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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello alla sentenza emessa in data 20.11.2019 dal Giudice di Pace di
Livorno, in persona della Dott.ssa Angela Barcia n. 256/2020 iscritta al n. r.g. 697/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Banchelli, presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in Piazza Cavour 12, Livorno (LI);
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Ercolini, presso il cui stu- C.F._2
dio hanno eletto domicilio, in Livorno (LI), Via Borra n. 26
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Livorno n. 256/2020 (R.G.
63/2019) emessa in data 20.11.2019 e pubblicata in data 15 luglio 2020 – art. 1130 n. 9
c.c.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 10/10/2024
1 Per parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto:
Nel merito: accertare e dichiarare dovuta dai sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2 ut supra, al la somma di € 2.280,67= Parte_2
per le causali di cui in premessa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenu- ta di giustizia;
conseguentemente, condannare i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in solido tra loro, in favore del Parte_3
della somma di € 2.280,67=, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà rite-
[...] nuta di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza al giorno dell'effettivo pagamento.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere parte del credito non fornito di prova, condannare i predetti sigg.ri e al paga- Controparte_1 Controparte_2
mento, in solido tra loro, in favore del Parte_3 della somma di € 1.790,96= o della diversa somma per cui ritenga raggiunta la prova, ol- tre interessi legali da ogni scadenza alla data dell'effettivo pagamento;
con condanna dei sigg.ri e al pagamento delle spese di lite ed accessori di Controparte_1 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata, e Controparte_1 Controparte_2
“Come in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, per il rigetto integrale del gravame, con vittoria di spese e compensi di avvocato anche relativamente a tale grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GRADO
Con atto di citazione a comparire di fronte all'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno per l'udienza del 14/01/2019, regolarmente notificato, il Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. ,
[...] Parte_4
conveniva in giudizio il sig. e la Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 per “accertare e dichiarare dovuta dai sigg.ri e , ut su- Controparte_1 Controparte_2 pra, al la somma di € 3.264,83 per le Parte_2
2 causali di cui in premessa, e conseguentemente condannare i predetti sigg.ri CP_3
e al pagamento, in solido tra loro, in favore del Condominio in Li-
[...] Controparte_2 vorno Via Rosa del Tirreno n.26 della suddetta somma di € 3.264, 83, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal fatto al giorno dell'effettivo pagamento, il tutto comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito;
condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa, oltre C.A.P. e I.V.A., come per legge.”
Parte attrice esponeva in fatto quanto segue:
- i sigg.ri e , in quanto comproprietari di un immobile Controparte_1 Controparte_2 condominiale fino al 22.03.2016, sono debitori del condominio della somma di €
3.264,83=, di cui € 1.272,19= per quota parte saldo gestione ordinario 2016/2017 e appro- vato con assemblea del 14.12.2017 ed € 1.992,64= per complessive n. 8 rate dei lavori di straordinaria manutenzione, approvati con delibera del 28.04.2015;
- vani sono stati i tentativi di ottenere il pagamento di quanto dovuto in via stragiudiziale.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti e con la com- Controparte_1 Controparte_2
parsa di costituzione contestavano in fatto ed in diritto le allegazioni avversarie chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Sig. Giudice ritenere la domanda formulata nei loro confronti non provata nei limiti delle somme effettivamente richieste, determinando gli effettivi importi dovuti con pronuncia sulle spese, adeguate al giudicato”.
In tale sede, i convenuti eccepivano che non fosse facile interpretare la contabilità trasmes- sa, con la possibilità che essa ricomprendesse oneri e voci in teoria già saldati con il paga- mento di € 2.405 del 18 febbraio 2016, il quale risultava aver azzerato ogni onere dovuto dagli odierni convenuti.
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2019, a seguito del breve tempo intercorso tra iscrizione a ruolo e costituzione del convenuto, veniva chiesto e concesso breve rinvio e all'udienza del 06.03.2019 erano concessi, ai sensi dell'art. 320 IV comma c.p.c., termine al
30/4/2029 per replicare a quanto depositato in udienza da parte attrice e, a entrambe le par- ti, termine al 30/5/2019 per il deposito di repliche. Tramite quest'ultime parte attrice Pt_5
ceva la propria domanda da € 3.264,83 a € 2.280,67.
3 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.06.2019, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice concedeva termini per il deposito di memorie conclusive e per replicare a esse, fissando udienza al 20.11.2019, ove tratteneva la causa a sentenza.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
256/2020 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, con la quale la domanda attrice veni- va rigettata e l'attore condannato al rimborso delle spese di lite, con le seguenti motivazio- ni:
“ (…) l'amministratore che non avrebbe alcun potere di rilasciare liberatorie inerenti agli obblighi di pagamento delle quote condominiali per i condomini (salvo la sola attestazione di eventuale compensazione quote condominiali con un proprio credito, che non ricorre nel caso di specie) in realtà lo aveva fatto indicando ai convenuti – che chiedevano di poter regolare i loro conti con il al fine di poter ottenere l'attestazione ex art 1130 Parte_1
c.c. – i conti da pagare, con precisione e senza riserve, anche indagando su eventuali ac- cordi tra la proprietà ed i futuri acquirenti relativamente ai lavori Controparte_4 straordinari della facciata (tant'è che in quella sede la signora chiariva che i la- CP_2
vori straordinari della facciata sarebbero rimasti a suo carico oltre a riceveva dichiara- zione di azzeramento del conto redatto dall'amministrazione ed inviatole proprio al fine di metterla in condizione di chiudere le pendenze per poterle rilasciare la dichiarazione per il notaio).
(…) Parte attrice che pure ha ridotto la domanda ad € 2.280,67 dichiarando un errore nel conteggio derivato da erronee interpretazioni dei documenti e ne ha specificato le singole voci ma solo in sede di replica (tardivamente ed in violazione del principio del contraddit- torio), in conclusione a fronte delle eccezioni relative alla dichiarazione con valore di libe- ratoria così come rilasciata e delle prove tra cui quella di avvenuto pagamento dei conve- nuti a parere del giudicante non prova sufficientemente il credito vantato, né le voci che lo compongono.”
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il Parte_6
conveniva davanti al Tribunale di Livorno il Sig. e la
[...] Controparte_1
Sig.ra in quanto comproprietari di un immobile fino al 22.03.2016, Controparte_2
4 proponendo appello avverso la sentenza n. 256/2020, emessa in data 20.11.2019 dal Giudi- ce di Pace di Livorno e pubblicata il 15.07.2020, per i seguenti motivi:
1) Inefficacia della dichiarazione resa dall'amministratore del condominio a produrre effetti liberatori nei confronti del condomino moroso e illogicità e contraddittorietà della motiva- zione resa in sentenza sullo specifico punto;
2) Inesistenza della affermata tardività della modifica della domanda e infondatezza della affermata mancanza di prova in merito alle somme richieste in giudizio;
insufficienza della motivazione sul punto.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata Sig. e Sig. con la CP_1 CP_2
comparsa di costituzione depositata in data 20.07.2021 chiedeva la reiezione del gravame avversario con conseguente conferma della decisione impugnata, “con vittoria di ogni spesa di assistenza legale nel presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CAP, IVA e successive occorrende”.
A tal fine gli odierni appellati eccepivano:
1) che la dichiarazione dell'amministratore ex art 1130, comma 9, cc non potrebbe che con- siderarsi definitiva in quanto richiesta dai condomini per la vendita del proprio immobile, come risulta dal contratto prodotto del 22.03.2016 e nel quale i venditori dichiaravano di non aver obblighi da parte loro riguardo eventuali pendenze e arretrati, avendo già pagato l'intera somma richiesta dall'amministrazione a saldo della propria posizione;
2) la confusione documentale dei vari documenti ricevuti dall'amministratore del condomi- nio;
3) la logicità della motivazione della sentenza impugnata, dal momento che il rilascio della quietanza liberatoria a seguito del pagamento richiesto, con l'inserimento della quietanza nel contratto di vendita, unitamente alla genericità delle prove orali richieste ed alla confu- sione amministrativa e contabile che aveva portato la stessa parte appellante alla modifica della domanda avrebbe portato il Giudice di prime cure a ritenere non provato e fondato il presunto credito vantato.
Il Tribunale di Livorno, in persona del Giudice Dott. Cardi, a scioglimento della riserva as- sunta all'udienza del 23 luglio 2021, visto l'art. 356 c.p.c., “ritenuto di dover rivedere il giudizio formulato in primo grado sulle prove richieste da parte attrice, prove che, diver- samente da quanto ritenuto, sono ammissibili, vertendo su circostanze specifiche” ammet-
5 teva le prove orali richieste dal in primo grado e rinviava per la loro assunzio- Parte_1 ne all'udienza del 15.12.2021.
A seguito dell'espletamento degli interrogatori formali degli appellati e dell'escussione dell'unico teste di parte attrice/appellante ( , veniva fissata udienza di Controparte_5
precisazione delle conclusioni.
La causa veniva medio tempore assegnata al G.O.P. Dott.ssa Micheletti, la quale, fatte pre- cisare le conclusioni, all'udienza del 18 gennaio 2023, tratteneva la causa in decisione, con- cedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con provvedimento del 24 gennaio 2024 il precedente Giudice assegnatario (Dott.ssa Sara
Micheletti), “rilevato che sulla base dei provvedimenti di variazione tabellare non è auto- rizzato alla trattazione e decisione dei giudizi di appello avverso sentenze pronunciate dal
Giudice di Pace”, rimetteva la causa sul ruolo mandando al Presidente di Sezione per rias- segnazione del fascicolo.
Su disposizione del Presidente di Sezione (Dott. Gianmarco Marinai) il fascicolo veniva as- segnato in data 12/03/2024 allo scrivente Giudicante.
Con provvedimento del 13 marzo 2024, “vista la riassegnazione e ritenuta, dunque, la con- seguente necessità di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni al fine di tratte- nere la causa in decisione;
avuto riguardo al gravoso stato del ruolo decisorio dello scri- vente Giudicante” veniva fissata l'udienza del 10 ottobre 2024 ore 8.30 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 ottobre 2024 lo scrivente Giudice tratteneva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusio- nali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del odierno appellante, va parzialmente accolta sulla scorta della Parte_1
seguente motivazione.
Si consideri che, come esposto nella ricostruzione processuale di cui sopra, il
[...]
aveva introdotto il giudizio di primo grado avverso gli ex Parte_1 condòmini e per ottenere l'accertamento del cre- Controparte_1 Controparte_2 dito pari ad € 3.264,83 a titolo di oneri condominiali inevasi (di cui € 1.279,19 quale parte
6 del saldo di gestione ordinario 2016/2017 ed € 1.992,64 per rate di lavori di straordinaria amministrazione).
Va detto sin da ora che i condòmini odierni appellati sono stati pacificamente comproprie- tari di una unità immobiliare del predetto Condominio sino al 22 marzo 2016 allorquando alienavano la predetta unità ad un terzo ( . CP_6
La ragione per cui il non si è avvalso dello strumento monitorio per la riscos- Parte_1
sione dei contributi condominiali dei sigg.ri e è da rinvenirsi pro- CP_1 CP_2 prio nell'intervenuta alienazione del loro immobile nel marzo 2016.
Come noto, la Suprema Corte da tempo ha affermato che, poiché, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di con- domino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato), non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condo- mini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n.
23345; Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23686; cfr., da ultimo in motivazione da Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017, Rv. 644730 - 01)).
Ciò posto, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che poco prima del rogito della alienazione del loro immobile, gli odierni appellati avevano richiesto all'amministrazione condominiale l'attestazione di cui all'art. 1130 comma 9 c.c.
Risulta ex actis che con mail del 18 febbraio 2016 (ergo poco più di un mese dalla data del rogito) l'Amministrazione condominiale comunicava alla sig.ra i aver ricevu- CP_2
to in pari data un pagamento per oneri condominiali di importo pari ad € 2.405,00. Per
l'effetto l'amministrazione condominiale dichiarava espressamente di aver “azzera- CP_7 to ad oggi il suo estratto conto” e richiedeva all'allora ai fini della Parte_7 predisponenda dichiarazione/attestazione di cui all'art. 1130, comma 9 c.c., informazioni e specificazioni su a carico di chi porre “i pagamenti delle rate di lavori straordinari” dando atto che “ad oggi sono state pagate n. 8 rate su 15”.
7 La on email in atti rispondeva che “i lavori” (da intendersi “lavori straordina- CP_2 ri”) sarebbero rimasti a carico suo e che stava provvedendo in tale giornata ad effettuare il bonifico della “rata 29/2” pari ad € 209,17.
E' appena il caso di precisare sin da subito che il appellante solo con “memo- Parte_1 ria autorizzata”, datata 29 maggio 2019, provvedeva a modificare (rectius, ridurre) la do- manda richiedendo la somma ad € 2.280,67 (in sostituzione dell'originario importo di €
3.264,83).
A tal fine, il dava atto di un “errore di calcolo” in cui sarebbe incorso “dovuto Parte_1
alla errata interpretazione di alcuni documenti, che, corretti nella loro versione definitiva, presentavano nella loro prima stesura, a causa di un errore del programma di rendiconto usato dall'amministrazione, somme diverse da quelle effettivamente dovute”.
Produceva, peraltro, con inammissibile tardività un documento (doc. 8) dalla cui disamina sarebbe risultato l'errore compiuto dal programma di calcolo che aveva “costretto
l'amministrazione ad operare una modifica “a penna” delle cifre riportate a bilancio”.
Parte attrice (ed odierna appellante), infine, solo negli scritti difensivi conclusionali del pregresso grado di giudizio tentava di offrire la giustificazione contabile (e documentale) della propria pretesa creditoria.
Orbene, a prescindere da quanto ha affermato il primo Giudicante sul punto (che pur è in- corsa in una insanabile contraddizione nel non riconoscere alcun valore probatorio all'attestazione ex art. 1130 n. 9 fornita dall'amministrazione per poi richiamare proprio ta- le attestazione per escludere la pretesa creditoria condominiale), un dato è certo: il Condo- minio attore non è riuscito ad offrire congrua prova del credito asseritamente maturato a ti- tolo di contributi condominiali inerenti l'ordinaria amministrazione.
Ciò per i seguenti motivi.
In primis, non si può non riconoscere alla dichiarazione proveniente dall'Amministrazione condominiale di cui alla sopra esaminata email del 18.2.2016 una valenza confessoria a ti- tolo di quietanza.
Diversamente da quanto affermato dal primo Giudice tale dichiarazione assume pregnante valenza probatoria con effetti liberatori. Di ciò ne è consapevole finanche parte appellante che ha avuto modo di osservare come la dichiarazione/attestazione dell'Amministrazione
8 non avesse efficacia liberatoria per il periodo successivo al rilascio della stessa così CP_7
confermando, a contrario, la piena efficacia liberatoria per i crediti non sopravvenuti.
Si consideri, peraltro, che nel caso di specie l'Amministratore di , diversamente Parte_1
dalla prassi solitamente invalsa in fattispecie similari a quella che ci occupa, non si è pre- murato di precisare che l'attestazione dalla stessa resa valesse “salvo conguagli” il paga- mento dei quali, eventualmente non liquidabile al momento del rilascio della dichiarazione, avrebbe potuto essere successivamente richiesto laddove divenuto il relativo credito esigibi- le.
Orbene, avuto riguardo alla tempistica del rilascio della sopra richiamata dichiarazione (18 febbraio 2016) e della compravendita di lì a poco intervenuta (22 marzo 2016), considerati gli errori (verosimilmente attribuibili al programma di contabilità della gestione condomi- niale) di esame/interpretazione da parte del dei documenti dallo stesso ini- Parte_1
zialmente prodotti, considerato il tardivo deposito di nuova documentazione da parte del
(tardivo deposito correttamente già rilevato dal primo Giudicante nella parte Parte_8
in cui ha ritenuto tardive le specificazioni delle singole voci di credito contenute negli scrit- ti difensivi conclusionali), si ritiene condivisibile – anche se solo in parte, per le ragioni di cui si diranno – il ragionamento logico giuridico del primo Giudicante sul difetto di assol- vimento da parte dell'Ente di gestione dell'onere della prova sullo stesso gravante.
Lo si ripete, l'affermazione dell'Ente di gestione condominiale secondo cui, alla data del
18.2.2016, l'estratto conto condominiale degli odierni appellati, alla luce dell'intervenuto pagamento, era da considerarsi “azzerato” non può che valere come quietanza attestante il
9 regolare stato dei pagamenti da parte degli ex condòmini a quella data e con riferimento agli oneri di ordinaria amministrazione.
L'amministratore non potrebbe, pertanto, pretendere, in un secondo momento, ulteriori ver- samenti per i periodi anteriori alla “quietanza” stessa.
Quanto ai periodi successivi (si tratta di poco più di un mese), alla luce delle contestazioni degli odierni appellati e tenuto conto della caotica (ed in parte inammissibile – per la parte di tardiva specificazione delle voci) ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti,
l'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria (oneri di ordinaria ammi- nistrazione) azionata dalla gestione condominiale non può trovare accoglimento.
Neanche la deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in sede di appello ( CP_5
) può condurre, ad avviso del Tribunale, ad accogliere la domanda attorea.
[...]
Ed invero, premessa la particolare scarsa attendibilità della dichiarante in ragione sia dei vincoli parentali che la legano all'Amministrazione condominiale (essendo la stessa figlia di e sorella di soci questi ultimi dello studio Parte_4 Persona_1 CP_7 che del rapporto di dipendenza con lo Studio tecnico stesso incaricato dell'amministrazione condominiale del Condominio appellante, la teste si è limitata ad affermare di aver predi- sposto le bozze di bilancio e la ripartizione delle relative spese.
Di nessun ausilio a parte appellante, poi, sono le dichiarazioni rese dagli appellati in sede di interpello. Entrambi gli ex condòmini hanno solo confermato di esser stati comproprietari di una unità abitativa del sino al 22 marzo 2016. Hanno poi negato in radice Parte_1 alcuna loro debenza nei confronti dell'Ente di Gestione per affermare unicamente che alcu- ni lavori di straordinaria amministrazione erano stati eseguiti allorquando erano ancora proprietari.
In conclusione, la domanda attorea di accertamento del credito (e relativa conseguente ri- chiesta di condanna) nei confronti degli ex condòmini relativa agli oneri di ordinaria ammi- nistrazione merita reiezione;
reiezione già correttamente dichiarata dal Giudice di prime cu- re.
Per contro, con riferimento agli oneri di straordinaria amministrazione (relativi ai lavori di straordinaria amministrazione approvati con delibera condominiale del 28 aprile 2015 – cfr. all.ti 5-7 di cui alla produzione documentale attorea del pregresso grado di giudizio), la gravata pronuncia merita parziale riforma.
10 È appena il caso di individuare il momento esatto in cui è sorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (nel caso di specie, ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale). A tal fine, stando al consolidato orientamento della Suprema Corte, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale inter- vento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez 6
— 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino, sebbene proprie- tario dell'unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbliga- zione (cfr., in motivazione Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017, Rv.
644730 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che alla data del 28 aprile 2015 (approvazione assembleare dei lavori di straordinari amministrazione) gli odierni appellati risultavano pacificamente ancora proprietari dell'immobile solo successi- vamente alienato, tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni sia della gestione condominiale nella più volte citata email del 18.2.2016 – dove l'amministratore riferisce alla sig.ra
[...]
che delle 15 rate relative ai lavori straordinari solo 8 risultavano evase – sia della Pt_9 stessa appellata – che, in replica alla email dell'Amministrazione, afferma CP_2 espressamente che i relativi “lavori” sarebbero rimasti a carico suo (e non dell'acquirente il suo immobile) così non disconoscendo l'omessa corresponsione a tale data dei relativi oneri straordinari, può dirsi sufficientemente provata da parte del la debenza delle Parte_1
somme richieste a tale titolo.
Sulla base di quanto esposto, si ritiene dover riconoscere, con parziale riforma nel merito della sentenza appellata, l'accertamento della sussistenza delle spese straordinarie così co- me allegate all'atto di citazione di primo grado, documento n. 6.
Dal citato documento risulta infatti, per l'esercizio straordinario “LAVORI FACCIATA E
MESSA IN SICUREZZA 3” un debito di € 1.008,48 a carico di CP_6
Quest'ultimo risulta tuttavia essere l'acquirente dell'immobile originariamente di proprietà degli odierni appellati, il signor e la signora i quali come da premesse fat- CP_1 CP_2
11 te sono tenuti al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria deliberate dall'assemblea in data anteriore la vendita, ovvero, nello specifico, il 28.04.2015.
È pertanto verosimile presumere (nel rispetto degli artt. 2727 c.c. e ss.) che, come giustifi- cato anche da parte appellante, il sistema utilizzato per la contabilità abbia riportato errori rispetto alla situazione reale e che quindi vadano intese tali spese, come è giusto che sia, a carico degli ex proprietari (ed odierni appellanti) e non del nuovo condòmino loro avente causa.
Non si ritiene, invece, raggiunta la prova per le altre somme richieste le quali, quindi, non possono essere accertate né nell'an, per quanto sia possibile che esse siano state deliberate e pertanto liquidate e rese esigibili solo successivamente alla dichiarazione da parte dell'amministratore di condominio e alla vendita dell'immobile in questione, né tantomeno nel quantum così stando ai documenti confusionari, in parte non corretti ed in parte ripor- tanti incomprensibili correzioni a penna, depositati sia nell'atto introduttivo del processo di primo grado che, tardivamente, nelle memorie successive.
Si fa riferimento, nello specifico, alle somme seguenti:
- € 183,39 a titolo di spese straordinarie relative a “lavori di messa in sicurezza della facciata n. 2”;
- € 599,09= per il saldo degli oneri condominiali relativi all'anno contabile
2015/2016;
- € 489,71= per il pagamento di una cartella esattoriale (emessa per la registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei convenuti), per la fattura relativa ad un procedimento di mediazione e, per la parte restante, per i solleciti di pagamento e gli interessi maturati sul debito (docc. 10 e 11).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, nel rispetto dell'art. 92
c.p.c. 2° comma, a seguito del parziale accoglimento delle domande di parte appellante, si ritiene in questo caso di dover procedere a compensazione integrale delle stesse.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda so- stanziale e processuale sottesa al presente giudizio, va disposta la compensazione anche delle spese del primo grado di giudizio.
12 Non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno spe- cifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, an- che d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statui- to sulle spese (Corte appello Roma sez. VII, 03/05/2022, n.2904, in Guida al diritto 2022,
21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'appello interposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Livorno, n. 256/2020 (R.G.
[...]
63/2019), depositata in data 15 luglio 2020, accerta la sussistenza del credito in favore del a titolo di spese di manutenzione straordinaria Parte_1 nella somma di € 1008,48, oltre interessi di legge;
2) condanna il Sig. e la Sig.ra alla corre- Controparte_1 Controparte_2
sponsione in favore di n. 26 dell'importo Parte_1 di € 1008,48, oltre interessi di legge dalla scadenza al saldo;
3) compensa le spese di lite in entrambi i gradi di processo.
Così deciso in data 21 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Diversamente da quanto affermato da parte appellante, per quanto sia vero che nel procedimento davanti al giudice di pace “non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione”, tuttavia è vero che il giudizio “é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disci- plina” così Cass. Civ. Sez terza, sentenza n. 13250/2010. E del medesimo orientamento Cass. Civ. Sez. terza, sentenza n. 27925/2011: “a norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipi- co del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avve- nuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non av- venuta tempestivamente.” Gli effetti preclusivi della prima udienza ex art. 320 c.p.c. non possono essere superati dalla fissazione di ulte- riori udienze, nemmeno stando a quanto previsto al 4° comma del medesimo articolo che così sanciva:
“Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello alla sentenza emessa in data 20.11.2019 dal Giudice di Pace di
Livorno, in persona della Dott.ssa Angela Barcia n. 256/2020 iscritta al n. r.g. 697/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Banchelli, presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in Piazza Cavour 12, Livorno (LI);
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Ercolini, presso il cui stu- C.F._2
dio hanno eletto domicilio, in Livorno (LI), Via Borra n. 26
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Livorno n. 256/2020 (R.G.
63/2019) emessa in data 20.11.2019 e pubblicata in data 15 luglio 2020 – art. 1130 n. 9
c.c.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 10/10/2024
1 Per parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto:
Nel merito: accertare e dichiarare dovuta dai sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2 ut supra, al la somma di € 2.280,67= Parte_2
per le causali di cui in premessa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenu- ta di giustizia;
conseguentemente, condannare i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in solido tra loro, in favore del Parte_3
della somma di € 2.280,67=, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà rite-
[...] nuta di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza al giorno dell'effettivo pagamento.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere parte del credito non fornito di prova, condannare i predetti sigg.ri e al paga- Controparte_1 Controparte_2
mento, in solido tra loro, in favore del Parte_3 della somma di € 1.790,96= o della diversa somma per cui ritenga raggiunta la prova, ol- tre interessi legali da ogni scadenza alla data dell'effettivo pagamento;
con condanna dei sigg.ri e al pagamento delle spese di lite ed accessori di Controparte_1 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata, e Controparte_1 Controparte_2
“Come in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, per il rigetto integrale del gravame, con vittoria di spese e compensi di avvocato anche relativamente a tale grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GRADO
Con atto di citazione a comparire di fronte all'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno per l'udienza del 14/01/2019, regolarmente notificato, il Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. ,
[...] Parte_4
conveniva in giudizio il sig. e la Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 per “accertare e dichiarare dovuta dai sigg.ri e , ut su- Controparte_1 Controparte_2 pra, al la somma di € 3.264,83 per le Parte_2
2 causali di cui in premessa, e conseguentemente condannare i predetti sigg.ri CP_3
e al pagamento, in solido tra loro, in favore del Condominio in Li-
[...] Controparte_2 vorno Via Rosa del Tirreno n.26 della suddetta somma di € 3.264, 83, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal fatto al giorno dell'effettivo pagamento, il tutto comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito;
condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa, oltre C.A.P. e I.V.A., come per legge.”
Parte attrice esponeva in fatto quanto segue:
- i sigg.ri e , in quanto comproprietari di un immobile Controparte_1 Controparte_2 condominiale fino al 22.03.2016, sono debitori del condominio della somma di €
3.264,83=, di cui € 1.272,19= per quota parte saldo gestione ordinario 2016/2017 e appro- vato con assemblea del 14.12.2017 ed € 1.992,64= per complessive n. 8 rate dei lavori di straordinaria manutenzione, approvati con delibera del 28.04.2015;
- vani sono stati i tentativi di ottenere il pagamento di quanto dovuto in via stragiudiziale.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti e con la com- Controparte_1 Controparte_2
parsa di costituzione contestavano in fatto ed in diritto le allegazioni avversarie chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Sig. Giudice ritenere la domanda formulata nei loro confronti non provata nei limiti delle somme effettivamente richieste, determinando gli effettivi importi dovuti con pronuncia sulle spese, adeguate al giudicato”.
In tale sede, i convenuti eccepivano che non fosse facile interpretare la contabilità trasmes- sa, con la possibilità che essa ricomprendesse oneri e voci in teoria già saldati con il paga- mento di € 2.405 del 18 febbraio 2016, il quale risultava aver azzerato ogni onere dovuto dagli odierni convenuti.
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2019, a seguito del breve tempo intercorso tra iscrizione a ruolo e costituzione del convenuto, veniva chiesto e concesso breve rinvio e all'udienza del 06.03.2019 erano concessi, ai sensi dell'art. 320 IV comma c.p.c., termine al
30/4/2029 per replicare a quanto depositato in udienza da parte attrice e, a entrambe le par- ti, termine al 30/5/2019 per il deposito di repliche. Tramite quest'ultime parte attrice Pt_5
ceva la propria domanda da € 3.264,83 a € 2.280,67.
3 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.06.2019, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice concedeva termini per il deposito di memorie conclusive e per replicare a esse, fissando udienza al 20.11.2019, ove tratteneva la causa a sentenza.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
256/2020 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, con la quale la domanda attrice veni- va rigettata e l'attore condannato al rimborso delle spese di lite, con le seguenti motivazio- ni:
“ (…) l'amministratore che non avrebbe alcun potere di rilasciare liberatorie inerenti agli obblighi di pagamento delle quote condominiali per i condomini (salvo la sola attestazione di eventuale compensazione quote condominiali con un proprio credito, che non ricorre nel caso di specie) in realtà lo aveva fatto indicando ai convenuti – che chiedevano di poter regolare i loro conti con il al fine di poter ottenere l'attestazione ex art 1130 Parte_1
c.c. – i conti da pagare, con precisione e senza riserve, anche indagando su eventuali ac- cordi tra la proprietà ed i futuri acquirenti relativamente ai lavori Controparte_4 straordinari della facciata (tant'è che in quella sede la signora chiariva che i la- CP_2
vori straordinari della facciata sarebbero rimasti a suo carico oltre a riceveva dichiara- zione di azzeramento del conto redatto dall'amministrazione ed inviatole proprio al fine di metterla in condizione di chiudere le pendenze per poterle rilasciare la dichiarazione per il notaio).
(…) Parte attrice che pure ha ridotto la domanda ad € 2.280,67 dichiarando un errore nel conteggio derivato da erronee interpretazioni dei documenti e ne ha specificato le singole voci ma solo in sede di replica (tardivamente ed in violazione del principio del contraddit- torio), in conclusione a fronte delle eccezioni relative alla dichiarazione con valore di libe- ratoria così come rilasciata e delle prove tra cui quella di avvenuto pagamento dei conve- nuti a parere del giudicante non prova sufficientemente il credito vantato, né le voci che lo compongono.”
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il Parte_6
conveniva davanti al Tribunale di Livorno il Sig. e la
[...] Controparte_1
Sig.ra in quanto comproprietari di un immobile fino al 22.03.2016, Controparte_2
4 proponendo appello avverso la sentenza n. 256/2020, emessa in data 20.11.2019 dal Giudi- ce di Pace di Livorno e pubblicata il 15.07.2020, per i seguenti motivi:
1) Inefficacia della dichiarazione resa dall'amministratore del condominio a produrre effetti liberatori nei confronti del condomino moroso e illogicità e contraddittorietà della motiva- zione resa in sentenza sullo specifico punto;
2) Inesistenza della affermata tardività della modifica della domanda e infondatezza della affermata mancanza di prova in merito alle somme richieste in giudizio;
insufficienza della motivazione sul punto.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata Sig. e Sig. con la CP_1 CP_2
comparsa di costituzione depositata in data 20.07.2021 chiedeva la reiezione del gravame avversario con conseguente conferma della decisione impugnata, “con vittoria di ogni spesa di assistenza legale nel presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CAP, IVA e successive occorrende”.
A tal fine gli odierni appellati eccepivano:
1) che la dichiarazione dell'amministratore ex art 1130, comma 9, cc non potrebbe che con- siderarsi definitiva in quanto richiesta dai condomini per la vendita del proprio immobile, come risulta dal contratto prodotto del 22.03.2016 e nel quale i venditori dichiaravano di non aver obblighi da parte loro riguardo eventuali pendenze e arretrati, avendo già pagato l'intera somma richiesta dall'amministrazione a saldo della propria posizione;
2) la confusione documentale dei vari documenti ricevuti dall'amministratore del condomi- nio;
3) la logicità della motivazione della sentenza impugnata, dal momento che il rilascio della quietanza liberatoria a seguito del pagamento richiesto, con l'inserimento della quietanza nel contratto di vendita, unitamente alla genericità delle prove orali richieste ed alla confu- sione amministrativa e contabile che aveva portato la stessa parte appellante alla modifica della domanda avrebbe portato il Giudice di prime cure a ritenere non provato e fondato il presunto credito vantato.
Il Tribunale di Livorno, in persona del Giudice Dott. Cardi, a scioglimento della riserva as- sunta all'udienza del 23 luglio 2021, visto l'art. 356 c.p.c., “ritenuto di dover rivedere il giudizio formulato in primo grado sulle prove richieste da parte attrice, prove che, diver- samente da quanto ritenuto, sono ammissibili, vertendo su circostanze specifiche” ammet-
5 teva le prove orali richieste dal in primo grado e rinviava per la loro assunzio- Parte_1 ne all'udienza del 15.12.2021.
A seguito dell'espletamento degli interrogatori formali degli appellati e dell'escussione dell'unico teste di parte attrice/appellante ( , veniva fissata udienza di Controparte_5
precisazione delle conclusioni.
La causa veniva medio tempore assegnata al G.O.P. Dott.ssa Micheletti, la quale, fatte pre- cisare le conclusioni, all'udienza del 18 gennaio 2023, tratteneva la causa in decisione, con- cedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con provvedimento del 24 gennaio 2024 il precedente Giudice assegnatario (Dott.ssa Sara
Micheletti), “rilevato che sulla base dei provvedimenti di variazione tabellare non è auto- rizzato alla trattazione e decisione dei giudizi di appello avverso sentenze pronunciate dal
Giudice di Pace”, rimetteva la causa sul ruolo mandando al Presidente di Sezione per rias- segnazione del fascicolo.
Su disposizione del Presidente di Sezione (Dott. Gianmarco Marinai) il fascicolo veniva as- segnato in data 12/03/2024 allo scrivente Giudicante.
Con provvedimento del 13 marzo 2024, “vista la riassegnazione e ritenuta, dunque, la con- seguente necessità di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni al fine di tratte- nere la causa in decisione;
avuto riguardo al gravoso stato del ruolo decisorio dello scri- vente Giudicante” veniva fissata l'udienza del 10 ottobre 2024 ore 8.30 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 ottobre 2024 lo scrivente Giudice tratteneva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusio- nali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del odierno appellante, va parzialmente accolta sulla scorta della Parte_1
seguente motivazione.
Si consideri che, come esposto nella ricostruzione processuale di cui sopra, il
[...]
aveva introdotto il giudizio di primo grado avverso gli ex Parte_1 condòmini e per ottenere l'accertamento del cre- Controparte_1 Controparte_2 dito pari ad € 3.264,83 a titolo di oneri condominiali inevasi (di cui € 1.279,19 quale parte
6 del saldo di gestione ordinario 2016/2017 ed € 1.992,64 per rate di lavori di straordinaria amministrazione).
Va detto sin da ora che i condòmini odierni appellati sono stati pacificamente comproprie- tari di una unità immobiliare del predetto Condominio sino al 22 marzo 2016 allorquando alienavano la predetta unità ad un terzo ( . CP_6
La ragione per cui il non si è avvalso dello strumento monitorio per la riscos- Parte_1
sione dei contributi condominiali dei sigg.ri e è da rinvenirsi pro- CP_1 CP_2 prio nell'intervenuta alienazione del loro immobile nel marzo 2016.
Come noto, la Suprema Corte da tempo ha affermato che, poiché, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di con- domino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato), non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condo- mini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n.
23345; Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23686; cfr., da ultimo in motivazione da Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017, Rv. 644730 - 01)).
Ciò posto, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che poco prima del rogito della alienazione del loro immobile, gli odierni appellati avevano richiesto all'amministrazione condominiale l'attestazione di cui all'art. 1130 comma 9 c.c.
Risulta ex actis che con mail del 18 febbraio 2016 (ergo poco più di un mese dalla data del rogito) l'Amministrazione condominiale comunicava alla sig.ra i aver ricevu- CP_2
to in pari data un pagamento per oneri condominiali di importo pari ad € 2.405,00. Per
l'effetto l'amministrazione condominiale dichiarava espressamente di aver “azzera- CP_7 to ad oggi il suo estratto conto” e richiedeva all'allora ai fini della Parte_7 predisponenda dichiarazione/attestazione di cui all'art. 1130, comma 9 c.c., informazioni e specificazioni su a carico di chi porre “i pagamenti delle rate di lavori straordinari” dando atto che “ad oggi sono state pagate n. 8 rate su 15”.
7 La on email in atti rispondeva che “i lavori” (da intendersi “lavori straordina- CP_2 ri”) sarebbero rimasti a carico suo e che stava provvedendo in tale giornata ad effettuare il bonifico della “rata 29/2” pari ad € 209,17.
E' appena il caso di precisare sin da subito che il appellante solo con “memo- Parte_1 ria autorizzata”, datata 29 maggio 2019, provvedeva a modificare (rectius, ridurre) la do- manda richiedendo la somma ad € 2.280,67 (in sostituzione dell'originario importo di €
3.264,83).
A tal fine, il dava atto di un “errore di calcolo” in cui sarebbe incorso “dovuto Parte_1
alla errata interpretazione di alcuni documenti, che, corretti nella loro versione definitiva, presentavano nella loro prima stesura, a causa di un errore del programma di rendiconto usato dall'amministrazione, somme diverse da quelle effettivamente dovute”.
Produceva, peraltro, con inammissibile tardività un documento (doc. 8) dalla cui disamina sarebbe risultato l'errore compiuto dal programma di calcolo che aveva “costretto
l'amministrazione ad operare una modifica “a penna” delle cifre riportate a bilancio”.
Parte attrice (ed odierna appellante), infine, solo negli scritti difensivi conclusionali del pregresso grado di giudizio tentava di offrire la giustificazione contabile (e documentale) della propria pretesa creditoria.
Orbene, a prescindere da quanto ha affermato il primo Giudicante sul punto (che pur è in- corsa in una insanabile contraddizione nel non riconoscere alcun valore probatorio all'attestazione ex art. 1130 n. 9 fornita dall'amministrazione per poi richiamare proprio ta- le attestazione per escludere la pretesa creditoria condominiale), un dato è certo: il Condo- minio attore non è riuscito ad offrire congrua prova del credito asseritamente maturato a ti- tolo di contributi condominiali inerenti l'ordinaria amministrazione.
Ciò per i seguenti motivi.
In primis, non si può non riconoscere alla dichiarazione proveniente dall'Amministrazione condominiale di cui alla sopra esaminata email del 18.2.2016 una valenza confessoria a ti- tolo di quietanza.
Diversamente da quanto affermato dal primo Giudice tale dichiarazione assume pregnante valenza probatoria con effetti liberatori. Di ciò ne è consapevole finanche parte appellante che ha avuto modo di osservare come la dichiarazione/attestazione dell'Amministrazione
8 non avesse efficacia liberatoria per il periodo successivo al rilascio della stessa così CP_7
confermando, a contrario, la piena efficacia liberatoria per i crediti non sopravvenuti.
Si consideri, peraltro, che nel caso di specie l'Amministratore di , diversamente Parte_1
dalla prassi solitamente invalsa in fattispecie similari a quella che ci occupa, non si è pre- murato di precisare che l'attestazione dalla stessa resa valesse “salvo conguagli” il paga- mento dei quali, eventualmente non liquidabile al momento del rilascio della dichiarazione, avrebbe potuto essere successivamente richiesto laddove divenuto il relativo credito esigibi- le.
Orbene, avuto riguardo alla tempistica del rilascio della sopra richiamata dichiarazione (18 febbraio 2016) e della compravendita di lì a poco intervenuta (22 marzo 2016), considerati gli errori (verosimilmente attribuibili al programma di contabilità della gestione condomi- niale) di esame/interpretazione da parte del dei documenti dallo stesso ini- Parte_1
zialmente prodotti, considerato il tardivo deposito di nuova documentazione da parte del
(tardivo deposito correttamente già rilevato dal primo Giudicante nella parte Parte_8
in cui ha ritenuto tardive le specificazioni delle singole voci di credito contenute negli scrit- ti difensivi conclusionali), si ritiene condivisibile – anche se solo in parte, per le ragioni di cui si diranno – il ragionamento logico giuridico del primo Giudicante sul difetto di assol- vimento da parte dell'Ente di gestione dell'onere della prova sullo stesso gravante.
Lo si ripete, l'affermazione dell'Ente di gestione condominiale secondo cui, alla data del
18.2.2016, l'estratto conto condominiale degli odierni appellati, alla luce dell'intervenuto pagamento, era da considerarsi “azzerato” non può che valere come quietanza attestante il
9 regolare stato dei pagamenti da parte degli ex condòmini a quella data e con riferimento agli oneri di ordinaria amministrazione.
L'amministratore non potrebbe, pertanto, pretendere, in un secondo momento, ulteriori ver- samenti per i periodi anteriori alla “quietanza” stessa.
Quanto ai periodi successivi (si tratta di poco più di un mese), alla luce delle contestazioni degli odierni appellati e tenuto conto della caotica (ed in parte inammissibile – per la parte di tardiva specificazione delle voci) ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti,
l'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria (oneri di ordinaria ammi- nistrazione) azionata dalla gestione condominiale non può trovare accoglimento.
Neanche la deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in sede di appello ( CP_5
) può condurre, ad avviso del Tribunale, ad accogliere la domanda attorea.
[...]
Ed invero, premessa la particolare scarsa attendibilità della dichiarante in ragione sia dei vincoli parentali che la legano all'Amministrazione condominiale (essendo la stessa figlia di e sorella di soci questi ultimi dello studio Parte_4 Persona_1 CP_7 che del rapporto di dipendenza con lo Studio tecnico stesso incaricato dell'amministrazione condominiale del Condominio appellante, la teste si è limitata ad affermare di aver predi- sposto le bozze di bilancio e la ripartizione delle relative spese.
Di nessun ausilio a parte appellante, poi, sono le dichiarazioni rese dagli appellati in sede di interpello. Entrambi gli ex condòmini hanno solo confermato di esser stati comproprietari di una unità abitativa del sino al 22 marzo 2016. Hanno poi negato in radice Parte_1 alcuna loro debenza nei confronti dell'Ente di Gestione per affermare unicamente che alcu- ni lavori di straordinaria amministrazione erano stati eseguiti allorquando erano ancora proprietari.
In conclusione, la domanda attorea di accertamento del credito (e relativa conseguente ri- chiesta di condanna) nei confronti degli ex condòmini relativa agli oneri di ordinaria ammi- nistrazione merita reiezione;
reiezione già correttamente dichiarata dal Giudice di prime cu- re.
Per contro, con riferimento agli oneri di straordinaria amministrazione (relativi ai lavori di straordinaria amministrazione approvati con delibera condominiale del 28 aprile 2015 – cfr. all.ti 5-7 di cui alla produzione documentale attorea del pregresso grado di giudizio), la gravata pronuncia merita parziale riforma.
10 È appena il caso di individuare il momento esatto in cui è sorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (nel caso di specie, ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale). A tal fine, stando al consolidato orientamento della Suprema Corte, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale inter- vento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez 6
— 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino, sebbene proprie- tario dell'unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbliga- zione (cfr., in motivazione Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017, Rv.
644730 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che alla data del 28 aprile 2015 (approvazione assembleare dei lavori di straordinari amministrazione) gli odierni appellati risultavano pacificamente ancora proprietari dell'immobile solo successi- vamente alienato, tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni sia della gestione condominiale nella più volte citata email del 18.2.2016 – dove l'amministratore riferisce alla sig.ra
[...]
che delle 15 rate relative ai lavori straordinari solo 8 risultavano evase – sia della Pt_9 stessa appellata – che, in replica alla email dell'Amministrazione, afferma CP_2 espressamente che i relativi “lavori” sarebbero rimasti a carico suo (e non dell'acquirente il suo immobile) così non disconoscendo l'omessa corresponsione a tale data dei relativi oneri straordinari, può dirsi sufficientemente provata da parte del la debenza delle Parte_1
somme richieste a tale titolo.
Sulla base di quanto esposto, si ritiene dover riconoscere, con parziale riforma nel merito della sentenza appellata, l'accertamento della sussistenza delle spese straordinarie così co- me allegate all'atto di citazione di primo grado, documento n. 6.
Dal citato documento risulta infatti, per l'esercizio straordinario “LAVORI FACCIATA E
MESSA IN SICUREZZA 3” un debito di € 1.008,48 a carico di CP_6
Quest'ultimo risulta tuttavia essere l'acquirente dell'immobile originariamente di proprietà degli odierni appellati, il signor e la signora i quali come da premesse fat- CP_1 CP_2
11 te sono tenuti al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria deliberate dall'assemblea in data anteriore la vendita, ovvero, nello specifico, il 28.04.2015.
È pertanto verosimile presumere (nel rispetto degli artt. 2727 c.c. e ss.) che, come giustifi- cato anche da parte appellante, il sistema utilizzato per la contabilità abbia riportato errori rispetto alla situazione reale e che quindi vadano intese tali spese, come è giusto che sia, a carico degli ex proprietari (ed odierni appellanti) e non del nuovo condòmino loro avente causa.
Non si ritiene, invece, raggiunta la prova per le altre somme richieste le quali, quindi, non possono essere accertate né nell'an, per quanto sia possibile che esse siano state deliberate e pertanto liquidate e rese esigibili solo successivamente alla dichiarazione da parte dell'amministratore di condominio e alla vendita dell'immobile in questione, né tantomeno nel quantum così stando ai documenti confusionari, in parte non corretti ed in parte ripor- tanti incomprensibili correzioni a penna, depositati sia nell'atto introduttivo del processo di primo grado che, tardivamente, nelle memorie successive.
Si fa riferimento, nello specifico, alle somme seguenti:
- € 183,39 a titolo di spese straordinarie relative a “lavori di messa in sicurezza della facciata n. 2”;
- € 599,09= per il saldo degli oneri condominiali relativi all'anno contabile
2015/2016;
- € 489,71= per il pagamento di una cartella esattoriale (emessa per la registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei convenuti), per la fattura relativa ad un procedimento di mediazione e, per la parte restante, per i solleciti di pagamento e gli interessi maturati sul debito (docc. 10 e 11).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, nel rispetto dell'art. 92
c.p.c. 2° comma, a seguito del parziale accoglimento delle domande di parte appellante, si ritiene in questo caso di dover procedere a compensazione integrale delle stesse.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda so- stanziale e processuale sottesa al presente giudizio, va disposta la compensazione anche delle spese del primo grado di giudizio.
12 Non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno spe- cifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, an- che d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statui- to sulle spese (Corte appello Roma sez. VII, 03/05/2022, n.2904, in Guida al diritto 2022,
21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'appello interposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Livorno, n. 256/2020 (R.G.
[...]
63/2019), depositata in data 15 luglio 2020, accerta la sussistenza del credito in favore del a titolo di spese di manutenzione straordinaria Parte_1 nella somma di € 1008,48, oltre interessi di legge;
2) condanna il Sig. e la Sig.ra alla corre- Controparte_1 Controparte_2
sponsione in favore di n. 26 dell'importo Parte_1 di € 1008,48, oltre interessi di legge dalla scadenza al saldo;
3) compensa le spese di lite in entrambi i gradi di processo.
Così deciso in data 21 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Diversamente da quanto affermato da parte appellante, per quanto sia vero che nel procedimento davanti al giudice di pace “non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione”, tuttavia è vero che il giudizio “é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disci- plina” così Cass. Civ. Sez terza, sentenza n. 13250/2010. E del medesimo orientamento Cass. Civ. Sez. terza, sentenza n. 27925/2011: “a norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipi- co del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avve- nuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non av- venuta tempestivamente.” Gli effetti preclusivi della prima udienza ex art. 320 c.p.c. non possono essere superati dalla fissazione di ulte- riori udienze, nemmeno stando a quanto previsto al 4° comma del medesimo articolo che così sanciva:
“Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.”