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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RG. N. 2440 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione a precetto e pendente
TRA
( ) con l'Avv. CONTICELLI Parte_1 C.F._1
GUIDO come da procura in atti ATTORE
E
( ) CONVENUTO CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.05.2025 parte attrice ha concluso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione a precetto al medesimo notificato in data Parte_1
17.12.2024 per euro 2.567,05 chiedendo dichiararsi la invalidità di tale atto deducendo: a) l'omessa notifica del titolo esecutivo da poter porre in esecuzione , e pertanto l'inefficacia dell'atto di precetto;
b) la irregolarità nella intimazione pagamento non essendosi considerato, quanto all'ammontare, una serie di pagamenti operati dal c) l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_1 in quanto l'atto di precetto opposto non considerava la sentenza n. 1152/2024 con la quale il Tribunale di Viterbo poneva a carico del l'importo mensile di € Parte_1
150,00 (quindi non più euro 300,00 come indicato in precetto) per il mantenimento della figlia , risultando, quindi, inefficaci intimazioni di pagamento per importi Per_1 superiori ad Euro 150,00 a decorrere dal giugno 2024. Con il medesimo atto ha poi richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dall'opposta. Nel corso del processo, nella contumacia di parte convenuta, concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del tiolo, all'esito di discussione orale tenutasi all'udienza del 15.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata.
Come già rilevato con il provvedimento emesso da questo Tribunale in data 8.5.2025 e con il quale veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deve considerarsi - in via assorbente su ogni altra questione - che nel caso in esame non risulta notificato il legittimo titolo esecutivo idoneo alla instaurazione del processo esecutivo. In particolare, dall'esame della documentazione in atti è emerso che il titolo azionato e notificato alla parte unitamente al precetto oggi opposto, era costituito unicamente dal provvedimento di rigetto n. 1863/2018 del Tribunale di Viterbo del
17.5.2018, e non anche dal provvedimento con il quale si poneva a carico del Parte_1 il pagamento della somma di euro 300,00, somma chiaramente menzionata nel precetto per il mantenimento della figlia minore. Il provvedimento utilizzato come titolo esecutivo (il decreto datato 17.5.2018), era stato emesso, infatti, al termine di un procedimento instaurato con richiesta di modifica e/o di revoca del contributo per il mantenimento della figlia minore, richiesta, questa, che il Tribunale di Viterbo aveva appunto rigettato con l'atto del 17.5.2018. Alla luce di tali considerazioni la domanda può essere accolta e dichiarata l'inefficacia dell'atto oggi opposto. Spese come da soccombenza non potendo le stesse essere escluse in ragione della contumacia del contenuto (Cass. n. 8273/2024, calcolo spese: parametro da 1.110 a 5.200, valori prossimi ai valori medi, tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato a in data 17.12.2024 per euro 2.567,05; Parte_1
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che liquida in euro 1500 oltre IVA, CPA e 15% spese generali
Viterbo, 15.05.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione a precetto e pendente
TRA
( ) con l'Avv. CONTICELLI Parte_1 C.F._1
GUIDO come da procura in atti ATTORE
E
( ) CONVENUTO CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.05.2025 parte attrice ha concluso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione a precetto al medesimo notificato in data Parte_1
17.12.2024 per euro 2.567,05 chiedendo dichiararsi la invalidità di tale atto deducendo: a) l'omessa notifica del titolo esecutivo da poter porre in esecuzione , e pertanto l'inefficacia dell'atto di precetto;
b) la irregolarità nella intimazione pagamento non essendosi considerato, quanto all'ammontare, una serie di pagamenti operati dal c) l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata Parte_1 in quanto l'atto di precetto opposto non considerava la sentenza n. 1152/2024 con la quale il Tribunale di Viterbo poneva a carico del l'importo mensile di € Parte_1
150,00 (quindi non più euro 300,00 come indicato in precetto) per il mantenimento della figlia , risultando, quindi, inefficaci intimazioni di pagamento per importi Per_1 superiori ad Euro 150,00 a decorrere dal giugno 2024. Con il medesimo atto ha poi richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dall'opposta. Nel corso del processo, nella contumacia di parte convenuta, concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del tiolo, all'esito di discussione orale tenutasi all'udienza del 15.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata.
Come già rilevato con il provvedimento emesso da questo Tribunale in data 8.5.2025 e con il quale veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deve considerarsi - in via assorbente su ogni altra questione - che nel caso in esame non risulta notificato il legittimo titolo esecutivo idoneo alla instaurazione del processo esecutivo. In particolare, dall'esame della documentazione in atti è emerso che il titolo azionato e notificato alla parte unitamente al precetto oggi opposto, era costituito unicamente dal provvedimento di rigetto n. 1863/2018 del Tribunale di Viterbo del
17.5.2018, e non anche dal provvedimento con il quale si poneva a carico del Parte_1 il pagamento della somma di euro 300,00, somma chiaramente menzionata nel precetto per il mantenimento della figlia minore. Il provvedimento utilizzato come titolo esecutivo (il decreto datato 17.5.2018), era stato emesso, infatti, al termine di un procedimento instaurato con richiesta di modifica e/o di revoca del contributo per il mantenimento della figlia minore, richiesta, questa, che il Tribunale di Viterbo aveva appunto rigettato con l'atto del 17.5.2018. Alla luce di tali considerazioni la domanda può essere accolta e dichiarata l'inefficacia dell'atto oggi opposto. Spese come da soccombenza non potendo le stesse essere escluse in ragione della contumacia del contenuto (Cass. n. 8273/2024, calcolo spese: parametro da 1.110 a 5.200, valori prossimi ai valori medi, tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato a in data 17.12.2024 per euro 2.567,05; Parte_1
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che liquida in euro 1500 oltre IVA, CPA e 15% spese generali
Viterbo, 15.05.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco