Art. 4. Centri di ritiro
E' fatto obbligo alle associazioni di produttori, per le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, di istituire appositi "centri" in numero strettamente limitato alle esigenze generali delle operazioni.
Pertanto, le richieste in tal senso, formulate da ciascuna associazione ai competenti assessorati, per il ritiro di determinati prodotti, saranno sottoposte all'esame di un apposito comitato costituito, in ambito regionale, da rappresentanti delle amministrazioni i cui dipendenti sono designati a far parte delle commissioni di controllo nonche' da un rappresentante delle associazioni di produttori, designato contestualmente dalle Unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO).
Ove necessario e possibile, potranno essere autorizzati centri al servizio di due o piu' associazioni operanti nella medesima zona.
I centri di intervento dovranno avere i seguenti requisiti e dotazioni:
1) dislocazione utile all'afflusso dei mezzi di trasporto al fine di evitare ingorghi al traffico nonche' confusione nell'area ove si effettuano i controlli;
2) idonea recinzione;
3) capannoni ovvero spazi recintati utili per l'accatastamento;
4) bilico ad equilibrio automatico, di tipo regolarmente approvato, munito dei bolli metrici di "verificazione prima" nonche', eventualmente, di verificazione periodica per il biennio in corso.
Nel caso di strumento con apparecchiatura elettronica incorporata od associata, quest'ultima deve essere contenuta in involucri la cui inaccessibilita' risulti garantita da bolli metrici. Qualora lo strumento per pesare sia munito di stampante per la emissione di scontrini recanti i dati ponderali, tali scontrini dovranno essere
allegati alla documentazione delle relative operazioni di intervento.
Al fine di consentire un graduale adeguamento dei centri di
intervento, l'eventuale impiego di strumenti per pesare fissi non automatici e' ancora consentito sino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
5) unica area per le operazioni di ritiro e per quelle di avvio alle destinazioni consentite dal successivo art. 11, nonche' di area, sempre all'interno del centro, idonea per l'eventuale scondizionamento del prodotto per le destinazioni consentite.
Le strutture di raccolta alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli ortofrutticoli, in quanto provviste di idonea recinzione, di strumento per pesare fisso, di attrezzature idonee per l'eventuale scondizionamento, potranno essere considerati, previa specifica omologazione, "centri di ritiro" qualora sia assicurata la fisica separazione degli interventi di mercato dalle normali attivita' commerciali delle suddette strutture.
Le stesse associazioni, per i soli prodotti e destinazione di cui al punto b) del successivo art. 11 del presente decreto, potranno istituire i "centri" di cui sopra, anche presso strutture di distillazione, qualora esistano, presso le stesse, aree autonome totalmente disimpegnate dalle operazioni connesse, siano esse introduttive, proprie e/o accessorie.
Le operazioni giornaliere inerenti le destinazioni del prodotto ritirato e la fisica assegnazione dello stesso dovranno obbligatoriamente essere completate entro la chiusura serale dei centri.
Qualora, per specifiche esigenze, quali la consegna di mele, pere e pesche alle distillerie o per particolari necessita' relative alla distribuzione gratuita, il prodotto ritirato non potesse essere esitato in giornata, lo stesso dovra' essere custodito a carico e sotto la responsabilita' dell'associazione interessata, in locali chiusi, debitamente sigillati a cura della commissione di controllo.
E' fatto obbligo alle associazioni di produttori, per le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, di istituire appositi "centri" in numero strettamente limitato alle esigenze generali delle operazioni.
Pertanto, le richieste in tal senso, formulate da ciascuna associazione ai competenti assessorati, per il ritiro di determinati prodotti, saranno sottoposte all'esame di un apposito comitato costituito, in ambito regionale, da rappresentanti delle amministrazioni i cui dipendenti sono designati a far parte delle commissioni di controllo nonche' da un rappresentante delle associazioni di produttori, designato contestualmente dalle Unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO).
Ove necessario e possibile, potranno essere autorizzati centri al servizio di due o piu' associazioni operanti nella medesima zona.
I centri di intervento dovranno avere i seguenti requisiti e dotazioni:
1) dislocazione utile all'afflusso dei mezzi di trasporto al fine di evitare ingorghi al traffico nonche' confusione nell'area ove si effettuano i controlli;
2) idonea recinzione;
3) capannoni ovvero spazi recintati utili per l'accatastamento;
4) bilico ad equilibrio automatico, di tipo regolarmente approvato, munito dei bolli metrici di "verificazione prima" nonche', eventualmente, di verificazione periodica per il biennio in corso.
Nel caso di strumento con apparecchiatura elettronica incorporata od associata, quest'ultima deve essere contenuta in involucri la cui inaccessibilita' risulti garantita da bolli metrici. Qualora lo strumento per pesare sia munito di stampante per la emissione di scontrini recanti i dati ponderali, tali scontrini dovranno essere
allegati alla documentazione delle relative operazioni di intervento.
Al fine di consentire un graduale adeguamento dei centri di
intervento, l'eventuale impiego di strumenti per pesare fissi non automatici e' ancora consentito sino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
5) unica area per le operazioni di ritiro e per quelle di avvio alle destinazioni consentite dal successivo art. 11, nonche' di area, sempre all'interno del centro, idonea per l'eventuale scondizionamento del prodotto per le destinazioni consentite.
Le strutture di raccolta alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli ortofrutticoli, in quanto provviste di idonea recinzione, di strumento per pesare fisso, di attrezzature idonee per l'eventuale scondizionamento, potranno essere considerati, previa specifica omologazione, "centri di ritiro" qualora sia assicurata la fisica separazione degli interventi di mercato dalle normali attivita' commerciali delle suddette strutture.
Le stesse associazioni, per i soli prodotti e destinazione di cui al punto b) del successivo art. 11 del presente decreto, potranno istituire i "centri" di cui sopra, anche presso strutture di distillazione, qualora esistano, presso le stesse, aree autonome totalmente disimpegnate dalle operazioni connesse, siano esse introduttive, proprie e/o accessorie.
Le operazioni giornaliere inerenti le destinazioni del prodotto ritirato e la fisica assegnazione dello stesso dovranno obbligatoriamente essere completate entro la chiusura serale dei centri.
Qualora, per specifiche esigenze, quali la consegna di mele, pere e pesche alle distillerie o per particolari necessita' relative alla distribuzione gratuita, il prodotto ritirato non potesse essere esitato in giornata, lo stesso dovra' essere custodito a carico e sotto la responsabilita' dell'associazione interessata, in locali chiusi, debitamente sigillati a cura della commissione di controllo.