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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3681 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1981, rapp. e difesa dall'avv. Alfonso Petito;
ricorrente
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rapp. e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Massimo Mingarelli;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
1 come da verbale di udienza del 9.7.2024 e note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.; in data 11.7.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 1.10.2022, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-aveva contratto matrimonio concordatario con in data 20.09.2008 in Controparte_1
Gesualdo (AV), atto n. 16, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 2008;
-dall'unione erano nati due figli, il 6.6.2009 e il 4.6.2012, minori di età; Per_1 Per_2
- con decreto n. del 15.4.2021, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione alle condizioni da loro stessi concordate (affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
diritto di visita del padre come da accordi;
assegno a carico del padre ed in favore della madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili;
spese extra assegno al 50% in osservanza del protocollo adottato dal Tribunale;
casa coniugale in comproprietà assegnata alla madre;
ulteriori impegni patrimoniali);
-i coniugi avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
(udienza del 6.4.2021);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendeva, quindi, chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- precisava che, in diverse circostanze, oltre a minacciarli gravemente, il Persona_3
aveva violentemente picchiato moglie, figli e stretti congiunti (il padre ed il fratello della odierna ricorrente, come… dalla allegata querela;
che il resistente non aveva mai versato con regolarità l'assegno di mantenimento;
che il svolgeva regolare attività lavorativa CP_1
con entrate fisse mensili.
Ha chiesto, dunque, la ricorrente l'affido esclusivo dei figli minori;
di porre a carico del convenuto un assegno per il mantenimento dei figli di € 300,00 mensili, oltre le spese extra assegno al 50%; di adottare ogni ulteriore provvedimento utile.
Si è costituito ammettendo la mancata regolare corresponsione Controparte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli, causata da difficoltà lavorative;
precisava che:
2 - la ricorrente lavorava con contratto a tempo indeterminato presso una società di macellazione carni e restava fuori casa per gran parte del giorno, demandandogli di fatto la cura dei figli;
- esso convenuto svolgeva l'attività di fabbro in autonomia presso l'autofficina di pertinenza dell'abitazione coniugale;
- si opponeva alla richiesta di affido esclusivo fondata su fatti non veri e calunniosi e chiedeva di mantenere il concordato affido condiviso;
- la ricorrente soffriva di disturbi dell'alimentazione ed aveva una ossessione per la chirurgia estetica;
- la figlia era affetta da disabilità intellettiva di tipo lieve con deficit Per_1 dell'apprendimento mentre il figlio era affetto da disturbo specifico del linguaggio, Per_2 dell'attenzione ed iperattività;
- in data 29.9.2022 era stato aggredito dal suocero e dal cognato e pendeva un procedimento penale;
- aveva abbandonato l'officina ed il nuovo datore di lavoro non gli versava lo stipendio, di talchè non era in grado di sopportare alcun assegno di mantenimento.
Tanto premesso, il convenuto, aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
ha chiesto di assegnare alla madre la casa coniugale ad eccezione della officina di pertinenza, al fine di riprendere il lavoro;
ha chiesto di regolare il diritto di visita dei figli come indicato in memoria e di sospendere l'obbligo a corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli in attesa della ripresa dell'attività lavorativa.
All'udienza presidenziale delegata del 15.6.2023, fallito il tentativo di conciliazione, sono state sentite le parti e, all'esito, è stata pronunciata l'ordinanza di cui si dirà di seguito.
Rimesse le parti dinanzi all'istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione all'esito delle determinazioni del Tribunale dei Minori nelle more intervenute e di cui appresso si specificherà, su concorde richiesta delle parti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2024 e, sulle conclusioni indicate nelle note scritte, è stata riservata alla decisione del Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il p.m. nulla ha opposto.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata con decreto del 15.4.2021) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
3 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare,
è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino (6.4.2021), nel procedimento di separazione definito con l'indicato decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3.Occorre meglio illustrare le vicende del giudizio ed i provvedimenti emessi sia da questo tribunale che dal Tribunale dei Minori.
Nella ordinanza presidenziale delegata resa in data 30.6.2023 si è dato atto che era presente in atti denuncia-querela per maltrattamenti sporta dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
in data 28.9.2022. Nella denuncia la ricorrente riferisce di aver subito minacce, violenze fisiche e morali, lesioni anche passate e mai denunciate;
riferisce di condotte violente del anche nei confronti dei due figli piccoli. CP_1
All'udienza presidenziale la ricorrente ha confermato le evenienze.
Entrambi i minori sono in condizioni di estrema fragilità: che ha 14 anni è affetta da Per_1 disabilità intellettiva di tipo lieve con deficit di apprendimento”; che ha 11 anni, è Per_2 affetto da disturbo specifico del linguaggio, dell'attenzione ed iperattività.
Per entrambi i figli la ricorrente ha riferito di percepire un assegno di invalidità.
Lo sviluppo investigativo, all'esito della denuncia, ha portato alla emissione in danno del resistente della misura cautelare degli arresti domiciliari (in data 7.11.2022) poi sostituiti in data 28.10.2022 dal divieto di avvicinamento alle pp.oo. (coniuge, suocero e cognato); è seguito decreto di giudizio immediato del 29.11.2022 per i seguenti reati:
4 5 All'udienza presidenziale ha dichiarato che tutto era accaduto perché era Controparte_1
stato provocato violentemente dai parenti del coniuge.
Il Tribunale dei Minorenni di Napoli, su ricorso del Pubblico Ministero, in data 11.10.2022, ha disposto inaudita altera parte in danno del padre il divieto di avvicinamento ai figli ed a tutti i luoghi da questi frequentati e di intrattenere con loro qualsiasi rapporto ed ha sospeso la responsabilità genitoriale del il decreto è stato integralmente confermato con CP_1
ordinanza resa in data 25.5.2023; nella medesima ordinanza il Tribunale dei Minorenni ha mandato per la istruttoria del merito al giudice relatore del tribunale dei minori (ascolto dei coniugi, ascolto dei minori in forma protetta;
udienze fissate il 15 e 22 gennaio 2024 dinanzi
6 al TM); ha disposto l'avvio da parte dei servizi sociali di Mirabella, Grottaminarda, Frigento di un percorso di verifica e rafforzamento della genitorialità per il padre e la madre.
Il ricorso per divorzio è stato depositato in data 1.10.2022; il ricorso del p.m. al Tribunale dei minori ex art. 330 e 336 c.c., con richiesta di sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, è del 30.9.2022.
Questi i fatti documentati al momento dell'ascolto dei coniugi in fase di udienza presidenziale.
Nella richiamata ordinanza delegata si è, dunque, posta la prima questione di risolvere i rapporti tra giudice civile, giudice penale e tribunale dei minori, e si tali punto si è così argomentato:
Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale
Il resistente è stato raggiunto anche dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita dal divieto di avvicinamento alle persone offese, attualmente in corso.
La Suprema Corte ha sempre ribadito la assoluta autonomia e indipendenza del giudizio civile rispetto al procedimento cautelare penale (Cass. Pen. 2020 n. 38393).
Del resto, più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che la misura del divieto di avvicinamento – ove applicata nei confronti di un genitore- non è volta ad impedire il diritto di visita/frequentazione genitore-figlio, bensì ad impedire che l'indagato possa reiterare la condotta recandosi presso i luoghi frequentati dalla persona offesa, sicchè ad esempio, ove lo stesso intenda incontrare il minore anche in forma protetta ed al ed al limite anche tramite servizi sociali, dovrà rivolgere apposita istanza in sede civile per la diversa regolamentazione del diritto di visita ed incontro (Cass. 2015/45686).
I rapporti tra tribunale ordinario e tribunale dei minori.
Il legislatore, nel modificare una prima volta l'art.38 disp. att. c.p.c., con la L. n. 219 del
2012, art. 3, comma 1, ha attribuito alla competenza del giudice ordinario, se proposte in pendenza di un giudizio di separazione o divorzio o di un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., le azioni dirette ad ottenere provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.
In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza del 2018 n. 3501; vedi anche 2015 n. 2833;
2017, n. 17190), in ordine ai rapporti tra Tribunale dei minori e Tribunale ordinario siccome disciplinati dall'art. 38 disp. att. c.c., si è espressa nel senso che la competenza per attrazione del Tribunale ordinario non opera rispetto ai procedimenti previamente instaurati avanti al giudice minorile;
in altre parole, qualora il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale fosse stato proposto avanti al Tribunale per i minorenni prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 c. c. avanti al
7 Tribunale ordinario, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio della prevenzione: L'attrazione di competenza in capo al giudice ordinario dinanzi al quale pende un conflitto coniugale o familiare, prevista dall'art. 38 disp. att. c.c., opera soltanto quando il giudizio relativo al conflitto sia stato promosso prima dell'azione rivolta in via principale all'ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, (Cass. 2017 n. 6430).
La norma è stata rivista e novellata nel 2021; al riguardo il criterio della prevenzione è venuto meno con la c.d. “riforma Cartabia” (legge n. 206/2021, art. 1, comma 28 e d.lgs. n.
149/2022) – applicabile ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 – che, intervenendo proprio sull'art. 38 disp.att. c.c., ha modificato i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, estendendo la "vis attractiva" del primo anche al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo
l'instaurazione di quello innanzi al tribunale per i minorenni (salvo l'art. 709-ter c.p.c. in quanto il procedimento per l'attuazione dei provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni deve essere necessariamente introdotto di fronte a quest'ultimo).
Inoltre, sul piano soggettivo, si elimina ogni dubbio circa l'operativa dell'attrazione avanti al giudice ordinario anche se il procedimento de potestate avanti al Tribunale per i minorenni è instaurato su ricorso del pubblico ministero, in linea con gli approdi in precedenza raggiunti dalla giurisprudenza.
Pertanto, la S.C. ha in proposito enunciato il seguente principio di diritto: «la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333
c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni» (Cass. 2023 n. 3780).
In definitiva, oggi il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni deve essere trasferito avanti al Tribunale ordinario quando sia ivi già pendente o sia instaurato successivamente uno dei procedimenti menzionati, tra i quali quelli di separazione o divorzio. La vis attractiva non presuppone la previa pendenza del procedimento avanti al Tribunale ordinario. È venuto, dunque, meno il requisito della priorità temporale enucleato dalla giurisprudenza. La norma si applica, peraltro, solo procedimenti tutti iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo testo.
Si è poi chiarito che, sul piano processuale, il meccanismo di operatività della vis attractiva non pone una questione di competenza in senso tecnico, quanto di riunione necessaria tra procedimenti pendenti davanti a giudici diversi.
8 Tale riunione opera d'ufficio e non richiede una formale riassunzione del procedimento avanti al Tribunale ordinario: piuttosto è il Tribunale per i minorenni a trasmettere gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.
Prima di disporre tale trasferimento, peraltro, il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. In altre parole, prima di passare la mano avanti al giudice ordinario, il giudice specializzato detta una disciplina provvisoria nell'interesse della prole (all'evidente fine di depotenziare eventuali tentativi di abuso del meccanismo di riunione per sottrarre il procedimento al giudice minorile). I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni, inoltre, conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Tale conferma/modifica/revoca può essere disposta dal giudice delegato, in particolare al sopravvenire di nuove circostanze o accertamenti istruttori), con provvedimento a sua volta provvisorio, oppure dal collegio, nella sentenza finale. La norma prevede, altresì, che il pubblico ministero della procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provveda alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in modo da garantire il coordinamento tra gli uffici del p. m. coinvolti nella vicenda.
Così esposte le modifiche, nel caso al vaglio, oltre a non essere stata mai posta in questo giudizio di divorzio questione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, solo in sede di udienza presidenziale è emersa la pendenza del giudizio di decadenza dalla responsabilità genitoriale su iniziativa del p.m. dinanzi al Tribunale dei minorenni, che ha adottato i provvedimenti cautelari ridetti;
il procedimento è in fase di istruttoria programmata.
In linea del tutto generale il genitore, privato della responsabilità genitoriale, rimane in ogni caso madre o padre del bambino: ciò comporta che può continuare a frequentare il bambino, con una precisa regolamentazione del diritto di visita.
In casi gravi, tuttavia, il Tribunale può escludere anche il diritto di frequentazione.
Nel caso in esame il TM, come esposto, ha disposto sia la sospensione dalla responsabilità genitoriale sia il divieto al genitore di avvicinarsi ai figli e a tutti i luoghi da loro frequentati, di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto con loro.
Si evidenzia sin d'ora che nel presente giudizio gli atti non sono stati trasmessi perché il procedimento di merito si è a sua volta concluso dinanzi al T.M. con la definitiva
9 dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto ed altri provvedimenti accessori che si esamineranno di seguito.
Ancora, nella ordinanza contenente i provvedimenti provvisori, il giudice delegato, sull'affidamento e sul diritto di visita, ha così argomentato:
Così esposti i principi di diritto applicabili, e lo stato del giudizio dinanzi al TM, non possono non considerarsi non tanto le misure cautelari penali, quanto i provvedimenti in essere già resi dal TM, adito in prevenzione.
Il TM, in ordine alla possibilità che il resistente possa vedere i figli, non si è limitato a sospendere la responsabilità genitoriale ma, alla luce della gravità delle condotte tenute dal resistente, ha già vietato al genitore di avvicinarsi ad i figli e ad intrattenere qualsiasi rapporto con loro.
Non vi sono i presupposti per modificare tale decisione, attualmente vigente, sia per
l'assoluta assenza di sopravvenienze di rilievo idonee ad incidere sulla decisione, ma soprattutto perché occorrerà – ed a tanto sarà investito il giudice istruttore designato – chiedere al TM la trasmissione degli atti a questo ufficio e consentire al PM presso il
Tribunale dei minorenni a sua volta di trasmettere gli atti presso il P.M. presso la Procura sede.
Così come è opportuno attendere l'esito della istruttoria già in corso del TM che è in stato maggiormente avanzato.
Consegue a tanto la necessità di disporre allo stato l'affido esclusivo dei minori alla madre, cui resta assegnata la casa coniugale, come peraltro già concordato in sede di condizioni di separazione.
Non può essere accolta la richiesta del resistente di utilizzare la pertinenza dell'abitazione
(adibita ad officina) in ragione di tutto quanto esposto.
Il giudice istruttore provvederà, in fase di trattazione, alla richiesta al TM di trasmissione degli atti ed alla riunione.
Infine, nella ordinanza delegata, sul mantenimento dei figli, si è così argomentato:
Il genitore, nel rispetto dell'interesse del minore, è sempre tenuto a concorrere al suo mantenimento ed a garantirgli l'istruzione.
Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla responsabilità genitoriale non esonera pertanto i genitori da quegli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore.
Il resistente ha riferito di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari, ma dal ricorso per separazione e rispetto all'epoca della recente separazione consensuale (15.4.2021) non
10 emergono significative modifiche della condizione patrimoniale e reddituale delle parti (la ricorrente è, invece, assunta con contratto a tempo indeterminato presso una società di macellazione e percepisce € 1.300,00 al mese oltre assegni familiari ed assegni di invalidità per i figli); va, dunque, confermato l'assegno mensile di € 300,00 per entrambi i figli da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese con le modalità indicate nella separazione, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese extra non coperte dall'assegno come da protocollo del tribunale.
E' necessario precisare che gli assegni familiari (oggi assegno unico) saranno percepiti dalla ricorrente, così come, per i figli, dovrà riscuotere gli assegni di invalidità.
Sono dunque stati resi i provvedimenti provvisori che seguono:
Il Presidente delegato;
i figli minori e in via esclusiva alla madre;
Pt_2 Per_1 Per_2
-CONFERMA le determinazioni del Tribunale dei Minori, preventivamente adito, sulla sospensione della responsabilità genitoriale e sul divieto di avvicinamento del padre ai figli in attesa dell'espletamento della istruttoria che il TM ha già calendarizzato e della successiva riunione alla quale si provvederà in trattazione;
-ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale;
-OBBLIGA il resistente a versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, da versare entro Per_1 Per_2
il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 300 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- PONE a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 /12/2018 presso l'ufficio del
Presidente del Tribunale di Avellino e già allegato alla separazione omologata;
-DISPONE che i servizi sociali del Comune di Frigento trasmettano anche a questo ufficio le relazioni informative sull'attività già svolta in relazione al nucleo familiare in parola, siccome disposta dal tribunale dei minori, entro il termine del 30 ottobre 2020, oltre a quelle periodicamente svolte.
11
4.Sull'affidamento dei figli minori
Come già esposto, nel corso del giudizio, il Tribunale dei minori con provvedimento definitivo del 23.5.2024, su conforme richiesta del P.M. , ha dichiarato non luogo a provvedere sull'adozione di provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale di
[...]
, mentre ha dichiarato decaduto dalla responsabilità Pt_1 CP_1 CP_1 genitoriale e, fermo l'obbligo a carico del padre al mantenimento della prole, ha concentrato nella madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori ed ha disposto il divieto di incontri padre/minori e ogni tipo di contatto tra loro.
E' stato poi dato incarico ai servizi sociali di per il monitoraggio delle CP_2
condizioni di vita dei minori e per la presa in carico del nucleo familiare, assicurando tutti gli interventi di sostegno e riferendo al p.m.m. in caso di criticità; ha compensato le spese di lite tra le parti private.
Sempre nel corso del giudizio, con sentenza del 19.9.2024 il Tribunale penale di Avellino ha condannato alla pena della reclusione di anni tre per il reato di maltrattamenti CP_3
contestato al punto n. 1 della imputazione (assolto per gli altri reati); lo ha dichiarato interdetto dai PP.UU. per anni cinque e lo ha condannato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile , da liquidarsi nella separata sede civile. Parte_1
Il T.M. dopo adeguata istruttoria, ha, dunque, dichiarato decaduto il convenuto dalla responsabilità genitoriale ed ha disposto il divieto di incontri padre/figli.
Si è già detto che, in caso di trasmissione degli atti, i provvedimenti provvisori adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario e che tale conferma/modifica/revoca può essere disposta dal giudice delegato, in particolare al sopravvenire di nuove circostanze o accertamenti istruttori, con provvedimento a sua volta provvisorio, oppure dal collegio, nella sentenza finale.
Nel caso in esame, invece, il T.M. ha pronunciato decreto definitivo di decadenza che, come tale è reclamabile in Corte d'Appello.
Ne consegue l'affido esclusivo dei minori alla madre, in ragione del già concentrato esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla predetta, deciso dal T.M. e, quanto al diritto di visita, non può che confermarsi il divieto di incontri padre/figli, demandando ai servizi sociali già incaricati di monitorare il nucleo familiare già preso in carico.
Si ricorda che il genitore, decaduto dalla responsabilità, perde, nei confronti del figlio, la possibilità di decisione e di scelta per quanto riguarda la sua educazione ed il suo sviluppo;
12 perde, inoltre, la possibilità di rappresentare lo stesso in giudizio e quella di amministrare i suoi beni.
Peraltro, anche voler ritenere modificabili le decisioni definitive del T.M., non vi sono elementi sopravvenuti sufficienti a modificare le decisioni del T.M., rese in tempi recentissimi;
anzi, dopo la decisione del T.M. è intervenuta finanche la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti.
In linea del tutto generale il genitore, privato della responsabilità genitoriale, rimane in ogni caso madre o padre del bambino: ciò comporta che può continuare a frequentare il minore, regolamentando il diritto di visita. In casi gravi, tuttavia, il Tribunale può escludere anche il diritto di frequentazione.
Nel caso in esame il TM, come esposto, ha disposto sia la decadenza dalla responsabilità genitoriale sia il divieto di incontri padre -figli.
Anche tali decisioni vanno allo stato mantenute, in assenza di sopravvenienze;
i servizi sociali già investiti dovranno monitorare la famiglia come già disposto.
Va, dunque, concentrato l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre, alla quale vanno affidati i figli in via esclusiva, con divieto di incontri con il padre.
Dai decreti emessi dal TM di Napoli di sospensione e successiva decadenza dalla responsabilità genitoriale di si evince come quest'ultimo abbia tenuto Controparte_1 comportamenti gravemente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed all'interesse della prole;
dalla sentenza di condanna per maltrattamenti (anni tre di reclusione) emergono condotte violente e maltrattanti nei confronti della moglie tenute anche alla presenza dei figli.
Nessun dubbio può sussistere dunque circa la necessità di confermare l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori, peraltro in condizioni di estrema fragilità, come sopra esposto, che appare conforme al loro interesse morale e materiale;
e va confermato il divieto di visita del padre.
Va assegnata alla madre la casa coniugale in comproprietà.
5.Sul mantenimento dei figli
Il genitore, nel rispetto dell'interesse del minore, è sempre tenuto a concorrere al suo mantenimento ed a garantirgli l'istruzione.
Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione e successiva decadenza dalla responsabilità genitoriale emessi in danno del padre non esonera pertanto i genitori da quegli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore.
13 Il resistente ha riferito di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari, ma dal ricorso per separazione e rispetto all'epoca della recente separazione consensuale (15.4.2021) non emergono significative modifiche della condizione patrimoniale e reddituale delle parti (la ricorrente è, invece, assunta con contratto a tempo indeterminato presso una società di macellazione e percepisce € 1.300,00 al mese oltre assegni familiari ed assegni di invalidità per i figli); va, dunque, confermato l'assegno complessivo mensile di € 300,00 per entrambi i figli, posto a carico del D0Ambrosio, assegno già concordato e che, dunque, il predetto ha manifestato implicitamente di poter sostenere, da pagarsi alla ricorrenteadre entro il giorno cinque di ogni mese con le modalità indicate nella separazione, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT; va inoltre posto a carico del resistente il pagamento del 50% delle spese extra non coperte dall'assegno come da protocollo del tribunale.
Considerato poi il valore economico virtuale delle attività di assistenza e cura dei figli, disimpegnate pressocché esclusivamente dalla madre, l'assegno unico sarà da lei richiesto e percepito per l'intero (in deroga alla previsione di pari percezione di legge e di protocollo); così come la madre dovrà riscuotere gli assegni di invalidità di cui i minori fuiscono.
6.Condanna alle spese
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.
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P.Q.M.
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Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20.09.2008 in Gesualdo (AV), atto n. 16, p.II, Parte_1 Controparte_1
s.A, registro atti di matrimonio anno 2008;
2) AFFIDA in via esclusiva i figli minori e alla madre;
Per_1 Per_2 Parte_1
3) ASSEGNA a la casa coniugale;
Parte_1
4) CONCENTRA l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre;
5) CONFERMA IL DIVIETO di incontri dei figli minori con il padre, già dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dal Tribunale dei Minori con divieto di incontri;
6) DEMANDA ai servizi sociali già incaricati di monitorare il nucleo familiare già preso in carico;
7) OBBLIGA a versare a , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori e a mezzo bonifico o altra modalità da Per_1 Per_2
concordare, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 300,00,
14 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
8) PONE a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 / 12 / 2018 presso l'ufficio del
Presidente del Tribunale di Avellino e già allegato ai provvedimenti provvisori;
9) DISPONE che l'assegno unico per i figli debba essere richiesto e percepito da
[...]
nell'intero; Pt_1
10) CONDANNA a rifondere al le spese di lite, liquidate in € CP_1 CP_1 Parte_1
2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
11) MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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