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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/12/2024, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
FRANC miciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BENDINELLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
CESC ato in VIA TRIESTE 3 57029 VENTURINA presso il difensore avv. MAZZARA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 essazione degli effetti civili del
[...] da loro contratto il 01/09/2002.
pagina 1 di 8 Parte ricorrente ha inoltre rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. pronunciare, ai sensi di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Follonica (GR) il 1° settembre 2002 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 di Follonica ro 19, parte II, Serie A, Ufficio 1; 2. disporre l'affido condiviso di affetta da grave invalidità, con collocazione di questa presso R_ la madre e diritto del padre rla con sé, usufruendo dei permessi di cui alla Legge 104, il martedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta o, qualora il servizio trasporto non ci sia, alle ore 15.00, andandola a prendere direttamente all'uscita del centro a San Vincenzo, riportandola alla madre la mattina del mercoledì alle ore 7.00. Il sig. terrà con se usufruendo Pt_1 R_ dei permessi di cui alla Legge 104, il giorno del giovedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta, dove viene condotta dagli Educatori del centro stesso, oppure, qualora il servizio di R_ trasp n ci sia, alle ore 15.00 andandola a prendere direttamente al centro diurno in San Vincenzo, riportandola alla madre la sera dello stesso giovedì alle ore 21.00. Il sig. Pt_1 terrà con sé a week end alternati, dal venerdì alle 18.00, quando la andrà a R_ dalla madr domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso R_
l'abitazione materna. Per quanto riguarda le vacan ve potrà passare due settimane R_ anche non consecutive con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale: se passerà il giorno 24 dicembre con il padre, R_ trascorrerà il 25 dicembre con la madre e così er quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, trascorrerà il giorno di Pasquetta con la R_
e viceversa l'anno successivo.
3. disporre a carico del sig. quale contributo al Pt_1 mantenimento della figlia il versamento mensile della som 150,00 mensili, da R_ versarsi il 25 (venticinq i ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie purché preventivamente concordate;
4. il sig. verserà la somma di €. 150,00 mensile alla Pt_1 sig.ra a titolo di assegno divo il 25 (venticinque) di ogni mese;
5. la sig.ra CP_1 rserà, nella misura del 50%, al sig. le spese straordinarie del figlio CP_1 Pt_1
purché preventivamente concordate, figlio enne ma economicamente non Per_2 indipendente, il quale, ad oggi, frequenta con profitto l'Università di Siena.”
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
“1. disporre l'affido condiviso della figlia gravemente malata, e l'obbligo del padre a R_ tenerla con sé almeno due giorni a settiman artedì ed il giovedì con pernotto ed obbligo di accompagnarla a scuola o alle attività diurne sotto il controllo degli Assistenti Sociali la mattina
pagina 2 di 8 ed andarla a prendere il pomeriggio, al fine di consentire alla di avere un po' più tempo CP_1 per recuperare le forze. Week end alternati, dal venerdì alle alla domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda le R_ vacanze estive potrà passare quindici giorni anche non consecutivi con il padre e quindici R_ giorni, anche secutivi, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale ( se R_ passerà il giorno 24 dicembre con il padre, trascorrerà il 25 dicembre con la madre e co Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, R_ trascorrerà il giorno di Pasquetta con la m viceversa l'anno successivo);
2. confermare l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra una somma mensile a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile per un non inferiore ad € non essendo la stessa autosufficiente economicamente per i motivi di cui sopra;
3. essendo il mantenimento di 150,00 euro a R_ insufficiente a gestire una situazione così grave, aumentarlo ad euro 450 mensili per dare alla di farsi aiutare da una persona esterna, avendo la stessa accumulato una CP_1 stanc trema con difficoltà anche ad affrontare le incombenze quotidiane. Nelle condizioni in cui è ora la madre ha veramente paura di non farcela più a gestire la situazione da sola R_ sia fisicame e mentalmente. Tutto ciò nel caso in cui il padre continui a non prenderla nei termini di cui sopra, in caso contrario il mantenimento sia portato ad euro 300,00 mensili;
4. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Follonica in data 01.09.2002 tra e e trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del R serie A, Uff.1, anno 2002; 5. respingere le richieste avanzate dal Sig. in merito alla riduzione del mantenimento;
Pt_1
6. le spese straordinarie comprenderanno spesa dei pannolini nonché la visita dallo psichiatra che ad oggi il padre non corrisponde perché il medico è privato e la spesa non concordata;
7. disporre che sia tolto alla il mantenimento in favore del figlio di CP_1 Per_2 euro 100,00 mensili, in quanto lo stess iato la casa a Siena e studia a cas in uguale misura dalla madre e dal padre. In tutte le ipotesi con vittoria di spese tutte come per legge”
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti che comprovano la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti vivono infatti separate e conducono vite autonome.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 2017.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo pagina 3 di 8 luogo va precisato che le parti hanno due figli maggiorenni, del 2002 e Per_2 del 2004, entrambi economicamente non autosufficienti. R_
Le parti, con riguardo a affetta da grave disabilità, del tutto non R_ autosufficiente e bisognosa di cura e sostegno durante l'intero arco della giornata, hanno avanzato domande sia in punto di affidamento che di frequentazione con entrambi i genitori.
Come è noto, nei confronti della prole maggiorenne, ma affetta da grave disabilità, possono essere applicate le norme codicistiche previste in favore dei figli minori, tuttavia è altrettanto noto che, rispetto ai maggiorenni, non siano comunque applicabili gli istituti dell'affidamento ai genitori e gli altri istituti relativi alla regolamentazione del regime di frequentazione del minore con le figure genitoriali, in quanto la tutela del soggetto adulto, ma disabile, si raggiunge attraverso una delle misure di protezione previste dall'ordinamento per le persone adulte. Nel caso in esame, in favore di è già stata aperta la misura di R_ protezione dell'amministrazione di sostegno uella sede dovranno essere discusse e regolamentate nell'interesse di eventuali diverse esigenze di R_ gestione del suo tempo e dei luoghi di vita d ssa.
Tanto premesso, però, essendo ciò rilevante ai fini della assegnazione della casa familiare e della determinazione del contributo al mantenimento, deve darsi atto del fatto che da sempre vive con la madre presso cui è collocata R_ prevalentement ntre sta dal padre due pomeriggi alla settimana, di cui uno solo con pernotto, e un finesettimana breve, dal sabato alla domenica, ogni due settimane.
In ragione di tale circostanza e del fatto che non studia più a Siena, ma Per_2 frequenta entrambe le case dei genitori, la ca re deve rimanere assegnata alla come previsto in separazione. CP_1
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto pagina 4 di 8 nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, il ricorrente ha un reddito netto medio di € 1700 al mese, vive in locazione con un esborso di € 500 al mese, nonché paga la quota del 50% della rata del mutuo della casa familiare assegnata alla resistente per € 250 al mese.
La resistente non lavora, paga la quota del 50% del mutuo della casa familiare pari ad € 250,00 al mese, è proprietaria di un immobile ereditato dai genitori, ma che allo stato non produce reddito, in quanto il bene è stato messo in vendita, ma lo stato di manutenzione interno ed esterno ne hanno di fatto ancora impedito la cessione (cfr. doc. 19 parte res.).
Alla luce di tali elementi, è possibile stabilire con riguardo a che studia Per_2 all'Università e si alterna tra le due case, come dallo stesso r occasione della prima udienza, che le parti partecipino al suo mantenimento in modo diretto, ma che il ricorrente partecipi alle spese straordinarie, comprese quelle universitarie, nella misura del 75%, in ragione della sua maggiore capacità reddituale.
Con riguardo a invece, deve rilevarsi che la stessa gode di una pensione R_ mensile di circa 0 al mese, comprensiva di accompagnamento. Tuttavia le spese di gestione della ragazza, come sostenuto dalla stessa resistente, sono molto elevate, sia per i presidi sanitari che quotidianamente le servono, quali i pannoloni, sia per i percorsi di cura, tra cui le visite psichiatriche, che si sono rese necessarie stante i comportamenti discontrollati e autolesionistici di sia per R_ la gestione e il trasporto quotidiano, di cui di fatto si occupa la ma modo assolutamente prevalente, in quanto il servizio pubblico che se ne occupava ha cessato tale attività, in ragione della mancanza di sufficienti condizioni di sicurezza durante il tragitto.
L' lavora tutti i giorni, il turno di lavoro inizia la mattina presto e finisce a Pt_1
m riggio, ma tiene con sé la figlia solo due pomeriggi alla settimana, oltre al sabato-domenica alternati, e in un mese tiene a dormire solo quattro notti. R_
Appare evidente che gli oneri economici aggiuntivi e la fatica connessa alla gestione della figlia sia prevalentemente a carico della madre e che ciò giustifichi un concorso al mantenimento da parte del padre che appare congruo determinare in € 200 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie, tra cui quelle per visite mediche non coperte dal SSN, compresa quella dello specialista psichiatra che ora segue Va anche previsto che, ove il padre in uno dei giorni in cui R_
pagina 5 di 8 normalmente si occupa di sia impedito, il mantenimento sia aumentato di € R_
50,00 al giorno, al fine mettere alla di poter fare fronte a tale CP_1 assenza anche con l'ausilio di personale a pag
5. Infine, va deciso in ordine alla domanda di assegno di divorzio.
Le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
La domanda di assegno divorzile va accolta.
La resistente non lavora, ha smesso di lavorare quando è nata da anni si R_ occupa di lei in modo assolutamente prevalente e ne è uta anche amministratore di sostegno;
ad oggi, la resistente vive, come dimostrato dalla documentazione medica in atti, anche una condizione di salute psichica precaria, sicuramente connessa alla fatica e allo stress determinato dall'accudimento della figlia, che ormai ha diciannove anni. Appare evidente, quindi, che la resistente, non solo non sia economicamente autosufficiente in ragione delle specifiche esigenze di cura della figlia, ma che tale condizione affondi in scelte compiute da entrambe le parti a seguito della nascita di Risulta altrettanto chiaro che ad R_ oggi la sia in oggettiva difficoltà, in ragione della età, nel trovare CP_1 una sta pazione che sia compatibile con l'accudimento di R_
pagina 6 di 8 Va pertanto disposto che il ricorrente versi a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 al mese, già prevista come contributo al mantenimento in fase di separazione.
Si precisa che la decorrenza degli importi previsti in questa sede a titolo di mantenimento sarà quella della pubblicazione della sentenza, in quanto nel corso del giudizio sono stati emessi, sia come provvedimenti provvisori sia sull'accordo delle parti che avevano tentato una composizione bonaria della controversia, provvedimenti di natura economica che le parti hanno via via onorato e su cui hanno fatto affidamento.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, e la reciproca soccombenza delle parti vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 CP_1 elebrato in data 0 ritto
[...] degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 19 parte 2 serie A anno 2002; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio le spese Per_2 straordinarie saranno a carico del ricorrente per il 75% e per il rico della madre;
2. il padre con decorrenza dalla data odierna, a titolo di mantenimento di la R_ somma di € 200 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie, tra cui q er visite mediche non coperte dal SSN, compresa quella dello specialista psichiatra che ora segue ove il padre in uno dei giorni in cui normalmente si occupa R_ di sia im , il mantenimento sarà aumentato di € 50,00 al giorno, al fine R_ di ettere alla di poter fare fronte a tale assenza anche con l'ausilio di CP_1 personale a paga pagina 7 di 8 3. il ricorrente verserà con decorrenza dalla data odierna a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 al mese oltre Istat nelle mani della Pacenti;
4. compensa le spese di lite;
Livorno, 2 dicembre 2024
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
FRANC miciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BENDINELLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
CESC ato in VIA TRIESTE 3 57029 VENTURINA presso il difensore avv. MAZZARA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 essazione degli effetti civili del
[...] da loro contratto il 01/09/2002.
pagina 1 di 8 Parte ricorrente ha inoltre rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. pronunciare, ai sensi di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Follonica (GR) il 1° settembre 2002 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 di Follonica ro 19, parte II, Serie A, Ufficio 1; 2. disporre l'affido condiviso di affetta da grave invalidità, con collocazione di questa presso R_ la madre e diritto del padre rla con sé, usufruendo dei permessi di cui alla Legge 104, il martedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta o, qualora il servizio trasporto non ci sia, alle ore 15.00, andandola a prendere direttamente all'uscita del centro a San Vincenzo, riportandola alla madre la mattina del mercoledì alle ore 7.00. Il sig. terrà con se usufruendo Pt_1 R_ dei permessi di cui alla Legge 104, il giorno del giovedì dalle ore 16.00, quando la andrà a prendere o dalla madre o alla fermata del servizio di trasporto del centro diurno che frequenta, dove viene condotta dagli Educatori del centro stesso, oppure, qualora il servizio di R_ trasp n ci sia, alle ore 15.00 andandola a prendere direttamente al centro diurno in San Vincenzo, riportandola alla madre la sera dello stesso giovedì alle ore 21.00. Il sig. Pt_1 terrà con sé a week end alternati, dal venerdì alle 18.00, quando la andrà a R_ dalla madr domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso R_
l'abitazione materna. Per quanto riguarda le vacan ve potrà passare due settimane R_ anche non consecutive con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale: se passerà il giorno 24 dicembre con il padre, R_ trascorrerà il 25 dicembre con la madre e così er quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, trascorrerà il giorno di Pasquetta con la R_
e viceversa l'anno successivo.
3. disporre a carico del sig. quale contributo al Pt_1 mantenimento della figlia il versamento mensile della som 150,00 mensili, da R_ versarsi il 25 (venticinq i ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie purché preventivamente concordate;
4. il sig. verserà la somma di €. 150,00 mensile alla Pt_1 sig.ra a titolo di assegno divo il 25 (venticinque) di ogni mese;
5. la sig.ra CP_1 rserà, nella misura del 50%, al sig. le spese straordinarie del figlio CP_1 Pt_1
purché preventivamente concordate, figlio enne ma economicamente non Per_2 indipendente, il quale, ad oggi, frequenta con profitto l'Università di Siena.”
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
“1. disporre l'affido condiviso della figlia gravemente malata, e l'obbligo del padre a R_ tenerla con sé almeno due giorni a settiman artedì ed il giovedì con pernotto ed obbligo di accompagnarla a scuola o alle attività diurne sotto il controllo degli Assistenti Sociali la mattina
pagina 2 di 8 ed andarla a prendere il pomeriggio, al fine di consentire alla di avere un po' più tempo CP_1 per recuperare le forze. Week end alternati, dal venerdì alle alla domenica alle 21.00 quando verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda le R_ vacanze estive potrà passare quindici giorni anche non consecutivi con il padre e quindici R_ giorni, anche secutivi, con la madre, da concordarsi preventivamente. Per quanto attiene alle vacanze di Natale e di Pasqua verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale ( se R_ passerà il giorno 24 dicembre con il padre, trascorrerà il 25 dicembre con la madre e co Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, R_ trascorrerà il giorno di Pasquetta con la m viceversa l'anno successivo);
2. confermare l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra una somma mensile a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile per un non inferiore ad € non essendo la stessa autosufficiente economicamente per i motivi di cui sopra;
3. essendo il mantenimento di 150,00 euro a R_ insufficiente a gestire una situazione così grave, aumentarlo ad euro 450 mensili per dare alla di farsi aiutare da una persona esterna, avendo la stessa accumulato una CP_1 stanc trema con difficoltà anche ad affrontare le incombenze quotidiane. Nelle condizioni in cui è ora la madre ha veramente paura di non farcela più a gestire la situazione da sola R_ sia fisicame e mentalmente. Tutto ciò nel caso in cui il padre continui a non prenderla nei termini di cui sopra, in caso contrario il mantenimento sia portato ad euro 300,00 mensili;
4. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Follonica in data 01.09.2002 tra e e trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del R serie A, Uff.1, anno 2002; 5. respingere le richieste avanzate dal Sig. in merito alla riduzione del mantenimento;
Pt_1
6. le spese straordinarie comprenderanno spesa dei pannolini nonché la visita dallo psichiatra che ad oggi il padre non corrisponde perché il medico è privato e la spesa non concordata;
7. disporre che sia tolto alla il mantenimento in favore del figlio di CP_1 Per_2 euro 100,00 mensili, in quanto lo stess iato la casa a Siena e studia a cas in uguale misura dalla madre e dal padre. In tutte le ipotesi con vittoria di spese tutte come per legge”
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti che comprovano la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti vivono infatti separate e conducono vite autonome.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 2017.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo pagina 3 di 8 luogo va precisato che le parti hanno due figli maggiorenni, del 2002 e Per_2 del 2004, entrambi economicamente non autosufficienti. R_
Le parti, con riguardo a affetta da grave disabilità, del tutto non R_ autosufficiente e bisognosa di cura e sostegno durante l'intero arco della giornata, hanno avanzato domande sia in punto di affidamento che di frequentazione con entrambi i genitori.
Come è noto, nei confronti della prole maggiorenne, ma affetta da grave disabilità, possono essere applicate le norme codicistiche previste in favore dei figli minori, tuttavia è altrettanto noto che, rispetto ai maggiorenni, non siano comunque applicabili gli istituti dell'affidamento ai genitori e gli altri istituti relativi alla regolamentazione del regime di frequentazione del minore con le figure genitoriali, in quanto la tutela del soggetto adulto, ma disabile, si raggiunge attraverso una delle misure di protezione previste dall'ordinamento per le persone adulte. Nel caso in esame, in favore di è già stata aperta la misura di R_ protezione dell'amministrazione di sostegno uella sede dovranno essere discusse e regolamentate nell'interesse di eventuali diverse esigenze di R_ gestione del suo tempo e dei luoghi di vita d ssa.
Tanto premesso, però, essendo ciò rilevante ai fini della assegnazione della casa familiare e della determinazione del contributo al mantenimento, deve darsi atto del fatto che da sempre vive con la madre presso cui è collocata R_ prevalentement ntre sta dal padre due pomeriggi alla settimana, di cui uno solo con pernotto, e un finesettimana breve, dal sabato alla domenica, ogni due settimane.
In ragione di tale circostanza e del fatto che non studia più a Siena, ma Per_2 frequenta entrambe le case dei genitori, la ca re deve rimanere assegnata alla come previsto in separazione. CP_1
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto pagina 4 di 8 nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, il ricorrente ha un reddito netto medio di € 1700 al mese, vive in locazione con un esborso di € 500 al mese, nonché paga la quota del 50% della rata del mutuo della casa familiare assegnata alla resistente per € 250 al mese.
La resistente non lavora, paga la quota del 50% del mutuo della casa familiare pari ad € 250,00 al mese, è proprietaria di un immobile ereditato dai genitori, ma che allo stato non produce reddito, in quanto il bene è stato messo in vendita, ma lo stato di manutenzione interno ed esterno ne hanno di fatto ancora impedito la cessione (cfr. doc. 19 parte res.).
Alla luce di tali elementi, è possibile stabilire con riguardo a che studia Per_2 all'Università e si alterna tra le due case, come dallo stesso r occasione della prima udienza, che le parti partecipino al suo mantenimento in modo diretto, ma che il ricorrente partecipi alle spese straordinarie, comprese quelle universitarie, nella misura del 75%, in ragione della sua maggiore capacità reddituale.
Con riguardo a invece, deve rilevarsi che la stessa gode di una pensione R_ mensile di circa 0 al mese, comprensiva di accompagnamento. Tuttavia le spese di gestione della ragazza, come sostenuto dalla stessa resistente, sono molto elevate, sia per i presidi sanitari che quotidianamente le servono, quali i pannoloni, sia per i percorsi di cura, tra cui le visite psichiatriche, che si sono rese necessarie stante i comportamenti discontrollati e autolesionistici di sia per R_ la gestione e il trasporto quotidiano, di cui di fatto si occupa la ma modo assolutamente prevalente, in quanto il servizio pubblico che se ne occupava ha cessato tale attività, in ragione della mancanza di sufficienti condizioni di sicurezza durante il tragitto.
L' lavora tutti i giorni, il turno di lavoro inizia la mattina presto e finisce a Pt_1
m riggio, ma tiene con sé la figlia solo due pomeriggi alla settimana, oltre al sabato-domenica alternati, e in un mese tiene a dormire solo quattro notti. R_
Appare evidente che gli oneri economici aggiuntivi e la fatica connessa alla gestione della figlia sia prevalentemente a carico della madre e che ciò giustifichi un concorso al mantenimento da parte del padre che appare congruo determinare in € 200 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie, tra cui quelle per visite mediche non coperte dal SSN, compresa quella dello specialista psichiatra che ora segue Va anche previsto che, ove il padre in uno dei giorni in cui R_
pagina 5 di 8 normalmente si occupa di sia impedito, il mantenimento sia aumentato di € R_
50,00 al giorno, al fine mettere alla di poter fare fronte a tale CP_1 assenza anche con l'ausilio di personale a pag
5. Infine, va deciso in ordine alla domanda di assegno di divorzio.
Le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
La domanda di assegno divorzile va accolta.
La resistente non lavora, ha smesso di lavorare quando è nata da anni si R_ occupa di lei in modo assolutamente prevalente e ne è uta anche amministratore di sostegno;
ad oggi, la resistente vive, come dimostrato dalla documentazione medica in atti, anche una condizione di salute psichica precaria, sicuramente connessa alla fatica e allo stress determinato dall'accudimento della figlia, che ormai ha diciannove anni. Appare evidente, quindi, che la resistente, non solo non sia economicamente autosufficiente in ragione delle specifiche esigenze di cura della figlia, ma che tale condizione affondi in scelte compiute da entrambe le parti a seguito della nascita di Risulta altrettanto chiaro che ad R_ oggi la sia in oggettiva difficoltà, in ragione della età, nel trovare CP_1 una sta pazione che sia compatibile con l'accudimento di R_
pagina 6 di 8 Va pertanto disposto che il ricorrente versi a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 al mese, già prevista come contributo al mantenimento in fase di separazione.
Si precisa che la decorrenza degli importi previsti in questa sede a titolo di mantenimento sarà quella della pubblicazione della sentenza, in quanto nel corso del giudizio sono stati emessi, sia come provvedimenti provvisori sia sull'accordo delle parti che avevano tentato una composizione bonaria della controversia, provvedimenti di natura economica che le parti hanno via via onorato e su cui hanno fatto affidamento.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, e la reciproca soccombenza delle parti vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 CP_1 elebrato in data 0 ritto
[...] degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 19 parte 2 serie A anno 2002; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio le spese Per_2 straordinarie saranno a carico del ricorrente per il 75% e per il rico della madre;
2. il padre con decorrenza dalla data odierna, a titolo di mantenimento di la R_ somma di € 200 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie, tra cui q er visite mediche non coperte dal SSN, compresa quella dello specialista psichiatra che ora segue ove il padre in uno dei giorni in cui normalmente si occupa R_ di sia im , il mantenimento sarà aumentato di € 50,00 al giorno, al fine R_ di ettere alla di poter fare fronte a tale assenza anche con l'ausilio di CP_1 personale a paga pagina 7 di 8 3. il ricorrente verserà con decorrenza dalla data odierna a titolo di assegno divorzile la somma di € 150,00 al mese oltre Istat nelle mani della Pacenti;
4. compensa le spese di lite;
Livorno, 2 dicembre 2024
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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