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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1561/24 R.G.
promossa da:
CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Gianfranco Strobe e Francesco Maria Tedeschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia – Mestre, Via Torre Belfredo n. 121;
appellante;
contro
:
CF ); CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Marchesini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti n. 3;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 29 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“In via principale e nel merito,
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 472/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7250/2020, pubblicata il 29/02/2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni nel merito avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Condannare il resistente a reintegrare nel possesso CP_1 dell'immobile che insiste sul . A, f. IV - Comune di Gambellara (VI), via dott. Bruzzo, 28, il ricorrente che ha subito lo spoglio Parte_1 illecito e contro la sua volontà” e co nte disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia, dichiarare l'appello e le domande avversarie inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza. Spese, diritti e onorari di lite, integralmente rifusi, anche per il presente grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. ha promosso azione di reintegrazione nel possesso Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza, deducendo di essere stato illegittimamente spogliato dal sig. del possesso dell'immobile che insiste sul CP_1 mappale n. 400 sezione A, f. IV, Comune di Gambellara, Via Bruzzo n. 28; lo spoglio lamentato sarebbe intervenuto dal momento che veva CP_1 agito in via esecutiva per il rilascio dell'immobile, in forza di sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 4.7.2018, sicchè Parte_1 dinanzi alla prospettiva dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, aveva consegnato l'immobile spontaneamente alla controparte;
successivamente però la Corte d'Appello di Venezia aveva riformato la sentenza pronunciata in data 4.7.2018 dal Tribunale di Vicenza, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da , sicché il titolo Parte_1 esecutivo in forza del quale aveva conseguito il rilascio del CP_1 bene era divenuto inefficace.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione della CP_1 domanda avversaria perché infondata, dal momento che avrebbe Parte_1 detenuto l'immobile in forza di un contratto di locazione scaduto, cui aveva fatto seguito la propria tolleranza ultradecennale e che lo spoglio non si era verificato.
3. Il Tribunale respingeva la domanda di condannando il Parte_1 medesimo alle spese di lite.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Vicenza ha proposto appello Parte_1 affidato al seguente motivo:
“Errata interpretazione e/o valutazione delle risultanze istruttorie e del quadro fattuale – Violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto – Omessa / contraddittoria / insufficiente motivazione circa l'applicazione dell'art. 1168 c.c. “
Sostiene l'appellante di essere stato spogliato del possesso in forza di un titolo esecutivo divenuto inefficace.
5. Ha resistito in giudizio l'appellato, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
6. L'appello è infondato. Il sig. non ha agito in modo violento od occulto, ma ha avviato CP_1 la procedura esecutiva per il rilascio del bene conteso in forza di una sentenza che lo legittimava a ciò; inoltre, ha restituito spontaneamente Parte_1
l'immobile senza che intervenisse l'ufficiale giudiziario.
In ogni caso, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, quando lo spoglio o la molestia nel possesso derivi dall'attività dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile solo in due casi: (a) o quando si sia ecceduto, in ordine all'oggetto, dai limiti del titolo, immettendosi l'avente diritto nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo stesso;
(b) oppure allorché il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello spoliatus (Cass. n. 1587 del 13/06/2019). Al di fuori di questi casi limite, tutti gli altri vizi del titolo in forza del quale si chiede il rilascio devono essere fatti valere con le opposizioni esecutive (Cass. n. 1259 del 19/01/2018)
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Venezia è stata pronunciata solo dopo che l'appellante aveva rilasciato spontaneamente il bene, sicché quando ciò è avvenuto il titolo esecutivo non era ancora divenuto inefficace.
7. Alla reiezione del motivo di appello segue la conferma dell'appellata sentenza: le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 5.809,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge, da corrispondersi all'avvocato distrattario.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1561/24 R.G.
promossa da:
CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Gianfranco Strobe e Francesco Maria Tedeschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia – Mestre, Via Torre Belfredo n. 121;
appellante;
contro
:
CF ); CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Marchesini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti n. 3;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 29 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“In via principale e nel merito,
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 472/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7250/2020, pubblicata il 29/02/2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni nel merito avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Condannare il resistente a reintegrare nel possesso CP_1 dell'immobile che insiste sul . A, f. IV - Comune di Gambellara (VI), via dott. Bruzzo, 28, il ricorrente che ha subito lo spoglio Parte_1 illecito e contro la sua volontà” e co nte disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia, dichiarare l'appello e le domande avversarie inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza. Spese, diritti e onorari di lite, integralmente rifusi, anche per il presente grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. ha promosso azione di reintegrazione nel possesso Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza, deducendo di essere stato illegittimamente spogliato dal sig. del possesso dell'immobile che insiste sul CP_1 mappale n. 400 sezione A, f. IV, Comune di Gambellara, Via Bruzzo n. 28; lo spoglio lamentato sarebbe intervenuto dal momento che veva CP_1 agito in via esecutiva per il rilascio dell'immobile, in forza di sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 4.7.2018, sicchè Parte_1 dinanzi alla prospettiva dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, aveva consegnato l'immobile spontaneamente alla controparte;
successivamente però la Corte d'Appello di Venezia aveva riformato la sentenza pronunciata in data 4.7.2018 dal Tribunale di Vicenza, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da , sicché il titolo Parte_1 esecutivo in forza del quale aveva conseguito il rilascio del CP_1 bene era divenuto inefficace.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione della CP_1 domanda avversaria perché infondata, dal momento che avrebbe Parte_1 detenuto l'immobile in forza di un contratto di locazione scaduto, cui aveva fatto seguito la propria tolleranza ultradecennale e che lo spoglio non si era verificato.
3. Il Tribunale respingeva la domanda di condannando il Parte_1 medesimo alle spese di lite.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Vicenza ha proposto appello Parte_1 affidato al seguente motivo:
“Errata interpretazione e/o valutazione delle risultanze istruttorie e del quadro fattuale – Violazione ed errata applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi di diritto – Omessa / contraddittoria / insufficiente motivazione circa l'applicazione dell'art. 1168 c.c. “
Sostiene l'appellante di essere stato spogliato del possesso in forza di un titolo esecutivo divenuto inefficace.
5. Ha resistito in giudizio l'appellato, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
6. L'appello è infondato. Il sig. non ha agito in modo violento od occulto, ma ha avviato CP_1 la procedura esecutiva per il rilascio del bene conteso in forza di una sentenza che lo legittimava a ciò; inoltre, ha restituito spontaneamente Parte_1
l'immobile senza che intervenisse l'ufficiale giudiziario.
In ogni caso, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, quando lo spoglio o la molestia nel possesso derivi dall'attività dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile solo in due casi: (a) o quando si sia ecceduto, in ordine all'oggetto, dai limiti del titolo, immettendosi l'avente diritto nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo stesso;
(b) oppure allorché il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello spoliatus (Cass. n. 1587 del 13/06/2019). Al di fuori di questi casi limite, tutti gli altri vizi del titolo in forza del quale si chiede il rilascio devono essere fatti valere con le opposizioni esecutive (Cass. n. 1259 del 19/01/2018)
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Venezia è stata pronunciata solo dopo che l'appellante aveva rilasciato spontaneamente il bene, sicché quando ciò è avvenuto il titolo esecutivo non era ancora divenuto inefficace.
7. Alla reiezione del motivo di appello segue la conferma dell'appellata sentenza: le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 5.809,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge, da corrispondersi all'avvocato distrattario.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi