Art. 3.
A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta.
necessaria nella seguente misura:
1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;
4) del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.
Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento.
Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.
Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.(6) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico) che "A modifica di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e dall' articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 13 luglio 1965, n. 893 , coma modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 506 ha disposto (con l'art. 3) che "A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893 , e' concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589 .
A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta.
necessaria nella seguente misura:
1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;
4) del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.
Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento.
Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.
Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.(6) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico) che "A modifica di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e dall' articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 13 luglio 1965, n. 893 , coma modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 506 ha disposto (con l'art. 3) che "A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893 , e' concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589 .