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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/12/2025, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8668/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to ORLANDO ANGELO e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to LEONE SONIA ( , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
OV AN e con l'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ( C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SODERINI 24 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/07/2025, la ricorrente conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti Controparte_2 anni scolastici e per i seguenti periodi:
. nell'a.s. 2023/2024, è stata assunta quale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato
(v. all. 1) per l'insegnamento nella c.d.c. (Docente- supplente fino al termine delle attività CP_3 didattiche su posto di Sostegno Psico-fisico nella scuola secondaria di primo grado), presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Don Milani” Locate di Triulzi (COD. MECC. MIIC88500B), dal 03.11.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2024/25 la ricorrente è stata assunta quale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato (v. all. 2) per l'insegnamento nella c.d.c. A028 (Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado).
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali CP_2 attribuite al corpo docente (che svolge attività didattica, anche online, nell'articolazione oraria stabilita, è assegnataria di un registro elettronico, partecipa ai consigli docenti, tiene i colloqui con i genitori degli alunni).
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludeva chiedendo:
1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente prof.ssa ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di euro 500,00, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1 comma 121 della Legge n. 107/2015, per ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2023/24 e 2024/25.
2 2) per l'effetto CONDANNARE, il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, all'attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. Carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 (totale euro 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
3) In via subordinata, e solo per la non creduta e denegata ipotesi in cui sia ritenuto che il ricorrente non possa usufruire del risarcimento in forma specifica e dunque sotto forma di erogazione del bonus, si chiede all'On.le Giudice, previo riconoscimento del diritto della ricorrente, la condanna del resistente ad un risarcimento in denaro per equivalente, in favore di , per una somma CP_1 Parte_1 pari ad euro 1000,00, con l'aggiunta degli accessori di legge quali interessi legali dal dì dell'evento sino al soddisfo oltre a rivalutazione monetaria.
4) Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, antistatari ex art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Si chiede anche rimborso del contributo unificato anticipato dal collegio difensivo.
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto Parte_1 di ragione, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
In diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_4
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e EP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e EP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della
4 natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_2 escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i CP_5 precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Va, per altro, osservato come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha con pronuncia del 27 ottobre 2023, enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
5 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
***
In merito all'eccezione circa la non spettanza del diritto relativamente alle annualità contraddistinte dallo svolgimento di supplenze brevi o saltuarie ad opera delle odierne ricorrenti, si osserva quanto segue.
Nella sentenza richiamata la Cassazione ha affermato: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante CP_2
a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
6 Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n.
29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”
(punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non
è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
Con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 la Corte, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 8.
Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per
7 insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte
(proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che tale comparabilità appaia piena per ciascuna delle annualità rivendicate, in ragione della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento, e della scadenza degli ultimi contratti, mai anteriori alla fine del mese di giugno.
Né, infine, appare fondata l'eccezione circa il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, risultando provata la permanenza nel sistema scolastico della ricorrente dalla produzione sub doc. 3 fascicolo ricorrente (inserimento nelle graduatorie GPS sino al 2026).
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 1.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per
8 poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto CP_2 al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 1.000,00, e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in € 800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 21/12/2025
Il Giudice
TO LO
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to ORLANDO ANGELO e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to LEONE SONIA ( , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
OV AN e con l'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ( C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SODERINI 24 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/07/2025, la ricorrente conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti Controparte_2 anni scolastici e per i seguenti periodi:
. nell'a.s. 2023/2024, è stata assunta quale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato
(v. all. 1) per l'insegnamento nella c.d.c. (Docente- supplente fino al termine delle attività CP_3 didattiche su posto di Sostegno Psico-fisico nella scuola secondaria di primo grado), presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Don Milani” Locate di Triulzi (COD. MECC. MIIC88500B), dal 03.11.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2024/25 la ricorrente è stata assunta quale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato (v. all. 2) per l'insegnamento nella c.d.c. A028 (Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado).
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali CP_2 attribuite al corpo docente (che svolge attività didattica, anche online, nell'articolazione oraria stabilita, è assegnataria di un registro elettronico, partecipa ai consigli docenti, tiene i colloqui con i genitori degli alunni).
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludeva chiedendo:
1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente prof.ssa ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di euro 500,00, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1 comma 121 della Legge n. 107/2015, per ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2023/24 e 2024/25.
2 2) per l'effetto CONDANNARE, il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, all'attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. Carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 (totale euro 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
3) In via subordinata, e solo per la non creduta e denegata ipotesi in cui sia ritenuto che il ricorrente non possa usufruire del risarcimento in forma specifica e dunque sotto forma di erogazione del bonus, si chiede all'On.le Giudice, previo riconoscimento del diritto della ricorrente, la condanna del resistente ad un risarcimento in denaro per equivalente, in favore di , per una somma CP_1 Parte_1 pari ad euro 1000,00, con l'aggiunta degli accessori di legge quali interessi legali dal dì dell'evento sino al soddisfo oltre a rivalutazione monetaria.
4) Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, antistatari ex art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Si chiede anche rimborso del contributo unificato anticipato dal collegio difensivo.
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto Parte_1 di ragione, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
In diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_4
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e EP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e EP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della
4 natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
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In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_2 escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i CP_5 precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Va, per altro, osservato come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha con pronuncia del 27 ottobre 2023, enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
5 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
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In merito all'eccezione circa la non spettanza del diritto relativamente alle annualità contraddistinte dallo svolgimento di supplenze brevi o saltuarie ad opera delle odierne ricorrenti, si osserva quanto segue.
Nella sentenza richiamata la Cassazione ha affermato: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante CP_2
a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
6 Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n.
29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”
(punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non
è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
Con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 la Corte, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 8.
Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per
7 insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte
(proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che tale comparabilità appaia piena per ciascuna delle annualità rivendicate, in ragione della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento, e della scadenza degli ultimi contratti, mai anteriori alla fine del mese di giugno.
Né, infine, appare fondata l'eccezione circa il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, risultando provata la permanenza nel sistema scolastico della ricorrente dalla produzione sub doc. 3 fascicolo ricorrente (inserimento nelle graduatorie GPS sino al 2026).
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 1.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per
8 poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto CP_2 al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 1.000,00, e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in € 800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 21/12/2025
Il Giudice
TO LO
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