Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/08/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ivan Zuccarello, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
del provvedimento protocollo n.-OMISSIS- Area^ -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di NI nei confronti di “-OMISSIS-” in persona del rappresentante pro tempore sig. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale del governo di NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20 maggio 2024 e depositato il 21 maggio 2024, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto premettendo:
- di svolgere – in forza della licenza rilasciata dalla Prefettura di NI (prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-- ter ) – l’attività finalizzata alla ricerca ed all’impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritta nell'elenco prefettizio di cui al decreto del Ministero dell’interno del 6 ottobre 2009 modificato dall’art 1 del decreto ministeriale 15 giugno 2012;
- di avere stipulato un contratto con la -OMISSIS- per la fornitura di personale da impiegare n. -OMISSIS-operatori tra addetti al controllo, all’antincendio alto rischio e primo soccorso, per la serata di -OMISSIS- e, più specificatamente:
1) sala denominata “-OMISSIS-;
2) sala denominata “-OMISSIS-
3) sala denominata “-OMISSIS-
4) sala denominata “-OMISSIS-
5) sala denominata “-OMISSIS-
- che il suddetto contratto prevedeva la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al rispetto delle norme vigenti per le attività di intrattenimento in capo al titolare ed organizzatore (-OMISSIS-
- che, svoltosi l’evento senza alcun incidente, in data -OMISSIS-, la Questura di Caltanissetta notificava alla P.S.I. il verbale di accertamento n -OMISSIS-, contestando le violazioni amministrative previste, in combinato disposto, dell’art. 3, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94 ed il d.m. 6 ottobre 2009, art. 5, comma 1, dall’art. 3 comma 13 della l. n. 94/2009;
- con il provvedimento impugnato – preceduto da regolare comunicazione di avvio del procedimento e da successive memorie depositate – la Prefettura di NI, ritenuta sussistente la violazione rilevata dalla Questura di Caltanissetta con la nota n -OMISSIS-, ha irrogato la sanzione amministrativa di incameramento parziale dalla cauzione versata dalla ricorrente.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione, in combinato disposto, dell’art. 3, comma 9, della legge n. 94/2009 e del d.m. 6/10/2009, art. 5 comma 1, dall’art. 3, comma, 13, della l. n. 94/2009.
Con tale motivo si censura la carenza di motivazione del provvedimento impugnato con particolare riferimento all’imputabilità al ricorrente delle condotte contestate.
2) Violazione di legge (art. 10- bis della l. n. 241 del 1990), stante la genericità degli elementi probatori addotti dall’amministrazione che non ha prodotto – neppure a riscontro della rituale richiesta di accesso gli atti – i documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai sig. -OMISSIS-
3) Violazione di legge (art. 3, l. n. 241 del 1990), stante il difetto di motivazione.
4) Nullità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché carente di alcuni elementi necessari previsti dalla normativa vigenze.
5) Illegittimo incameramento della cauzione, stante l’assenza di inadempimenti legittimanti tale misura.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il provvedimento impugnato dispone l’incameramento del -OMISSIS- della cauzione versata dalla società ricorrente e il conseguente obbligo di reintegrazione in pari misura richiamando la nota prot. -OMISSIS- della Questura di Caltanissetta che avrebbe appurato, nell’evento sopraindicato, il mancato rispetto da parte del personale impiegato delle previsioni indicate nella licenza di autorizzazione rilasciata all’organizzazione.
Tale nota della Questura di Caltanissetta – costituente la motivazione per relationem del provvedimento impugnato – ha in sintesi contestato all’odierna società ricorrente di non avere “ rispettato le prescrizioni indicate in ciascuna licenza relativa ai trattenimenti danzanti autorizzati venendo meno ai compiti primari di tutela dell’incolumità pubblica dei partecipanti le cui competenze sono specificatamente loro demandati dalla citata legge [e che] il responsabile della sicurezza della succitata società, sentito verbalmente in merito alla predetta serata, riferiva di non avere preso visione delle licenze ove erano indicate le suddette prescrizioni ”.
A fronte tali rilievi, l’odierna società ricorrente presentava osservazioni deducendo tra l’altro l’assoluta carenza delle concrete condotte fondanti il procedimento sanzionatorio avviato e l’irrilevanza della mancata conoscenza, da parte del Sig. -OMISSIS-, responsabile della sicurezza della ricorrente, della licenza rilasciata all’organizzatore.
Riscontrando le predette osservazioni, la Questura di Caltanissetta, con nota prot. -OMISSIS-, per la prima volta, ha specificato le condotte contestate consistite: i ) nell’erronea interpretazione dell’autorizzazione rilasciata avendo considerato l’intera struttura come unico locale adibito a trattenimento danzante e non già come cinque distinte sale, ciascuna indipendente dalle altre ed ognuna con determinate prescrizioni, posizionando così il personale in maniera non conforme a quanto stabilito dalle succitate licenze e vanificando la sicurezza, pertanto, dei -OMISSIS- piani di emergenza; ii ) nel mancato rispetto del massimo affollamento previsto per ciascuna sala autorizzata.
Alla luce della ricostruzione della sequenza procedimentale che ha condotto all’adozione del provvedimento in esame, il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento con riferimento ai primi tre motivi di ricorso che possono esaminarsi congiuntamente.
E invero, l’intera ricostruzione degli eventi e delle violazioni indicate dalla Questura di Caltanissetta e richiamata nel provvedimento impugnato si fonda esclusivamente su due fonti: i ) l’audizione dei Sigg. -OMISSIS- – socio accomandante della società ricorrente – e -OMISSIS- – collaboratore della società ricorrente, di cui non è stata depositata in atti la trascrizione, anche sommaria, delle dichiarazioni rese; ii ) la segnalazione n. -OMISSIS--OMISSIS-effettuata tramite Youpol l’-OMISSIS- (prodotta in atti).
Emerge come il compendio istruttorio sia gravemente carente e intrinsecamente inidoneo a comprovare le condotte contestate, stante l’evidente carenza di precisione, concordanza e gravità degli elementi indiziari indicati.
E invero, l’assenza dei verbali dell’audizione del responsabile della sicurezza della ricorrente, Sig. -OMISSIS- nonché del Sig. -OMISSIS-, non solo impedisce di comprendere l’effettivo tenore delle dichiarazioni rese, ma, in ogni caso, ma preclude la possibilità di verificare l’effettiva lesività della mancata visione delle autorizzazioni rilasciate, nonché la sua rilevanza in termini di difetto di chiare e specifiche istruzioni impartite al personale.
La segnalazione -OMISSIS- versata in atti, inoltre, consistente in una foto di una delle sale da ballo (indicata dall’amministrazione nella “Sala -OMISSIS-”) senza alcuna altra specificazione, non solo non comprova la violazione di specifiche norme di sicurezza o di prescrizioni imposte nelle licenze, ma è stata inviata quasi un’ora dopo (-OMISSIS-) la conclusione del servizio appaltato all’odierna ricorrente, la cui conclusione è stata contrattualmente prevista per le -OMISSIS-
A ciò si aggiunga la genericità delle contestazioni prospettate con la nota prot. -OMISSIS-, non colmata neppure in sede di riscontro delle osservazioni presentate dal ricorrente con la nota della Questura di Caltanissetta prot. -OMISSIS-, che opera un’articolata descrizione delle violazioni riscontrate sulla base di una ricostruzione meramente ipotetica poiché fondata esclusivamente sulla citata segnalazione Youpol che testimonierebbe – senza alcuna altra specificazione – il superamento della capienza massima di -OMISSIS-
Elemento indiziario, occorre ribadirlo, assolutamente inidoneo a comprovare l’imputabilità di tale condotta alla ricorrente, poiché afferente a un fatto temporalmente avulso dall’attività contrattualmente prevista.
Alla luce delle superiori considerazioni – assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso dal cui esame il ricorrente non potrebbe trarre ulteriori utilità – il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.