Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1415/2022 R.G. promossa da
Parte 1 nato a [...], il [...], C.F.
,rappresentato C.F. 1
e difeso dall'Avv. Riccardo Spina;
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] 1'8/01/1943 e residente a [...] Controparte 1 Codice Fiscale 2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cassone;
Cod. Fisc.
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 26 novembre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2233/2021 del 28.12.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre interessi e spese in forza di prestito personale ricevuto da CP 1
[...]
A sostegno della opposizione disconosceva la dichiarazione e la firma autografa, nonché l'autenticità
e l'originalità dell'assegno circolare prodotto in giudizio in copia fotostatica. Lamentava altresì la carenza probatoria del credito vantato, dell'incasso della somma indicata nell'assegno. Deduceva infine la carenza del presupposto della "esigibilità" del credito, la mancata fissazione del termine per
Con comparsa del 10.04.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto la opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà con ordinanza del 20.12.2022, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa con decreto del 26 novembre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
La pretesa creditoria azionata mediante l'opposto decreto si fonda su una dichiarazione del debitore che secondo il creditore opposto dovrebbe qualificarsi come riconoscimento di debito nonché sulla produzione in copia di un assegno circolare ( lo stesso indicato nella dichiarazione) il cui originale sarebbe stato consegnato al debitore.
La difesa dell'opponente contesta l'autenticità della firma apposta nella dichiarazione di riconoscimento di debito e comunque oltre ad assumere di non aver mai incassato l'importo esposto nell'assegno circolare, eccepisce la estinzione per prescrizione del credito.
Non è condivisibile la deduzione riferita alla mancata fissazione del termine per adempiere.
In proposito va richiamato l'orientamento secondo cui ( vedi da ultimo Cass. ordinanza n.
11437/2022) “il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicché la sentenza o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n. 20042/2020).”
Assume la opponente per contestare la validità della dichiarazione esibita dall'opposto che la firma ivi apposta non sarebbe a sé riferibile.
A fronte di tale deduzione parte opposta argomenta comparando la firma apposta nella dichiarazione con quella rilevata nella procura autenticata dal difensore, evidenziando come siano identiche le lettere iniziali Be G.
A fronte di ciò nessuna specifica posizione ha preso l'opponente e quindi in mancanza di ulteriore specifica contestazione si rende ininfluente ogni contestazione svolta dall'opponente sul punto, tenendo conto che in ogni caso la pretesa si fonda anche sulla indicazione nella dichiarazione dell'assegno circolare consegnato al promittente/prenditore, allegato al ricorso per ingiunzione in fotocopia.
Quanto alla eccepita prescrizione il fatto che il credito azionato si fonda su una dichiarazione di riconoscimento di debito paralizza ai sensi dell'art. 2944 c.c. l'effetto estintivo che deriva dal vano decorso del tempo unito all'inerzia del titolare del diritto di credito per come si evince.
Si aggiunga poi che, essendo stata confutata la contestazione relativa all'incasso della somma, che invece risulta documentalmente, parte opponente aveva l'onere di dimostrare l'inesistenza 0
l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, indipendentemente dal fatto che esso sia menzionato o meno nella ricognizione di debito.
Infatti va ricordato che il riconoscimento di debito, quale deve ritenersi la dichiarazione posta a fondamento dell'opposto monitorio, comporta l'inversione dell'onere della prova sicché il destinatario della promessa è esonerato dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c. 66In particolare parte opponente avrebbe dovuto dimostrare l'assunto difensivo allegato ovvero che la somma indicata nell'assegno circolare, risulta diversa da quella realmente concordata dalle parti, atteso Pt 2 stesse Parte 3 una somma di euro 5.000,00 che l'opposto avrebbe dovuto corrispondere a titolo di pagamento per l'acquisto dell'imbarcazione uso pesca"
Tale argomento, che comunque riconosce che vi sia stato un rapporto di dare/avere fra le odierne parti, è rimasto sfornito di prova.
A fronte del mancato assolvimento di tale onere probatorio da parte dell'opponente, la opposizione va rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al r.g. n. 1415/2022, rigetta
Parte 1 nei confronti di Controparte_1 avverso il decreto l'opposizione proposta da ingiuntivo n. 2233/2021; condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'Erario, che liquida in complessivi € 4.618,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Siracusa, 26.2.2025 Il Giudice
C.Maiore