essere restituito alla mutuante, senza interessi, entro il 31 12 2022” (art. 4). L'opposta ha altresì documentato l'avvenuto versamento della somma in oggetto all'opponente, depositando ordine di bonifico d.d. 21.05.2021 recante la seguente causale “prestito infruttifero da zia ” (cfr. doc. 4 fasc. di parte opposta). CP_1
Dall'interpretazione complessiva delle riportate clausole si evince come le parti abbiano concluso un contratto di mutuo dell'importo di € 30.000,00, con obbligo di restituzione condizionato al mancato trasferimento, entro il 31.12.2022, di quote della costituenda
5 società. La previsione della facoltà, per il mutuatario, di trattenere quanto ricevuto, in caso di costituzione della società e di trasferimento delle quote alla mutuante, è qualificabile in termini di consenso anticipato ad una datio in solutum ex art. 1197 c.c. ovvero come attribuzione di un diritto di opzione, nell'ambito di una novazione oggettiva del rapporto da mutuo a compravendita di quote.
Dall'accordo in considerazione emerge in ogni caso con chiarezza che il mancato trasferimento di quote della costituenda società dal signor alla signora Pt_1 CP_1
entro il 31.12.2022 implica l'obbligo del primo di restituire alla seconda le somme mutuate.
Posto quanto precede, l'opponente, a tanto onerato, non ha provato l'avvenuto trasferimento di quote societarie o di altro ente all'opposta entro il predetto termine.
Irrilevante risulta al riguardo la circostanza secondo cui l'opposta avrebbe costituito con soggetti terzi una società. La scrittura privata de qua si riferisce invero espressamente ad una società di cui sarebbe stato socio l'odierno opponente (cfr. art. 5: “Il signor
futuro socio della costituenda società autorizza fin d'ora la signora Controparte_2
a trasferire metà delle sue quote (…)”.) e ad un acquisto di quote dallo Controparte_1
stesso, vale a dire al trasferimento di quote dal medesimo in favore dell'opposta. Dirimente
risulta pertanto il mancato trasferimento di dette quote, mentre alcun rilievo assumono i motivi alla base dello stesso.
Anche qualora, in adesione alla tesi dell'opponente, si qualificasse l'operazione quale conferimento anticipato, non risulta quindi provato che l'opponente abbia utilizzato quanto versatogli per costituire una società, trasferendo le quote a favore dell'opposta.
Non risulta neppure provato che l'importo di € 30.000,00 sia stato versato dall'opposta a titolo di “corrispettivo per la cessione della conduzione del fondo agricolo e dell'attività agrituristica del sig. ” (pag. 4 atto di citazione), nonché per “remunerare il Pt_1
passaggio nel godimento degli immobili e nella conduzione della attività agrituristica,
finanziare la conclusione delle opere di urbanizzazione e remunerare il suo ruolo ed aiuto
6 fondamentale nella realizzazione delle casette” (pag. 6 atto di citazione). Simile
prospettazione si pone in evidente contrasto con la scrittura privata d.d. 13.05.2021 e non trova riscontro in alcuno dei documenti in atti. Come tempestivamente eccepito dall'opposta, risulta del resto inammissibile, ai sensi degli artt. 2722 e 1417 c.c., la prova orale al riguardo offerta dall'opponente.
Stante l'avveramento della condizione cui le parti hanno subordinato l'obbligo di restituzione della somma mutuata, ovvero il mancato trasferimento delle quote della costituenda società entro il 31.12.2022, sussiste in definitiva il diritto di credito azionato dall'opposta.
Poiché l'opponente non ha provato di aver restituito la somma mutuata, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria della definitiva esecutività dello stesso.
2.3. Alla luce dell'infondatezza delle domande dell'opponente deve essere rigettata la domanda di condanna dell'opposta per responsabilità processuale aggravata.
2.4. La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da parte opposta deve essere parimenti rigettata.
Non è invero dato ravvisare nella condotta dell'opponente i profili di mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96, comma 1, c.p.c. Neppure si riscontra una condotta radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo in base all'art. 96,
comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15.02.2021, n. 3830; Cass. civ., Sez. VI, ord.
24.09.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.11.2019, n. 29812).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opponente va dunque condannato alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale, e dunque in complessivi € 7.616,00, oltre 15% per spese
7 forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dall'opponente;
4) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dall'opposta;
5) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.616,00, oltre 15% Controparte_1
per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 14.03.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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