Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 918 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 18/09/1983, Parte_1
elettivamente domiciliata in Partinico, Via Benevento n.30, presso lo studio dell'Avv.
Bochicchio Donatella, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato\a a Stoccarda-Germania, in data 13/12/1983, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Partinico, Via Vecchia Di Borgetto n. 15 presso lo studio dell'Avv. Lombardo Gioacchino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 21/02/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 20
maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)-I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, onerandosi di comunicare eventuali cambi di residenza.
Per_ 2) Le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con domiciliato prevalente presso la madre, presso la quale manterranno stabile dimora.
Entrambi i genitori potranno assumere, di volta in volta, tutte le decisioni di ordinaria amministrazione necessarie alla migliore crescita ed educazione delle minori, mentre le decisioni di straordinaria importanza e di maggiore interesse, dovranno essere assunte da entrambi di comune accordo.
I coniugi concordano che il padre potrà tenere con sé le bambine liberamente, concordando tra loro i giorni e gli orari delle visite cercando di rispettare la volontà delle minori e i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Nel tempo in cui le minori saranno con il padre quest'ultimo si occuperà di tutti i bisogni delle stesse (ad esempio compiti, doccia ).
Il padre si impegna al rispetto degli orari di prelevamento e accompagnamento delle minori
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile concordati di volta di volta con la madre.
In caso di disaccordo però, i coniugi concordano che;
a)-il padre si impegna a prelevare le bambine ogni giorno all'uscita di scuola e riaccompagnarle presso la casa materna, fatti salvi impedimenti o impegni improvvisi, che in ogni caso dovranno essere comunicati con congruo anticipo per permettere alla madre di organizzarsi con i propri impegni lavorativi e poter prelevare essa stessa le bambine da scuola.
b)-il padre potrà tenere con sé le figlie minori per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 22:00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
Il padre inoltre, potrà tenere con sé le figlie minori per due weekend al mese, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì all'uscita di scuola e sino al sabato alle ore 16:00, con l'obbligo riaccompagnarle presso la casa materna, nel rispetto assoluto dell'orario, salvo riaccompagnarle eventualmente in altro posto concordato con la madre nel caso di mancato rispetto dell'orario oltre i 15 minuti.
Nei giorni in cui il padre terrà con sé le figlie minori dovrà occuparsi di far seguire alle stesse eventuali attività scolastiche ed extrascolastiche, a mero titolo esemplificativo esecuzione dei compiti, palestra, catechismo ed eventi ludici programmati (compleanni e festicciole varie).
c)-Nel periodo estivo al termine delle lezioni scolastiche il padre potrà tenere con sé le minori per due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle 22:00
prelevandole presso la casa materna ovvero dal luogo in cui le stesse si troveranno, come ad esempio mare, casa dei nonni, centro estivo che verrà eventualmente comunicato dalla madre.
Per_ Inoltre, le figlie e trascorreranno quindici giorni non consecutivi con il padre Per_1
una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto, e i coniugi concorderanno detti
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile periodi entro il 30/05 di ciascun anno.
d)-Le figlie trascorreranno le festività religiose e civili con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, per il Natale dal 24 sera al 26 sera alle ore 22:00, il Capodanno dal
31 dicembre pomeriggio all'1 gennaio alle ore 22.00 e così via.
3)- In ordine al contributo al mantenimento per le figlie minori, il IG. si CP_1
impegna ed obbliga a versare, entro il giorno 05 di ciascun mese, la somma di € 225,00
ciascuna, da versarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra Parte_1
Il IG. inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per la CP_1
determinazione delle quali si rimanda al protocollo stilato dal Tribunale di Palermo.
I coniugi concordano inoltre, che l'assegno unico o qualsiasi altro contributo che verrà
stanziato per i figli minori, verrà interamente percepito dalla IG.ra impegnandosi il Parte_1
IG. a sottoscrivere eventuali moduli di rinuncia o autorizzazioni affinché le CP_1
somme vengano percepite interamente dalla madre.
4)- La casa coniugale, in atto di proprietà dei coniugi nella misura del 50%, rimarrà
assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie minori. Parte_1
Nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi CP_1
e e nell'ottica di comporre definitivamente anche gli interessi
[...] Parte_1 Parte_1
economici e patrimoniali, mossi dall'obiettivo di ripristinare l'equilibrio e trovare una soluzione consensuale, i coniugi concordano che la quota del 50% di proprietà del IG. CP_1
dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Borgetto, c/da RB (fg 4 p.lla
[...]
1184, classe 2, categoria A7, vani 8, rendita 557,77) sia assegnato in proprietà esclusiva alla
IG.ra . Parte_1
Pertanto, in virtù di quanto sopra, il IG. si impegna e obbliga a Controparte_1
trasferire la propria quota alla IG.ra obbligandosi a presenziare davanti a Notaio Parte_1
che verrà indicato dalla IG.ra Parte_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Di contro, la IG.ra si impegna e obbliga, dietro il trasferimento dell'immobile di Parte_1
cui sopra, al pagamento dei prestiti contratti dal in costanza di matrimonio ed in CP_1
ogni caso quelli contratti fino alla data del 18/08/2023, nonché al pagamento del prestito in ambito familiare eseguito al dal padre Controparte_1 Controparte_2
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico o in ogni caso con trasferimenti tracciabili dalla IG.ra sul conto del mentre il prestito effettuato Parte_1 Controparte_1
dal IG. verrà pagato tramite bonifico bancario mensile sul conto di Controparte_2
quest'ultimo.
5)- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il loro mantenimento.
6)- I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, prestano il loro consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e dei passaporti per loro e per le figlie minori.
7)- I coniugi dichiarano che l'autovettura Smart tg EN969NB acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla IG.ra resterà di esclusiva proprietà della stessa. Parte_1
8) Il IG. dichiara che ha già provveduto a prelevare tutti i suoi effetti personali CP_1
dalla casa coniugale ad esclusione di n. 1 servizio piatti, n. 1 scooter Scarabeo nero che provvederà a prelevare, concordando le modalità con la IG.ra Parte_1
9)- I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
10)- I coniugi dichiarano che con il presente atto hanno regolato interamente i loro rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...]
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile Palermo (PA), in data 18/09/1983, e nato a [...]- Controparte_1
Germania, in data 13/12/1983;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 21/02/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 26/06/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Partinico al n. 52, parte II, serie A, anno 2012);
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 28 maggio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile