Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Monica Montante Giudice
Giudice dr. Eleonora Bruno
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5038 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
,nata a [...] il [...], rappresentata e Parte 1
difesa per mandato in atti dall'Avv. Monti Roberta;
- ricorrente -
CONTRO
"nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP 1
mandato in atti dall'Avv. Di Pasquali Sabrina;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] 1'01.03.1965, nella qualità di curatore Avv. CP 2
speciale della minore Persona 1 nata a [...] il [...];
- chiamato in causa -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/04/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,1. Con il ricorso introduttivo premesso di aver Parte 1
contratto matrimonio a Palermo in data 22/09/2016 con il resistente [...]
CP 1 che dall'unione coniugale è nata la figlia Per 1 il 9.5.2017, e che, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, gli stessi si sono separati con accordo di separazione consensuale mediante negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica il 5/08/2019, ha chie- sto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, confermando l'affidamento condiviso della figlia Per_1 con domici- liazione prevalente presso la madre e con previsione di un regime di visita per il genitore non collocatario, nonché l'obbligo a carico del resistente di versare la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al manteni-
mento della figlia minore.
2. CP_1 costituitosi in giudizio con memoria depositata il
24/09/2024, pur aderendo alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposto all'accoglimento delle ulteriori do- mande formulate dalla ricorrente, invocando la domiciliazione prevalente presso l'abitazione paterna e con previsione di un regime di visita per la ma-
dre.
Ha, poi, chiesto di porre a carico della ricorrente l'obbligo di versare la somma di 250,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
,
3. Con le note scritte depositate in data 11/04/2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 14/4/2025 la parte ricorrente ha chiesto la pro- nuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
4. Orbene, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dall'accordo di separazione dei coniugi, concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Re- pubblica il 5/08/2019.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
5. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da pre- sente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istrut- torie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
6. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giu- diziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 22/09/2016, da
, nata a [...] il [...] e da [...] Parte 1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 126, parte II, serie A, dell'anno 2016;
2. dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu- zione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civi- le del Tribunale, il 15/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.