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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/07/2024, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1692/23, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(CF ) elettivamente domiciliata in Sassari in Parte_1 C.F._1
A. Diaz n. 16 presso e nello studio dell'Avv. Manuela Maria Sini (C.F. ), il C.F._2
quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata in atti separato e depositata nel fascicolo telematico unitamente al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Alberto CP_1 C.F._3
Ruggiu (C.F.: giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Sassari nella Via Roma n. 95,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “
1. reietta ogni contraria istanza, deduzione eccezione e conclusione;
2. in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta nel ricorso introduttivo da intendere qui integramente
pagina 1 di 6 trascritta e nel caso di ammissione della prova testimoniale dedotta da controparte ammettere la ricorrente alla prova contraria con indicazione dei medesimi testimoni indicati in ricorso;
3. nel merito:
3.a dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 8.12.1985, dai signori e CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari all'anno 1985, atto 527, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione e/o trascrizione dell'emananda sentenza;
3.b porre a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 450,00, o della somma superiore o
[...]
inferiore che dovesse accertarsi in corso di giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo le modifiche dell'indice Istat, a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970 e succ. mod.; 4. in ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Resistente: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg e , in Sassari in CP_1 Parte_1
data 8/12/1985, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari, anno 1985, atto
527 parte 2 serie A;
- revocate tutte le disposizioni patrimoniali precedenti, rigettare la richiesta di riconoscimento di assegno divorzile perché infondata in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 21.06.23 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra CP_1
le parti in data 8.12.1985, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Sassari anno 1985 atto 527 parte 2 serie A).
Premesso che dall'unione coniugale era nata la figlia (in Sassari 29.6.1986), di anni 37, ormai Persona_1
autonoma ed indipendente sia sotto il profilo personale che economico, che con sentenza n. 1067/06 del 27.7.2006,
l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che con sentenza n. 34/2007 del
22.12.2006 la Corte di Appello di Sassari aveva parzialmente riformato detta sentenza ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 200,00 mensili, ha allegato che a far tempo dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 18.11.2004, i coniugi avevano vissuto separati ininterrottamente e non si era mai ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, di tal che sussistevano pertanto i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di lavorare a tempo determinato per una cooperativa che si occupa di pulizie in uffici pubblici, la MANPED srl, percependo una retribuzione mensile di circa euro 350,00, di essere pagina 2 di 6 soggetta allo scadere dei vari contratti di appalto fra la cooperativa e l'ente pubblico a lunghi periodi di inoccupazione, tanto che nell'anno 2022 aveva lavorato solo per sei mesi, mentre, per contro, il resistente CP_1
era invece pensionato (lavorava come portantino per la ASL di Sassari) percependo un trattamento economica di circa 1.400,00 euro mensili.
Ha quindi rappresentato di non avere un reddito sufficiente a soddisfare le sue minime esigenze di vita e a garantirle una esistenza dignitosa, che aveva una limitata capacità lavorativa, considerata l'età - sessant'anni - e le conseguenti diminuite forze fisiche, che era scarsamente scolarizzata (avendo conseguito la sola licenza media) e che mancava di ogni specifica professionalità.
Ha aggiunto che all'epoca della separazione, il versava un mantenimento di euro 500,00 in favore della CP_1
figlia ed era gravato dall'onere di rimborsare un prestito con rata mensile di 226,00 euro, spese che non erano spese più in essere con la conseguenza che lo stesso aveva quindi una maggior disponibilità economica di ben 726,00 euro mensili, rispetto a quando i coniugi si erano separati.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito aderendo alla domanda di divorzio ma allegando l'insussistenza dei presupposti per il CP_1
riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
Ha allegato: che la ricorrente aveva capacità lavorativa e reddituale e disponeva di un'abitazione, che non emergeva una disparità reddituale come rappresentata da controparte, che egli percepiva un trattamento pensionistico di circa 1200,00 euro mensili, che versava euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, che conviveva con il fratello dal 2014, a cui versava la somma mensile di euro 500,00 circa, quale Parte_2
CP_ contributo per il pagamento delle utenze domestiche e per la pulizia dell'immobile, CP_3 CP_4 CP_5
nonché quale contributo per le spese condominiali e per i lavori straordinari.
Ha aggiunto che la intratteneva da circa 15 anni stabile relazione sentimentale con il sig , Pt_1 Parte_3
titolare di reddito proprio mensile di circa 1.200,00 euro quale operatore ecologico, costituendo di fatto con lo stesso nuovo nucleo familiare.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 27 giugno 2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
pagina 3 di 6 In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto ai provvedimenti accessori l'unica questione controversa tra le parti è la sussistenza o meno per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del ed in favore della CP_1 Pt_1
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di pagina 4 di 6 matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.”
(Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Tutto ciò premesso in diritto deve in primo luogo confermarsi l'ordinanza riservata resa in data 18 dicembre 2023 con cui non sono state ammesse le prove orali dedotte dal resistente in quanto da provarsi documentalmente (capo
1: pagamento di denaro al fratello) o inammissibili (capo 2), atteso che la dedotta convivenza more uxorio della ricorrente che si intende provare, costituendo eccezione di merito non rilevabile d'ufficio è stata tardivamente proposta oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c.
Nel merito il Collegio, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte ricorrente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti e delle loro produzioni documentali, il Collegio osserva che: parte resistente ha percepito un reddito per l'anno 2022 pari ad € 22.814,00 a cui devono essere detratte le ritenute Irpef per euro 4.525 e la addizionale regionale per euro 289,00, residuando un reddito netto annuo di 18.000,00 euro, vive con il fratello, non ha dimostrato di pagare somme a titolo di canone di locazione o altro, essendo al più verosimile che partecipi al pagamento delle spese ordinarie;
parte ricorrente per contro ha percepito un reddito per l'anno 2022 di € 2.157,59 e ha dimostrato di pagare le utenze e le spese di condominio.
Deve quindi ritenersi provata la sperequazione reddituale delle parti.
Inoltre, considerata altresì l'età avanzata della ricorrente (61 anni), l'assenza di scolarizzazione e la mancanza di professionalità specifica, nonché la crisi occupazionale, deve ritenersi del tutto inverosimile che la stessa possa migliorare la propria condizione reddituale, tenuto inoltre conto della durata del matrimonio (39 anni) - elementi che parimenti costituiscono indice di determinazione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.
898/1970 - il Collegio reputa equo e congruo determinare in euro 400,00 quanto dovuto mensilmente dal in CP_1
favore della a titolo di assegno divorzile, , somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da Pt_1
versare a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 8.12.1985, tra nata a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1
, C.F.: , nato a [...] il [...], (atto trascritto presso CP_1 C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile di Sassari anno 1985 atto 527 parte 2 serie A), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- Obbliga a versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile, l'importo di euro 400,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari il 16 luglio 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1692/23, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(CF ) elettivamente domiciliata in Sassari in Parte_1 C.F._1
A. Diaz n. 16 presso e nello studio dell'Avv. Manuela Maria Sini (C.F. ), il C.F._2
quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata in atti separato e depositata nel fascicolo telematico unitamente al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Alberto CP_1 C.F._3
Ruggiu (C.F.: giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Sassari nella Via Roma n. 95,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “
1. reietta ogni contraria istanza, deduzione eccezione e conclusione;
2. in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta nel ricorso introduttivo da intendere qui integramente
pagina 1 di 6 trascritta e nel caso di ammissione della prova testimoniale dedotta da controparte ammettere la ricorrente alla prova contraria con indicazione dei medesimi testimoni indicati in ricorso;
3. nel merito:
3.a dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 8.12.1985, dai signori e CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari all'anno 1985, atto 527, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione e/o trascrizione dell'emananda sentenza;
3.b porre a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 450,00, o della somma superiore o
[...]
inferiore che dovesse accertarsi in corso di giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo le modifiche dell'indice Istat, a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970 e succ. mod.; 4. in ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Resistente: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg e , in Sassari in CP_1 Parte_1
data 8/12/1985, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari, anno 1985, atto
527 parte 2 serie A;
- revocate tutte le disposizioni patrimoniali precedenti, rigettare la richiesta di riconoscimento di assegno divorzile perché infondata in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 21.06.23 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra CP_1
le parti in data 8.12.1985, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Sassari anno 1985 atto 527 parte 2 serie A).
Premesso che dall'unione coniugale era nata la figlia (in Sassari 29.6.1986), di anni 37, ormai Persona_1
autonoma ed indipendente sia sotto il profilo personale che economico, che con sentenza n. 1067/06 del 27.7.2006,
l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che con sentenza n. 34/2007 del
22.12.2006 la Corte di Appello di Sassari aveva parzialmente riformato detta sentenza ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 200,00 mensili, ha allegato che a far tempo dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 18.11.2004, i coniugi avevano vissuto separati ininterrottamente e non si era mai ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, di tal che sussistevano pertanto i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di lavorare a tempo determinato per una cooperativa che si occupa di pulizie in uffici pubblici, la MANPED srl, percependo una retribuzione mensile di circa euro 350,00, di essere pagina 2 di 6 soggetta allo scadere dei vari contratti di appalto fra la cooperativa e l'ente pubblico a lunghi periodi di inoccupazione, tanto che nell'anno 2022 aveva lavorato solo per sei mesi, mentre, per contro, il resistente CP_1
era invece pensionato (lavorava come portantino per la ASL di Sassari) percependo un trattamento economica di circa 1.400,00 euro mensili.
Ha quindi rappresentato di non avere un reddito sufficiente a soddisfare le sue minime esigenze di vita e a garantirle una esistenza dignitosa, che aveva una limitata capacità lavorativa, considerata l'età - sessant'anni - e le conseguenti diminuite forze fisiche, che era scarsamente scolarizzata (avendo conseguito la sola licenza media) e che mancava di ogni specifica professionalità.
Ha aggiunto che all'epoca della separazione, il versava un mantenimento di euro 500,00 in favore della CP_1
figlia ed era gravato dall'onere di rimborsare un prestito con rata mensile di 226,00 euro, spese che non erano spese più in essere con la conseguenza che lo stesso aveva quindi una maggior disponibilità economica di ben 726,00 euro mensili, rispetto a quando i coniugi si erano separati.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito aderendo alla domanda di divorzio ma allegando l'insussistenza dei presupposti per il CP_1
riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
Ha allegato: che la ricorrente aveva capacità lavorativa e reddituale e disponeva di un'abitazione, che non emergeva una disparità reddituale come rappresentata da controparte, che egli percepiva un trattamento pensionistico di circa 1200,00 euro mensili, che versava euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, che conviveva con il fratello dal 2014, a cui versava la somma mensile di euro 500,00 circa, quale Parte_2
CP_ contributo per il pagamento delle utenze domestiche e per la pulizia dell'immobile, CP_3 CP_4 CP_5
nonché quale contributo per le spese condominiali e per i lavori straordinari.
Ha aggiunto che la intratteneva da circa 15 anni stabile relazione sentimentale con il sig , Pt_1 Parte_3
titolare di reddito proprio mensile di circa 1.200,00 euro quale operatore ecologico, costituendo di fatto con lo stesso nuovo nucleo familiare.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 27 giugno 2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
pagina 3 di 6 In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto ai provvedimenti accessori l'unica questione controversa tra le parti è la sussistenza o meno per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del ed in favore della CP_1 Pt_1
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di pagina 4 di 6 matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.”
(Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Tutto ciò premesso in diritto deve in primo luogo confermarsi l'ordinanza riservata resa in data 18 dicembre 2023 con cui non sono state ammesse le prove orali dedotte dal resistente in quanto da provarsi documentalmente (capo
1: pagamento di denaro al fratello) o inammissibili (capo 2), atteso che la dedotta convivenza more uxorio della ricorrente che si intende provare, costituendo eccezione di merito non rilevabile d'ufficio è stata tardivamente proposta oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c.
Nel merito il Collegio, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte ricorrente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti e delle loro produzioni documentali, il Collegio osserva che: parte resistente ha percepito un reddito per l'anno 2022 pari ad € 22.814,00 a cui devono essere detratte le ritenute Irpef per euro 4.525 e la addizionale regionale per euro 289,00, residuando un reddito netto annuo di 18.000,00 euro, vive con il fratello, non ha dimostrato di pagare somme a titolo di canone di locazione o altro, essendo al più verosimile che partecipi al pagamento delle spese ordinarie;
parte ricorrente per contro ha percepito un reddito per l'anno 2022 di € 2.157,59 e ha dimostrato di pagare le utenze e le spese di condominio.
Deve quindi ritenersi provata la sperequazione reddituale delle parti.
Inoltre, considerata altresì l'età avanzata della ricorrente (61 anni), l'assenza di scolarizzazione e la mancanza di professionalità specifica, nonché la crisi occupazionale, deve ritenersi del tutto inverosimile che la stessa possa migliorare la propria condizione reddituale, tenuto inoltre conto della durata del matrimonio (39 anni) - elementi che parimenti costituiscono indice di determinazione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.
898/1970 - il Collegio reputa equo e congruo determinare in euro 400,00 quanto dovuto mensilmente dal in CP_1
favore della a titolo di assegno divorzile, , somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da Pt_1
versare a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari in data 8.12.1985, tra nata a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1
, C.F.: , nato a [...] il [...], (atto trascritto presso CP_1 C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile di Sassari anno 1985 atto 527 parte 2 serie A), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- Obbliga a versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile, l'importo di euro 400,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari il 16 luglio 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
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