Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: carta elettronica per la
In nome del Popolo italiano formazione e l'aggiornamento dei docenti assunti con incarichi di supplenza
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile iscritta al n. 1350/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Sabino Sernia e Celeste Liso) Parte_1
- ricorrente -
contro
ed Controparte_1 [...]
(funz. inc. dr.ssa Silvia Santini) Controparte_2
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
11.4.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto Parte_2
di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come riconosciuto dall'art. 1
della Legge n. 107/2015 per l'a.s. 2023/24 ed ottenere consequenziale condanna del a corrispondergli l'importo nominale di € 500,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale. Ha esposto di avere prestato servizio come docente in forza di una pluralità di contratti a termine e di non avere beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.
«carta elettronica del docente») nonostante espletasse le stesse mansioni dei colleghi di
richiamato, fra l'altro, la sentenza n. 1842/2022 con cui il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando che un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00
(pacificamente attribuito anche ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007,
secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari e l'ordinanza della
CGUE del 18.5.2022, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999.
2. Costituitosi con memoria depositata in data 8.4.2025, in violazione dell'art. 416 c.p.c.,
il ha confutato il fondamento della pretesa Controparte_1
vantata deducendo che il ricorrente ha prestato servizio a tempo parziale con un orario inferiore al 50% di quello normale.
3. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
22 accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69,
conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023, stabilisce che “
1. La Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola)
dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo
delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento
della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-
pedagogica…”.
Con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”. Con
la sentenza n. 1842/2022 il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015 che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta di cui si
33 discute nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la Sezione
lavoro della Suprema Corte, dopo essersi soffermata sul fatto che in materia di formazione docenti il riferimento temporale è quello dell'annualità, ha chiarito che
“…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto
con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui
limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e
non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)….Il che
comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in
misura piena quello stesso beneficio…”, precisando (pag. 37) che non può assumere alcun rilievo l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita escludendo il personale supplente o la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio giacché si tradurrebbe nella soppressione del diritto per fatto del creditore ed ha spiegato di non potere pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in caso di incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela) e nell'eventualità di un servizio prestato per un orario minore di quello ordinario, vista l'estraneità di tali questioni all'oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Taranto che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione. In ordine alla struttura dell'obbligazione ed alla possibilità di un'azione di adempimento ora per allora anche dopo il termine dell'anno scolastico, la Corte ha affermato che, nonostante le peculiarità – un'applicazione informatica che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo – l'istituto è
assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
44 della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Fa
eccezione la cessazione dal servizio che, tuttavia, per il personale reclutato a termine,
va intesa come fuoriuscita dal sistema scolastico che si verifica nell'eventualità di intervenuta cancellazione dalle graduatorie. In questa ipotesi residua in favore della parte ricorrente unicamente il diritto al risarcimento dei danni che siano allegati dai docenti, che dovranno essere valutati in base al meccanismo della prova presuntiva
(tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.) e mediante una liquidazione equitativa. Da ultimo, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità,
è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4. Ciò posto, il ricorso va respinto.
E' documentato in atti che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente reclutato mediante contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato per incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche al 30.6 ai sensi dell'art. 4 della legge 124/1999, osservando, tuttavia, nella annualità oggetto di causa, un orario di servizio pari a 9 ore settimanali, quindi inferiore alla soglia del 50%
dell'orario normale, pari a 24 ore per i docenti della scuola primaria.
Considerato che
non esiste nessuna figura di docente di ruolo che operi per un orario a tempo parziale inferiore alla soglia del 50% dell'orario normale (art. 4 O.M. 446/1997 e art. 4 O.M.
55/1998), non può sostenersi che esista un lavoratore comparabile rispetto al quale possa invocarsi parità di trattamento, sicché, in assenza di discriminazione, la
55 domanda è infondata e va respinta (cfr la consolidata giurisprudenza di App. Perugia,
per tutte, sentenza n. 65 del 18.4.2024). Va precisato che l'esistenza di una discriminazione è il presupposto costitutivo del diritto vantato che deve essere verificato a prescindere dall'esistenza di tempestive eccezioni del resistente come accaduto in molteplici altri precedenti, sicché la tardività della costituzione in giudizio del resistente non assume alcun rilievo.
5. Visto l'art. 92 c.p.c., in mancanza, sulla questione giuridica della soglia del part time,
di una pronuncia della giurisprudenza di legittimità, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
spese compensate.
Perugia, lì 11.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
66