Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 12805 /2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.12805/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/11/2024 da
, con l'avv. Fantin Valentina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Franceschetti Marco, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“si chiede che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti celebrato ad Albignasego (PD) il 22.06.2002, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto comune dell'anno 2002, Numero 20, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni Per_ 1) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli minori con sé.
1
- due settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (pari settimane spetteranno alla madre), in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
negli anni dispari avrà priorità nella scelta delle settimane la madre e in quelli pari il padre;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la prima settimana dalla fine della scuola comprensiva del giorno di Natale, e la seconda settimana dal 31 dicembre comprensiva dell'ultimo dell'anno fino al 6 gennaio;
in ogni caso, a prescindere dal genitore cui spetta la prima settimana, i figli trascorreranno con l'altro la giornata della festività del 26 dicembre;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno i primi tre giorni decorrenti dalla fine della scuola fino al sabato prima di Pasqua, e gli ultimi tre giorni comprensivi di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo.
3) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà a Parte_1
, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 per ciascun figlio, Controparte_1 rivalutabile annualmente a partire dall'udienza di comparizione avanti al Giudice Relatore.
4) Le spese straordinarie per i figli, regolamentate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova, da intendersi integralmente richiamato, verranno sostenute da nella misura del 70% e da nella misura del 30%. La Parte_1 Controparte_1
regolamentazione delle spese straordinarie avverrà nella prima settimana del mese per quelle del mese precedente, previa tempestiva comunicazione di quelle reciprocamente anticipate dalle parti.
5) Ciascuna parte percepirà il 50% dell'assegno unico e universale per i figli.
6) Le parti gestiranno di comune accordo e nell'esclusivo interesse dei figli i risparmi da questi detenuti derivanti da regalie ricevute in occasione degli eventi importanti della loro vita (come battesimo, prima comunione, compleanno ecc).
7) Le parti trasmetteranno l'una all'altra con tempestività ogni tipo di documentazione concernente i figli che sia stata loro rilasciata durante i rispettivi turni di responsabilità (es. impegnative e prescrizioni mediche, certificati medici, ecc.)
2 8) e si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo Parte_1 Controparte_1
del proprio passaporto nonché al rilascio/rinnovo di quelli dei figli minori o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
9) Dichiarare equa e congrua, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 e successive modifiche, la somma complessiva di € 182.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile a favore di , che le parti dichiarano essere già Controparte_1
stata corrisposta da parte di . Le parti riconoscono che l'attribuzione che Parte_1
precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, sicché ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non avere nulla a pretendere dall'altra per i rapporti economici nascenti dal matrimonio, dando atto di avere regolamentato ogni aspetto ad essi inerente.
10) Spese legali compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
22/06/2002 in Albignasego (PD) e trascritto nel relativo registro al n.20, Parte II, Serie A dell'anno 2002.
Nel giudizio di separazione l'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. si è tenuta in data 5.12.2023 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.2494/2023 depositata in data 13.12.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza 5.12.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
3 Alla luce della durata del matrimonio e dei redditi delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 22/06/2002 in Albignasego e
[...] Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.20 anno 2002 del Comune di
Albignasego;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. dichiara l'equità della datio una tantum pari ad € 182.000,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970 concordata a favore di Controparte_1
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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