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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 16/07/2025, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2024, proposto da
EN EA AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Benito Aleni, Andrea Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al c.so Vitt. Emanuele n. 115;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del diniego della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, prot. 17612-P del 20.08.2024, di rilascio autorizzazione ex art. 21, co. 4, del d.lgs. 42/2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
il ricorso in esame ha ad oggetto la legittimità del parere contrario espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli sulla richiesta di autorizzazione ex art. 21 co. 4 d. lgs. n. 42/2004 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dell’appartamento sito all’ultimo piano del “Palazzo Covatta”, immobile sottoposto a vincolo monumentale ex d.m. 9/9/85, sito alla via Torrione n. 42, in Forio;
con ordinanza n. 635/25, il Tribunale – alla luce dei motivi di gravame - ha disposto il riesame dell’istanza da parte della Soprintendenza “ sollecitandola, altresì, nel rispetto del principio della leale collaborazione, a concertare, se del caso, con i tecnici di parte ricorrente la soluzione progettuale più idonea al contemperamento degli interessi, tenuto conto della incontestata urgenza dell’esecuzione dell’intervento di consolidamento delle strutture dell’immobile.. ”;
con nota prot. 12077/P del 26/5/25 la Soprintendenza ha autorizzato l’esecuzione dei lavori previsti con progetto rielaborato dalla ricorrente;
alla camera di consiglio del 3/7/2025 il difensore di quest’ultima ha dichiarato la cessazione della materia del contendere stante la sopravvenuta autorizzazione ai lavori previsti con il progetto rielaborato dalla ricorrente in accordo con la Soprintendenza, precisando che le prescrizioni apposte dall’Amministrazione nel provvedimento prot. 12077/P del 26/5/25 attengono ad ulteriori interventi ivi non previsti, in relazione ai quali non vi è allo stato alcun interesse di parte ricorrente;
il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
alla luce di quanto sopra riportato va dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese vanno poste a carico della Soprintendenza in base al criterio della soccombenza virtuale (tenuto conto dell’accoglimento dell’istanza cautelare e del conseguente riesame operato dall’Amministrazione);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/000) oltre accessori come per legge. C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO