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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 9625 - 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9625 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Altri istituiti e leggi speciali”.
TRA
con sede in UA (NA) alla via Santa Parte_1
Maria A Cubito n. 62, C.F.: , in persona dell'Amministratore p.t. P.IVA_1 elett.te dom.to in UA alla Via Salvator Rosa n. 51, presso lo studio dell'Avv.
Musella Tommaso, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.:. Controparte_1
elett.te dom.to in Napoli al viale Nicola Fornelli, 2, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Luca Barbalinardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni, giuste note di udienza, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa e le note di udienza, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data
22.09.2022, il con sede in UA (NA) alla via Parte_1
Santa Maria A Cubito n. 62, C.F.: in persona dell'Amministratore P.IVA_1
p.t. adiva l'intestato Tribunale, proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3400/ 2022, notificato in data 03.09.2022, con cui il Tribunale di
Napoli Nord – dott.ssa Monica Marrazzo - ingiungeva a quale CP_2 amministratore p.t. del di consegnare Controparte_3 al sig. la seguente documentazione: “estratto del registro Controparte_1 cronologico di contabilità condominiale, o documento equipollente dal quale risultino le somme versate nel periodo che va dal 01. 01. 2017 al 30. 05. 2022, dai partecipanti al condominio di via Santa Maria a Cubito, 62, UA Parte_1 per i posti auto assegnati loro nelle aree comuni, con indicazione delle singole quote versate e dei posti auto a ciascuno attribuiti”
In particolare, il opponente premetteva: Parte_1 che, a seguito della ricezione della lettera di messa in mora da parte dello stesso, afferente alle morosità di cui alle quote dovute a fronte dell'utilizzo di n. 2 posti auto, il condomino , in data 27 aprile 2022, contestata Controparte_1
l'asserita morosità, richiedeva copia della documentazione contabile delle aree di parcheggio, limitatamente agli ultimi 5 anni;
che l'amministratore p.t., in riscontro a suddetta missiva, rappresentava che la documentazione richiesta, in quanto parte del bilancio di gestione era a disposizione della totalità dei condomini, previo appuntamento;
che tale riscontro rimase senza seguito, attesa l'assenza di ulteriori richieste da parte del condomino;
CP_1
Tanto premesso, il evidenziata, allo stato, Parte_1
l'assenza di un regolamento condominiale in ordine alla gestione dei posti auto, nonché la regolarità della documentazione contabile, concludeva, chiedendo al
Tribunale adito di:
- “in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 3400 / 2022;
- piaccia all'll.mo Giudice adito, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto nel merito, accertare e dichiarare la revoca del Decreto Ingiuntivo n. N. 3400/ 2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§§§ §§ §§§
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15/12/2022, si costituiva in giudizio, l'odierno convenuto, , il quale, contestando Controparte_1 integralmente il fondamento dell'opposizione promossa, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della stessa, per difetto di legittimazione attiva del opponente, essendo il decreto de quo emesso dei confronti di Parte_1 [...]
quale amministratore p.t., personalmente responsabile, nei confronti di CP_2 ogni condomino, per la contestata violazione degli obblighi di cui all'art. 1130 bis c.c.
Pertanto, contestando, anche in punto di merito la fondatezza di predetta opposizione, concludeva come di seguito:
- “in via del tutto preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo emesso da Questo Tribunale con il nr. 3400/2022 nei confronti del sig. CP_2
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal di via Santa Maria Parte_1
a Cubito, 62 in UA, avverso il suddetto decreto;
- nel merito comunque respingere l'opposizione proposta dal Parte_2
e conseguentemente, confermare il medesimo decreto
[...] ingiuntivo;
- condannare, in ogni caso, la suddetta parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali della presente inconsulta procedura, oltre oneri fiscali, previdenziali e s.g. al 15% (comminando d'ufficio anche la sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. 3° co.), con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
§§§ §§ §§§
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 24.01.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta non maturata la condizione di procedibilità della domanda, e ritenuto necessario l'esperimento della procedura di mediazione, onerava la parte interessate ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, assegnando il termine per la presentazione della domanda di mediazione;
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, rassegnate le conclusioni delle parti, di cui alle note sostitutive d'udienza depositate entro il termine perentorio del 22.11.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti con deposito del 16/01/2024).
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ.
17371/03 e 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05; 15186/03; 6663/02).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Nel caso in esame il condomino ricorrente in fase Controparte_1 monitoria, avanzava nei confronti dell'amministratore p.t., una CP_2 pretesa in ordine alla consegna della documentazione contabile afferente alla gestione dei posti auto comuni, in ottemperanza agli oneri di cui all'art. 1130 bis c.c.
Di contra, il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
3400/ 2022, evidenziando, di fatto, l'assenza di alcun atteggiamento ostativo alla consegna della documentazione richiesta, a disposizione di ciascun condomino, purchè previo appuntamento. Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che, al momento della costituzione in giudizio, parte opposta eccepiva il difetto assoluto di legittimazione del istante a proporre opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo de quo, di fatto emesso nei confronti di nato a [...] in CP_2 data 05.05.1976, e allo stesso notificato, mezzo posta, presso il suo indirizzo di residenza, ovvero in UA (NA), alla via Santa Maria a Cubito n. 62.
Di converso, in data 21.09.2022 veniva notificato atto in opposizione al decreto ingiuntivo de quo, mezzo pec, da parte di un soggetto terzo rispetto all'ingiunto, ovvero da parte del in atti generalizzato, ove Parte_1 rivestiva la carica di amministratore p.t., sino all'adunanza CP_2 condominiale del 15.01.2023, allorquando veniva conferito incarico ad un nuovo amministratore.
Il nostro ordinamento riconosce il diritto all'azione: l'art 2097 c.c. stabilisce che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Rileva, questo Tribunale, in ordine alla promossa opposizione al decreto ingiuntivo de quo, che sussiste il difetto di legittimazione attiva del
[...]
sovra generalizzato - rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del Parte_1 giudizio (ex plurimis, Cass. 11284/2010) - rispetto a tale azione, da ritenersi inammissibile.
Posto ciò e passando ad esaminare nel merito il rapporto monitorio, si rileva che ha, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, CP_2 spontaneamente adempiuto alla consegna, in favore dell'odierno opposto, della documentazione di cui al verbale del 05.11.2022, sottoscritto da , Controparte_1 pertanto, si ritiene che sia stato correttamente adempiuto l'onere oggetto di ingiunzione, ritenendosi la documentazione oggetto di consegna equipollente al registro cronologico della contabilità condominiale.
Tale circostanza comporta certamente il venir meno dei presupposti per l'adozione di una statuizione di merito sulla domanda.
In punto di diritto rileva il Tribunale come la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478;
Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., SS.UU., 28 settembre 2000, n.
1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n.
2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
Il giudice può, quindi, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, su istanza di parte o d'ufficio, della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa, come avvenuto nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cfr.: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
Ciò posto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato in quanto, secondo quanto si è detto in precedenza, trattandosi di cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto conseguenza dell'adempimento di quanto previsto dal decreto ingiuntivo opposto e, dunque, di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata, comportante inoltre la carenza sopravvenuta di interesse, viene travolta necessariamente anche la pronunzia (suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria.
§§§ §§ §§§
Avuto riguardo alle spese del giudizio di opposizione, atteso l'esito dello stesso, ritiene questo Tribunale che le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 9625 – 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere, come in parte motiva;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Napoli Nord n.
3400/ 2022, emesso in data 31.08.1922 – dott.ssa Monica Marrazzo - notificato in data 03.09.2022;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice-opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 540,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale.
- integralmente compensate le spese relative al giudizio di opposizione;
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 9625 - 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9625 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Altri istituiti e leggi speciali”.
TRA
con sede in UA (NA) alla via Santa Parte_1
Maria A Cubito n. 62, C.F.: , in persona dell'Amministratore p.t. P.IVA_1 elett.te dom.to in UA alla Via Salvator Rosa n. 51, presso lo studio dell'Avv.
Musella Tommaso, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.:. Controparte_1
elett.te dom.to in Napoli al viale Nicola Fornelli, 2, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Luca Barbalinardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni, giuste note di udienza, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa e le note di udienza, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data
22.09.2022, il con sede in UA (NA) alla via Parte_1
Santa Maria A Cubito n. 62, C.F.: in persona dell'Amministratore P.IVA_1
p.t. adiva l'intestato Tribunale, proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3400/ 2022, notificato in data 03.09.2022, con cui il Tribunale di
Napoli Nord – dott.ssa Monica Marrazzo - ingiungeva a quale CP_2 amministratore p.t. del di consegnare Controparte_3 al sig. la seguente documentazione: “estratto del registro Controparte_1 cronologico di contabilità condominiale, o documento equipollente dal quale risultino le somme versate nel periodo che va dal 01. 01. 2017 al 30. 05. 2022, dai partecipanti al condominio di via Santa Maria a Cubito, 62, UA Parte_1 per i posti auto assegnati loro nelle aree comuni, con indicazione delle singole quote versate e dei posti auto a ciascuno attribuiti”
In particolare, il opponente premetteva: Parte_1 che, a seguito della ricezione della lettera di messa in mora da parte dello stesso, afferente alle morosità di cui alle quote dovute a fronte dell'utilizzo di n. 2 posti auto, il condomino , in data 27 aprile 2022, contestata Controparte_1
l'asserita morosità, richiedeva copia della documentazione contabile delle aree di parcheggio, limitatamente agli ultimi 5 anni;
che l'amministratore p.t., in riscontro a suddetta missiva, rappresentava che la documentazione richiesta, in quanto parte del bilancio di gestione era a disposizione della totalità dei condomini, previo appuntamento;
che tale riscontro rimase senza seguito, attesa l'assenza di ulteriori richieste da parte del condomino;
CP_1
Tanto premesso, il evidenziata, allo stato, Parte_1
l'assenza di un regolamento condominiale in ordine alla gestione dei posti auto, nonché la regolarità della documentazione contabile, concludeva, chiedendo al
Tribunale adito di:
- “in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 3400 / 2022;
- piaccia all'll.mo Giudice adito, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto nel merito, accertare e dichiarare la revoca del Decreto Ingiuntivo n. N. 3400/ 2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§§§ §§ §§§
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15/12/2022, si costituiva in giudizio, l'odierno convenuto, , il quale, contestando Controparte_1 integralmente il fondamento dell'opposizione promossa, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della stessa, per difetto di legittimazione attiva del opponente, essendo il decreto de quo emesso dei confronti di Parte_1 [...]
quale amministratore p.t., personalmente responsabile, nei confronti di CP_2 ogni condomino, per la contestata violazione degli obblighi di cui all'art. 1130 bis c.c.
Pertanto, contestando, anche in punto di merito la fondatezza di predetta opposizione, concludeva come di seguito:
- “in via del tutto preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo emesso da Questo Tribunale con il nr. 3400/2022 nei confronti del sig. CP_2
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal di via Santa Maria Parte_1
a Cubito, 62 in UA, avverso il suddetto decreto;
- nel merito comunque respingere l'opposizione proposta dal Parte_2
e conseguentemente, confermare il medesimo decreto
[...] ingiuntivo;
- condannare, in ogni caso, la suddetta parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali della presente inconsulta procedura, oltre oneri fiscali, previdenziali e s.g. al 15% (comminando d'ufficio anche la sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. 3° co.), con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
§§§ §§ §§§
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 24.01.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta non maturata la condizione di procedibilità della domanda, e ritenuto necessario l'esperimento della procedura di mediazione, onerava la parte interessate ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, assegnando il termine per la presentazione della domanda di mediazione;
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, rassegnate le conclusioni delle parti, di cui alle note sostitutive d'udienza depositate entro il termine perentorio del 22.11.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti con deposito del 16/01/2024).
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ.
17371/03 e 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05; 15186/03; 6663/02).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Nel caso in esame il condomino ricorrente in fase Controparte_1 monitoria, avanzava nei confronti dell'amministratore p.t., una CP_2 pretesa in ordine alla consegna della documentazione contabile afferente alla gestione dei posti auto comuni, in ottemperanza agli oneri di cui all'art. 1130 bis c.c.
Di contra, il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
3400/ 2022, evidenziando, di fatto, l'assenza di alcun atteggiamento ostativo alla consegna della documentazione richiesta, a disposizione di ciascun condomino, purchè previo appuntamento. Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che, al momento della costituzione in giudizio, parte opposta eccepiva il difetto assoluto di legittimazione del istante a proporre opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo de quo, di fatto emesso nei confronti di nato a [...] in CP_2 data 05.05.1976, e allo stesso notificato, mezzo posta, presso il suo indirizzo di residenza, ovvero in UA (NA), alla via Santa Maria a Cubito n. 62.
Di converso, in data 21.09.2022 veniva notificato atto in opposizione al decreto ingiuntivo de quo, mezzo pec, da parte di un soggetto terzo rispetto all'ingiunto, ovvero da parte del in atti generalizzato, ove Parte_1 rivestiva la carica di amministratore p.t., sino all'adunanza CP_2 condominiale del 15.01.2023, allorquando veniva conferito incarico ad un nuovo amministratore.
Il nostro ordinamento riconosce il diritto all'azione: l'art 2097 c.c. stabilisce che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Rileva, questo Tribunale, in ordine alla promossa opposizione al decreto ingiuntivo de quo, che sussiste il difetto di legittimazione attiva del
[...]
sovra generalizzato - rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del Parte_1 giudizio (ex plurimis, Cass. 11284/2010) - rispetto a tale azione, da ritenersi inammissibile.
Posto ciò e passando ad esaminare nel merito il rapporto monitorio, si rileva che ha, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, CP_2 spontaneamente adempiuto alla consegna, in favore dell'odierno opposto, della documentazione di cui al verbale del 05.11.2022, sottoscritto da , Controparte_1 pertanto, si ritiene che sia stato correttamente adempiuto l'onere oggetto di ingiunzione, ritenendosi la documentazione oggetto di consegna equipollente al registro cronologico della contabilità condominiale.
Tale circostanza comporta certamente il venir meno dei presupposti per l'adozione di una statuizione di merito sulla domanda.
In punto di diritto rileva il Tribunale come la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478;
Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., SS.UU., 28 settembre 2000, n.
1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n.
2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
Il giudice può, quindi, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, su istanza di parte o d'ufficio, della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa, come avvenuto nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cfr.: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
Ciò posto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato in quanto, secondo quanto si è detto in precedenza, trattandosi di cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto conseguenza dell'adempimento di quanto previsto dal decreto ingiuntivo opposto e, dunque, di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata, comportante inoltre la carenza sopravvenuta di interesse, viene travolta necessariamente anche la pronunzia (suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria.
§§§ §§ §§§
Avuto riguardo alle spese del giudizio di opposizione, atteso l'esito dello stesso, ritiene questo Tribunale che le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 9625 – 2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere, come in parte motiva;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Napoli Nord n.
3400/ 2022, emesso in data 31.08.1922 – dott.ssa Monica Marrazzo - notificato in data 03.09.2022;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice-opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 540,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale.
- integralmente compensate le spese relative al giudizio di opposizione;
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo