Ordinanza collegiale 17 maggio 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Decreto presidenziale 17 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04500/2025REG.PROV.COLL.
N. 09386/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9386 del 2024, proposto dalla Confederazione Italiana Federazioni Autonome - CI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, il Cnel - Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della U.N.S.I.C. - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Di Iacovo, Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
della Confprofessioni – Confederazione Italiana delle Libere Professioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Izzo, Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Conftrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19647/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Cnel - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – ON, della U.N.S.I.C. - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), della Confprofessioni – Confederazione Italiana delle Libere Professioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento, in uno con gli atti presupposti, dei seguenti provvedimenti:
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2023, trasmesso a CI in data 3 ottobre 2023, nella parte in cui ha respinto il ricorso in opposizione ex art. 4, comma 4, legge n. 963 del 1986 e, per l’effetto, il rappresentante di CI non è stato inserito tra i componenti del CNEL nella categoria “imprese”;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2023, pubblicato in G.U. n. 218 del 18 settembre 2023 avente ad oggetto la «nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio nazione dell’economia e del lavoro», nella parte in cui non ha inserito il rappresentante di CI tra i componenti della categoria imprese del CNEL;
- elenco provvisorio redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con nota prot. 12570 del 27 aprile 2023 nella parte in cui non contiene il nominativo del rappresentante di CI tra i componenti della categoria imprese del CNEL.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato la procedura di rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2023-2028 (avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 145 del 23 giugno 2022).
A tal fine, essa ha invitato le organizzazioni sindacali di carattere nazionale a provvedere alla designazione dei propri rappresentanti, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 936 del 1986.
Con nota n. 66/2022 PN del 27 giugno 2022, la CI (Confederazione sindacale di rappresentanza datoriale che associa federazioni autonome, rappresentativa a livello nazionale della categoria delle c.d. PMI operanti nei diversi settori produttivi dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo, dei servizi, del terzo settore e delle professioni) ha proposto la candidatura del dott. A.C. alla carica di componente del CNEL.
Con l’elenco definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, uditi i Ministri interessati, sono stati indicati i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028.
L’elenco è stato comunicato alle organizzazioni designanti con nota n. 12570 del 27 aprile 2023.
La CI, riscontrata l’assenza nell’elenco del proprio candidato, ha proposto ricorso in opposizione, ai sensi dell’articolo 4, co. 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ai fini del riesame del suddetto elenco onde ottenere l’assegnazione di un posto nell’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria “imprese”.
L’opposizione è stata rigettata con decreto presidenziale datato 8 settembre 2023.
3. Con ricorso n. 15653 del 2023, CI ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 99 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 936 del 1986. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà intrinseca:
a) i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui hanno assegnato un componente del CNEL nella categoria ‘imprese’ a CONFAPI, anziché a CI nell’erroneo presupposto che l’odierna ricorrente avrebbe «dati numerici» di rappresentatività «oggettivamente inferiori» a quelli di CONFAPI, «ciò che non consente di legittimamente sottrarre ad altra organizzazione la possibilità di essere rappresentata nella categoria imprese in seno al CNEL in favore di CI»;
b) CI avrebbe un maggiore indice di rappresentatività, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, rispetto a CONFAPI, come emergerebbe dagli stessi dati numerici riportati nel d.P.R. 8 settembre 2023 che ha respinto il ricorso amministrativo di CI; questi i dati: CI consistenza numerica di 224.976 aziende; diffusione regionale (sedi) in 15 Regioni e 66 Province; 11 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti; nessuna controversia pendente presso le direzioni territoriali – CONFAPI: 116.502 aziende iscritte; diffusione territoriale in 17 Regioni e 45 Province; 11 contrati collettivi sottoscritti);
ai quali andrebbero aggiunti i 48.325 lavoratori autonomi associati a CI che porterebbero il totale degli aderenti alla Confederazione a 273.301 conto 158.760 di CONFAPI;
c) non è in alcun modo spiegabile o giustificabile la scelta della Presidenza del Consiglio dei ministri di attribuire un rappresentante a CONFAPI, alla luce di dati numerici di rappresentatività che indiscutibilmente sono inferiori rispetto a quelli di CI;
d) i provvedimenti impugnati non hanno valorizzato, ai fini della valutazione della rappresentatività di CI, i tre enti bilaterali di rappresentatività a livello nazionale costituiti da CI (FonARCom, EPAR, SanARCom) i quali, invece, per l’importante indice del «grado di rappresentatività» che esprimono, devono essere inclusi nel conteggio delle imprese che contribuiscono alla consistenza associativa della Confederazione (ossia, conteggiate ai fini della rappresentatività dell’organizzazione datoriale), ciò in quanto le aziende aderenti agli enti bilaterali, al pari di quelle aderenti alle federazioni confederate, fanno capo e si avvalgono dell’attività di CI e gli enti bilaterali rappresentano un importantissimo indice di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge n. 936 del 1986, alla luce del ruolo sempre più incisivo riconosciuto loro da parte del legislatore, tanto più che è stato lo stesso Ministero del Lavoro ad autorizzare l’attività di tali enti bilaterali costituiti su iniziativa di CI;
e) CI, in quanto Confederazione che ha costituito tre enti bilaterali che raccolgono un numero di aziende tra i più elevati a livello nazionale, deve riconoscersi come una confederazione datoriale «comparativamente più rappresentativa», in forza di una consistenza numerica tracciabile: tale riconoscimento comporta che CI debba necessariamente essere riconosciuta anche come confederazione «maggiormente rappresentativa» ai sensi della legge n. 936 del 1986, essendo la rappresentatività richiesta dalla norma che regola il CNEL (maggiore rappresentatività) di un grado nettamente inferiore rispetto a quello della superiore «rappresentatività comparata».
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 99 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 936 del 1986. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, irragionevolezza, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà intrinseca:
a) i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche nella parte in cui hanno assegnato un componente del CNEL nella categoria ‘imprese’ a UNSIC, anziché a CI, a causa dell’erroneo presupposto che CI avrebbe «dati numerici» di rappresentatività «oggettivamente inferiori» a quelli di UNSIC; anche in questo caso, la maggiore rappresentatività di CI rispetto a UNSIC emergerebbe dagli stessi dati numerici riportati nel d.P.R. 8 settembre 2023 a proposito degli indici di rappresentatività previsti dall’art. 4, co. 5, della legge n. 936 del 1986 (consistenza numerica aziende, diffusione territoriale, contratti collettivi nazionali sottoscritti) ai quali va aggiunta la rilevanza e della consistenza dell’attività svolta dagli enti bilaterali costituiti da CI.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 99 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 936 del 1986. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, irragionevolezza, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del pluralismo e falsa applicazione del parametro della rappresentatività. Violazione del principio di proporzionalità:
a) i provvedimenti impugnati violerebbero i principi di proporzionalità e del pluralismo, nonché il criterio-guida della consistenza associativa nella selezione dei componenti del CNEL, anche nella parte in cui, anziché riconoscere un seggio al rappresentante di CI, hanno inserito tra i componenti della categoria ‘imprese’ in seno al CNEL i membri di due confederazioni (Confetra e Conftrasporto) che rappresentano la medesima categoria produttiva, ovvero lo stesso identico settore del trasporto, e che, per giunta, avrebbero indici di rappresentatività inferiori rispetto a quelli di CI.
3.1. Si costituivamo, per resistere, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (ON), la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), la U.N.S.I.C. Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, la Conftrasporto, la Confprofessioni (Confederazione italiana delle libere professioni).
3.2. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. 15653 del 7 novembre 2024, respingeva il ricorso e compensava le spese.
4. Ha appellato la Confederazione Italiana Federazioni Autonome – CI, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Erroneità nella parte in cui ha escluso che la costituzione di Enti bilaterali da parte di CI possa essere considerata indice della sua rappresentatività ai sensi dell’art. 99 Cost. e dell’art. 4 della legge n. 936 del 1986, ai fini della designazione del rappresentante all’interno della categoria ‘imprese’ del CNEL. Essa deduce: carenza di motivazione e omessa pronuncia rispetto alle censure dedotte da CI con il ricorso introduttivo in ordine alla rilevanza degli Enti bilaterali quale indice di rappresentatività dell’organizzazione sindacale.
II) Erroneità nella parte in cui ha escluso che CI abbia una rappresentatività maggiore a quella di CONFAPI. Omessa pronuncia.
III) Erroneità nella parte in cui ha escluso che CI abbia una rappresentatività maggiore a quella di UNSIC. Omessa pronuncia.
IV) Erroneità nella parte in cui ha escluso che CI abbia una rappresentatività maggiore a quella di Confetra e Conftrasporto. Omessa pronuncia.
4.1. Con decreto presidenziale n. 1361 del 217 dicembre 2024, l’appellante è stata autorizzata, dietro espressa istanza, alla notifica del ricorso per pubblici proclami. L’onere è stato assolto.
4.2. Si sono costituiti, per resistere, le Amministrazioni evocate nonché la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (ON), la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), la U.N.S.I.C. Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, la Confprofessioni (Confederazione italiana delle libere professioni).
4.2. In prossimità dell’udienza, sono state depositate memorie conclusive.
5. All’udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato. La sentenza impugnata va confermata nella sua motivazione con i seguenti, ulteriori sviluppi argomentativi.
7. Con il primo motivo di appello CI censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la costituzione di enti bilaterali possa essere considerata indice della rappresentatività ai sensi dell’art. 99 Cost. e dell’art. 4 della legge n. 936 del 1986.
Il Collegio osserva che un “ente bilaterale” consiste in un organismo paritetico costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori.
Si tratta, più in particolare, di un’associazione senza scopo di lucro che ha lo scopo di garantire servizi e prestazioni in diversi settori, dalla formazione all’assistenza sanitaria. La Corte costituzionale (sentenza n. 176/2010) li ha qualificati “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva”.
Gli enti bilaterali sono istituiti e disciplinati, infatti, dai contratti collettivi.
Essi trovano la propria fonte normativa nel d.lgs n. 276/2003 (art. 2, lett. h) e regolazione amministrativa nella circolare n. 43/2010 del Ministero del lavoro.
A norma dell'art. 6, comma 1 lett. e) del d. lgs. 276/2003, tali enti sono autorizzati a svolgere le “attività di intermediazione” tra domanda e offerta di lavoro, che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.
Come sopra anticipato, si tratta di organismi paritetici istituiti per rappresentare gli interessi datoriali insieme a quelli dei lavoratori, in un’ottica di collaborazione e partecipazione tra le diverse parti sociali.
Il loro precipuo scopo (desunto dalla fonte normativa primaria) è quello di operare come sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro: promuovono l’occupazione regolare e di qualità; favoriscono l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta; curano la programmazione di attività formative, la promozione di buone pratiche contro la discriminazione, l’inclusione di soggetti svantaggiati, la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, la certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva nonché lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
A queste funzioni si aggiungono le attività assegnate da ulteriori leggi o dai contratti collettivi di riferimento.
La legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) rinvia agli enti bilaterali in materia di “flessibilità in entrata”, con la certificazione dei contratti di associazione in partecipazione, per l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito, nel caso in cui la sospensione di attività riguardi settori non coperti da ammortizzatori sociali.
La legge n. 78/2014 rimanda agli enti bilaterali per quanto riguarda l’apprendistato, ossia per la definizione del piano formativo individuale.
L’istituzione di questi organismi è sempre di fonte contrattuale (contrattazione collettiva). Viene quindi garantita l’erogazione di prestazioni su base contrattuale: questo modello bilaterale è particolarmente conveniente in settori ad alta frammentazione e mobilità dei lavoratori, che affidano a un terzo (l’ente bilaterale) attività che sarebbero troppe onerose per un singolo datore di lavoro e troppo difficili da ottenere per un lavoratore impiegato presso diversi imprenditori.
Rileva in particolare la circostanza che il contratto collettivo contiene normalmente disposizioni normative, che disciplinano trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro, e disposizioni obbligatorie, che regolano i rapporti tra le associazioni sindacali che partecipano alla stipulazione, clausole cioè che non hanno un effetto diretto sul rapporto di lavoro.
Le specifiche forme di tutela e prestazioni di welfare garantite ai lavoratori nel contratto collettivo ricadono quindi tra le disposizioni normative, proprio per l’effetto diretto che esse hanno sul rapporto di lavoro.
Viceversa, l’istituzione dell’ente bilaterale rientra nella parte obbligatoria del contratto collettivo, e vincola dunque solo le parti stipulanti il contratto stesso.
Il lavoratore ha diritto di vedersi garantite le prestazioni indicate dal contratto collettivo per cui sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare il godimento di tale diritto, fornendo autonomamente le prestazioni o indirizzando i propri dipendenti all’ente bilaterale istituito dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto. L’ente bilaterale, in questo caso, applica la parte economico-normativa del contratto collettivo di riferimento.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 43/2010, ha ribadito che “l’impresa che aderisce alla bilateralità assolve, con la contribuzione a favore dell’ente, agli obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non aderiscono al sistema bilaterale, il singolo lavoratore maturerà il diritto all’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale di riferimento”.
L’ente bilaterale, dunque, svolge una funzione di tutela (welfare) del lavoratore, nella parte “discendente” del contratto collettivo di lavoro.
Il datore di lavoro non è obbligato ad aderire al sistema bilaterale; tuttavia, egli è comunque obbligato a riconoscere (e finanziare) analoghe forme di tutela per i lavoratori.
Le prestazioni di welfare (assistenza, supporto ai lavoratori e alle aziende) previste dal contratto collettivo sono, infatti, un diritto contrattuale del lavoratore, cui corrisponde un obbligo datoriale, che l’imprenditore può assolvere o con l’iscrizione e la contribuzione all’ente bilaterale (che poi provvede alle erogazioni) o corrispondendo al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, cioè una somma o una prestazione equivalente a quella erogata dall’ente bilaterale.
8. Tanto chiarito in punto normativo e con riguardo alle funzioni affidate agli enti bilaterali, ciò che rileva ai fini di causa è la funzione precipua svolta da questi organismi, la cui natura è quella di favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, e creare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori.
Il loro ruolo è quello di porsi come “mediatori” di interessi tra quelli del sindacato e quelli del datore di lavoro con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per le imprese e per i lavoratori sugli aspetti legati al mondo del lavoro, alla formazione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In altri termini, il loro compito è quello di elaborare e diffondere buone pratiche di lavoro nonché di fornire indirizzo e supporto all’impresa nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per il superamento delle problematiche esistenti.
Essi costituiscono, pertanto, uno strumento operativo delle parti sociali in materia di welfare, occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuato dalle stesse parti sociali nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si tratta di funzioni e compiti di carattere operativo volti ad assicurare (concretizzare) in sede locale le protezioni sociali derivanti dal contenuto normativo dei contratti collettivi di lavoro a loro volta già stipulati a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Così stando le cose, il Collegio ritiene infondato il motivo di appello in esame.
Il criterio della maggiore rappresentatività postula, infatti, che le organizzazioni maggiormente rappresentative, dette anche confederazioni, sono quelle che raggruppano più sindacati e di conseguenza hanno un numero maggiore di iscritti, in diversi settori produttivi, vedendo una diffusione generale nel territorio nazionale.
L’ente bilaterale non è un sindacato ma un organismo volto a dare concreta attuazione al contratto collettivo di lavoro su base aziendale.
I soggetti aderenti all’ente bilaterale non rappresentano, pertanto, un corpus (numerico) aggiuntivo agli iscritti alla confederazione, che ne implementa la consistenza numerica.
Il loro dato numerico non può incidere sull’attività di accertamento della rappresentatività sindacale, che è diversamente basata sulla raccolta dei dati associativi (di appartenenza alla confederazione e non all’ente bilaterale) ed elettorali riferiti ai singoli periodi di osservazione.
D’altra parte, se l’ente bilaterale è dotato di una soggettività distinta da quella delle associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori che li promuovono, e se è costituito da organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”, non sarebbe logico, prima ancora che legittimo, che gli appartenenti alla confederazione che ha partecipato alla costituzione dell’ente bilaterale (conferendogli quella rappresentatività) venissero poi conteggiati nuovamente e aggiuntivamente nonostante appartengano a un soggetto giuridicamente distinto dalla stessa Confederazione.
L’ulteriore profilo che rileva è rappresentato anche dal rischio che si possa duplicare la medesima consistenza numerica (stessi iscritti alla confederazione, medesimi aderenti all’ente bilaterale): non che questo sia certo, ma di sicuro rappresenta un aspetto che rende, sotto il profilo della ragionevolezza e del non travisamento dei fatti, plausibile la decisione assunta dall’amministrazione resistente, del resto espressione di ampia discrezionalità.
Lo stesso rilievo va fatto per le aziende aderenti ad enti bilaterali che potrebbero ben essere iscritte ad associazioni datoriali anche diverse da quelle che promuovono l’ente bilaterale, con la stessa conseguenza appena sopra evidenziata circa la possibile “duplicazione” dei dati numerici da cui è desunta la rappresentatività delle diverse associazioni di categoria.
8.1. Deve inferirsi, dunque, che la rappresentatività dell’associazione sindacale non può essere in alcun modo desunta dall’attività degli enti bilaterali poiché è esattamente il contrario e cioè che è la rappresentatività che costituisce il presupposto affinché possa procedersi alla costituzione dell’ente bilaterale.
9. In conclusione, il primo motivo di appello è infondato.
10. Con il secondo, terzo e quarto motivo, CI ha dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che l’appellante abbia una rappresentatività maggiore a quella di CONFAPI, UNSIC, CONFETRA e CONFTRASPORTO.
11. I motivi sono infondati.
12. Parte appellante fonda e proprie doglianze sulla evidenza della propria consistenza numerica nonché della diffusione territoriale e della sottoscrizione dei contratti collettivi.
12.1. Sennonché, dalle allegazioni versate in atti si evince che:
- Confartigianato, Cna, Cassartigiani annovera 1.289.995 aziende iscritte ed ha sottoscritto 14 contratti collettivi,
- ON annovera 116.502 aziende iscritte, con una diffusione territoriale in 17 regioni e in 45 province nonché 11 contratti collettivi sottoscritti;
- UN annovera 203.403 aziende iscritte, ha diffusione territoriale in 19 regioni e in 93 province, con circa 3520 sedi territoriali; 2.315 lavoratori dipendenti; la sottoscrizione di 32 c.c.n.l.
Appare evidente, per tabulas , che i dati numerici relativi alla posizione di CI siano oggettivamente non superiori a quelli delle altre Confederazioni.
12.2. Orbene, se è vero che CI annovera una maggiore consistenza numerica di aziende rispetto a ON e UN, va annotato, però, che rispetto alle stesse Confederazioni essa ha una minore diffusione territoriale e una minore quantità di contratti collettivi stipulati.
12.3. Rispetto, poi, a Confartigianato, Cna, Cassartigiani l’inferiorità è marcata quanto a consistenza numerica.
13. Il mero raffronto già consente di ritenere non implausibile la scelta compiuta dall’Amministrazione, ovvero immune da vizi logici e travisamento dei fatti, tenuto conto altresì dei limiti di sindacato sull’attività di alta amministrazione riconosciuta in materia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
13.1. La nomina di un rappresentante di CI potrebbe, infatti, avvenire solo a discapito di un’altra organizzazione che, sul piano del criterio di maggiore rappresentatività, palesa un indice di rappresentatività maggiore (o comunque non inferiore) sotto il profilo quantitativo.
14. Anche sotto l’aspetto qualitativo (ove sia valorizzato il criterio comparativo della rappresentatività e del pluralismo), la decisione dell’amministrazione appare immune dai rubricati vizi ove considerato che, in una visione comparativa e pluralista della rappresentatività, improntata al criterio della proporzionalità, la consistenza numerica (su cui fa principalmente leva l’appellante) perde il ruolo di fattore unico e determinante, coesistendo con l’“ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative” e con la “partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro”; profili, quest’ultimi, che per quanto sopra approfondito consentono di ritenere adeguatamente istruita e congruamente motivata la decisione dell’amministrazione.
15. L’amministrazione, dunque, quanto agli aspetti quantitativi e qualitativi della rappresentatività e del pluralismo, ha osteso una articolata quanto congrua motivazione che, anche per quanto sopra anticipato a proposito del sindacato “debole”, ovvero esogeno alla funzione amministrativa svolto sugli atti di alta amministrazione, resiste alle mende evidenziate dalla parte appellante.
15.1. Nella nota del 27 aprile 2023 (recante comunicazione dell’elenco provvisorio) sono stati, infatti, compiutamente e dettagliatamente indicati i criteri seguiti per l’individuazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali da nominare nel costituendo CNEL.
15.2. In particolare, è stata evidenziata la valutazione operata sui dati e sulle osservazioni comunicate dai Ministeri interessati; è stato individuato il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale; è stato svolto l’esame comparato dei dati quantitativi delle singole organizzazioni sindacali e delle osservazioni dei Ministri competenti.
16. Lo stesso provvedimento di reiezione del ricorso in opposizione reca, infine, una analoga, adeguata nonché articolata ed esaustiva motivazione sul criterio seguito dall’amministrazione in termini di afferenza sia alla proporzionalità, sia al pluralismo che alla rappresentatività sia “maggiore” che “comparativa”.
17. CI ha, infine, contestato gli atti in ragione della asserita duplicazione nella designazione del rappresentante di Conftrasporto e di quello di Confetra.
18. Il Collegio ritiene non irragionevole la scelta poiché, come è stato, in modo condivisibile, osservato Confetra rappresenta una organizzazione datoriale autonoma che associa le imprese operanti, oltre che nella logistica e nella spedizione, anche nel settore del trasporto in tutte le sue forme.
18.1. In pratica, essa associa i settori del trasporto, tanto di persone quanto di merci, per via stradale, ferroviaria, aerea e navale; settori che si sono da ultimo allargati all’autotrasporto, al trasporto marittimo, a quello dei servizi doganali e di spedizione, ai gestori degli aeroporti, nonché al mondo dei rappresentanti della logistica energetica, dei fornitori di servizi e dei grandi gruppi logistici.
La diversa natura e consistenza tra Confetra e Conftrasporto rileva anche sul piano della diffusione territoriale e della consistenza numerica: Confetra annovera 11 sedi regionali e 47 sedi provinciali; Conftrasporto annovera una diffusione sull’intero territorio nazionale con 23 sedi regionali e 70 sedi provinciali.
19. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello in esame è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
20. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO