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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/04/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1143/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1143/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Adrano (CT), Via Badalati n. 3, presso lo studio dell'avv. MOTTA
VALERIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate in Adrano (CT) in data Controparte_1
28/01/2020 e che dall'unione coniugale non sono nati figli.
All'udienza del 03/10/2024 è comparsa solo la ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione, quindi, precisate le conclusioni sulla sola domanda di separazione, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di l quale, Controparte_1
nonostante sia stato regolarmente citato, non è comparso e non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale tra le odierne parti, senza ulteriori statuizioni, ritenuto che dalla coppia non sono nati figli e che non sono state formulate domande ulteriori.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2 dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adrano (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1143/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Adrano (CT), Via Badalati n. 3, presso lo studio dell'avv. MOTTA
VALERIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate in Adrano (CT) in data Controparte_1
28/01/2020 e che dall'unione coniugale non sono nati figli.
All'udienza del 03/10/2024 è comparsa solo la ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione, quindi, precisate le conclusioni sulla sola domanda di separazione, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di l quale, Controparte_1
nonostante sia stato regolarmente citato, non è comparso e non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale tra le odierne parti, senza ulteriori statuizioni, ritenuto che dalla coppia non sono nati figli e che non sono state formulate domande ulteriori.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2 dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adrano (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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