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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 18020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18020 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Marta Ienzi PRESIDENTE
Filomena Albano GIUDICE
Maria Teresa Moretti GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 36421/2023 promossa da:
, nato a [...] [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. SPISANI SONIA
Ricorrente
contro
nata a [...] [...], con il patrocinio dell'Avv. ALBANESE Controparte_1
MARCO e dell'Avv. MACRILLO' ARMANDO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
In fatto e in diritto
con ricorso depositato in data 26.07.2023 ha chiesto di modificare le Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n. 18904/19 in data 04.10.2019, alle condizioni indicate in ricorso.
si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto, Controparte_1 rappresentando le contrapposte richieste così come indicate in atti.
All'udienza del 21.03.2024, dinnanzi al Giudice onorario delegato per l'esperimento di un preliminare tentativo di conciliazione, le parti congiuntamente hanno confermato la volontà di voler ottenere dal Tribunale di Roma la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 4.10.2019 n. 18904/2019, alle seguenti condizioni congiunte:
“1) Riduzione del mantenimento in favore dei due figli da 600 euro a 500 euro, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese alla madre con le modalità già note , oltre rivalutazione istat , a partire da
Aprile 2024 sino a Marzo 2026, quando l'obbligo di contribuzione al mantenimento cesserà automaticamente in considerazione dell'età dei figli (quasi 28 e quasi 27 nel 2026 ) senza ulteriore accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria .
2) Revoca dell'assegno divorzile in favore della sig ra (previsto in sentenza in € 100,00). CP_1
3) A fronte di ogni arretrato - a titolo di differenze per il mantenimento dei figli, della moglie, della rivalutazione Istat e delle spese straordinarie - dovuto dal Sig in favore della Parte_1
, il sig si dichiara reale debitore della somma complessiva di 11.400, 00 Persona_1 Pt_1
(undicimilaquattrocento/00) della sig ra , somma che verrà corrisposta, a saldo stralcio Controparte_1
e transazione di ogni pretesa per le ragioni di cui sopra, come segue : quanto a € 2.400,00 entro e non oltre 90 gg dalla data odierna;
quanto a € 9.000, 00 entro il 30 giugno 2026.
4) A fronte del seguente accordo e del pagamento della somma di € 2.400,00 (di cui al punto 3) la Sig
rimetterà la querela presentata ai Carabinieri di Acilia nei confronti del Sig per Persona_2 Pt_1 mancato versamento dei mantenimento.
5) Inalterato il resto e con efficacia esecutiva immediata.”
Nulla osta, stante l'accordo delle parti al recepimento della modifica delle condizioni di divorzio come sopra riportata, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio. Il Tribunale provvede, pertanto, in conformità.
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese di lite sono da compensare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
preso atto dell'accordo, modifica le condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nelle conclusioni congiunte e riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 20/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Marta Ienzi PRESIDENTE
Filomena Albano GIUDICE
Maria Teresa Moretti GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 36421/2023 promossa da:
, nato a [...] [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. SPISANI SONIA
Ricorrente
contro
nata a [...] [...], con il patrocinio dell'Avv. ALBANESE Controparte_1
MARCO e dell'Avv. MACRILLO' ARMANDO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
In fatto e in diritto
con ricorso depositato in data 26.07.2023 ha chiesto di modificare le Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n. 18904/19 in data 04.10.2019, alle condizioni indicate in ricorso.
si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto, Controparte_1 rappresentando le contrapposte richieste così come indicate in atti.
All'udienza del 21.03.2024, dinnanzi al Giudice onorario delegato per l'esperimento di un preliminare tentativo di conciliazione, le parti congiuntamente hanno confermato la volontà di voler ottenere dal Tribunale di Roma la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 4.10.2019 n. 18904/2019, alle seguenti condizioni congiunte:
“1) Riduzione del mantenimento in favore dei due figli da 600 euro a 500 euro, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese alla madre con le modalità già note , oltre rivalutazione istat , a partire da
Aprile 2024 sino a Marzo 2026, quando l'obbligo di contribuzione al mantenimento cesserà automaticamente in considerazione dell'età dei figli (quasi 28 e quasi 27 nel 2026 ) senza ulteriore accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria .
2) Revoca dell'assegno divorzile in favore della sig ra (previsto in sentenza in € 100,00). CP_1
3) A fronte di ogni arretrato - a titolo di differenze per il mantenimento dei figli, della moglie, della rivalutazione Istat e delle spese straordinarie - dovuto dal Sig in favore della Parte_1
, il sig si dichiara reale debitore della somma complessiva di 11.400, 00 Persona_1 Pt_1
(undicimilaquattrocento/00) della sig ra , somma che verrà corrisposta, a saldo stralcio Controparte_1
e transazione di ogni pretesa per le ragioni di cui sopra, come segue : quanto a € 2.400,00 entro e non oltre 90 gg dalla data odierna;
quanto a € 9.000, 00 entro il 30 giugno 2026.
4) A fronte del seguente accordo e del pagamento della somma di € 2.400,00 (di cui al punto 3) la Sig
rimetterà la querela presentata ai Carabinieri di Acilia nei confronti del Sig per Persona_2 Pt_1 mancato versamento dei mantenimento.
5) Inalterato il resto e con efficacia esecutiva immediata.”
Nulla osta, stante l'accordo delle parti al recepimento della modifica delle condizioni di divorzio come sopra riportata, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio. Il Tribunale provvede, pertanto, in conformità.
Stante il raggiungimento dell'accordo, le spese di lite sono da compensare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
preso atto dell'accordo, modifica le condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nelle conclusioni congiunte e riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 20/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi