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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2024, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2008 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Piero Rizzo;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Caravita;
CONVENUTO
con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario, in data Parte_1
09.04.2005, in Roma con , che l'atto di matrimonio è stato trascritto in Controparte_1
data 16.5.2005 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rende (CS)
1 dell'anno 2005 parte II serie B al numero 27, in cui veniva annotato che i coniugi contrassero matrimonio cattolico a Roma in data 9.4.2005 nella Chiesa di S. Sabina a sua volta trascritto anche nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2005 parte II serie B al numero 168 in data 15.4.2005, dalla cui unione non sono nati figli, che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, instando, infine, previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e, verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il convenuto aderiva alla richiesta di separazione, da pronunciarsi con addebito alla moglie.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo per il prosieguo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso in ordine alle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara la separazione giudiziale tra e;
Parte_1 Controparte_1
Spese al definitivo.
Cosenza, 20.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2008 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Piero Rizzo;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Caravita;
CONVENUTO
con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario, in data Parte_1
09.04.2005, in Roma con , che l'atto di matrimonio è stato trascritto in Controparte_1
data 16.5.2005 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rende (CS)
1 dell'anno 2005 parte II serie B al numero 27, in cui veniva annotato che i coniugi contrassero matrimonio cattolico a Roma in data 9.4.2005 nella Chiesa di S. Sabina a sua volta trascritto anche nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2005 parte II serie B al numero 168 in data 15.4.2005, dalla cui unione non sono nati figli, che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, instando, infine, previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e, verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il convenuto aderiva alla richiesta di separazione, da pronunciarsi con addebito alla moglie.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo per il prosieguo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso in ordine alle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara la separazione giudiziale tra e;
Parte_1 Controparte_1
Spese al definitivo.
Cosenza, 20.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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