Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 5169/2023 e pendente tra con il patrocinio dell'Avv Liliana Tari il cui studio in Latina è Parte_1
elettivamente domiciliata
-appellante e
con il patrocinio dell'Avv Maurizio Albiani presso il cui studio CP_1
in Latina è elettivamente domiciliato
-appellato e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n 765/2023, pubblicata il 29/3/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Latina ha, con sentenza non definitiva n 672/2022, dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con la sentenza gravata, ha CP_2
. affidato i minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
con collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale, e diritto di visita del padre regolato come da motivazione (due volte a settimana -il martedì ed il giovedì- dall'uscita da scuola alle ore 20; a week end alternati con la madre dall'uscita di scuola del venerdì alle 21 della domenica;
durante le festività natalizie alternando, di anno in anno, tra i genitori, il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il primo dell'anno, il 26 dicembre ed il 6 gennaio;
durante le festività pasquali alternando, di anno in anno, tra i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà avere con sé i minori per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 di maggio di ogni anno;
tutte le altre festività, compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza),
. posto a carico di il contributo al mantenimento dei figli per CP_1
complessivi 800 euro (400 euro mensili per ciascuno), oltre adeguamento ISTAT, e il contributo alle spese straordinarie in ragione del 50%,
. dichiarato inammissibili le domande di risarcimento del danno e di condanna svolte dalla T_
. compensato le spese di lite tra le parti.
Il primo Giudice ha rappresentato, per quale che qui interessa,
. quanto all'addebito al marito, che i) pur avendo ammesso di aver CP_1
intrapreso una relazione con subito dopo aver lasciato la casa Persona_3
coniugale, non è emersa la prova che essa abbia avuto inizio prima della cessazione della convivenza tra i coniugi, avvenuta in data 31.10.2016, ii) la produzione fotografica è inidonea a dar conto della circostanza che non è emersa neanche dalle deposizioni testimoniali, iii) è emerso, dalle deduzioni della stessa e dalle T_
deposizioni testimoniali, che la crisi coniugale era di molto antecedente all'allontanamento del e che la stessa è stata determinata dalla divergenza di CP_1
vedute sulla gestione economica familiare, .
. quanto al mantenimento della prole iv) entrambe le parti sono lavoratori autonomi
(avvocati) con attività professionali avviate da anni, con redditi, per come emergenti dalle dichiarazioni reddituali in atti, equiparabili -nel 2021 è emerso un reddito complessivo lordo quanto al di euro 11.333 e, quanto alla di euro 12.732, CP_1 T_
v) il è nudo proprietario della casa coniugale, di cui la è usufruttuaria e CP_1 T_
assegnataria, ed è proprietario dell'immobile in cui dal 2018 vive, di altro, da lui dichiarato inagibile e, ragionevolmente, venduto nel 2021, e infine di un immobile nel comune di Stintino (SS), che affitta per brevi soggiorni durante i mesi estivi traendone redditi variabili, vi) le argomentazioni svolte dalla con la comparsa conclusionale T_
di replica, così come la relativa produzione documentale in punto di redditi di controparte, sono tardive, vii) la oltre ad avere un reddito analogo a quello di T_
controparte, è usufruttuaria della casa coniugale di cui è altresì assegnataria ed è proprietaria della quota percentuale di 22,22% di due immobili siti in Sezze, dai quali non risulta trarre profitti.
Ha proposto appello la individuando le parti della sentenza che intende T_
impugnare -mancata prova della domanda di addebito, mancata ammissione delle richieste indagini di polizia tributaria, mancata acquisizione dei tabulati telefonici, erronea valutazione dei redditi dei coniugi, omessa valutazione sul rigetto delle domande della deducente ex art. 2729 c.c., omessa valutazione dei debiti rimasti a carico di essa appellante, del tenore di vita del e del comportamento tenuto dopo CP_1
la crisi coniugale, omessa pronuncia sulla fruizione della casa delle vacanze, omessa pronuncia sulle presunzioni e sulle mancate contestazioni ad opera di controparte- rappresentando che
. quanto all'addebito, il Tribunale viii) ha omesso di disporre l'acquisizione della documentazione richiesta e in particolare dei tabulati telefonici relativi al traffico intercorso tra la ed il tra gennaio 2015 e febbraio 2018, ix) non ha Persona_3 CP_1 tenuto conto di elementi indiziari potenzialmente rilevanti, ex art 2729 cod civ, e ha letto in modo incongruo le dichiarazioni testimoniali, x) non ha tratto le debite conclusioni dagli elementi raccolti attestanti, per un verso, che le normali discussioni e litigi per la gestione del menàge familiare, sempre esistite, sono divenute insormontabili, a detta del nel 2016, allorquando egli “decideva di ufficializzare CP_1
un rapporto già instaurato da tempo con la che viene presentata a tutti Parte_2
come la sua fidanzata”, e, per l'altro, che il e la deducente, avvocati nello stesso CP_1
Foro, usavano fare la spesa nel supermercato ove la era banconista e dove Persona_3
dunque erano conosciuti e che il all'indomani dell'abbandono del tetto CP_1
coniugale, presentava a tutti la come la sua fidanzata e insieme a lei Persona_3
frequentava la casa dei genitori, anche quella di vacanza a Sabaudia, ciò da cui si desume che coinvolto nella relazione extraconiugale, ha creato i presupposti CP_1
per la fine del matrimonio, lasciando i debiti alla ricorrente - tutti documentati – e quando è stato scoperto ha immediatamente lasciato il tetto coniugale godendosi la nuova relazione come si nota dai “selfie” in intimità con la sua amante>,
. quanto all'addebito per violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale ex art. 143 cod.civ., il Tribunale non ha considerato xi) che “la copiosa documentazione versata in atti ha provato che il fosse colui che in realtà gestiva l'associazione CP_1
professionale di avvocati costituita tra i coniugi” e che “il nel corso del CP_1
matrimonio ha perpetrato un comportamento atto a sottrarre alla famiglia le risorse economiche che pure provenivano dall'associazione professionale, impiegando le somme per proprie spese personali”, ciò che il primo Giudice avrebbe appurato anche disponendo la chiesta CTU, xii) l'acquisto di svariate automobili durante il matrimonio, e un ricambio dal 2017 al 2019 di 4 veicoli dopo l'abbandono del tetto coniugale, la prova delegata al Tribunale di Sassari, circa i redditi percepiti dallo stesso con la locazione della casa estiva, i documenti di esposizione debitoria della sia T_
per la casa familiare sia per l'attività professionale,
. quanto alle statuizioni economiche, il primo Giudice xiii) pur confermando la misura del contributo al mantenimento per i figli, ha fatto decorrere l'adeguamento Istat dalla pubblicazione della sentenza, così annullando l'incremento lucrato dal 2019 fino a quel momento -nel mese precedente la pubblicazione della sentenza, l'assegno avrebbe raggiunto euro 858,94- xiv) non ha tenuto in conto la superiore consistenza patrimoniale della controparte, ignorando la valenza della deposizione Per_4
(udienza 12/10/2021) sul ricavato da locazione, non dando l'esatta valenza processuale all'omessa produzione della documentazione bancaria da parte del ha CP_3
ritenuto tardiva quella afferente l'altro conto corrente e la carta di credito di controparte che la deducente ha allegato alla memoria conclusionale-, e mancando dunque di censurare il mancato assolvimento sull'onere della prova di parte resistente,
. il primo Giudice è incorso in ultra petita laddove, in difetto di richiesta sul punto, ha regolato anche “…tutte le altre festività, compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza...”, ciò che non tiene conto dell'età dei minori, di 16 e 12 anni,
e dei loro impegni che escludono la possibilità di una programmazione.
Ha chiesto alla Corte, xv) in via istruttoria di disporre indagini di Polizia Tributaria,
C.T.U. e acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico intercorso tra i numeri
333 5698709 di e 366 3005001 intestato a nel CP_1 Persona_3
periodo intercorrente tra gennaio 2015 e febbraio 2018, xvi) di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, xvii) di affidare in modo condiviso i figli, con permanenza prevalente presso la madre e diritto di visita del con le seguenti modalità: martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle ore 20.00, CP_1
fine-settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore
21.00. Per le vacanze estive, 15 giorni da trascorrere ad anni alternati un anno con la madre, anche presso l'abitazione estiva di Stintino, in modo da consentire ai minori di trascorrere un mese consecutivo presso tale detta casa estiva a luglio ed un anno ad agosto, e viceversa l'anno successivo con il padre;
per le vacanze natalizie una settimana con il padre ed una con la madre trascorrendo il Natale come sempre avvenuto durante il matrimonio, il 24 dicembre con il padre e 25 dicembre con la madre, e il 31/12-01/01 un anno con il padre ed uno con la madre, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, xviii) di ordinare al il puntuale rispetto degli orari CP_1 di visita dei figli e garantire la sua presenza durante la loro permanenza presso di lui, xix) determinare il contributo paterno in euro 1.500 mensili per entrambi i figli, con effetto retroattivo dalla data di abbandono del tetto coniugale (novembre 2016), xx) condannare al risarcimento del danno causatole dal fallimento del CP_1
matrimonio, nonché per la grave lesione all'immagine professionale, anche in conseguenza della grave lesione del dovere di fedeltà e per i comportamenti lesivi della dignità della deducente, tenuti successivamente all'abbandono del tetto coniugale, nella misura di euro 1.000.000 o nella diversa somma ritenuta equa di giustizia “e così rinunciando alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente
[...]
. T_
Nel costituirsi, il OC ha dedotto che la sentenza è ineccepibile, visto che
. la documentazione fotografica è priva di data certa, e, in ogni caso, comunque, l'unica data riportata è il 9.05.2017, la teste ha chiarito che la relazione è Persona_3
cominciata a febbraio 2017, avendo cura di tenere un comportamento rispettoso durante la frequentazione con il la coppia era in crisi per motivi attinenti alla CP_1
gestione economica familiare già dal 2013 -come del resto dedotto nell'avverso ricorso di primo grado ove si legge che si è verificato un lento logorio causato dall'insoddisfazione personale del e dalle divergenze di vedute tra le parti sulle CP_1
questioni economiche che si è accentuata allorché la collaborazione di essa con T_
lo studio professionale si è interrotta, per cui essa si è trovata ad affrontare tutto da sola e nel febbraio 2016 una violenta lite ha creava un distacco insanabile fra i coniugi- e i testi hanno dichiarato che la tensione era cominciata almeno dal 2015, i contegni dal deducente tenuti dopo l'allontanamento sono irrilevanti così come la deposizione Tes_1
(udienza 7/7/21) che ha reso dichiarazioni generiche,
. la ricostruzione delle condizioni economiche è congrua e tale è pure la decisione in merito alla pretesa risarcitoria, dichiarata inammissibile per l'impossibilità del simultaneus processus fra domande soggette a riti diversi e in ogni caso infondata.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi e condanna di controparte ex art 96 cpc. Nella memoria in data 7/2/2025, la ha, fra l'altro, dedotto T_
. che controparte persiste nella mancata contestazione di elementi fondamentali e nell'omettere documentazione fiscale e reddituale -ciò che esclude le si possa addebitare la tardività della produzione afferente alle risorse di controparte-, che la richiesta di indagini patrimoniali si giustifica per il fatto che la consistenza patrimoniale di controparte, oltretutto percettrice di un'indennità di invalidità, è rimasta oscura e alla luce delle esigenze di tutela dei figli che durante la settimana non cenano e non dormono dal padre e durante i fine settimane sono collocati presso i nonni, che la contestata “sottrazione illecita” delle foto prodotte, datate oltretutto ottobre 2016, si è concretata in un prelievo dal computer dell'associazione professionale di cui essa esponente aveva disponibilità,
. che, mentre essa appellante è proprietaria per 1/9 dell'immobile destinato ad abitazione della madre, controparte è proprietaria dell'appartamento in cui vive e di quello adibito a studio legale, nonchè della casa di Stintino, oltre ad aver acquistato negli anni diverse autovetture, uno scooter, un autocarro, una Mini Cooper da corsa, a fruire dei redditi della casa di durante la convivenza matrimoniale, ad Parte_3
euro 6000/7000 a stagione, escluso il mese di agosto- e ad aver trasferito al - CP_4
marito della propria madre- la somma di euro 36.000 ricavata da una vendita immobiliare.
Nella memoria 2/3/2025, il nel rilevare che controparte non ha allegato nulla di CP_1
nuovo, si è riportato alle proprie deduzioni.
Gli atti sono stati passati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 10/4/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con le note di trattazione scritta, la dando conto del tenore generico dell'avverso T_
scritto tale far ritenere raggiunta la prova di quanto dalla deducente sostenuto, ha insistito nella richiesta avente ad oggetto le indagini di polizia tributaria e, in subordine, nell'accoglimento di tutte le domande spiegate. Con le note di trattazione scritta, il ha insistito nelle deduzioni svolte e CP_1
conclusioni prese, chiedendo “rinvio per precisazione delle conclusioni”.
Non va disposto il chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni, visto che “nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale […], deve essere assicurato il diritto di difesa e , quindi, realizzato il principio del contraddittorio;
tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e,
segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190
(Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ. (cfr Cass 565/2007).
Muovendo dalla domanda di addebito, va in primo luogo respinta la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici, non risultandone l'utilità nei termini indicati dalla
(cfr memoria istruttoria) che vorrebbe dagli stessi trarre la prova che “il numero T_
telefonico non di pertinenza del appartiene alla persona con cui lo stesso CP_1
intratteneva una relazione extraconiugale”: invero, dagli stessi non è dato risalire all'identità di chiamato e chiamante e tanto meno trarre dagli stessi, che non riportano i contenuti delle interlocuzioni, la prova dell'esistenza della relazione adulterina.
Venendo al merito della questione, va osservato che la declaratoria auspicata implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi non assolto dalla che ne era gravata. CP_5
Tanto premesso, va segnalato che i punti controversi sono dati dalla risalenza della relazione a data precedente alla cessazione della convivenza e Parte_4
l'esistenza di un nesso causale fra la prima e la seconda, tema questo correlato all'essere il rapporto coniugale già esaurito per altri motivi, come sostenuto dal
CP_1
Militano nel senso della anteriorità della relazione sentimentale rispetto all'allontanamento del dalla casa coniugale, CP_1
. la circostanza della risalenza al 2015 della conoscenza fra il la moglie e la CP_1
essendo quest'ultima impiegata nel supermercato ove la coppia era Persona_3
solita fare la spesa,
. le 4 fotografie allegate alla memoria istruttoria che raffigurano la coppia T_
anche in intimità e recano impresse, in corrispondenza della sigla IMG, le date del
26/10/2016, 30/10/2016, 6/11/2016, 13/11/2016, ciò che consente di escludere che lo scatto possa essere successivo e tanto meno che possa coincidere con il 9/5/2017, data cui vorrebbe farle risalire il che assume in proposito trattarsi dell'unica CP_1
data riportata sul documento,
. l'atteggiamento tenuto dal che sulle foto non ha preso posizione CP_1
nell'immediatezza, limitandosi, nella memoria istruttoria in replica, a definirle genericamente come “documentazione […] irrilevante e ininfluente”, salvo poi dolersi, nella conclusionale di replica, oltre che della relativa illecita sottrazione, anche dell'assenza di data certa, ciò che è invece smentito dalla presenza delle date precedenti che quanto meno attestano la creazione dei documenti in data antecedente a quelle indicate,
. l'atteggiamento del che ha tentato di sminuire la portata delle foto, CP_1
assumendo trattarsi di “vicende di vita quotidiana per nulla rilevante rispetto al giudizio”, ciò che è smentito dall'evidenza del contenuto di una delle foto ossia di quella che ritrae la coppia in atteggiamento intimo,
. la deposizione della teste (udienza 7/7/2021) che ha riferito di aver Tes_1
incontrato in enoteca nell'ottobre 2016 il che le presentò la donna con cui si CP_1
accompagnava -la come la sua fidanzata, il che è coerente con la Persona_3
ricostruzione offerta dalla che adduce che all'epoca il marito era venuto allo T_ scoperto, avendo ammesso la relazione con la già a fine settembre tant'è Persona_3
che da quel momento egli aveva cominciato a dormire sul divano, circostanza questa peraltro affermata dal che la colloca genericamente nell'estate 2016 e la CP_1
attribuisce ad un non ben precisato litigio-,
. l'assenza di prova circa una diversa giustificazione della rottura dell'equilibrio coniugale: tale rottura il attribuisce al “carattere di superiorità e supponenza CP_1
della che lo avrebbe considerato un inetto “neppure in grado di conseguire T_
l'abilitazione all'esercizio della professione forense e comunque di garantirgli quella vita agiata e sfarzosa a cui ambiva” (cfr comparsa di primo grado), asserti questi non circostanziati e comunque non riscontrati né dalla ricostruzione della come riportata nella comparsa (cfr pag 6) nè dai testi addotti dal T_ CP_1 CP_1
visto che A) per quanto si legge nello scritto la sconfortata per la fine CP_1 T_
della collaborazione con uno studio legale, ricercava sostegno e comprensione dal marito, fidando dunque nella solidità del suo legame con il marito, B) il CP_4
(7/7/2021) ha ricordato non umiliazioni/mortificazioni -che nella memoria istruttoria il assume di aver subito anche dinanzi a terze persone-, ma litigi, CP_1
anche per motivi economici, che appaiono compatibili con ordinarie dinamiche coniugali e, piuttosto, coerenti, vista la relativa collocazione nel 2016, con il diverso atteggiarsi del rapporto che vedeva il più frequentemente e per più tempo CP_1
assentarsi in concomitanza con l'inizio della relazione adulterina, C) il Pt_5
(udienza 12/7/2022) ha riferito di aver assistito ad “alcuni litigi” per problemi di natura economica fin quando li ha incontrati in Tribunale -e cioè sino al 2013-, litigi che nulla fa pensare abbiano superato l'ordinaria dialettica coniugale.
Appare raggiunta la prova dell'anteriorità della relazione Persona_5
rispetto alla cessazione della convivenza mentre, di contro, non è emerso che, all'epoca di detta relazione, fosse già in atto un allontanamento affettivo nella coppia, visto, per un verso, che i testi riferiscono di ordinarie dinamiche coniugali e non delle condotte denigratorie attribuite dal alla moglie e, per l'altro, che le CP_1
fotografie prodotte dalla e raffiguranti pacificamente momenti delle vacanze T_ 2016 e della prima Comunione della figlia -aprile 2016- lasciano percepire un clima sereno fra i partner.
Da tanto discende che la causa della disgregazione familiare deve ricollegarsi al comportamento tenuto, in costanza di matrimonio, dal in consapevole violazione CP_1
del dovere di fedeltà. Tale condotta costituisce un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare causa idonea a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sola, la dichiarazione di addebitabilità all'autore di essa, senza necessità di esaminare l'ulteriore profilo afferente l'”infedeltà finanziaria” (cfr appello pag 14).
Passando alle statuizioni economiche, va segnalato che la moglie ha “rinunciato” a chiedere assegno di mantenimento per sé, sollecitando di contro la previsione del contributo paterno per i figli che sia proporzionato alle risorse del OC, che afferma sottostimate, e alle esigenze dei ragazzi, attualmente di anni 18 -compiuti a Per_1
marzo- e 14 Persona_2
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, all'assistenza materiale e morale, all'opportuna predisposizione, fin quando la loro età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Tanto premesso, si osserva che bisogna, per determinare il contributo in esame, confrontare le reciproche sostanze anche potenziali. Muovendo dalla produzione documentale ritenuta tardiva dal primo Giudice, è da segnalare che, in questa fase, la documentazione dalla allegata alla memoria T_
conclusionale è utilizzabile, visto che, nel giudizio di separazione in appello, che si svolge con il rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile fino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, ciò che nella specie è verificato, avendo avuto il la possibilità di CP_1
controdedurre in merito.
Non v'ha luogo all'effettuazione di indagini di polizia tributaria che, come noto, "non può essere considerat[a] come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche" (cfr Cass
4551/2012): si apprezza infatti il carattere esplorativo delle indagini auspicate ove si consideri che non è sufficiente a far sospettare l'esistenza di una patrimonialità occulta l'aver allegato l'esistenza dell'immobile di Stintino, la cui redditività è stata peraltro esplorata con la prova testimoniale, e l'esistenza, agevolmente desumibile dai documenti contabili del di “movimenti importanti” che “non potevano passare CP_1
inosservati” e che pur tuttavia non vengono individuati, fatta eccezione per quello che si imporrebbe “su tutti”, concernente l'operazione di vendita di un immobile per euro
45000, di cui euro 39.000 per “restituzione non onerosa”> CP_4
(cfr appello pag 16). Non v'è spazio neanche per la CTU, la cui finalità non è
“ricerca[re] la verità” (cfr appello pag 15), ciò che esimerebbe la parte dall'assolvimento dell'onere probatorio spettantele, ma valutare dati già forniti e rinvenibili in atti.
Venendo alla ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi, è da segnalare che entrambi svolgono la professione di avvocato e che
. quanto al le relative dichiarazioni dei redditi non appaiono rappresentative CP_1
dell'effettiva capacità contributiva, visto che dalle stesse emergono importi esigui -nel
2019 euro 2437, nel 2020 euro 3176, nel 2021 euro 11333 di cui euro 2090 per canoni locatizi e nel 2022 euro 12511, di cui euro 2375 per canoni locatizi-, importi certo non compatibili con il contributo di euro 800 che il spontaneamente versava per il CP_1
mantenimento dei figli prima dei provvedimenti presidenziali;
a tanto associa al mancato deposito della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e degli estratti conto e quindi ad una condotta che è indice della volontà di non dare visibilità delle proprie risorse,
. la che ha dichiarato nel triennio 2015/2017 circa 5000 euro lordi annui T_
nonostante fosse uno “stimato avvocato del foro pontino” -punto 26 della memoria integrativa 31/10/2019-, ha percepito, stando ai modelli reddituali depositati, nel 2018 euro 8000, nel 2019 euro 12732, nel 2022 euro 17493 e nel 2023 euro 17488, con un crescendo che ella spiega con le difficoltà in cui si è trovata dopo la separazione e lo scioglimento dell'associazione professionale nel 2017 e la necessità di ricominciare da capo, difficoltà poi superate stando all'interessata che assume di aver ritrovato una stabilità lavorativa nell'aprile 2018 -punto 34 memoria cit.-.
Tanto premesso, deve porsi attenzione al fatto che nulla risulta cambiato rispetto al momento in cui, per un verso, il marito spontaneamente versava il contributo per i figli nella misura di 800 euro mensili e, per l'altro, la accettava il contributo nella T_
misura indicata e in tal senso vanno lette l'attesa nell'avvio del giudizio da parte della predetta, che si è a tanto determinata solo a fronte dell'improvviso dimezzamento del contributo a opera del e la mancata impugnazione dell'ordinanza presidenziale CP_1
(17/7/2019) che il ridetto contributo ha confermato.
Ne consegue che l'appello va respinto in punto di misura dell'assegno di mantenimento per i figli, non avendone oltretutto la dedotto l'inadeguatezza sotto altri profili, T_
mentre devesi accedere alla modifica relativa alla decorrenza dell'adeguamento istat, da riconoscere a far data dalla citata ordinanza presidenziale del 17/7/2019.
Non sussiste il prospettato vizio di ultra petita, visto che il Giudice ha provveduto nell'interesse di soggetti minori, risultando, quanto alle rettifiche richieste, comunque salva la possibilità fra le parti di concordare modalità e tempistiche diverse da quelle riportate nella sentenza impugnata. La domanda, con la quale la chiede di ordinarsi al marito di rispettare gli orari e T_
di essere presente durante i tempi di permanenza dei figli a lui spettanti, non è declinata ciò che non consente a questa Corte di prendere posizione.
Va confermata la declaratoria di inammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dalla inammissibilità con la quale oltretutto l'odierna appellante non si è confrontata. T_
Anche sul punto è da segnalare l'assenza di argomentazioni, che non possono trarsi dalla narrazione della vicenda, restando pertanto precluso alla Corte di scrutinare la domanda.
Va respinta la pretesa ex art 96 cpc che presuppone l'integrale soccombenza della parte destinataria della condanna.
Considerata la reciproca proporzionale soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate per ½ e poste per il residuo ½ a carico della secondo la T_
liquidazione di cui al dispositivo.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando a parziale modifica della sentenza impugnata che nel resto conferma
. addebita la responsabilità della separazione al e dichiara che l'adeguamento CP_1
sull'assegno come determinato in primo grado decorre dall'ordinanza CP_6
presidenziale in data 17/7/2019,
. rigetta nel resto l'appello,
. dichiara compensate per ½ le spese di lite che pone per il residuo ½ a carico della e liquida in favore del in euro 3150 per compensi professionali, oltre oneri T_ CP_1
di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi CP_1
antistatario.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente Sofia Rotunno