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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4568/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
GHISLENI
attore opponente nei confronti di:
AVV. (c.f. ), con l'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
CAROBBIO
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1278/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 13/5/2024 munito di clausola di pagina 1 di 11 provvisoria esecuzione, con il quale è stato ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 36.856,76, oltre interessi e spese della procedura, a favore dell'avv. per prestazioni professionali rese da quest'ultima Controparte_1
a favore dell'opponente.
All'udienza del 7/5/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa.
* * *
1. Quanto all'onere probatorio gravante sulle parti, giova premettere che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n.
13240/2019).
E' altresì utile evidenziare preliminarmente che, vertendo la controversia in esame in materia di compensi per attività giudiziale civile e/o attività complementare resa dal difensore (v. Cass. S.U. n. 4485/2018), l'opponente ha pagina 2 di 11 correttamente e tempestivamente incardinato il presente giudizio di opposizione con il rito semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011.
2. Ciò posto, l'opposizione risulta fondata nei termini di seguito esposti.
I fatti documentali e pacifici possono essere così sinteticamente compendiati:
l'opponente ha sottoscritto il preventivo dell'opposta versato in atti sub doc.
3 fasc. monit., ai sensi del quale, per quel che qui rileva, le parti hanno espressamente convenuto, oltre alla spettanza a favore dell'opposta di un compenso per l'assistenza dell'opponente nel procedimento di separazione consensuale, un ulteriore compenso aggiuntivo così determinato dall'art. 3 bis
(rubricato “assegni di mantenimento, cessioni/trasferimenti di beni mobili o immobili, costituzione di diritti reali o di godimento”): “Nell'eventualità che, in occasione della separazione, venissero costituiti diritti reali, di godimento, tipici o atipici, si provvedesse a cessioni, trasferimenti, dazioni a qualsivoglia titolo o ragione di beni mobili o immobili, liquidità o pacchetti assicurativi, a beneficio del cliente, all'avv. spetterà una CP_1
percentuale pari al sei per cento sul valore complessivo della transazione definita oltre a quanto sopra indicato”;
l'opposta ha patrocinato l'opponente nelle trattative volte alla stipulazione di un accordo con la moglie formalizzato all'esito della Parte_2
negoziazione assistita in materia di separazione personale dei coniugi in data
26/3/2024, ossia successivamente alla revoca del mandato all'opposta, e avente a oggetto anche la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (v. doc. 9 opponente).
Le contrapposte prospettazioni delle parti in ordine al significato da attribuire alla richiamata disposizione contrattuale (art. 3 bis), al fine di individuare la base di calcolo a cui applicare la percentuale aggiuntiva del compenso spettante a favore della professionista, sono così sinteticamente riassumibili.
pagina 3 di 11 L'opponente, invocando l'applicabilità della disciplina consumeristica, lamenta la vessatorietà della clausola, allega che la stessa debba correttamente interpretarsi come volta a indicare quale base di calcolo della percentuale del compenso aggiuntivo soltanto l'utilitas effettivamente conseguita dallo stesso e sostiene, pertanto, che la somma di € 9.750,00 oltre accessori di legge, dal medesimo già corrisposta a favore dell'opposta, sia da ritenersi satisfattiva, in quanto calcolata in applicazione del 6% di cui all'art. 3 bis del contratto sul valore di € 162.500,00
(ossia pari alla differenza tra la somma di € 550.000,00 versata a suo favore dalla moglie, in applicazione dell'accordo raggiunto tra i coniugi, e l'importo di €
387.500,00 già di sua proprietà in quanto cointestatario dei conti correnti).
Di contro, l'opposta ha allegato come la percentuale del compenso aggiuntivo ex art. 3 bis del contratto sottoscritto tra le parti debba essere calcolata sul valore complessivo dell'accordo stipulato tra i coniugi, pari dunque a € 550.000,00
(ovvero all'integrale valore della somma versata dalla moglie a favore dell'opponente).
3. Così sinteticamente compendiati i termini della res controversa, si osserva quanto segue.
3.1 L'opponente ha eccepito in primis la nullità della predetta clausola contrattuale (art. 3 bis) in quanto vessatoria, ma tale doglianza non coglie nel segno.
Invero, nonostante la pacifica applicazione al caso che occupa della disciplina consumeristica, a mente dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del
Consumo) “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene (…) all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
pagina 4 di 11 La richiamata normativa di tutela non consente dunque un potere di intervento giudiziale, al fine di riequilibrare sinallagma contrattuale, in ordine all'entità dei compensi pattuiti tra le parti, ad eccezione della residuale ipotesi in cui la previsione del corrispettivo non sia connotata dai requisiti della chiarezza e dell'intelligibilità.
3.2 Ebbene, la clausola di cui all'art. 3 bis del preventivo sottoscritto dall'opponente (v. doc. 3 fasc. monit.) appare sufficientemente chiara, soprattutto laddove espressamente prevede l'applicazione della percentuale aggiuntiva
(rispetto al compenso dovuto per il procedimento di separazione consensuale) pari al 6% sul valore di “cessioni, trasferimenti, dazioni” a beneficio del cliente, ovvero termini che implicano la necessaria realizzazione di uno spostamento patrimoniale e ai quali va dunque riferito il significato della nozione di
“transazione” contenuta in tale clausola.
In particolare, in applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1363 ss. c.c.,
l'attribuzione del corretto significato alla nozione di “transazione” non può essere disancorata dalle precedenti espressioni testualmente indicate nell'articolo, che fanno inequivoco riferimento a un'utilitas percepita dal cliente, ossia l'odierno opponente.
Diversamente opinando – ovvero facendo assurgere a base di calcolo della percentuale di compenso aggiuntiva il valore dell'intera transazione – si perverrebbe all'erroneo risultato di considerare anche valori non pertinenti a
“cessioni, trasferimenti, dazioni” a favore del cliente (essendo financo così ipotizzabile un valore superiore a quello indicato dall'opposta, tenuto conto anche di tutti gli altri beni mobili e immobili che vengono in rilievo nell'accordo tra i coniugi di cui al doc. 9 dell'opponente): tuttavia, ciò non trova un addentellato nel dato testuale dell'art. 3 bis e, dunque, non appare sostenibile, né coerente con l'intenzione delle parti esplicitata dalla clausola contrattuale in oggetto.
pagina 5 di 11 A ciò si aggiunga che, in caso di dubbio, è – in via residuale – valorizzabile rispetto al caso che occupa il principio della interpretatio contra stipulatorem (i.e. più favorevole all'opponente) di cui all'art. 1370 c.c. e, soprattutto, comunque risulta applicabile il disposto dell'art. 35, comma 2 del Codice del Consumo, a mente del quale in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Alla luce di quanto sopra, appare pertanto aderente al dato testuale l'interpretazione della clausola contrattuale in questione propugnata dall'opponente, e conseguentemente corretto il calcolo del compenso dovuto (e pacificamente già versato) all'opposta come risultante dall'applicazione del 6% alla somma di € 162.500,00 (pari all'importo di € 550.000,00 versato a suo favore dalla moglie, come attestato dalla contabile di bonifico versata in atti sub doc. 5 fasc. monit., e dedotto l'importo di € 387.500,00, già di sua spettanza in qualità di cointestatario dei conti correnti).
In altri termini, essendo stata indicata nell'accordo l'entità delle somme che erano presenti sui conti correnti cointestati ai coniugi come pari a € 775.000,00 (v. doc.
9 opponente), l'importo già corrisposto dall'opponente a favore dell'opposta (v. doc. 11 opponente) risulta calcolato in conformità alla richiamata disposizione contrattuale, ovvero sul valore delle somme oggetto di una effettiva dazione a favore dell'opponente, e non anche di quelle pari al 50% della liquidità (assistita dalla presunzione di contitolarità ex art. 1298, II comma c.c.) presente sui conti correnti cointestati allo stesso e alla moglie.
3.3 Non colgono nel segno le deduzioni dell'opposta circa il fatto che la contitolarità delle somme presenti sui conti correnti cointestati ai coniugi costituisse – in realtà – res dubia, e ciò per le seguenti ragioni.
Dal verbale dell'accordo sottoscritto tra l'opponente e la moglie non si evince la sussistenza di contrasti circa la spettanza delle giacenze presenti sui conti correnti,
pagina 6 di 11 restando irrilevante l'unilaterale rappresentazione di tale rivendicazione da parte del legale della moglie in sede di trattative, poiché non risultano ulteriori elementi a suffragio di tale circostanza neanche dai docc. nn. 12 e 12 bis dell'opponente
(neppure potendo la produzione documentale sopperire all'onere di tempestiva allegazione: v., ex multis, Cass. n. 27700/2024) né dal doc. 14, non essendo pertinenti alla soluzione del thema decidendum le intese raggiunte tra i coniugi in relazione a due diverse gestioni patrimoniali già estinte in precedenza.
Anzi, in tale accordo risulta espressamente indicato che dell'importo omnicomprensivo di € 550.000,00 versato dalla moglie a favore dell'opponente
“la somma di € 387.500,00 è riferibile al 50% della liquidità presente sui conti correnti cointestati tra i coniugi”, a nulla rilevando che tale specificazione – presente nell'accordo di separazione definitivo sottoscritto dai coniugi e autorizzato dal
P.M. (v. doc. 9 opponente, pag. 4) – sia stata aggiunta rispetto alle condizioni di massima negoziate dall'opposta, come risultanti dai docc. 4 fasc. monit. e 11 dell'opposta.
Pertanto, anche a non voler considerare quanto rappresentato dall'opposta – circa la contitolarità dei saldi dei conti correnti – nel carteggio con il difensore della moglie che ha preceduto l'accordo (v. doc. 6 opponente), in ogni caso non vi sono riscontri che consentano di ritenere superata la presunzione di contitolarità delle somme cointestate ai coniugi, vieppiù considerato che a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2)” (presunzione che può essere superata solo mediante la valida offerta di prova – anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti – della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione: v. Cass. n. 809/2014), e pagina 7 di 11 anche “in caso di deposito presso un istituto bancario di titoli al portatore (b.o.t.), cointestato a coniugi in regime di separazione dei beni, i rapporti interni fra i depositanti sono regolati dall'art. 1298 comma 2 c.c., onde il credito si divide in quote uguali”, salvo che non risulti diversamente (v. Cass. n. 4327/1999).
Conseguentemente, tutti i capitoli di prova orale formulati dall'opposta sono stati rigettati in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
4. Invece, con riferimento alla restante porzione del credito ingiunto in via monitoria (pari a € 3.103,55 oneri accessori inclusi), l'opponente non ha sollevato specifiche contestazioni circa la somma dovuta all'opposta per l'attività svolta in relazione alla procedura separativa sino alla revoca del mandato.
Tale somma, invero, è stata correttamente quantificata dall'opposta in misura inferiore rispetto al quantum convenuto tra le parti (ai sensi dell'art. 2237 c.c.), in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), per la sola fase di studio di un giudizio di cognizione di valore indeterminabile e complessità media (v. pag. 2 ricorso monitorio e doc. 8 fasc. monit.).
All'udienza del 7/5/2025 (cfr. verbale di udienza) l'opponente ha dato atto di avere spontaneamente corrisposto a favore dell'opposta anche tale importo residuo di € 3.103,55 oltre interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo, in esecuzione dell'ordinanza del 13/12/2024 (con la quale è stata disposta la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.).
Tale circostanza non è stata contestata da parte opposta e il pagamento risulta inoltre documentato (v. deposito telematico di parte opponente del 6/5/2025).
Pur avendo il pagamento effettuato carattere satisfattorio della pretesa dell'opposta quantomeno in linea capitale, la giurisprudenza di legittimità ha pagina 8 di 11 chiarito che “allorquando (…) la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (v. Cass. n. 21757/2021).
5. Di talché, alla luce di quanto sopra e calando i suesposti principi di diritto nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dall'opposta, deve essere dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento della somma di € 3.103,55 oltre interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (già corrisposta a suo favore) e l'opponente deve essere condannato al pagamento a favore dell'opposta degli ulteriori interessi sulla somma anzidetta di € 3.103,55, come richiesto, al tasso legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del 10/1/2024 (v. doc. 6 fasc. monit. e Cass. n. 8611/2022) alla data della domanda (13/5/2024, data del deposito del ricorso monitorio), coincidente con la data di emissione del decreto ingiuntivo, con rigetto nel resto della domanda di condanna formulata dall'opposta.
6. Si ritengono sussistenti nel caso di specie, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 9 di 11 Sebbene infatti la Suprema Corte abbia chiarito che “l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (v.
Cass. n. 14764/2007), nel caso di specie l'opposizione risulta accolta per la parte preponderante del credito ingiunto e, inoltre, l'importo residuo di € 3.103,55 oltre interessi risulta essere già stato spontaneamente corrisposto dall'opponente come anzidetto: ciò integra gli estremi delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1278/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 13/5/2024;
accerta e dichiara il diritto dell'opposta al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 3.103,55 oltre interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta degli interessi sulla somma anzidetta al tasso legale ex art. 1284, I comma c.c. dal
10/1/2024 al 13/5/2024;
compensa tra le parti le spese di lite.
Bergamo, 9 giugno 2025
Il Giudice
pagina 10 di 11 dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4568/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
GHISLENI
attore opponente nei confronti di:
AVV. (c.f. ), con l'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
CAROBBIO
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1278/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 13/5/2024 munito di clausola di pagina 1 di 11 provvisoria esecuzione, con il quale è stato ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 36.856,76, oltre interessi e spese della procedura, a favore dell'avv. per prestazioni professionali rese da quest'ultima Controparte_1
a favore dell'opponente.
All'udienza del 7/5/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa.
* * *
1. Quanto all'onere probatorio gravante sulle parti, giova premettere che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n.
13240/2019).
E' altresì utile evidenziare preliminarmente che, vertendo la controversia in esame in materia di compensi per attività giudiziale civile e/o attività complementare resa dal difensore (v. Cass. S.U. n. 4485/2018), l'opponente ha pagina 2 di 11 correttamente e tempestivamente incardinato il presente giudizio di opposizione con il rito semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011.
2. Ciò posto, l'opposizione risulta fondata nei termini di seguito esposti.
I fatti documentali e pacifici possono essere così sinteticamente compendiati:
l'opponente ha sottoscritto il preventivo dell'opposta versato in atti sub doc.
3 fasc. monit., ai sensi del quale, per quel che qui rileva, le parti hanno espressamente convenuto, oltre alla spettanza a favore dell'opposta di un compenso per l'assistenza dell'opponente nel procedimento di separazione consensuale, un ulteriore compenso aggiuntivo così determinato dall'art. 3 bis
(rubricato “assegni di mantenimento, cessioni/trasferimenti di beni mobili o immobili, costituzione di diritti reali o di godimento”): “Nell'eventualità che, in occasione della separazione, venissero costituiti diritti reali, di godimento, tipici o atipici, si provvedesse a cessioni, trasferimenti, dazioni a qualsivoglia titolo o ragione di beni mobili o immobili, liquidità o pacchetti assicurativi, a beneficio del cliente, all'avv. spetterà una CP_1
percentuale pari al sei per cento sul valore complessivo della transazione definita oltre a quanto sopra indicato”;
l'opposta ha patrocinato l'opponente nelle trattative volte alla stipulazione di un accordo con la moglie formalizzato all'esito della Parte_2
negoziazione assistita in materia di separazione personale dei coniugi in data
26/3/2024, ossia successivamente alla revoca del mandato all'opposta, e avente a oggetto anche la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (v. doc. 9 opponente).
Le contrapposte prospettazioni delle parti in ordine al significato da attribuire alla richiamata disposizione contrattuale (art. 3 bis), al fine di individuare la base di calcolo a cui applicare la percentuale aggiuntiva del compenso spettante a favore della professionista, sono così sinteticamente riassumibili.
pagina 3 di 11 L'opponente, invocando l'applicabilità della disciplina consumeristica, lamenta la vessatorietà della clausola, allega che la stessa debba correttamente interpretarsi come volta a indicare quale base di calcolo della percentuale del compenso aggiuntivo soltanto l'utilitas effettivamente conseguita dallo stesso e sostiene, pertanto, che la somma di € 9.750,00 oltre accessori di legge, dal medesimo già corrisposta a favore dell'opposta, sia da ritenersi satisfattiva, in quanto calcolata in applicazione del 6% di cui all'art. 3 bis del contratto sul valore di € 162.500,00
(ossia pari alla differenza tra la somma di € 550.000,00 versata a suo favore dalla moglie, in applicazione dell'accordo raggiunto tra i coniugi, e l'importo di €
387.500,00 già di sua proprietà in quanto cointestatario dei conti correnti).
Di contro, l'opposta ha allegato come la percentuale del compenso aggiuntivo ex art. 3 bis del contratto sottoscritto tra le parti debba essere calcolata sul valore complessivo dell'accordo stipulato tra i coniugi, pari dunque a € 550.000,00
(ovvero all'integrale valore della somma versata dalla moglie a favore dell'opponente).
3. Così sinteticamente compendiati i termini della res controversa, si osserva quanto segue.
3.1 L'opponente ha eccepito in primis la nullità della predetta clausola contrattuale (art. 3 bis) in quanto vessatoria, ma tale doglianza non coglie nel segno.
Invero, nonostante la pacifica applicazione al caso che occupa della disciplina consumeristica, a mente dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del
Consumo) “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene (…) all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
pagina 4 di 11 La richiamata normativa di tutela non consente dunque un potere di intervento giudiziale, al fine di riequilibrare sinallagma contrattuale, in ordine all'entità dei compensi pattuiti tra le parti, ad eccezione della residuale ipotesi in cui la previsione del corrispettivo non sia connotata dai requisiti della chiarezza e dell'intelligibilità.
3.2 Ebbene, la clausola di cui all'art. 3 bis del preventivo sottoscritto dall'opponente (v. doc. 3 fasc. monit.) appare sufficientemente chiara, soprattutto laddove espressamente prevede l'applicazione della percentuale aggiuntiva
(rispetto al compenso dovuto per il procedimento di separazione consensuale) pari al 6% sul valore di “cessioni, trasferimenti, dazioni” a beneficio del cliente, ovvero termini che implicano la necessaria realizzazione di uno spostamento patrimoniale e ai quali va dunque riferito il significato della nozione di
“transazione” contenuta in tale clausola.
In particolare, in applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1363 ss. c.c.,
l'attribuzione del corretto significato alla nozione di “transazione” non può essere disancorata dalle precedenti espressioni testualmente indicate nell'articolo, che fanno inequivoco riferimento a un'utilitas percepita dal cliente, ossia l'odierno opponente.
Diversamente opinando – ovvero facendo assurgere a base di calcolo della percentuale di compenso aggiuntiva il valore dell'intera transazione – si perverrebbe all'erroneo risultato di considerare anche valori non pertinenti a
“cessioni, trasferimenti, dazioni” a favore del cliente (essendo financo così ipotizzabile un valore superiore a quello indicato dall'opposta, tenuto conto anche di tutti gli altri beni mobili e immobili che vengono in rilievo nell'accordo tra i coniugi di cui al doc. 9 dell'opponente): tuttavia, ciò non trova un addentellato nel dato testuale dell'art. 3 bis e, dunque, non appare sostenibile, né coerente con l'intenzione delle parti esplicitata dalla clausola contrattuale in oggetto.
pagina 5 di 11 A ciò si aggiunga che, in caso di dubbio, è – in via residuale – valorizzabile rispetto al caso che occupa il principio della interpretatio contra stipulatorem (i.e. più favorevole all'opponente) di cui all'art. 1370 c.c. e, soprattutto, comunque risulta applicabile il disposto dell'art. 35, comma 2 del Codice del Consumo, a mente del quale in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Alla luce di quanto sopra, appare pertanto aderente al dato testuale l'interpretazione della clausola contrattuale in questione propugnata dall'opponente, e conseguentemente corretto il calcolo del compenso dovuto (e pacificamente già versato) all'opposta come risultante dall'applicazione del 6% alla somma di € 162.500,00 (pari all'importo di € 550.000,00 versato a suo favore dalla moglie, come attestato dalla contabile di bonifico versata in atti sub doc. 5 fasc. monit., e dedotto l'importo di € 387.500,00, già di sua spettanza in qualità di cointestatario dei conti correnti).
In altri termini, essendo stata indicata nell'accordo l'entità delle somme che erano presenti sui conti correnti cointestati ai coniugi come pari a € 775.000,00 (v. doc.
9 opponente), l'importo già corrisposto dall'opponente a favore dell'opposta (v. doc. 11 opponente) risulta calcolato in conformità alla richiamata disposizione contrattuale, ovvero sul valore delle somme oggetto di una effettiva dazione a favore dell'opponente, e non anche di quelle pari al 50% della liquidità (assistita dalla presunzione di contitolarità ex art. 1298, II comma c.c.) presente sui conti correnti cointestati allo stesso e alla moglie.
3.3 Non colgono nel segno le deduzioni dell'opposta circa il fatto che la contitolarità delle somme presenti sui conti correnti cointestati ai coniugi costituisse – in realtà – res dubia, e ciò per le seguenti ragioni.
Dal verbale dell'accordo sottoscritto tra l'opponente e la moglie non si evince la sussistenza di contrasti circa la spettanza delle giacenze presenti sui conti correnti,
pagina 6 di 11 restando irrilevante l'unilaterale rappresentazione di tale rivendicazione da parte del legale della moglie in sede di trattative, poiché non risultano ulteriori elementi a suffragio di tale circostanza neanche dai docc. nn. 12 e 12 bis dell'opponente
(neppure potendo la produzione documentale sopperire all'onere di tempestiva allegazione: v., ex multis, Cass. n. 27700/2024) né dal doc. 14, non essendo pertinenti alla soluzione del thema decidendum le intese raggiunte tra i coniugi in relazione a due diverse gestioni patrimoniali già estinte in precedenza.
Anzi, in tale accordo risulta espressamente indicato che dell'importo omnicomprensivo di € 550.000,00 versato dalla moglie a favore dell'opponente
“la somma di € 387.500,00 è riferibile al 50% della liquidità presente sui conti correnti cointestati tra i coniugi”, a nulla rilevando che tale specificazione – presente nell'accordo di separazione definitivo sottoscritto dai coniugi e autorizzato dal
P.M. (v. doc. 9 opponente, pag. 4) – sia stata aggiunta rispetto alle condizioni di massima negoziate dall'opposta, come risultanti dai docc. 4 fasc. monit. e 11 dell'opposta.
Pertanto, anche a non voler considerare quanto rappresentato dall'opposta – circa la contitolarità dei saldi dei conti correnti – nel carteggio con il difensore della moglie che ha preceduto l'accordo (v. doc. 6 opponente), in ogni caso non vi sono riscontri che consentano di ritenere superata la presunzione di contitolarità delle somme cointestate ai coniugi, vieppiù considerato che a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2)” (presunzione che può essere superata solo mediante la valida offerta di prova – anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti – della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione: v. Cass. n. 809/2014), e pagina 7 di 11 anche “in caso di deposito presso un istituto bancario di titoli al portatore (b.o.t.), cointestato a coniugi in regime di separazione dei beni, i rapporti interni fra i depositanti sono regolati dall'art. 1298 comma 2 c.c., onde il credito si divide in quote uguali”, salvo che non risulti diversamente (v. Cass. n. 4327/1999).
Conseguentemente, tutti i capitoli di prova orale formulati dall'opposta sono stati rigettati in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
4. Invece, con riferimento alla restante porzione del credito ingiunto in via monitoria (pari a € 3.103,55 oneri accessori inclusi), l'opponente non ha sollevato specifiche contestazioni circa la somma dovuta all'opposta per l'attività svolta in relazione alla procedura separativa sino alla revoca del mandato.
Tale somma, invero, è stata correttamente quantificata dall'opposta in misura inferiore rispetto al quantum convenuto tra le parti (ai sensi dell'art. 2237 c.c.), in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), per la sola fase di studio di un giudizio di cognizione di valore indeterminabile e complessità media (v. pag. 2 ricorso monitorio e doc. 8 fasc. monit.).
All'udienza del 7/5/2025 (cfr. verbale di udienza) l'opponente ha dato atto di avere spontaneamente corrisposto a favore dell'opposta anche tale importo residuo di € 3.103,55 oltre interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo, in esecuzione dell'ordinanza del 13/12/2024 (con la quale è stata disposta la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.).
Tale circostanza non è stata contestata da parte opposta e il pagamento risulta inoltre documentato (v. deposito telematico di parte opponente del 6/5/2025).
Pur avendo il pagamento effettuato carattere satisfattorio della pretesa dell'opposta quantomeno in linea capitale, la giurisprudenza di legittimità ha pagina 8 di 11 chiarito che “allorquando (…) la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (v. Cass. n. 21757/2021).
5. Di talché, alla luce di quanto sopra e calando i suesposti principi di diritto nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dall'opposta, deve essere dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento della somma di € 3.103,55 oltre interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (già corrisposta a suo favore) e l'opponente deve essere condannato al pagamento a favore dell'opposta degli ulteriori interessi sulla somma anzidetta di € 3.103,55, come richiesto, al tasso legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del 10/1/2024 (v. doc. 6 fasc. monit. e Cass. n. 8611/2022) alla data della domanda (13/5/2024, data del deposito del ricorso monitorio), coincidente con la data di emissione del decreto ingiuntivo, con rigetto nel resto della domanda di condanna formulata dall'opposta.
6. Si ritengono sussistenti nel caso di specie, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 9 di 11 Sebbene infatti la Suprema Corte abbia chiarito che “l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (v.
Cass. n. 14764/2007), nel caso di specie l'opposizione risulta accolta per la parte preponderante del credito ingiunto e, inoltre, l'importo residuo di € 3.103,55 oltre interessi risulta essere già stato spontaneamente corrisposto dall'opponente come anzidetto: ciò integra gli estremi delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1278/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 13/5/2024;
accerta e dichiara il diritto dell'opposta al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 3.103,55 oltre interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta degli interessi sulla somma anzidetta al tasso legale ex art. 1284, I comma c.c. dal
10/1/2024 al 13/5/2024;
compensa tra le parti le spese di lite.
Bergamo, 9 giugno 2025
Il Giudice
pagina 10 di 11 dott.ssa Chiara Mazzoni
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