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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. NO OG
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1304 /2025 tra
Sig.ra ( , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], Savona, elettivamente domiciliata in Savona, via Paleocapa 21a/6, presso lo studio dell'avvocato Marco Mendo ( ), che la rappresenta e C.F._2 difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avvocato Walter Laganà ( ,), C.F._3 in virtù di procura in atti.
- PARTE ATTRICE
Sig. , nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._4 Savona alla Via Marmorassi civico n. 79, con l'Avv. ARGENTA ANDREA (c.f.
) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, C.F._5
- PARTE CONVENUTA
*****
Oggetto: impugnazione di testamento olografo.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE IN VIA PRELIMINARE Chiede che la causa, previa rimessione su ruolo istruttorio, venga istruita mediante l'ammissione delle istanze già formulate in atti e che qui di seguito si riportano 1. il licenziamento di CTU grafologica sul testamento della de cuius redatto in Persona_1 data 21.09.2021 pubblicato in data 08.11.2023 con atto del Notaio del 08.11.2023 (rep. n. Per_2
127.924 racc. 16.993) con contestuale ordine, nelle forme previste alternativamente dagli articoli 210 c.p.c. o 213 c.p.c., da sottoporsi al resistente ed al Notaio ed all'Archivio Persona_3
Notarile di Savona, al fine di porre il nominando CTU nella condizione di poter esaminare la scheda testamentaria originale e sottoporla a comparazione con altri scritti della testatrice i quali, per quanto prodotti in copia in questa sede, si riserva l'espresso deposito degli originali a richiesta comparativa, unitamente al testamento pubblicato solo successivamente in data 20.03.2025, per quanto qui di ragione.
2. Che il Giudice, in forza della ammissione del resistente (prod. 12 verbale testimonianza CP_1 sullo stato di salute di , voglia ordinare alla di produrre ogni Persona_1 Controparte_2 documentazione medica attestante il ricovero della IGnora nata a [...] il Persona_1
1 09.11.1947 Savona il 23.08.2023 avvenuto in epoca prossima al 2021, onde acquisire informazioni certe su diagnosi, patologie e terapie, anche ai fini di una C.T.U. volta ad accertare la capacità a testare della de cuius;
3. Che, in esito all'acquisizione documentale di cui sopra, il Tribunale voglia licenziare C.T.U. al fine di accertare la capacità a testare della IGnora in epoca prossima alla Persona_1 redazione della scheda testamentaria del 21.09.2021;
4. Disporre interrogatorio formale del resistente sui seguenti capi di prova a tutti premesso “Vero Che”. a) La IGnora aveva frequenti perdite di memoria in epoca precedente e Persona_1 contemporanea alla redazione del testamento del 21.09.2021 b) La IGnora aveva necessità di assistenza quotidiana negli ultimi anni di vita Persona_1
c) La IGnora ha avuto necessità di sottoporsi a ricovero ospedaliero negli ultimi Persona_1 anni di vita perché non era in grado di badare a se stessa d) Lei è l'unico proprietario degli immobili siti in località Ferriera 5. Disporre l'ammissione dei seguenti capi di prova per testi e) Vero che i IGnori e hanno conosciuto la IGnora Persona_1 Controparte_1 CP_3
nel mese di Gennaio 2022?
[...]
Indicando sul predetto capo di prova il IGnor residente in [...]
Marmorassi. f) Vero che i rapporti famigliari tra e sono sempre stati Persona_1 Parte_1 conviviali sino al momento del decesso della IGnora ? Per_1 Indicando sul predetto capo di prova il IGnor OG NO, residente in [...]
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA Precisano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 1. accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo a firma di datato Persona_1
21.09.2021, pubblicato in data 08.11.2023 con atto del Notaio del 08.11.2023 (rep. n. Per_2
127.924 racc. 16.993) 2. conseguentemente dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità, inefficacia, e invalidità olografo redatto il 21.09.2021 a firma di di cui sopra;
Persona_1
3. per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando il GN , a restituire all'eredità, i beni mobili e gli immobili attualmente detenuti Controparte_1 senza titolo;
4. dichiarare l'indegnità, ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c. del IGnor e per l'effetto Controparte_1 escluderlo dalla successione della de cuius GNa , avendo questi utilizzato a Persona_1 fini successori un testamento apocrifo;
5. In subordine alla richiesta dichiarazione di indegnità a succedere, qualora codesto Ill.mo Tribunale non ravvisasse gli elementi di cui all'art. 463 n. 6 c.c. (la cui prova liberatoria è in ogni caso a carico del resistente), disporre la divisione dell'asse ereditario tra gli eredi legittimi della defunta , con le quote dovute in relazione all'art. 582 c.c. in favore di Persona_1 Parte_1
, pari ad 1/3 del compendio ereditario complessivo
[...]
6. disporre, in favore della ricorrente, il rendiconto della gestione dei beni ereditari e la corresponsione degli interessi corrispettivi sulle somme eventualmente dovute in relazione ai frutti maturati e non percepiti e il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità degli stessi beni immobili ereditari, da liquidarsi secondo equità dall'occupazione fino all'effettivo rilascio;
7. ordinare al Conservatore R.R.I.I. di Savona la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità;
2
8. Condannare il IGnor , in considerazione del comportamento tenuto in sede di Controparte_1 mediazione, al rimborso delle somme versate da in esito al rinvio del procedimento Parte_1 di mediazione n. 30/2024 tra le parti, pari ad € 1.005,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria
9. Condannare il IGnor al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 3 c.p.c., patiti in Controparte_1 seguito al comportamento tenuto dall'odierno resistente nel complesso dell'intera vicenda, anche in considerazione del comportamento materialmente tenuto in sede di mediazione, violando le più elementari regole di correttezza e buona fede nella gestione di una trattativa, sia pur essa in sede stragiudiziale
10. condannare infine il resistente al pagamento delle spese e compensi professionali da Avvocato del presente giudizio oltre che delle spese di assistenza del procedimento di mediazione n. 30/2024 tra le parti, oltre maggiorazione 15% spese forfettarie ex D.M. 55/2014. oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge.
CONVENUTO Voglia il Tribunale, contrariis rejectis NEL MERITO:
- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande formulate dalla ricorrente per le ragioni esposte in atti e verbali di causa;
- Respingere in ogni caso tutte le domande formulate dalla IGnora , in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
- Con vittoria delle spese di lite, comprese quelle di mediazione e compensi professionali, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
§§§ In subordine, nella denegata ipotesi di remissione della causa in istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, per mera cautela difensiva ed altresì a tutela del buon nome del IG. CP_1
, si insiste per:
[...]
A) l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni: 1) Vero che la IGnora , CP_4 figlia della ricorrente, era stata denunciata dalla de cuius IGnora per aver Persona_1 sottratto denari presenti su un libretto postale di sua proprietà. 2) Vero che la IGnora Parte_1
, unitamente alla figlia , ha avuto un contenzioso contro la IG.
[...] CP_4 Per_1 relativamente alla successione ed al testamento olografo del loro padre
[...] Per_4
deceduto in Savona il 2.12.2013, risolto con transazione del 24.7.2017. 3) Vero che la
[...] IGnora nei primi giorni del mese di settembre 2021 ha espresso alle Persona_1 IGnore e la propria volontà di formulare un testamento Controparte_3 Controparte_5 olografo per evitare che, alla propria morte, il suo patrimonio potesse andare in eredità, in ipotesi di premorienza del marito , a sua sorella con la quale affermava Controparte_1 Parte_1 di avere un rapporto personale conflittuale. 4) Vero che nel mese di settembre 2021 la IGnora ha espresso alle IGnore e la volontà di Persona_1 Controparte_3 Controparte_5 lasciare la casa di Celle Ligure alla IGnora , in ipotesi di premorienza del marito Controparte_3
. 5) Vero che nel mese di settembre 2021 la IGnora ha espresso Controparte_1 Persona_1 la volontà di lasciare la casa di Celle Ligure sita in Via Poggi 2/2 alla IGnora , la Controparte_3 casa di Savona sita in Via Marmorassi 79 al IGnor e le proprietà della Ferriera di Parte_2
Montenotte alla IGnora , in ipotesi di premorienza del marito . Persona_5 Controparte_1
6) Vero che le disposizioni testamentarie presenti nel testamento olografo datato 21.9.2021 (prodotto sub doc. 2 di parte attrice), che si rammostra al testimone, rappresentano le volontà dichiarate oralmente al testimone, nei primi giorni del mese di settembre dell'anno 2021, dalla IGnora . 7) Vero che il testamento datato 21.9.2021 (prodotto sub doc. 2 di parte Persona_1 attrice), che si rammostra al testimone, è stato ritrovato dalla IGnora nella casa Controparte_3
3 della IG. e e consegnato a quest'ultimo. 8) Vero che il Persona_1 Controparte_1 testamento olografo datato 21.9.2021 (prodotto sub doc. 2 di parte attrice), pubblicato in datato 08.11.2023, con atto del Notaio del 08.11.2023 (rep 12794 racc 16993), che si rammostra Per_2 al testimone, è stato scritto dalla IGnora in presenza della IG.ra Persona_1 [...]
. Si indicano a testimoni sulle circostanze sopra capitolate, nonché in controprova sulle CP_3 eventuali avversarie capitolazioni ammesse dal Giudice, i IGnori: , residente in [...]
Savona, sui capitoli nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; , residente in [...], sui capitoli Controparte_5 nr. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Avv. Giuliano Germano, domiciliato in Savona, sui capitoli nr. 1 e 2. B) Affinché il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. alla Cancelleria Dibattimento Penale del Tribunale di Savona di depositare nel presente fascicolo e/o rendere disponibile alle parti copia della Sentenza, o altro provvedimento a definizione del procedimento penale rgnr 1562/2022 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona e RG 1354/2023 Tribunale di Savona avente come imputata la IG. , cui si riferisce la produzione n. 12 di controparte. CP_4
- Sempre con vittoria delle spese di lite, comprese quelle di mediazione e compensi professionali, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge”.”.
*****
FATTO
La causa riguarda la validità del testamento olografo 21 settembre 2021 attribuito alla IGnora
deceduta il 23 agosto 2023, e la conseguente apertura della successione. La Persona_1 ricorrente sorella della de cuius, impugna tale testamento sostenendo che esso sia Parte_1 falso o comunque invalido, mentre il resistente , marito della defunta, ne sostiene la Controparte_1 piena validità o, comunque, l'irrilevanza ai fini successori in presenza di un precedente testamento datato 6 gennaio 2015. riferisce di avere appreso dell'esistenza del testamento del 21.09.2021 solo dopo il Parte_1 decesso della sorella e dopo l'avvio della dichiarazione di successione (pubblicata il 08.11.2023 dal notaio , racc. 16.993, rep. 127.924). Osservando la scheda, ha rilevato una serie di anomalie Per_2 grafiche e contenutistiche incompatibili, a suo dire, con la grafia della sorella, che era insegnante e aveva uno stile collaudato e personalizzato di scrittura.
Per tali ragioni si è rivolta alla grafologa dott.ssa la quale, in relazione tecnica Persona_6 prodotta agli atti, ha concluso che «con alta probabilità» la scheda e le firme non sono riconducibili alla mano della de cuius, rilevando «mancanza di IGnificative convergenze» con gli scritti comparativi disponibili. Sulla base di tali risultanze, la ricorrente contesta l'autenticità della scheda testamentaria e ne chiede la dichiarazione di falsità, nullità o comunque inefficacia.
La ricorrente sostiene che, se il testamento del 2021 fosse dichiarato invalido o falso, si aprirebbe la successione legittima: in quanto sorella della de cuius, concorrerebbe così all'eredità con una quota pari a un terzo ex art. 582 c.c. Chiede inoltre di accertare l'eventuale indegnità del resistente, ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., qualora fosse provato l'uso consapevole di un testamento contraffatto. sottolinea inoltre lo svolgimento della mediazione obbligatoria, avviata con istanza Parte_1
n. 30/2024 presso il Centro Conciliazione Liti di Savona. Durante il primo incontro del 30.01.2025, il IGnor – per il tramite del proprio legale – aveva manifestato la volontà di proseguire la CP_1 mediazione al fine di trovare una definizione transattiva. Tuttavia, all'incontro successivo del 20.03.2025 il resistente dichiarava improvvisamente di voler dare esito negativo al procedimento,
4 senza avere formulato alcuna proposta nè prodotto la perizia che aveva dichiarato di voler richiedere.
Per la ricorrente questo comportamento è indice di mistificazione e abuso del procedimento conciliativo, tanto più in presenza di dichiarazioni contraddittorie rispetto a quanto documentato verbalmente nel primo incontro. Essa chiede pertanto che vengano tenuti in seria considerazione sia il comportamento processuale del resistente, sia la consulenza tecnica grafologica di parte, e insiste per l'ammissione di una CTU grafologica.
Il IGnor si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità, Controparte_1
l'inammissibilità e la carenza di interesse ad agire della ricorrente.
Il presupposto della difesa è il testamento olografo 6 gennaio 2015, anch'esso prodotto, che nomina il marito erede universale della de cuius, con la formula: “dispongo che alla mia morte la proprietà di tutte le mie sostanze mobili ed immobili, nulla escluso, vada a mio marito ”. Controparte_1
Secondo il resistente, questo testamento – sebbene pubblicato successivamente – è autentico, non contestato e sufficiente da solo a estromettere definitivamente la ricorrente da qualsiasi diritto successorio. Pertanto, anche se il testamento del 21.09.2021 fosse annullato, la successione resterebbe comunque regolata dal testamento del 2015 e non si aprirebbe alcuna successione legittima. Da qui l'eccezione di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
afferma di avere pubblicato per primo il testamento più recente, in buona fede, perché CP_1 convinto che fosse conforme alle ultime volontà della moglie. Solo dopo le contestazioni della controparte avrebbe ritrovato la scheda del 2015, già in suo possesso e mai revocata. A sostegno dell'autenticità del testamento del 2021 ha prodotto una consulenza grafologica di parte della dott.ssa la quale, attraverso comparazioni, ha rilevato «IGnificativi elementi di Persona_7 compatibilità» con la grafia della de cuius e ha concluso che «non vi è certezza sulla non genuinità del testamento».
Sotto il profilo istruttorio, il resistente si oppone alla richiesta di CTU ritenendola esplorativa e pretestuosa e formula capitoli di prova per evidenziare il deterioramento dei rapporti tra la ricorrente (e sua figlia e la defunta, incluso un precedente contenzioso familiare CP_4 sull'eredità paterna e una vicenda penale relativa a un libretto postale intestato anche alla de cuius.
Quanto alla mediazione, il resistente sostiene di avere partecipato regolarmente e di avere chiesto un rinvio al fine di procedere alla perizia, negando dunque ogni volontà di ostacolare il tentativo conciliativo e ogni ipotesi di dolo o colpa grave.
Nelle successive memorie il resistente insiste sulla mancata contestazione del testamento del 2015 e sostiene che la ricorrente sia incorsa in decadenza ex art. 281 duodecies c.p.c. poiché non avrebbe formulato contestazioni tempestive, né istanza di verificazione.
La ricorrente replica che il verbale dell'udienza del 12.09.2025 e la memoria depositata dimostrano chiaramente la contestazione tempestiva, e precisa che – anche in presenza del testamento del 2015
– permane l'interesse all'accertamento di validità, poiché il testamento del 2021 è quello su cui si è basata la successione e perché l'indegnità dell'erede può essere superata solo con riabilitazione ex art. 466 c.c., non con un testamento precedente.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 A. Nella prima memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., l'attrice ha ipotizzato, in via meramente eventuale, che il testamento olografo del 21 settembre 2021 possa essere stato redatto in un momento in cui la de cuius versava in stato di incapacità di intendere e di volere.
Tale allegazione, oltre a essere formulata in termini del tutto generici e ipotetici, non è stata tradotta in una specifica domanda giudiziale: le conclusioni rassegnate, infatti, si limitano alla domanda di accertamento della falsità materiale dell'atto, il che rende del tutto irrilevanti le capitolazioni istruttorie proposte dall'attrice sul punto.
Va in ogni caso rilevato che per costante giurisprudenza l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di ultra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
Nel caso in esame, l'attrice aveva l'onere di dimostrare in modo preciso e rigoroso la sussistenza non di mere difficoltà psicofisiche della de cuius, ma di una grave compromissione delle sue capacità cognitive, tale da determinarne un vero e proprio stato di incapacità nel momento in cui, fu redatto il testamento. Le capitolazioni istruttorie proposte, al contrario, potrebbero al più dimostrare una qualche lieve difficoltà cognitiva, normalmente connessa all'avanzare dell'età, ma non potrebbero suffragare la tesi di una incapacità assoluta.
D'altro canto, l'istanza di esibizione documentale formulata sul punto1 si presenta del tutto generica e, per tale ragione, inammissibile, non indicando con sufficiente precisione né quali documenti si intendano acquisire, né dove essi sarebbero conservati, né da chi dovrebbero essere materialmente esibiti.
Cass. civ. n. 26943/2007: L'esibizione di documenti (nella specie, delle dichiarazioni dei redditi del lavoratore successive alla data del licenziamento) non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 31251/2021 L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.
6 In ogni caso l'eventualità della sussistenza di una incapacità a testare in relazione all'atto di ultima volontà del 2021 è superata dall'esistenza del testamento precedente del 2021, in relazione al quale nulla viene contestato (cfr. anche infra)2.
*****
B. Nel merito la domanda va respinta.
La tesi difensiva dell'attrice – che nulla contesta in merito alla validità ed efficacia del testamento del 2015 - è fondata sull'assunto che il avrebbe fatto consapevolmente uso, ovvero avrebbe CP_1 falsificato lui stesso il testamento posteriore, ciò che lo renderebbe indegno alla successione della moglie anche in relazione alla scheda testamentaria precedente.
Nessun elemento di prova, tuttavia, viene fornito circa gli elementi costituitivi dell'asserita indegnità, non potendo essi desumersi dalla mera (eventualmente accertata) falsità del documento.
La giurisprudenza di legittimità conferma che, in materia di indegnità a succedere, l'onere della prova grava sull'attore, che deve dimostrare i fatti costitutivi della domanda. Ad esempio, la Cassazione (Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2019, n. 17870) ha precisato che, nel caso di sottrazione del testamento, l'attore deve provare il fatto della sottrazione e il carattere testamentario del documento.
Principio analogo vale quando l'indegnità è invocata ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c. (formazione o uso consapevole di testamento falso): l'attore ha in tal caso l'onere di dimostrare che il convenuto ha falsificato il testamento o ne ha fatto uso pur essendo a conoscenza della falsità.
Nel caso di specie l'attrice non ha fornito alcun elemento probatorio in tal senso: non sono stati indicati testimoni né prodotti altri mezzi di prova, e la stessa proposta di quesito prospettato dall'attrice da sottoporre al CTU grafologo non si spinge fino alla verifica dell'autografia dell'atto in capo al convenuto.
In assenza di tali elementi, anche ad ammettere la falsità materiale del testamento in esame, nulla consentirebbe di riferire tale falsità al convenuto.
In assenza di prova dei fatti costitutivi della causa di indegnità, verrebbe meno non soltanto il fondamento della domanda, ma anche l'interesse concreto dell'attrice alla sua coltivazione.
Infatti, anche esclusa la validità dell'ultimo testamento, la vocazione ereditaria si radicherebbe sul precedente testamento del 6 gennaio 2015, che deIGna pur sempre il IG. quale unico erede CP_1 universale.
Su tale documento nessuna contestazione è stata formulata dall'attrice né sotto il profilo dell'autenticità né sotto quello della validità, come risulta dalla documentazione agli atti. Ne consegue che, anche nell'ipotesi di accoglimento dell'azione di falsità, il IG. resterebbe CP_1
l'unico chiamato all'eredità, in forza di un atto testamentario non impugnato né revocato, rendendo la domanda attrice priva di concreta utilità giuridica.
Ad ogni buon conto deve rilevarsi come il raffronto tra la scheda testamentaria del 6 gennaio 2015 e quella successiva, oggetto di contestazione, deponga piuttosto a favore della genuinità di quest'ultima, la quale si pone in evidente continuità logica e volitiva con la precedente. Entrambe deIGnano il coniuge quale unico erede universale, senza soluzione di continuità sul piano della volontà dispositiva.
L'unica variazione rilevabile concerne l'inserimento, nel testamento del 2021, di una clausola sostitutiva per l'ipotesi di premorienza del coniuge.
Tale previsione, lungi dal costituire un elemento di discontinuità, rafforza anzi la coerenza del disegno testamentario: essa lascia trasparire con chiarezza la volontà della de cuius di prevenire il ricorso alla successione legittima, assicurando che l'asse ereditario fosse devoluto secondo uno schema da lei integralmente preordinato.
Si tratta, dunque, di un intervento correttivo e prudenziale, verosimilmente dettato dal naturale progredire dell'età e da una sopravvenuta preoccupazione ordinaria e lucida di compiuta regolamentazione della propria successione.
Nel senso della genuinità del testamento impugnato si pone anche il raffronto critico tra le perizie grafologiche di parte depositate in atti, – quella redatta dalla dott.ssa su incarico dell'attrice e Per_6 quella del dott. per il convenuto – dal quale emerge con chiarezza la maggiore affidabilità, Per_7 completezza e coerenza scientifica del secondo elaborato peritale, che si dimostra ben più persuasivo e metodologicamente fondato.
La perizia della dott.ssa pur adottando il metodo grafologico francese/europeo, si fonda Per_6 esclusivamente su riproduzioni fotostatiche del testamento, senza accedere all'originale, e impiega comparativi di dubbia attendibilità, tra cui scritture non certe risalenti al 20123. L'elaborato non si avvale di alcun accertamento strumentale e mostra un'impostazione meramente formale, priva di ogni reale considerazione delle variabili fisiologiche legate all'età e allo stato di salute della de cuius. Inoltre, la consulente trae conclusioni assertive senza svolgere verifiche comparative su scritture coeve all'atto impugnato, e attribuisce IGnificato patologico a fenomeni (tremori, lentezza, semplificazioni) che appaiono invece normali in grafie senili.
Al contrario, la perizia del dott. adotta un approccio tecnico-forense completo, conforme ai Per_7 protocolli internazionali (ENFSI), con analisi dinamico-strutturale della grafia, esami in luce radente e trasmessa, e valutazioni fondate su una vasta serie di scritture di comparazione certe e coeve al testamento, risalenti fino al 2023. Il consulente non solo contesta l'idoneità dei comparativi utilizzati dalla collega, ma dimostra – con tavole sinottiche e riscontri grafo-dinamici – che la scrittura del testamento è pienamente compatibile con l'evoluzione grafopatologica della de cuius, documentata da numerosi scritti a lei riconducibili, tutti accomunati da un simile grado di tremore, rallentamento e variabilità.
Non da ultimo, la perizia si distingue per rigore metodologico, coerenza interna e assenza di Per_7 apoditticità. L'analisi è condotta con prudenza e basata su elementi oggettivi, senza cedere a suggestioni psicologiche o sociologiche (come la presunta incompatibilità tra errori ortografici e cultura dell'autrice), che invece caratterizzano l'impianto della perizia Per_6
8 In conclusione, deve ritenersi ampiamente più convincente la perizia grafologica prodotta dal convenuto, che fornisce una ricostruzione solida, documentata e coerente della compatibilità grafica dell'atto testamentario con la mano della de cuius, mentre l'elaborato di parte attrice appare carente sul piano delle fonti, lacunoso nella metodologia e inidoneo, da solo, a supportare l'ipotesi di falsità materiale del documento.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo e DM 147/22 scaglione € 52.001,00-260.000,00
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1304/2025 così decide:
1. Respinge tutte le domande formulate dalla IGnora Parte_1
2. Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 10.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge. Savona, 12.12.2025
Il Giudice
NO OG
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “il Giudice, in forza della ammissione del resistente (prod. 12 verbale testimonianza sullo stato di salute di CP_1
, voglia ordinare alla di produrre ogni documentazione medica attestante il Persona_1 Controparte_2 ricovero della IGnora nata a [...] il [...] Savona il 23.08.2023 avvenuto in epoca Persona_1 prossima al 2021, onde acquisire informazioni certe su diagnosi, patologie e terapie, anche ai fini di una C.T.U. volta ad accertare la capacità a testare della de cuius”. 2 Va aggiunto che la proposizione per la prima volta della domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del de cuius, a fronte di una iniziale domanda di accertamento della falsità materiae dell'atto di ultima volontà, costituisce una inammissibile mutatio libelli (arg. ex Cassazione n. 698/2016).
7 3 «Per lo svolgimento dell'indagine, i i seguenti documenti manoscritti, da ritenersi presuntivamente autografi della IG.ra : – lettera privata al marito datata 16.03.2012; – foglio Persona_1 contenente annotazioni personali della IG.ra , senza data, trovato all'interno di un'agenda del 2012 Per_1
(presunti esercizi di calcolo e appunti); – atto notarile del 10 gennaio 2008 sottoscritto dalla IG.ra ; – Per_1 copia del testamento datato 21 settembre 2021, oggetto della presente consulenza».