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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 661/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in Roma, piazza del Viminale, n. 1, cod. fisc. Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
con sede in Roma, piazza Colonna, n. 370, cod. fisc. , in
[...] P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, al corso Vittorio
Emanuele, n. 58; appellanti-opponenti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1
Masseria della Corte, n. 43, cod. fisc. , , nato a C.F._1 CP_2
Sarno il 3 marzo 1965 ed ivi residente, alla via Masseria della Corte, n. 43, cod. fisc.
, nato a [...] il [...] C.F._2 CP_3 ed ivi residente, alla via Masseria della Corte, n. 43, cod. fisc. , C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Cascella, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sarno, alla via Mura D'Arci, n. 10; appellati-opposti
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2402/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 2402/2024 del
Tribunale di Salerno: - accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa all'intrapresa procedura esecutiva, nella parte in cui alcun ulteriore importo richiesto dagli istanti risulta dovuto rispetto a quanto già assegnato dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza del 3.4.2022 (all.9); - per l'effetto, riformare la gravata pronuncia di primo grado nella parte in cui: 'a) revoca parzialmente l'ordinanza di sospensione parziale emessa, nel proc. n. RGE 4308/21 … in data 3.4.2022, relativamente alle somme pignorate in eccedenza all'indicato importo di € 318.131,43 (pag. 3), anziché all'importo, ritenuto legittimo, pari a € 362.722,13; b) revoca parzialmente l'ordinanza di assegnazione somme emessa, nel proc. n. RGE 4308/21, … in data 3.4.2022, relativamente all'assegnazione alle odierne parti attoree (pag. 3) dell'importo complessivo pari a euro 954.394,29, anziché dell'importo complessivo pari a € 1.088.166,39” laddove alcuno di tali maggiori importi pignorati e riconosciuti dal Giudice di prime cure risulta effettivamente dovuto in favore degli appellati;
- con l'ulteriore effetto di dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto dagli odierni appellati nella parte in cui ha provveduto a vincolare importi superiori a quelli di effettiva spettanza dei richiedenti (ossia euro 318.131,43 ciascuno, in luogo dei richiesti e pignorati euro 422.489,32 ciascuno), per come analiticamente indicati in narrativa e nei conteggi allegati sub 7. Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio con distrazione in favore dello scrivente avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2022, , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, quali creditori pignoranti, introducevano, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la fase di
[...] merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal e Parte_1 dalla a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c., con Parte_2 ricorso depositato il 22 febbraio 2022 nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi n. 4308/2021 RGE, incardinato in forza della sentenza n. 563/2021 di questa Corte con atto di pignoramento notificato il 18 novembre 2021.
2 Con sentenza n. 2402/2024, il Tribunale di Salerno così provvedeva: 1) accoglieva la domanda introduttiva della fase di merito del giudizio e, per l'effetto, revocava in parte l'ordinanza di sospensione del procedimento espropriativo n. 4308/2021 RGE, emanata dal giudice dell'esecuzione il 3 aprile 2022 limitatamente alle somme pignorate da CP_1
e presso la Banca d'Italia in eccedenza rispetto
[...] CP_2 CP_3 all'importo di euro 318.131,43, riconoscendo legittimo quello vincolato dai creditori nella misura di euro 362.722,13; 2) revocava parzialmente l'ordinanza di assegnazione emanata dal giudice dell'esecuzione il 3 aprile 2022 per l'importo di euro 954.394,29 in luogo di quello di euro 1.088.166,39; 3) fissava in mesi tre il termine per la riassunzione del procedimento espropriativo n. 4308/2021 RGE;
4) compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 3/5, condannando il e dalla Parte_1 Parte_2 alla refusione della restante quota.
[...]
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, il e la Parte_1 Parte_2 lamentavano che il Tribunale di Salerno era incorso in un'erronea interpretazione del titolo esecutivo, per aver ritenuto che questa Corte, con la sentenza n. 563/2021, avesse condannato le Amministrazioni Statali al pagamento pro capite, in favore di CP_1
e , a titolo risarcitorio, sulla sorta capitale liquidata
[...] CP_2 CP_3 all'attualità in euro 270.000,00, degli interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo nuovamente rivalutato dal 5 maggio 1998, epoca del verificarsi del fatto illecito, e fino al momento della pubblicazione della decisione e non, come, invece, sarebbe stato corretto, sulla somma di euro 270.000,00, devalutata al 5 maggio 1998 e progressivamente rivalutata da quella data, anno per anno, fino alla pubblicazione della decisione, in tal modo generando un'indebita locupletazione a beneficio degli opposti, ciascuno dei quali vantava un credito complessivo di euro 368.131,43 (da cui occorreva detrarre il percepito acconto di euro 50.000,00) e non di euro 412.722,13, sicché il pignoramento presso terzi era solo parzialmente legittimo.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 17 settembre 2024, Controparte_1
e contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il CP_2 CP_3 rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 7/20 novembre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 3 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 31 luglio/2 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
2402/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della Banca d'Italia, vale a dire del terzo pignorato nel procedimento espropriativo promosso da , e Controparte_1 CP_2 CP_3 in danno del e della ex artt. Parte_1 Parte_2
543 e segg. c.p.c., con atto di pignoramento notificato il 18 novembre 2021.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio introdotto dal e dalla Parte_1
ex art. 615, comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il Parte_2
22 febbraio 2022 nel procedimento espropriativo n. 4308/2021 RGE e proseguito, nel merito, dalla e dai , ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione CP_1 CP_2 notificato il 13 maggio 2022 si è svolto senza la necessaria partecipazione della Banca
d'Italia, che, quale terzo pignorato, aveva dichiarato, a norma dell'art. 547 c.p.c., di essere debitrice nei confronti delle Amministrazioni Statali della complessiva somma di euro
1.901.201,94 (come emerge dall'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, ex art. 553 c.p.c., il 3 aprile 2022) e che, dunque, era portatrice di un
4 interesse giuridicamente rilevante ad essere destinataria di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza, totale o parziale, del diritto degli opposti di procedere ad espropriazione forzata nei confronti degli opponenti, in tal modo consentendole di individuare i soggetti in favore dei quali effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, la Banca d'Italia, debitrice del e della Parte_1 [...]
non poteva non essere evocata nel giudizio di opposizione Parte_2 promosso dalle Amministrazioni Statali nei confronti della e dei per CP_1 CP_2 contestare, sotto il profilo quantitativo, il loro diritto di procedere ad espropriazione forzata, giacché dall'esito della controversia dipendeva l'identificazione dei soggetti nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità, almeno parziale, del pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua necessaria partecipazione.
La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione dell'appello proposto dal e dalla non assumendo Parte_1 Parte_2 rilevanza, in senso contrario, la sopravvenuta caducazione della sentenza n. 563/2021 di questa Corte, id est del titolo azionato in executivis, per effetto dell'ordinanza n.
16132/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il 16 giugno 2025, giacché tale circostanza (riconosciuta e documentata da entrambe le parti con le memorie di replica), nel comportare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 28 marzo 2022, n. 9899), imporrebbe pur sempre di statuire sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale e, dunque, di compiere l'esame del merito della controversia, attività che la Corte non può effettuare proprio in ragione del vizio da cui è inficiata la decisione gravata.
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore
5 questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuto soltanto in pendenza della controversia incardinata dal
[...]
e dalla con ricorso spiegato il 22 Parte_1 Parte_2 febbraio 2022 nel procedimento espropriativo presso terzi n. 4308/2021 RGE, costituisce circostanza idonea a legittimare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal e dalla avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2402/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 661/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in Roma, piazza del Viminale, n. 1, cod. fisc. Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
con sede in Roma, piazza Colonna, n. 370, cod. fisc. , in
[...] P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, al corso Vittorio
Emanuele, n. 58; appellanti-opponenti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1
Masseria della Corte, n. 43, cod. fisc. , , nato a C.F._1 CP_2
Sarno il 3 marzo 1965 ed ivi residente, alla via Masseria della Corte, n. 43, cod. fisc.
, nato a [...] il [...] C.F._2 CP_3 ed ivi residente, alla via Masseria della Corte, n. 43, cod. fisc. , C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Cascella, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sarno, alla via Mura D'Arci, n. 10; appellati-opposti
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2402/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 2402/2024 del
Tribunale di Salerno: - accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa all'intrapresa procedura esecutiva, nella parte in cui alcun ulteriore importo richiesto dagli istanti risulta dovuto rispetto a quanto già assegnato dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza del 3.4.2022 (all.9); - per l'effetto, riformare la gravata pronuncia di primo grado nella parte in cui: 'a) revoca parzialmente l'ordinanza di sospensione parziale emessa, nel proc. n. RGE 4308/21 … in data 3.4.2022, relativamente alle somme pignorate in eccedenza all'indicato importo di € 318.131,43 (pag. 3), anziché all'importo, ritenuto legittimo, pari a € 362.722,13; b) revoca parzialmente l'ordinanza di assegnazione somme emessa, nel proc. n. RGE 4308/21, … in data 3.4.2022, relativamente all'assegnazione alle odierne parti attoree (pag. 3) dell'importo complessivo pari a euro 954.394,29, anziché dell'importo complessivo pari a € 1.088.166,39” laddove alcuno di tali maggiori importi pignorati e riconosciuti dal Giudice di prime cure risulta effettivamente dovuto in favore degli appellati;
- con l'ulteriore effetto di dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto dagli odierni appellati nella parte in cui ha provveduto a vincolare importi superiori a quelli di effettiva spettanza dei richiedenti (ossia euro 318.131,43 ciascuno, in luogo dei richiesti e pignorati euro 422.489,32 ciascuno), per come analiticamente indicati in narrativa e nei conteggi allegati sub 7. Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio con distrazione in favore dello scrivente avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2022, , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, quali creditori pignoranti, introducevano, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la fase di
[...] merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal e Parte_1 dalla a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c., con Parte_2 ricorso depositato il 22 febbraio 2022 nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi n. 4308/2021 RGE, incardinato in forza della sentenza n. 563/2021 di questa Corte con atto di pignoramento notificato il 18 novembre 2021.
2 Con sentenza n. 2402/2024, il Tribunale di Salerno così provvedeva: 1) accoglieva la domanda introduttiva della fase di merito del giudizio e, per l'effetto, revocava in parte l'ordinanza di sospensione del procedimento espropriativo n. 4308/2021 RGE, emanata dal giudice dell'esecuzione il 3 aprile 2022 limitatamente alle somme pignorate da CP_1
e presso la Banca d'Italia in eccedenza rispetto
[...] CP_2 CP_3 all'importo di euro 318.131,43, riconoscendo legittimo quello vincolato dai creditori nella misura di euro 362.722,13; 2) revocava parzialmente l'ordinanza di assegnazione emanata dal giudice dell'esecuzione il 3 aprile 2022 per l'importo di euro 954.394,29 in luogo di quello di euro 1.088.166,39; 3) fissava in mesi tre il termine per la riassunzione del procedimento espropriativo n. 4308/2021 RGE;
4) compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 3/5, condannando il e dalla Parte_1 Parte_2 alla refusione della restante quota.
[...]
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, il e la Parte_1 Parte_2 lamentavano che il Tribunale di Salerno era incorso in un'erronea interpretazione del titolo esecutivo, per aver ritenuto che questa Corte, con la sentenza n. 563/2021, avesse condannato le Amministrazioni Statali al pagamento pro capite, in favore di CP_1
e , a titolo risarcitorio, sulla sorta capitale liquidata
[...] CP_2 CP_3 all'attualità in euro 270.000,00, degli interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale importo nuovamente rivalutato dal 5 maggio 1998, epoca del verificarsi del fatto illecito, e fino al momento della pubblicazione della decisione e non, come, invece, sarebbe stato corretto, sulla somma di euro 270.000,00, devalutata al 5 maggio 1998 e progressivamente rivalutata da quella data, anno per anno, fino alla pubblicazione della decisione, in tal modo generando un'indebita locupletazione a beneficio degli opposti, ciascuno dei quali vantava un credito complessivo di euro 368.131,43 (da cui occorreva detrarre il percepito acconto di euro 50.000,00) e non di euro 412.722,13, sicché il pignoramento presso terzi era solo parzialmente legittimo.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 17 settembre 2024, Controparte_1
e contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il CP_2 CP_3 rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 7/20 novembre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 3 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 31 luglio/2 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
2402/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della Banca d'Italia, vale a dire del terzo pignorato nel procedimento espropriativo promosso da , e Controparte_1 CP_2 CP_3 in danno del e della ex artt. Parte_1 Parte_2
543 e segg. c.p.c., con atto di pignoramento notificato il 18 novembre 2021.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio introdotto dal e dalla Parte_1
ex art. 615, comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il Parte_2
22 febbraio 2022 nel procedimento espropriativo n. 4308/2021 RGE e proseguito, nel merito, dalla e dai , ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione CP_1 CP_2 notificato il 13 maggio 2022 si è svolto senza la necessaria partecipazione della Banca
d'Italia, che, quale terzo pignorato, aveva dichiarato, a norma dell'art. 547 c.p.c., di essere debitrice nei confronti delle Amministrazioni Statali della complessiva somma di euro
1.901.201,94 (come emerge dall'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, ex art. 553 c.p.c., il 3 aprile 2022) e che, dunque, era portatrice di un
4 interesse giuridicamente rilevante ad essere destinataria di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza, totale o parziale, del diritto degli opposti di procedere ad espropriazione forzata nei confronti degli opponenti, in tal modo consentendole di individuare i soggetti in favore dei quali effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, la Banca d'Italia, debitrice del e della Parte_1 [...]
non poteva non essere evocata nel giudizio di opposizione Parte_2 promosso dalle Amministrazioni Statali nei confronti della e dei per CP_1 CP_2 contestare, sotto il profilo quantitativo, il loro diritto di procedere ad espropriazione forzata, giacché dall'esito della controversia dipendeva l'identificazione dei soggetti nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità, almeno parziale, del pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua necessaria partecipazione.
La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione dell'appello proposto dal e dalla non assumendo Parte_1 Parte_2 rilevanza, in senso contrario, la sopravvenuta caducazione della sentenza n. 563/2021 di questa Corte, id est del titolo azionato in executivis, per effetto dell'ordinanza n.
16132/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il 16 giugno 2025, giacché tale circostanza (riconosciuta e documentata da entrambe le parti con le memorie di replica), nel comportare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 28 marzo 2022, n. 9899), imporrebbe pur sempre di statuire sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale e, dunque, di compiere l'esame del merito della controversia, attività che la Corte non può effettuare proprio in ragione del vizio da cui è inficiata la decisione gravata.
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore
5 questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuto soltanto in pendenza della controversia incardinata dal
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e dalla con ricorso spiegato il 22 Parte_1 Parte_2 febbraio 2022 nel procedimento espropriativo presso terzi n. 4308/2021 RGE, costituisce circostanza idonea a legittimare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal e dalla avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2402/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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