Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4626 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Angela Fiore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
c.f.: elettivamente domiciliato come Parte_2 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Angela Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
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CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 27.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 28.04.1998
e che dalla loro unione era nato un figlio, maggiorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione acquisito il visto del PM, il quale nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
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Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi
3 all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2 ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.28, Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv. Nicola Tessitore ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.3.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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