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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/11/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
RG 1769/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Parte_1 C.F._1
Battista Mura, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Porto Torres, Via
Alberti n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_1 C.F._2
Augusto Bianchina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Sardegna n. 11;
CONVENUTA
OGGETTO: rapporto di lavoro irregolare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2019, la ricorrente in epigrafe ha evocato in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1
2. La IG.ra deduceva di essere stata contattata a marzo 2012 dall'odierna Pt_1 resistente, affinché si occupasse dell'assistenza e della compagnia, della pulizia personale e della casa, nonché dell'accompagnamento fuori di casa della madre della convenuta nota . Controparte_2 Per_1
3. La ricorrente ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, con mansioni di badante convivente, nel periodo compreso tra il 14.3.2012 e il 17.10.2016, data del decesso dell'assistita. Nel corso del rapporto la IG.ra ha allegato di aver osservato un orario lavorativo di 56 ore settimanali Pt_1
fino al 31.10.2012, per poi passare a un'assistenza continua 24 ore su 24.
4. Nel corso dell'indicato rapporto non regolarizzato, parte ricorrente ha dedotto di essere stata pagata nel primo periodo € 700,00 mensili (di cui € 400,00 dalla pensione dell'assistita ed € 300,00 versati dalla parte resistente), poi dall'1.5.2013 al 30.04.2016 di essere stata parzialmente retribuita con i proventi del Progetto RAC del Comune di Porto
CP_ Torres di cui beneficiava la IG.ra (nei limiti delle 40 ore settimanali, oggetto di copertura contributiva), e poi di nuovo € 350,00 mensili corrisposti dalla convenuta.
5. In ragione dell'attività lavorativa svolta, la IG.ra ha rivendicato un credito Pt_1 complessivo di € 32.140,13 nei confronti dell'indicata datrice di lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Contrariis rejectis;
2) previa declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro subordinato “de quo”, in capo alla ricorrente, a far data dal 14.03.2012 e fino al 17.10.2016, con mansioni di “Badante
– Lavoratrice domestica convivente”, liv CS, CCNL “Lavoro Domestico”, condannarsi la
SI.ra res.te in Torino, loc Cantalupa Via Rossi n° 7G, a corrispondere in CP_1 favore della SI.ra ut supra la complessiva somma di €.32.140,13, od Parte_1
altra somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, dovuta per i titoli di cui all'espositiva, se del caso anche in via equitativa ex art 36 Cost., oltre al maggior danno per la diminuzione del credito, gli interessi nella misura legale e rivalutazione, secondo indici ISTAT;
3) condannarsi la SI.ra ut supra, al pagamento dei contributi non versati o, CP_1
in subordine, alla reintegrazione in forma specifica o per equivalente del danno subito, oltre al risarcimento del danno, anche mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto della omissione contributiva degli oneri assicurativi, ex art 2116 cc e art 13 L 1338/62. Eventualmente si chiede fin d'ora
l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente previdenziale;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.
6. Si costituiva ritualmente eccependo la carenza di titolarità del dedotto CP_1
rapporto di lavoro subordinato, siccome si sarebbe limitata a integrare per un breve
2 periodo con il pagamento di € 300,00 nei confronti della ricorrente, senza mai instaurare detto rapporto lavorativo con quest'ultima.
7. La convenuta ha altresì proposto azione di rendiconto nei confronti della IG.ra Pt_1
CP_ sostenendo che quest'ultima operava quale amministratrice di fatto della IG.ra al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione.
8. La parte convenuta ha infatti dedotto che dal libretto di deposito al risparmio postale intestato alla madre nel periodo compreso fra il mese di aprile 2012 e CP_2
l'ottobre 2016, risultavano prelevate somme per € 85.532,31, a fronte dell'importo complessivo entrato di € 85.854,42. Secondo la resistente, la IG.ra aveva la Pt_1
delega ad operare su tale conto, atteso che nel giorno stesso del decesso risultavano due
CP_ prelievi successivi alla morte della IG.ra
9. Sicché, parte convenuta ha proposto azione ai sensi dell'art. 1713 c.c. nei confronti di
, ritenendo quest'ultima mandataria della madre, e chiedendo Parte_1 quindi l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“1) Via principale rigettare la domanda proposta da in quanto infondata Parte_1 nell'an debeatur e nel quantum;
2) In accoglimento delle domande riconvenzionali dispiegate da , previo CP_1
ordine a di presentazione del conto relativamente alla gestione, nel Parte_1 periodo di tempo compreso fra l'aprile del 2012 e il 17 ottobre 2016, del Deposito al
Risparmio n. 58136/000036969700 – Poste Italiane Divisione Banco Posta – intestato a
ed aperto presso l'Ufficio Postale Asinara Caladoliva Controparte_2
posto in Porto Torres – Via Emilia 12, emettere ordinanza di pagamento delle somme che risultino dovute a favore di nella sua indicata veste di unica erede CP_1 dell'intestatari di detto conto;
3) Per l'effetto, in accoglimento della eccezione e della domanda di compensazione con quanto in ipotesi risultasse provato come dovuto da , quale erede di CP_1 [...]
, a per i titoli di cui è causa, dichiarare tale debito Controparte_2 Parte_1
totalmente estinto appunto per compensazione con conseguente rigetto della domanda attrice;
4) Con vittoria di competenze e spese”.
3 10. Resisteva avverso detta domanda parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle eccezioni e richieste della controparte.
11. Mutata più volte la persona del giudice e istruita la controversia mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è infondato e va respinto.
13. Come noto, la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728).
14. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017;
Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006).
15. Sicché, elemento indefettibile della subordinazione è dunque la sussistenza di un vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare del datore, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali
4 l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio in capo al prestatore.
16. Incombe, quindi, sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare che il rapporto si è atteggiato, nel suo svolgimento concreto, quale un rapporto di lavoro subordinato.
17. Nel caso di specie, all'esito dell'espletata istruttoria deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa.
18. Nello specifico, anche tenendo in considerazione le peculiarità del lavoro domestico, non emerge dalla prova raccolta che la convenuta abbia mai impartito alcuna direttiva sul lavoro da svolgere alla ricorrente, né che vi sia stato un esercizio dei tipici poteri disciplinari e di controllo sul lavoratore subordinato.
19. Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che le allegazioni contenute in ricorso sono generiche. La IG.ra si limita a sostenere che nel marzo 2012 sarebbe stata Pt_1 contattata dall'odierna convenuta per assistere la madre, che la resistente provvedeva all'integrazione della retribuzione e che delle iniziative assunte dalla ricorrente veniva data informazione alla IG.ra Per il resto, il ricorso e i capitoli di prova sono volti a CP_1 far emergere le mansioni e l'orario lavorativo osservato dalla IG.ra senza però Pt_1 soffermarsi sull'esercizio dei poteri di eterodirezione e di controllo.
20. Peraltro, dall'istruttoria non emerge comunque tale esercizio dei poteri datoriali.
21. La teste , infermiera che si è occupato dell'assistenza alla IG.ra nel Tes_1 CP_2
2014 e nel 2015, nulla riferisce rispetto al preteso conferimento dell'incarico da parte della convenuta, dichiarando di aver parlato al telefono con in due CP_1 occasioni, senza null'altro porre in evidenza.
22. La teste , conoscente della ricorrente, riferisce anch'essa di non sapere Testimone_2
da chi era stata contattata la ricorrente, dichiarando solo che lavorava per la IG.ra
Anzi, la teste poi così dichiara: “Io non conosco e non è stata CP_2 CP_1 lei a dare alla ricorrente l'incarico di badare alla IGnora . Io so che la Per_1 Pt_1
era stata contattata da altro parente della IGnora . Io sono a conoscenza del fatto Per_1 che poi sia stata a dare l'incarico alla ricorrente per avermelo riferito un CP_1
CP_ parente della medesima;
ora però non ricordo il nome di tale parente e posso solo dire che aveva un negozio di frutta e verdura”.
5 23. La IG.ra , pertanto, non conosce l'odierna convenuta e riferisce che non è stata Tes_2 quest'ultima a dare l'incarico alla IG.ra salvo poi dichiarare che sia stata la Pt_1 parte convenuta a dare l'incarico alla ricorrente, ma per conoscenza de relato.
24. Allo stesso modo il teste Mura, conoscente, riferisce che “io posso affermare che la ricorrente lavorava a casa dei IGnora , ma non so da chi sia stata contattata” e Per_1 che “Io non conosco la IGnora ”. CP_1
25. Il teste così rappresenta: “che io ricordi la ricorrente venne contatta da una Tes_3
cugina della resistente che si recò a casa della e in tale circostanza chiese a Pt_1 quest'ultima se era disponibile ad accudire . Io lo so perché ero presente Persona_2 nell'occasione in quanto mi trovavo a casa della ricorrente […] ora non ricordo il nome della cugina della resistente di cui ho riferito prima. Ricordo che faceva la parrucchiera in un negozio vicino al Comune. […] ricordo che la ricorrente subito dopo aver preso accordi con , ossia la figlia della , presso il negozio della cugina CP_1 Persona_2 parrucchiera, ha iniziato a lavorare presso l'abitazione della IGnora . Se non Per_1
ricordo male la ricorrente iniziò a lavorare verso il mese di aprile del 2012 e fino al CP_ decesso della IGnora nel 2016/2017 ora non posso essere più preciso. In mia presenza la resistente chiese alla ricorrente una disponibilità durante le ore della mattina dalle 8:00 alle 13:00, se non ricordo male e la sera alle 18:00 il tempo necessario per preparare la cena e mettere a letto la IGnora . Successivamente quest'ultima Per_1
cadde a casa e si ruppe il bacino ed allora la resistente chiese alla ricorrente di lavorare
h. 24. Io sono a conoscenza della circostanza appena riferita per essermi stata detta dalla ricorrente medesima […] a me è capitato spesso di vedere la resistente a casa della madre. Per spesso intendo 4/5 volte. […] io so che la ricorrente si sentiva spesso telefonicamente con la resistente. Io lo so per avermelo riferito la ricorrente medesima e poi fra la ricorrente e la resistente vi era un rapporto di amicizia e quest'ultima con il proprio marito andava a volte anche a cena a casa della Anche io ero presente in Pt_1 tali cene”.
26. Il teste pertanto riferisce dapprima che la IG.ra era stata contattata Tes_3 Pt_1
da una cugina dell'odierna resistente, per chiedere la disponibilità a prendersi cura della IG.ra incontro a cui lo stesso teste ha dichiarato di aver preso parte. CP_2
6 27. Poi d'altra parte dichiara che la ricorrente ha iniziato a lavorare dopo aver preso accordi con la IG.ra presso il negozio gestito dalla cugina parrucchiera;
tuttavia, CP_1
quanto riferito è generico, né il teste rappresenta se ha assistito a tale incontro o se quanto rappresentato è frutto di conoscenza riferita da altri, diversamente dall'incontro presso la casa della a cui ha preso parte. Pt_1
28. Per il resto, non è poi dirimente ai fini dell'accertamento qui condotto circa la sussistenza dell'eterodirezione quanto rappresentato in ordine alla richiesta di disponibilità della IG.ra rispetto agli orari della giornata, essendo poi nuovamente de relato ex parte Pt_1
actoris quanto riferito in relazione alla richiesta di assistenza continua della IG.ra successivamente alla rottura del bacino. CP_2
29. Si osserva, altresì, che non è concludente la circostanza, non contestata, del versamento da parte della ricorrente di € 300,00 nei confronti della IG.ra posto che dalle Pt_1
stesse allegazioni di cui in ricorso la parte più consistente della retribuzione sarebbe stata versata dalla IG.ra stessa. CP_2
30. Allo stesso modo, che la IG.ra informasse la IG.ra delle iniziative Pt_1 CP_1
assunte nei confronti della madre non evidenzia in alcun modo la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, essendo piuttosto indice dell'assenza di iniziativa e direttiva da parte della convenuta sulle attività svolte dalla ricorrente e dall'assistita.
31. Peraltro, anche dalla documentazione a corredo del ricorso, è indicata la IG.ra CP_2
quale datrice di lavoro (cfr. prospetti paga fittizi, docs. 2-3), così come concluso
[...] anche nell'accertamento ispettivo condotto dall'ITL (doc. 5).
32. Sicché, a una valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze istruttorie, si deve ritenere non adempiuto l'onere gravante sulla parte ricorrente di dimostrare l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, difettando evidenza della ricorrenza dell'elemento indefettibile della direzione da parte di della prestazione resa dalla IG.ra CP_1 Pt_1
33. Avendo parte ricorrente identificato l'odierna convenuta quale datrice di lavoro, causa petendi del credito rivendicato, costituisce allegazione nuova, e contrastante con la causa petendi originaria, quella contenuta nelle note conclusive depositate da parte ricorrente, volta a rivendicare le pretese differenze lavorative nei confronti della IG.ra
[...]
, quale erede della madre e non quale datrice di lavoro. Ciò, invero, presume CP_1
7 che la titolarità del rapporto lavorativo sia da porre in capo alla IG.ra CP_2 circostanza che confligge con l'impianto originario del ricorso.
34. Per tutte le ragioni evidenziate, il ricorso va integralmente rigettato.
35. Quanto poi alla memoria della parte convenuta, quella che quest'ultima avanza quale domanda riconvenzionale deve piuttosto essere qualificata quale eccezione riconvenzionale, essendo l'azione di rendiconto diretta alla mera paralisi del credito azionato dalla controparte.
36. Come evidenziato dalla Suprema Corte, la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 31010 del 07/11/2023).
37. Nel caso di specie, secondo quanto scritto nella memoria di costituzione, la resistente chiede “che il SI. Giudice voglia ordinare alla predetta , ai sensi dell'art. Parte_1
263 C.p.c e seguenti, la presentazione del conto con esibizione di tutta la documentazione
e, in particolare, di quella relativa alle spese indicate in ricorso come sostenute nell'interesse dell'assistita . Con riserva all'esito di chiedere ordinanza di CP_2 pagamento delle somme delle quali non risultasse giustificazione dell'uscita, quindi dovute ad essa convenuta nell'indicata veste di unica erede di , da portarsi CP_2 in compensazione con quanto dovesse risultare ancora dovuto alla . Pt_1
38. Inoltre, si pone ulteriormente in evidenza che nella parte terminale della memoria, la convenuta, “in via riconvenzionale, rivendica a proprio credito quanto risulterà dovutole all'esito del detto procedimento e fin da ora lo oppone in compensazione totale o parziale
a quanto dovesse risultare dovuto alla ricorrente per i titoli di cui è causa, salva separata azione di recupero per l'eventuale eccedenza”.
39. Quanto appena riportato evidenzia la strumentalità del richiesto rendiconto in funzione dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione, tanto è vero che viene formulata riserva per il pagamento dell'eventuale eccedenza in separato giudizio. Pertanto, il rigetto del ricorso determina l'assorbimento dell'eccezione riconvenzionale.
8 40. In ogni eventualità, si rileva che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss.
c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria.
41. Ebbene, nel caso di specie parte convenuta non ha dimostrato la legittimazione e il titolo per l'esperimento dell'azione di rendiconto, limitandosi a sostenere che la IG.ra fosse amministratrice di fatto della IG.ra in ragione delle Pt_1 CP_2 condizioni di salute di quest'ultima, e in quanto avente la delega per operare sul conto postale.
42. Quanto allegato non è invero sufficiente per ritenere esistente un rapporto di mandato o comunque di gestione degli affari per conto della IG.ra non essendo CP_2 dirimente l'eventuale prelievo di denaro da parte della IG.ra affinché nasca un Pt_1
obbligo alla rendicontazione, a fronte del rapporto badante-assistita, in assenza di ulteriori deduzioni ed elementi di prova.
43. Peraltro, ai fini della domanda azionata da parte della convenuta di pagamento delle somme asseritamente non giustificate, non risulta utilmente esperibile l'azione di rendiconto, atteso che da quest'ultima non si ottiene una ricostruzione delle somme in ipotesi spese in eccedenza da parte della IG.ra su rendiconto redatto dalla Pt_1
stessa ricorrente.
44. Inoltre, a disposizione dell'erede vi sono già gli estratti del conto riconducibile alla IG.ra CP_
nei quali sono analiticamente riportati i movimenti bancari, e rispetto alle cui risultanze la IG.ra può esperire le azioni che ritiene più utili per la tutela CP_1 della propria posizione;
non tuttavia quella di rendiconto, atteso che, oltre all'assenza della legittimazione, tale azione non consentirebbe comunque di giungere all'emersione di un credito a proprio favore, liquido ed eIGibile, in ragione del titolo dedotto.
45. Con riferimento alle spese di lite, si reputa equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in virtù del complesso accertamento istruttorio con riferimento alla natura e alla titolarità passiva del rapporto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
9 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 22/11/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Parte_1 C.F._1
Battista Mura, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Porto Torres, Via
Alberti n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_1 C.F._2
Augusto Bianchina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Sardegna n. 11;
CONVENUTA
OGGETTO: rapporto di lavoro irregolare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2019, la ricorrente in epigrafe ha evocato in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1
2. La IG.ra deduceva di essere stata contattata a marzo 2012 dall'odierna Pt_1 resistente, affinché si occupasse dell'assistenza e della compagnia, della pulizia personale e della casa, nonché dell'accompagnamento fuori di casa della madre della convenuta nota . Controparte_2 Per_1
3. La ricorrente ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, con mansioni di badante convivente, nel periodo compreso tra il 14.3.2012 e il 17.10.2016, data del decesso dell'assistita. Nel corso del rapporto la IG.ra ha allegato di aver osservato un orario lavorativo di 56 ore settimanali Pt_1
fino al 31.10.2012, per poi passare a un'assistenza continua 24 ore su 24.
4. Nel corso dell'indicato rapporto non regolarizzato, parte ricorrente ha dedotto di essere stata pagata nel primo periodo € 700,00 mensili (di cui € 400,00 dalla pensione dell'assistita ed € 300,00 versati dalla parte resistente), poi dall'1.5.2013 al 30.04.2016 di essere stata parzialmente retribuita con i proventi del Progetto RAC del Comune di Porto
CP_ Torres di cui beneficiava la IG.ra (nei limiti delle 40 ore settimanali, oggetto di copertura contributiva), e poi di nuovo € 350,00 mensili corrisposti dalla convenuta.
5. In ragione dell'attività lavorativa svolta, la IG.ra ha rivendicato un credito Pt_1 complessivo di € 32.140,13 nei confronti dell'indicata datrice di lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Contrariis rejectis;
2) previa declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro subordinato “de quo”, in capo alla ricorrente, a far data dal 14.03.2012 e fino al 17.10.2016, con mansioni di “Badante
– Lavoratrice domestica convivente”, liv CS, CCNL “Lavoro Domestico”, condannarsi la
SI.ra res.te in Torino, loc Cantalupa Via Rossi n° 7G, a corrispondere in CP_1 favore della SI.ra ut supra la complessiva somma di €.32.140,13, od Parte_1
altra somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, dovuta per i titoli di cui all'espositiva, se del caso anche in via equitativa ex art 36 Cost., oltre al maggior danno per la diminuzione del credito, gli interessi nella misura legale e rivalutazione, secondo indici ISTAT;
3) condannarsi la SI.ra ut supra, al pagamento dei contributi non versati o, CP_1
in subordine, alla reintegrazione in forma specifica o per equivalente del danno subito, oltre al risarcimento del danno, anche mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto della omissione contributiva degli oneri assicurativi, ex art 2116 cc e art 13 L 1338/62. Eventualmente si chiede fin d'ora
l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente previdenziale;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.
6. Si costituiva ritualmente eccependo la carenza di titolarità del dedotto CP_1
rapporto di lavoro subordinato, siccome si sarebbe limitata a integrare per un breve
2 periodo con il pagamento di € 300,00 nei confronti della ricorrente, senza mai instaurare detto rapporto lavorativo con quest'ultima.
7. La convenuta ha altresì proposto azione di rendiconto nei confronti della IG.ra Pt_1
CP_ sostenendo che quest'ultima operava quale amministratrice di fatto della IG.ra al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione.
8. La parte convenuta ha infatti dedotto che dal libretto di deposito al risparmio postale intestato alla madre nel periodo compreso fra il mese di aprile 2012 e CP_2
l'ottobre 2016, risultavano prelevate somme per € 85.532,31, a fronte dell'importo complessivo entrato di € 85.854,42. Secondo la resistente, la IG.ra aveva la Pt_1
delega ad operare su tale conto, atteso che nel giorno stesso del decesso risultavano due
CP_ prelievi successivi alla morte della IG.ra
9. Sicché, parte convenuta ha proposto azione ai sensi dell'art. 1713 c.c. nei confronti di
, ritenendo quest'ultima mandataria della madre, e chiedendo Parte_1 quindi l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“1) Via principale rigettare la domanda proposta da in quanto infondata Parte_1 nell'an debeatur e nel quantum;
2) In accoglimento delle domande riconvenzionali dispiegate da , previo CP_1
ordine a di presentazione del conto relativamente alla gestione, nel Parte_1 periodo di tempo compreso fra l'aprile del 2012 e il 17 ottobre 2016, del Deposito al
Risparmio n. 58136/000036969700 – Poste Italiane Divisione Banco Posta – intestato a
ed aperto presso l'Ufficio Postale Asinara Caladoliva Controparte_2
posto in Porto Torres – Via Emilia 12, emettere ordinanza di pagamento delle somme che risultino dovute a favore di nella sua indicata veste di unica erede CP_1 dell'intestatari di detto conto;
3) Per l'effetto, in accoglimento della eccezione e della domanda di compensazione con quanto in ipotesi risultasse provato come dovuto da , quale erede di CP_1 [...]
, a per i titoli di cui è causa, dichiarare tale debito Controparte_2 Parte_1
totalmente estinto appunto per compensazione con conseguente rigetto della domanda attrice;
4) Con vittoria di competenze e spese”.
3 10. Resisteva avverso detta domanda parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle eccezioni e richieste della controparte.
11. Mutata più volte la persona del giudice e istruita la controversia mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è infondato e va respinto.
13. Come noto, la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728).
14. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017;
Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006).
15. Sicché, elemento indefettibile della subordinazione è dunque la sussistenza di un vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare del datore, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali
4 l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio in capo al prestatore.
16. Incombe, quindi, sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare che il rapporto si è atteggiato, nel suo svolgimento concreto, quale un rapporto di lavoro subordinato.
17. Nel caso di specie, all'esito dell'espletata istruttoria deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa.
18. Nello specifico, anche tenendo in considerazione le peculiarità del lavoro domestico, non emerge dalla prova raccolta che la convenuta abbia mai impartito alcuna direttiva sul lavoro da svolgere alla ricorrente, né che vi sia stato un esercizio dei tipici poteri disciplinari e di controllo sul lavoratore subordinato.
19. Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che le allegazioni contenute in ricorso sono generiche. La IG.ra si limita a sostenere che nel marzo 2012 sarebbe stata Pt_1 contattata dall'odierna convenuta per assistere la madre, che la resistente provvedeva all'integrazione della retribuzione e che delle iniziative assunte dalla ricorrente veniva data informazione alla IG.ra Per il resto, il ricorso e i capitoli di prova sono volti a CP_1 far emergere le mansioni e l'orario lavorativo osservato dalla IG.ra senza però Pt_1 soffermarsi sull'esercizio dei poteri di eterodirezione e di controllo.
20. Peraltro, dall'istruttoria non emerge comunque tale esercizio dei poteri datoriali.
21. La teste , infermiera che si è occupato dell'assistenza alla IG.ra nel Tes_1 CP_2
2014 e nel 2015, nulla riferisce rispetto al preteso conferimento dell'incarico da parte della convenuta, dichiarando di aver parlato al telefono con in due CP_1 occasioni, senza null'altro porre in evidenza.
22. La teste , conoscente della ricorrente, riferisce anch'essa di non sapere Testimone_2
da chi era stata contattata la ricorrente, dichiarando solo che lavorava per la IG.ra
Anzi, la teste poi così dichiara: “Io non conosco e non è stata CP_2 CP_1 lei a dare alla ricorrente l'incarico di badare alla IGnora . Io so che la Per_1 Pt_1
era stata contattata da altro parente della IGnora . Io sono a conoscenza del fatto Per_1 che poi sia stata a dare l'incarico alla ricorrente per avermelo riferito un CP_1
CP_ parente della medesima;
ora però non ricordo il nome di tale parente e posso solo dire che aveva un negozio di frutta e verdura”.
5 23. La IG.ra , pertanto, non conosce l'odierna convenuta e riferisce che non è stata Tes_2 quest'ultima a dare l'incarico alla IG.ra salvo poi dichiarare che sia stata la Pt_1 parte convenuta a dare l'incarico alla ricorrente, ma per conoscenza de relato.
24. Allo stesso modo il teste Mura, conoscente, riferisce che “io posso affermare che la ricorrente lavorava a casa dei IGnora , ma non so da chi sia stata contattata” e Per_1 che “Io non conosco la IGnora ”. CP_1
25. Il teste così rappresenta: “che io ricordi la ricorrente venne contatta da una Tes_3
cugina della resistente che si recò a casa della e in tale circostanza chiese a Pt_1 quest'ultima se era disponibile ad accudire . Io lo so perché ero presente Persona_2 nell'occasione in quanto mi trovavo a casa della ricorrente […] ora non ricordo il nome della cugina della resistente di cui ho riferito prima. Ricordo che faceva la parrucchiera in un negozio vicino al Comune. […] ricordo che la ricorrente subito dopo aver preso accordi con , ossia la figlia della , presso il negozio della cugina CP_1 Persona_2 parrucchiera, ha iniziato a lavorare presso l'abitazione della IGnora . Se non Per_1
ricordo male la ricorrente iniziò a lavorare verso il mese di aprile del 2012 e fino al CP_ decesso della IGnora nel 2016/2017 ora non posso essere più preciso. In mia presenza la resistente chiese alla ricorrente una disponibilità durante le ore della mattina dalle 8:00 alle 13:00, se non ricordo male e la sera alle 18:00 il tempo necessario per preparare la cena e mettere a letto la IGnora . Successivamente quest'ultima Per_1
cadde a casa e si ruppe il bacino ed allora la resistente chiese alla ricorrente di lavorare
h. 24. Io sono a conoscenza della circostanza appena riferita per essermi stata detta dalla ricorrente medesima […] a me è capitato spesso di vedere la resistente a casa della madre. Per spesso intendo 4/5 volte. […] io so che la ricorrente si sentiva spesso telefonicamente con la resistente. Io lo so per avermelo riferito la ricorrente medesima e poi fra la ricorrente e la resistente vi era un rapporto di amicizia e quest'ultima con il proprio marito andava a volte anche a cena a casa della Anche io ero presente in Pt_1 tali cene”.
26. Il teste pertanto riferisce dapprima che la IG.ra era stata contattata Tes_3 Pt_1
da una cugina dell'odierna resistente, per chiedere la disponibilità a prendersi cura della IG.ra incontro a cui lo stesso teste ha dichiarato di aver preso parte. CP_2
6 27. Poi d'altra parte dichiara che la ricorrente ha iniziato a lavorare dopo aver preso accordi con la IG.ra presso il negozio gestito dalla cugina parrucchiera;
tuttavia, CP_1
quanto riferito è generico, né il teste rappresenta se ha assistito a tale incontro o se quanto rappresentato è frutto di conoscenza riferita da altri, diversamente dall'incontro presso la casa della a cui ha preso parte. Pt_1
28. Per il resto, non è poi dirimente ai fini dell'accertamento qui condotto circa la sussistenza dell'eterodirezione quanto rappresentato in ordine alla richiesta di disponibilità della IG.ra rispetto agli orari della giornata, essendo poi nuovamente de relato ex parte Pt_1
actoris quanto riferito in relazione alla richiesta di assistenza continua della IG.ra successivamente alla rottura del bacino. CP_2
29. Si osserva, altresì, che non è concludente la circostanza, non contestata, del versamento da parte della ricorrente di € 300,00 nei confronti della IG.ra posto che dalle Pt_1
stesse allegazioni di cui in ricorso la parte più consistente della retribuzione sarebbe stata versata dalla IG.ra stessa. CP_2
30. Allo stesso modo, che la IG.ra informasse la IG.ra delle iniziative Pt_1 CP_1
assunte nei confronti della madre non evidenzia in alcun modo la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, essendo piuttosto indice dell'assenza di iniziativa e direttiva da parte della convenuta sulle attività svolte dalla ricorrente e dall'assistita.
31. Peraltro, anche dalla documentazione a corredo del ricorso, è indicata la IG.ra CP_2
quale datrice di lavoro (cfr. prospetti paga fittizi, docs. 2-3), così come concluso
[...] anche nell'accertamento ispettivo condotto dall'ITL (doc. 5).
32. Sicché, a una valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze istruttorie, si deve ritenere non adempiuto l'onere gravante sulla parte ricorrente di dimostrare l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, difettando evidenza della ricorrenza dell'elemento indefettibile della direzione da parte di della prestazione resa dalla IG.ra CP_1 Pt_1
33. Avendo parte ricorrente identificato l'odierna convenuta quale datrice di lavoro, causa petendi del credito rivendicato, costituisce allegazione nuova, e contrastante con la causa petendi originaria, quella contenuta nelle note conclusive depositate da parte ricorrente, volta a rivendicare le pretese differenze lavorative nei confronti della IG.ra
[...]
, quale erede della madre e non quale datrice di lavoro. Ciò, invero, presume CP_1
7 che la titolarità del rapporto lavorativo sia da porre in capo alla IG.ra CP_2 circostanza che confligge con l'impianto originario del ricorso.
34. Per tutte le ragioni evidenziate, il ricorso va integralmente rigettato.
35. Quanto poi alla memoria della parte convenuta, quella che quest'ultima avanza quale domanda riconvenzionale deve piuttosto essere qualificata quale eccezione riconvenzionale, essendo l'azione di rendiconto diretta alla mera paralisi del credito azionato dalla controparte.
36. Come evidenziato dalla Suprema Corte, la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 31010 del 07/11/2023).
37. Nel caso di specie, secondo quanto scritto nella memoria di costituzione, la resistente chiede “che il SI. Giudice voglia ordinare alla predetta , ai sensi dell'art. Parte_1
263 C.p.c e seguenti, la presentazione del conto con esibizione di tutta la documentazione
e, in particolare, di quella relativa alle spese indicate in ricorso come sostenute nell'interesse dell'assistita . Con riserva all'esito di chiedere ordinanza di CP_2 pagamento delle somme delle quali non risultasse giustificazione dell'uscita, quindi dovute ad essa convenuta nell'indicata veste di unica erede di , da portarsi CP_2 in compensazione con quanto dovesse risultare ancora dovuto alla . Pt_1
38. Inoltre, si pone ulteriormente in evidenza che nella parte terminale della memoria, la convenuta, “in via riconvenzionale, rivendica a proprio credito quanto risulterà dovutole all'esito del detto procedimento e fin da ora lo oppone in compensazione totale o parziale
a quanto dovesse risultare dovuto alla ricorrente per i titoli di cui è causa, salva separata azione di recupero per l'eventuale eccedenza”.
39. Quanto appena riportato evidenzia la strumentalità del richiesto rendiconto in funzione dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione, tanto è vero che viene formulata riserva per il pagamento dell'eventuale eccedenza in separato giudizio. Pertanto, il rigetto del ricorso determina l'assorbimento dell'eccezione riconvenzionale.
8 40. In ogni eventualità, si rileva che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss.
c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria.
41. Ebbene, nel caso di specie parte convenuta non ha dimostrato la legittimazione e il titolo per l'esperimento dell'azione di rendiconto, limitandosi a sostenere che la IG.ra fosse amministratrice di fatto della IG.ra in ragione delle Pt_1 CP_2 condizioni di salute di quest'ultima, e in quanto avente la delega per operare sul conto postale.
42. Quanto allegato non è invero sufficiente per ritenere esistente un rapporto di mandato o comunque di gestione degli affari per conto della IG.ra non essendo CP_2 dirimente l'eventuale prelievo di denaro da parte della IG.ra affinché nasca un Pt_1
obbligo alla rendicontazione, a fronte del rapporto badante-assistita, in assenza di ulteriori deduzioni ed elementi di prova.
43. Peraltro, ai fini della domanda azionata da parte della convenuta di pagamento delle somme asseritamente non giustificate, non risulta utilmente esperibile l'azione di rendiconto, atteso che da quest'ultima non si ottiene una ricostruzione delle somme in ipotesi spese in eccedenza da parte della IG.ra su rendiconto redatto dalla Pt_1
stessa ricorrente.
44. Inoltre, a disposizione dell'erede vi sono già gli estratti del conto riconducibile alla IG.ra CP_
nei quali sono analiticamente riportati i movimenti bancari, e rispetto alle cui risultanze la IG.ra può esperire le azioni che ritiene più utili per la tutela CP_1 della propria posizione;
non tuttavia quella di rendiconto, atteso che, oltre all'assenza della legittimazione, tale azione non consentirebbe comunque di giungere all'emersione di un credito a proprio favore, liquido ed eIGibile, in ragione del titolo dedotto.
45. Con riferimento alle spese di lite, si reputa equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in virtù del complesso accertamento istruttorio con riferimento alla natura e alla titolarità passiva del rapporto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
9 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 22/11/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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