Sentenza breve 22 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/10/2021, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 01252/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cerasoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato e Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento num. -OMISSIS- del 22.06.2021 a firma del Dirigente Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS-, Dott.ssa -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha respinto ai sensi dell'art. 25, Capo III “Prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali e semiresidenziali” del “Regolamento per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito” di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 53 del 14.12.2017 la richiesta promossa dal del Sig. -OMISSIS- in data 25.05.2021 (Doc. 3) avente ad oggetto l'integrazione della retta in favore del Sig. -OMISSIS-;
dell'art. 25, Capo III “Prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali e semiresidenziali” del “Regolamento per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito” di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 53 del 14.12.2017 nella parte in cui esclude “l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito” se il soggetto risulta titolare di patrimonio immobiliare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, anziano -OMISSIS-, qualificato come non autosufficiente in sede di Unità valutativa multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.) del 30.04.2021, è stato contattato per un ingresso in regime convenzionato presso la -OMISSIS-S.r.l. di -OMISSIS-.
-OMISSIS-, -OMISSIS- del predetto, ha presentato istanza di integrazione della retta presso il Comune di -OMISSIS- e dallo stesso acquisita con prot. n. -OMISSIS-del 27.05.2021.
Con provvedimento n. -OMISSIS- del 22.06.2021 il Comune di -OMISSIS- ha respinto l’istanza, in applicazione dell’art. 25, Capo III (recante “Prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali e semiresidenziali”), del “Regolamento per l’erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito” risultando l’anziano “tutt’ora proprietario di un immobile”.
L’-OMISSIS-, lamentando che, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni -OMISSIS-e l’impossibilità di garantire allo stesso adeguata assistenza presso il suo domicilio, era stato costretto a ricoverare lo stesso anziano presso la -OMISSIS-S.r.l. e a sottoscrivere in prima persona il relativo impegno di pagamento, ha proposto impugnazione avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, l’art. 25, Capo III del “Regolamento per l’erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito” del Comune di -OMISSIS- applicato dal Comune sarebbe illegittimo in quanto contrastante con i criteri previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013 al fine di determinare il livello di capacità economica.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Il Collegio, all’udienza che precede, ha sollevato la questione inerente il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 81 c.p.c., è applicabile anche al processo amministrativo il principio del divieto di sostituzione processuale: l’art. 81 c.p.c., infatti, prevede che nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge.
Salvi i casi di legittimazione straordinaria stabiliti dalla legge, la qualità che legittima ad un'azione in giudizio va individuata in base alla corrispondenza effettiva con la titolarità della situazione sostanziale di cui si lamenta la lesione (Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n. 2682).
Nel caso di specie, da un lato, l’odierno ricorrente ha agito in giudizio (e ha conferito la procura al difensore) non “in nome e per conto” di -OMISSIS-, ma in nome proprio, senza peraltro dar conto di rivestire una particolare qualità di rappresentante del suddetto -OMISSIS- (come ad es., tutore, procuratore, o amministratore di sostegno).
Dall’altro lato, la situazione soggettiva per la quale viene richiesta una tutela ed incisa in via immediata e diretta dai provvedimenti e dagli atti impugnati è quella, della quale risulta astrattamente titolare il solo -OMISSIS-, concernente l’interesse legittimo ad ottenere la compartecipazione del Comune al pagamento della retta.
La posizione dell’-OMISSIS-, quand’anche rinvenibile nel fatto che quest’ultimo si è assunto in prima persona il pagamento della retta, integrerebbe una situazione solo mediata e riflessa come tale non idonea a giustificare un ricorso in norme proprio da parte dello stesso, ma, eventualmente, solo un intervento ad adiuvandum .
Parimenti, a nulla rileva che l’istanza al Comune sia stata fatta dall’-OMISSIS- e allo stesso siano stati indirizzati gli atti contestati, in quanto l’eventuale apporto che stragiudizialmente il ricorrente abbia fornito in favore del potenziale beneficiario -OMISSIS- non vale a giustificare l’esercizio in nome proprio di un’azione giudiziaria finalizzata a tutelare una situazione giuridica della quale è titolare il solo -OMISSIS-.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Le spese di lite vanno compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.