Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/11/2023, n. 17768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17768 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 17768/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06764/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2021, proposto da
ZZ Petroli S.r.l. - Prodotti Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come in atti;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento Ufficio delle Dogane di Bari prot. 6840/RU del 12.02.2021 e risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane ha rigettato l’istanza di rilascio di autorizzazione alla gestione del deposito fiscale formulata dalla società Garsoil con la quale la ricorrente aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto un deposito di prodotti energetici dalla stessa gestito.
2. La Garsoil aveva impugnato autonomamente il provvedimento oggetto dell’odierno gravame e la ricorrente era intervenuta ad adiuvandum sia nel giudizio di primo grado (R.G. 3417/2021) che nel giudizio di appello (R.G. 4416/2022).
3. Le impugnazioni di cui sopra si sono concluse con la conferma della legittimità del provvedimento in questa sede impugnato da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8401 del 18 luglio 2023.
4. Alla luce della suddetta sopravvenienza, di cui la stessa ricorrente ha dato atto nella memoria di replica ex articolo 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile in ragione del giudicato formatosi inter partes circa la legittimità delle valutazioni svolte dall’Agenzia delle Dogane in relazione alla mancanza in capo all’affittuaria Garsoil dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di settore, necessari per il rilascio dell’autorizzazione a gestire un deposito fiscale di prodotti energetici.
5. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto corretta anche la qualificazione che delle istanze formulate dalla Garsoil ha operato l’Agenzia delle Dogane, ritenendo che l’amministrazione abbia correttamente istruito un’istruttoria volta a verificare in capo alla Garsoil la sussistenza “ dei requisiti minimi di affidabilità patrimoniale, economica e professionale necessari, in base alla legge e secondo la circolare delle Dogane in materia, per accedere al regime tributario proprio del deposito fiscale e, con specifico riguardo al caso di specie, alla separazione gestionale dello stesso dalla titolare della relativa licenza, ovvero l’affittante EL ZZ ”.
6. La suddetta conclusione, cui è giunto il giudice di appello, appare inconciliabile con la tesi sostenuta dalla ricorrente in questa sede secondo cui l’Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la voltura in capo alla Garsoil di un’autorizzazione già esistente.
7. D’altro canto, come eccepito dalla difesa erariale, la società ricorrente appare titolare di un interesse di mero fatto all’esito favorevole dei procedimenti avviati dalla Garsoil a seguito della stipula con quest’ultima del contratto di affitto di ramo d’azienda, in ragione delle conseguenze di natura patrimoniale connesse alle determinazioni dell’Agenzia delle Dogane.
8. Il suddetto interesse era sufficiente a legittimare l’odierna ricorrente all’intervento ad adiuvandum, che la stessa ha svolto nei giudizi incardinati dalla Garsoil, non appare, invece, sufficiente a sorreggere un’autonoma impugnazione del medesimo provvedimento.
9. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi improcedibile in ragione del giudicato inter partes formatosi sulla legittimità del provvedimento impugnato a seguito della definizione del giudizio R.G. 4416/2022 con la sentenza n. 8401/2023.
10. Anche laddove residuassero dei profili non coperti dal suddetto giudicato in ragione delle censure proposte in questa sede, in parte non coincidenti con quelle proposte dalla Garsoil, le suddette censure sarebbero inammissibili per carenza di interesse a ricorrere in ragione della natura derivata dell’interesse azionato dalla ricorrente.
11. Alla luce della complessità della vicenda e della definizione in rito della controversia, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile (o comunque inammissibile) per le ragioni illustrate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO