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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini – Presidente dott.ssa Giovanna Mullig – Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1311/2024 di Ruolo Generale il 16.5.2024 vertente t r a
RAPPRESENTATA AVVOCATO Parte_1 CP_1
IA AL ( ) - rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. AL IA ( con domicilio eletto C.F._2 presso S.TTA S.VALENTINO N.54/2 CIVIDALE DEL FRIULI;
- parte attrice -
e
( ) – rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
CUDICIO SABINA ( con domicilio eletto presso CORTE C.F._4
TENENTE LO BROSADOLA, 10 CIVIDALE DEL FRIULI;
e
( ) - contumace;
Controparte_3 C.F._5
( ) - contumace;
Controparte_4 C.F._6
- parti convenute -
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine;
- parte intervenuta -
Oggetto: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.) Causa assunta in decisione all'udienza del 29.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
NEL MERITO accertare e dichiarare che nato a [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduto in data 13.07.2021, è padre di nata a [...] il Parte_1
17.06.2018 e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di aggiungere il cognome a quello CP_3 già attribuito alla bambina.
Spese compensate.”
Per parte convenuta:
“Si accerti e dichiari che nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1 in data 13.07.2021, è padre di nata a [...] il [...] e per l'effetto Parte_1 si ordini all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile di aggiungere il cognome a quello CP_3 già attribuito alla bambina spese e competenze di lite integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, la minore rappresentata dalla tutrice avv. Mariagrazia Parte_1
Masala, chiede accertarsi e dichiararsi di essere figlia del defunto – il Persona_1 quale non aveva provveduto al riconoscimento paterno della minore per la preoccupazione che la sua situazione personale e reputazione avrebbero potuto nuocere alla bambina a causa dei suoi precedenti penali - con conseguente obbligo di trascrizione per l'Ufficiale dello Stato Civile, ivi compresa l'aggiunta del cognome
” dopo l'attuale . CP_3 Pt_1
La presente azione vede come convenuti gli eredi del presunto padre biologico nato a [...] il [...] e deceduto il 13/07/2021, e cioè la di lui Persona_1 madre , il di lui padre e il di lui fratello CP_2 Controparte_3 CP_4
[...]
La convenuta , presunta nonna biologica paterna della minore, come si evince CP_2
2 dal doc. 4 attrice, unica costituita in giudizio, ha aderito integralmente alle richieste di parte attrice.
La causa è stata istruita con c.t.u. medico-legale a firma del dott. sul Persona_2 seguente quesito “Letti gli atti e i documenti processuali, eseguite le analisi ematiche
e/o genetiche rifacentesi allo studio comparativo del DNA, espressamente autorizzato ad acquisire la relativa documentazione sanitaria ed eventuali campioni biologici presso qualsiasi struttura sanitaria, accerti o escluda che è il padre Persona_1 biologico di ”. Parte_1
Trattasi di c.t.u. percipiente, pienamente avallata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi. E' necessario e sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perchè la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr.
Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 4792 del 2013). Nei procedimenti in questione, tale mezzo istruttorio rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza
o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari (cfr.
Cass. n. 14462 del 2008)” (Cass. civ., sez. I, 14.6.2019 n.16128).
La c.t.u. infatti è stata disposta al fine di verificare, tramite gli accertamenti tecnici più opportuni, le allegazioni di parte attrice - comunque non contestate dalla convenuta costituita – che evidenziano che aveva un legame affettivo con Persona_1
e più volte aveva confermato la sua paternità ai famigliari, ai conoscenti ed agli Pt_1 operatori sociali.
Nel caso di specie è comunque evidente che le allegazioni di parte attrice ben possono,
e quindi devono, essere accertate mediante il ricorso alle conoscenze tecnico- scientifiche del c.t.u. esperto di genetica. Ed infatti la Cassazione a Cassazione, Sez. III, con ordinanza 8.2.2019 n. 3717 ha confermato che il giudice ben “può affidare al
3 consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.”
La consulenza tecnica sul confronto dei DNA pertanto è ammissibile.
Nessuna delle parti ha proceduto alla nomina di un c.t.p.
Per quanto riguarda i campioni biologici di il c.t.u. dott. si Persona_1 Per_2
è avvalso di quattro provette contenenti prelievi ematici effettuati in fase di autopsia della salma, conservati dal Prof. , Direttore dell'Istituto di Medicina Persona_3
Legale dell' , su incarico della Procura della Repubblica di Udine. Parte_2
Il c.t.u. dott. nella sua accurata ed esauriente relazione, che pertanto Persona_2 questo Collegio fa sua, ha così risposto al quesito che gli è stato posto: “Dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di è emersa Persona_1 Parte_1 una perfetta compatibilità genetica, pertanto i soggetti condividono per metà l'assetto genetico. Dal calcolo biostatistico effettuato emergono poi indicazioni decisive e dirimenti a favore dell'ipotesi di paternità tra i due soggetti (probabilità di paternità =
99,9999 %). In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che è il padre biologico di ” (pag. Persona_1 Parte_1
10 c.t.u.).
In definitiva, l'esito peritale non lascia dubbi sul fatto che l'attrice è Parte_1 figlia biologica di . Persona_1
Il Tribunale deve dunque dichiarare che nata a [...] il [...] è Parte_1 figlia biologica di nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
13/07/2021.
Stante l'espressa domanda attorea, in conformità all'insegnamento di Cass. civ., sez I,
2.10.2015 n. 19734, va ordinato al competente Ufficiale di Stato civile che proceda, oltre che alla rituale annotazione sull'atto di nascita dell'attrice, anche all'aggiunta, sullo stesso atto, dopo il cognome , del cognome ”. Pt_1 CP_3
La mancanza di opposizione tra le parti costituite legittima l'integrale compensazione delle spese tra le stesse, peraltro ammesse entrambe al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di c.t.u. vengono poste a carico dell'Erario come da separato decreto.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1311/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 13/07/2021, è il padre biologico di nata a [...] il [...]; Parte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di fare la prescritta Pt_2 annotazione nel relativo atto di nascita di e di aggiungere in Parte_1 ordine al cognome di quest'ultima, dopo il cognome , il cognome Pt_1
“Scomparin”;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese di c.t.u. a carico dell'Erario.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati a norma dell'art. 52 del D. L.gs
30.6.2003 n. 196.
Così deciso in Udine, camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Giudice estensore
(dott.ssa Giovanna Mullig)
La Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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