Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1496/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1496/2013 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dagli Avv.ti Gennaro IMPROTA e Lucia MANCUSI, del Foro di Nocera Inferiore, e Vincenzo
IMPROTA, del Foro di Napoli, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTRICE
E in persona del l.r. p.t., che si costituisce in forza di Deliberazione di Controparte_1
G.C. n. 98, in data 24.9.2013, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco CANNIZZARO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: pagamento di contributo per la riparazione di immobile danneggiato da sisma
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio il chiedendo che esso fosse Parte_1 Controparte_1 condannato a pagarle il saldo del contributo per la riparazione dell'immobile ubicato in quell'abitato, alla Via Roma, n. 68, danneggiato dal sisma del 1980, contributo riconosciuto attraverso la concessione del buono n. 1149, del 5 Agosto 2002.
L'importo complessivamente dovuto era pari ad euro 81.833,46: detratti gli acconti, residuava un credito di euro 22.355,24.
2. Resisteva il invocando il rispetto dei criteri di cui alla l. 32/1992: i Controparte_1 contributi venivano erogati nel rispetto di quelle regole, man mano che pervenivano i relativi
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finanziamenti statali, e la posizione della , corrispondente all'art. 3, co. 2, lett. 'b', Pt_1
l. 32/1992, ancora non era stata finanziata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere accolta.
Al fine di sovvertire le difese del convenuto, che sono fondate su uno specifico dato normativo, l'attrice ha esternato il proprio convincimento che i fondi destinati, ad ovviare ai danni cagionati dal terremoto, «sono stati in parte dirottati verso interventi estranei a quel fine.», aggiungendo che ella «doveva essere collocata in una posizione favorevole nella graduatoria di cui alla l. 219/81 ed avrebbe dovuto, pertanto, usufruire, al pari di altri, della liquidazione della differenza tra il contributo riconosciuto e l'importo delle somme già riscosse.» (così la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.).
Assumeva, infine, che «il convenuto non solo ha omesso di specificare quale CP_1 attività esso abbia posto in essere per l'assegnazione dei finanziamenti necessari per fare fronte alle erogazioni dovute ai soggetti colpiti dal terremoto, ma neppure ha provato di avere espletato tutte le attività dalla legge impostegli per far conseguire ai privati il contributo spettante loro.» (ibidem).
Richiedeva, affinché fosse accertata la veridicità di tali asserzioni, che si conducesse un'indagine tramite la Guardia di Finanza o, almeno, mediante un consulente tecnico d'ufficio.
In realtà, ove mai il potesse declinare ogni responsabilità, limitandosi ad CP_1 invocare l'assenza del finanziamento statale, il creditore rimarrebbe privo di difesa, innanzi all'eventuale inerzia dell'ente locale.
L'attrice ha esattamente richiamato Cass. civ., Sez. I, sent. 22.1.2009, n. 1603, la quale, nella motivazione, ha osservato quanto segue (neretto apposto dallo scrivente):
Le esposte argomentazioni della Corte di merito non possono essere condivise e vanno pertanto disattese. Invero per quanto attiene alla pretesa mancanza di fondi si osserva che il D.Lgs. 30 marzo
1990, n.76, art. 19 comma 7, testualmente dispone che "in mancanza di disponibilità finanziarie il sindaco indica il contributo, riservandosi ad avvenuta integrazione dei fondi la formale determinazione e
assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli artt. 10, 11 e 12".
Da tale disposizione è dato desumere che ultimata la procedura amministrativa il Sindaco deve
indicare l'ammontare del contributo dovuto riservando l'effettivo pagamento ad un momento successivo, coincidente con l'avvenuta integrazione dei fondi, qualora non abbia immediata disponibilità dei
necessari mezzi di pagamento. Sulla base della esposta argomentazione irrilevante diviene ogni
Per disquisizione in ordine all'effettiva destinazione dei 630 milioni assegnati al di […] dal CP_1 posto che qualora tali fondi non fossero risultati sufficienti o non utilizzabili per intero per il pagamento dei contributi per la ricostruzione delle opere private, il medesimo si sarebbe dovuto attivare CP_1 al fine di ottenere l'erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte alle erogazioni dovute ai soggetti colpiti dagli eventi sismici.
2 N. 1496/2013 R.G.A.C.
Similmente, sia pure in altra ipotesi, nella quale, peraltro, si pone, comunque, il problema della percezione di un finanziamento da parte di un terzo, affinché una P.A. possa ottenere la provvista necessaria al pagamento di un proprio debito, la S.C. (Cass. Sez. II, ord.
28.12.2020, n. 29641) ha affermato che «Nel caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato
all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l'ente pubblico è tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi
dell'art. 1358 c.c. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte: in mancanza il comportamento omissivo implica, ex art. 1359 c.c.,
l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al
pagamento del compenso in favore dei professionisti.».
Deve ritenersi, allora, che l'ente convenuto avrebbe dovuto, quanto meno, dedurre e documentare di aver coltivato, con la dovuta diligenza, la pretesa, verso lo Stato, di ottenere il finanziamento: salvo, ovviamente, che esso non può rispondere se non del proprio, pur serio e corretto, operato, e non delle decisioni statali circa la soddisfazione degli interessi e diritti dei cittadini.
Manca una data precisa, nella quale fissare il momento, nel quale si debba ritenere maturato l'inadempimento, da parte del all'indicato dovere di diligenza: né Controparte_1 risulta che la abbia sollecitato specificamente per iscritto l'ente a versarle il saldo, Pt_1 prima dell'introduzione di questa lite.
È possibile, tuttavia, considerare che la liquidazione del sesto S.A.L., l'ultimo acconto ricevuto dall'odierna attrice, risale, secondo la cronologia dei fatti, esposta dallo stesso convenuto, alla Determinazione n. 378, del 10 Dicembre 2004: e poiché l'atto di citazione veniva notificato il 9 Maggio 2013, certamente l'ente ha potuto disporre, tra l'una e l'altra data, di un tempo più che congruo, affinché potesse adottare ogni iniziativa utile ad interpellare e sollecitare lo Stato.
2. Oltre alla somma, oggetto del saldo, l'attrice chiede gli interessi legali e la rivalutazione monetaria: quest'ultima, evidentemente, quale maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c.:
«oltre aggiornamento prezzo se dovuto ex lege».
L'ultima delle richieste menzionate si presenta generica e non può essere considerata.
Gli interessi legali decorreranno dall'indicata data del 9 Maggio 2013.
Agli interessi legali si sommerà il maggior danno, da riconoscere «esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con
scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali» (Cass. Sez. VI
- 1, ord. 9.8.2021, n. 22512): si tratta, pertanto, di una posta in concreto eventuale, da determinare eseguendo l'appena indicato calcolo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in considerazione pure della poca complessità della causa.
Nelle ultime note di trattazione scritta (che debbono reputarsi contenere la più aggiornata espressione della volontà processuale della parte attrice: venivano depositate nel
Luglio del 2024, non avendo la fruito dei termini, successivamente assegnati dal Pt_1 3 N. 1496/2013 R.G.A.C.
Giudice), se ne chiede la distrazione in favore del solo Avv. Gennaro IMPROTA: ma senza l'attestazione che nessuno dei tre (inizialmente, quattro: uno dei quali, tuttavia, in corso di giudizio, rinunziava) difensori costituiti abbia riscosso i compensi (attestazione che sarebbe stata necessaria: cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 29.8.2018, n. 21281).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1496/2013 R.G.A.C., promossa da
[...] contro il costituitosi in persona del l.r. p.t., ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. condanna il a pagare a la somma di euro 22.355,24, Controparte_1 Parte_1 oltre agli interessi legali dal 9 Maggio 2013, ed all'eventuale maggior danno, come da motivazione (§ 2);
2. condanna a rifondere al le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed in euro 470,46 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 19 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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