TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2670/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2670/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Biancavilla (CT), Via Del Mietitore n. C.F._1
14, presso lo studio dell'avv. UCCELLATORE MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: la ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri
1 atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis comma 29 c.p.c., ha Parte_1
chiesto la modifica del decreto reso da questo Tribunale in data 29/07/2021 che disciplina le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minorenne , nato Persona_1
il 02/02/2014 dall'unione con . CP_1
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne, deducendo che il resistente non ha mai incontrato il figlio, non ha mai versato il contributo di mantenimento in favore dello stesso ed ha posto in essere condotte ostative,
rendendosi irreperibile in occasione delle decisioni da adottare nell'interesse dello figlio minorenne.
All'udienza del 18/02/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene CP_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di modifica del regime di affidamento spiegata da
è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Il Collegio rileva che l'art. 337-ter c.c. individua nell'affidamento condiviso il regime ordinario che assicura al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi. L'affidamento condiviso,
pertanto, oggi è la regola, mentre l'affidamento esclusivo ad un solo genitore rappresenta l'eccezione e va disposto qualora, a mente dell'art. 337-quater c.c, emergano circostanze comprovate dalle quali risulti che l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del
2 minore”. Pertanto, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. Cass. civ. n. 17137/2017).
Nel caso di specie risulta con ogni evidenza che il normale regime di affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole al minore ritenuto che, per come dedotto dalla Per_1
ricorrente, il padre non ha mai visitato né tenuto con sé il figlio , non ha mai versato il Per_1
contributo di mantenimento stabilito in suo favore dal decreto di questo Tribunale, si è reso irreperibile in occasione delle visite mediche di cui necessita in ragione della patologia Per_1
da cui è affetto e si è rifiutato immotivatamente di rilasciarle l'autorizzazione a percepire gli assegni familiari erogati dall'INPS.
L'atteggiamento di totale disinteresse di nei confronti della vita del CP_1
figlio minorenne , tanto sul piano morale quanto su quello materiale, può desumersi, Per_1
peraltro, dalla sua mancata costituzione in giudizio.
Per le superiori ragioni, a modifica del decreto reso da questo Tribunale in data
29/07/2021, va disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1
. Parte_1
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, a modifica del decreto reso da questo Tribunale in data 29/07/2021, così
provvede:
dichiara la contumacia di;
CP_1
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente Persona_1
; Parte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale del 17
Ottobre 2025.
3 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2670/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Biancavilla (CT), Via Del Mietitore n. C.F._1
14, presso lo studio dell'avv. UCCELLATORE MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: la ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri
1 atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis comma 29 c.p.c., ha Parte_1
chiesto la modifica del decreto reso da questo Tribunale in data 29/07/2021 che disciplina le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minorenne , nato Persona_1
il 02/02/2014 dall'unione con . CP_1
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne, deducendo che il resistente non ha mai incontrato il figlio, non ha mai versato il contributo di mantenimento in favore dello stesso ed ha posto in essere condotte ostative,
rendendosi irreperibile in occasione delle decisioni da adottare nell'interesse dello figlio minorenne.
All'udienza del 18/02/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene CP_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di modifica del regime di affidamento spiegata da
è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Il Collegio rileva che l'art. 337-ter c.c. individua nell'affidamento condiviso il regime ordinario che assicura al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi. L'affidamento condiviso,
pertanto, oggi è la regola, mentre l'affidamento esclusivo ad un solo genitore rappresenta l'eccezione e va disposto qualora, a mente dell'art. 337-quater c.c, emergano circostanze comprovate dalle quali risulti che l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del
2 minore”. Pertanto, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. Cass. civ. n. 17137/2017).
Nel caso di specie risulta con ogni evidenza che il normale regime di affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole al minore ritenuto che, per come dedotto dalla Per_1
ricorrente, il padre non ha mai visitato né tenuto con sé il figlio , non ha mai versato il Per_1
contributo di mantenimento stabilito in suo favore dal decreto di questo Tribunale, si è reso irreperibile in occasione delle visite mediche di cui necessita in ragione della patologia Per_1
da cui è affetto e si è rifiutato immotivatamente di rilasciarle l'autorizzazione a percepire gli assegni familiari erogati dall'INPS.
L'atteggiamento di totale disinteresse di nei confronti della vita del CP_1
figlio minorenne , tanto sul piano morale quanto su quello materiale, può desumersi, Per_1
peraltro, dalla sua mancata costituzione in giudizio.
Per le superiori ragioni, a modifica del decreto reso da questo Tribunale in data
29/07/2021, va disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1
. Parte_1
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, a modifica del decreto reso da questo Tribunale in data 29/07/2021, così
provvede:
dichiara la contumacia di;
CP_1
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente Persona_1
; Parte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale del 17
Ottobre 2025.
3 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4