Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
HE ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli e Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IC CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via Torino 186, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto del Segretario Generale dell''Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali n. 129 del 19 novembre 2024, avente ad oggetto «APPROVA-ZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO NEI RUOLI DELL''AUTORITÀ DI BACINO DI-STRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI (COMPARTO FUNZIONI CEN-TRALI) DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA CODICE AD-BAO/TI/010/CONC»; b) della graduatoria finale di merito del 16 ottobre 2024; c) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, dei processi verbali n. 1 del 7 ottobre 2024, n. 2 del 14 ottobre 2024, n. 3 del 15 ottobre 2024 e n. 4 del 16 ottobre 2024, nonché delle valutazioni, determinazioni e giudizi in essi trasfusi; d) del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali n. 104 del 30 settembre 2024, avente ad oggetto «NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETER-NATO NEI RUOLI DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI (COMPARTO FUNZIONI CENTRALI) DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA»; e) di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi espressamente compresi il calendario, l'esito delle prove scritte e orale ed i relativi giudizi anche in relazione ai titoli dei candidati, valutazioni e determinazioni della Commissione esaminatrice, il provvedimento di ammissione del candidato vincitore nonché l'atto confermativo n. 19354/2024 del 20 novembre 2024 a firma del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RI HE il 27 febbraio 2025:
- verbale di conclusione istruttoria della Autorità di Bacino.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali e di IC CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. RE DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’Autorità di Bacino delle Alpi orientali, con decreto del Segretario generale 8 agosto 2024 n. 89, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di dirigente di prima fascia a tempo indeterminato da assegnare all’Area Tecnica e ha contestualmente approvato il relativo bando.
1.2. L’art. 1 del bando descriveva i compiti della figura professionale oggetto della selezione.
1.3. L’art. 4 del bando indicava i requisiti di accesso al concorso, tra i quali era in particolare compreso quello di “essere dirigente di ruolo delle pubbliche amministrazioni ed aver maturato almeno cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali delle PP.AA” (art. 4, comma 1, lett. m).)
1.4a. L’art. 9 del bando prevedeva l’articolazione della procedura concorsuale in due prove scritte (una prova scritta tecnica e una prova scritta tecnico-attitudinale), in una prova orale tecnico-attitudinale e nella valutazione dei titoli.
1.4b. La gestione del concorso era affidata a un sistema informatico fornito da una ditta esterna, tale per cui i candidati avrebbero svolto le prove scritte con un sistema di videoscrittura tramite tablet.
Il sistema informatico acquisiva e pseudonomizzava le prove così svolte, che venivano associate ai singoli candidati solo successivamente alle correzioni.
Tale ultima operazione presupponeva il necessario intervento della ditta che aveva fornito il sistema informatico.
In tal modo, era garantito l’anonimato degli elaborati concorsuali dei candidati sino alla chiusura delle operazioni di valutazione delle prove scritte.
1.5. Dei tre candidati ammessi al concorso, se ne sono presentati solo due a sostenere le prove scritte, e cioè gli ingegneri HE ER, odierno ricorrente e già in servizio presso l’Autorità di Bacino quale dirigente di seconda fascia, e IC CI, controinteressato.
1.6a. Per quanto qui di interesse, la procedura si è declinata secondo la scansione di seguito descritta.
Il 26 settembre 2024 si è conclusa la fase delle ammissioni e delle esclusioni dei candidati che avevano presentato la domanda di partecipazione al concorso.
Con decreto 30 settembre 2024 è stata nominata la Commissione composta dalle seguenti persone: Ing. Angelica Catalano, direttore generale della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Presidente; Prof. Ing. Giovanni de Marinis, Professore ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in qualità di Componente esterno; l’Avvocato dello Stato Davide Volpe, in qualità di Componente esterno; la Dott.ssa Marta Gaffo e la Dott.ssa Marta Menegazzo, psicologhe professioniste, in qualità di Componenti esterne.
1.6b. Nella seduta della Commissione del 7 ottobre 2024, svoltasi in via telematica, i componenti hanno reso le dichiarazioni di assenza di incompatibilità rispetto ai candidati.
1.6c. La prima prova scritta si è svolta il 14 ottobre 2024, la seconda prova scritta il 15 ottobre 2025 e quella orale il 16 ottobre 2025.
1.6.d. La Commissione ha valutato i titoli nella stessa seduta del 16 ottobre 2025.
1.7a. Il ricorrente ER ha ottenuto il punteggio di 21/30 in ciascuna delle due prove scritte, di 30/30 nella prova orale e gli sono stati attribuiti 9,75 punti in relazione ai titoli.
Il suo punteggio complessivo è risultato pari a 81,75.
1.7b. Il controinteressato CI ha ottenuto il punteggio di 28/30 nella prima prova scritta, di 29/30 nella seconda prova scritta, di 21/30 nella prova orale e gli sono stati attribuiti 6 punti per i titoli.
Il suo punteggio complessivo è risultato pari a 84.
1.8. Con decreto del Segretario generale 19 novembre 2024 n. 129 il controinteressato CI è stato dichiarato vincitore del concorso.
2.1. Dopo averne infruttuosamente chiesto l’annullamento in autotutela, con ricorso notificato il 9 gennaio 2025 e in pari data depositato, l’ing. ER ha impugnato l’esito della procedura concorsuale, chiedendone la sospensione cautelare.
Il gravame si affida ai seguenti sei motivi, i primi due proposti in via principale, gli altri in via subordinata:
“Primo Motivo: Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, D.L. n. 10/2024, conv. L. n. 42/2024. Violazione degli artt. 17 e ss. D. Lgs. n. 165/2001. Violazione dell’art. 15 D. Lgs. n. 502/1992. Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. Violazione dell’art. 2, comma 6, D.P.R. n. 487/1994. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Il ricorrente sostiene che il controinteressato non possiederebbe il requisito di anzianità ultraquinquennale di servizio “nelle funzioni dirigenziali delle PP.AA.” prescritto a pena di esclusione dall’art. 4 del bando, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare al concorso;
“Secondo Motivo: Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, D.L. n. 10/2024, conv. L. n. 42/2024. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e dalla Commissione. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere per errore di fatto, manifesta illogicità e disparità di trattamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Il motivo investe la valutazione delle due prove scritte del controinteressato, della seconda prova scritta del ricorrente e dei titoli del controinteressato.
Circa la prima prova scritta dell’ing. CI, il ricorrente sostiene che sarebbe manifestamente illogico il giudizio della Commissione secondo cui il candidato avrebbe dimostrato di possedere “una conoscenza molto buona della materia e del quadro normativo di riferimento” e “articolate e trasversali conoscenze tecniche e normative” .
Al riguardo sostiene che il controinteressato avrebbe citato plurime disposizioni normative in maniera fantasiosa o errata, avendo richiamato il D. Lgs. n. 42/2024 anziché la L. n. 42/2024, avendo indicato il D. Lgs. n. 36/2006 come riferito alla materia dei contratti pubblici, avendo citato il D.Lgs. n. 94/2010 in tema di accise sui tabacchi e l’inesistente D. Lgs. n. 94/2024 e avendo richiamato l’art. 66 (anziché l’art. 65) del decreto legislativo n. 152 del 2006 sui contenuti dei Piani di bacino.
Sostiene anche che il controinteressato: si sarebbe riferito al solo bacino idrografico del fiume Adige e non avrebbe collocato il territorio di Cortina d’Ampezzo nel bacino idrografico del Piave; avrebbe ricondotto la galleria “Adige Garda” nella competenza dell’Autorità di Bacino anziché in quella della Provincia Autonoma di Trento; non avrebbe fatto riferimento all’impiego operativo della direzione “Servizi per il territorio”, così – in tesi – dimostrando di non conoscere l’organizzazione dell’Autorità.
Sostiene che il controinteressato sarebbe incorso in una pluralità di errori tecnici e normativi: in particolare, avrebbe associato al tempo di ritorno di duecento anni una probabilità bassa anziché media; avrebbe affermato, in materia di c.d. “modellazione idraulica”, che esisterebbe una “bassissima probabilità di superamento” e che l’attività di aggiornamento delle aree di esondazione sarebbe un’attività da “rapportare/confrontare” con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; avrebbe ammesso la possibilità che possa verificarsi un incremento della pericolosità da monte a valle quando tale configurazione sarebbe vietata dalle N.T.A. degli strumenti di pianificazione vigenti in tutto il territorio nazionale.
Sostiene che la trattazione del controinteressato non sarebbe coerente con le tematiche oggetto della traccia estratta, che – secondo la prospettazione del ricorrente - prevedeva di illustrare come procedere all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.
In particolare, secondo il ricorrente, nell’elaborato del controinteressato non sarebbe stato affrontato il tema della gestione del rischio e della necessaria integrazione/modifica/omogeneizzazione delle norme tecniche del piano per l’assetto idrogeologico (PAI) presente nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.
Sostiene che la traccia avrebbe richiesto di procedere all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico e sostiene che il controinteressato avrebbe omesso di riferirsi alla procedura di adozione e approvazione del PAI e non si sarebbe posto il problema di come l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione possa trovare efficacia e coordinarsi con la pianificazione esistente.
Sostiene che l’elaborato del controinteressato conterrebbe un numero considerevole di errori di battitura e nella costruzione dei periodi, con la conseguenza che difetterebbero chiarezza espositiva, linguaggio adeguato e capacità di sintesi.
Nel motivo viene lamentato che, nonostante quanto evidenziato, la Commissione ha riconosciuto in capo al controinteressato di possedere “articolate e trasversali conoscenze tecniche e normative” mentre rispetto al ricorrente non ha riscontrato “conoscenze tecniche particolarmente esaustive”.
Circa la seconda prova scritta, il ricorrente ritiene incongrua la valutazione da egli ricevuta sull’aspetto attitudinale perché non si comprenderebbe in che senso sarebbero migliorabili, come giudicato dalla Commissione, il linguaggio, lo stile di comunicazione e la capacità di organizzare e coordinare efficacemente il personale, anche considerazione del fatto che la traccia d’esame non precisava quali fossero le risorse umane a disposizione del candidato.
Sostiene che il controinteressato, nella stesura dell’elaborato, si sarebbe posto in una situazione diversa da quella prospettata nella traccia, avrebbe errato nell’individuazione della sequenza delle priorità; avrebbe previsto la trasmissione al Segretario generale di un parere redatto da questa stessa figura; avrebbe citato vincoli, mappe e disposizioni normative in maniera fantasiosa o errata; non avrebbe disposto di avvisare gli Enti interessati che, sulla base della normativa vigente, i lavori non avrebbero potuto comunque iniziare fino al collaudo degli interventi strutturali previsti e dalla valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; si sarebbe contraddetto nelle risposte fornite ai suoi interlocutori in termini di Conferenza di servizi, effettuata o da effettuare; sarebbe incorso in una pluralità di errori tecnici, atteso che avrebbe assunto come esistenti mappe di rischio geologico mai predisposte dall’Autorità, avrebbe confuso il concetto di pericolosità con quello di rischio.
Circa la prova orale del controinteressato, il ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe verificato le competenze comportamentali richieste dal ruolo.
Quanto ai titoli, il ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe illegittimamente preso in considerazione il periodo di impiego trascorso dal controinteressato presso l’Azienda USL di Bologna dal 28 giugno 2010 al 31 dicembre 2015, avuto riguardo a quanto prevede l’art.15, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 in materia di funzioni dei dirigenti sanitari.
Sostiene che la Commissione non avrebbe potuto valorizzare il successivo periodo dall’1 gennaio 2016 al 31 marzo 2021 perché valutabile solo come requisito di ammissione al concorso;
“Terzo Motivo: Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione dell’art. 35, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001. Violazione dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 487/1994. Violazione della lex specialis. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Secondo il ricorrente, nessuno dei componenti della Commissione valutatrice avrebbe esperienza nell’ambito della progettazione e dell’impostazione dei documenti di piano previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sul tema della pianificazione dei bacini idrografici;
“Quarto Motivo: Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 12 D.P.R. 487/1994. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Il ricorrente lamenta che la Commissione era a conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione dei criteri di valutazione delle prove d’esame e dell’attribuzione dei punteggi;
“Quinto Motivo: Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 35, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001. Violazione dell’art. 12 D.P.R. 487/1994. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Il ricorrente lamenta che le tracce della prova tecnico-attitudinale non indicavano quali risorse (temporali, economiche, umane) il candidato avrebbe potuto impiegare.
Deduce che la Commissione, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, si sarebbe limitata a fissare a quindici sia il punteggio massimo per le competenze tecniche, sia quello per le competenze attitudinali.
Da questo punto di vista, sarebbe mancata una effettiva predeterminazione dei criteri di valutazione della prova;
“Sesto Motivo: Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Il ricorrente lamenta che, per entrambe le prove scritte, il sorteggio fra i tre elaborati predisposti dalla Commissione sarebbe stato effettuato da un solo candidato, anziché da due, come prevede l’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994.
2.2. Con successivo atto per motivi aggiunti notificato il 27 febbraio 2025, in pari data notificato e anch’esso corredato da un’istanza cautelare, il ricorrente ha proposto ulteriori censure avverso gli atti della procedura già impugnati, ritenendo di ravvisare anche altre irregolarità sulla base della documentazione che l’Autorità di bacino nel frattempo aveva prodotto in giudizio.
In particolare, con l’atto per motivi aggiunti sono veicolate le seguenti censure:
“Settimo motivo (per quanto occorra ad integrazione del primo motivo di ricorso). Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 4, commi 3- quinquies e 3-sexies, D.L. n. 10/2024, conv. L. n. 42/2024. Violazione degli artt. 17 e ss. D. Lgs. n. 165/2001. Violazione dell’art. 15 D. Lgs. n. 502/1992. Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. Violazione dell’art. 2, comma 6, D.P.R. n. 487/1994. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Il ricorrente sviluppa gli argomenti proposti con il primo motivo del ricorso introduttivo valorizzando il contenuto della documentazione proveniente dall’ASL di Bologna circa la posizione lavorativa del controinteressato CI, dalla quale risulterebbe che questi sarebbe stato titolare di un ruolo dirigenziale senza però svolgere funzioni dirigenziali;
“Ottavo motivo (per quanto occorra anche ad integrazione del quarto motivo di ricorso) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 12 D.P.R. 487/1994. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
Il ricorrente sviluppa gli argomenti proposti con il quarto motivo del ricorso introduttivo valorizzando il contenuto del “verbale di conclusione istruttoria” del 26 settembre 2024, dal quale risulterebbe che l’Autorità avrebbe trasmesso alla Commissione tutta la documentazione presentata dai candidati con la domanda di ammissione al concorso già il 9 settembre 2024, prima della elaborazione dei criteri di valutazione e della predisposizione delle prove d’esame;
“Nono motivo. Violazione di legge. Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 487/1994. Violazione dei principi di efficienza e buon andamento della azione amministrativa (di cui all’art. 97 Cost.) e dei principi in materia di verbalizzazione delle sedute di concorso. Eccesso di potere per sviamento.”
Il ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe conosciuto i curricula dei candidati prima dello svolgimento delle attività di competenza; avrebbe visualizzato i contenuti della prima prova scritta immediatamente dopo la sua conclusione, prima di provvedere alla predisposizione delle tracce della seconda prova scritta e dei casi da sottoporre in occasione della prova orale; avrebbe visualizzato la seconda prova prima di iniziare la correzione della prima.
Sostiene che la Commissione: non avrebbe verbalizzato tali accessi al sistema di gestione informatizzata del concorso; avrebbe violato l’obbligo di preparare in via preventiva le tracce per ciascuna prova; non avrebbe adottato tutte le misure per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte;
“Decimo motivo (per quanto occorra anche ad integrazione del secondo motivo di ricorso) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 4, commi 3- quinquies e 3-sexies, D.L. n. 10/2024, conv. L. n. 42/2024. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e dalla Commissione. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere per errore di fatto, manifesta illogicità e disparità di trattamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
La censura, sviluppando il secondo motivo del ricorso introduttivo, investe la valutazione della seconda prova scritta del controinteressato, e in particolare il giudizio relativo all’aspetto attitudinale.
Il ricorrente, raffrontando la valutazione del controinteressato con il contenuto della prova da questi svolta, sostiene che la Commissione: avrebbe errato nel ravvisare “un’ottima capacità di gestire il carico di lavoro (vi osterebbero - secondo il ricorrente - la mancata indicazione nella traccia delle risorse disponibili e gli errori sintattici e di battitura); avrebbe errato nel riscontrare “un’ottima abilità ad analizzare le informazioni disponibili” (vi osterebbe - secondo il ricorrente - la mancata predisposizione del parere di Conferenza Operativa per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione della Autorità in termini di perimetrazione dei rischi idrogeologici e individuazione delle relative misure strutturali e non strutturali); avrebbe erroneamente valutato “un’ottima abilità a risolvere problemi complessi” (vi osterebbero - secondo il ricorrente - la mancata indicazione di soluzioni tecniche al problema oggetto della traccia e informazioni errate); avrebbe non correttamente considerato “efficace il linguaggio di comunicazione” (vi osterebbero- secondo il ricorrente - errori grammaticali e sintattici e il carattere ambiguo e non pertinente delle risposte); avrebbe immotivatamente ravvisato la capacità di organizzare e coordinare il personale (vi osterebbe - secondo il ricorrente – la mancata indicazione di azioni che dimostrino una qualche attività di organizzazione e coordinamento del personale);
“Undicesimo motivo (per quanto occorra anche ad integrazione del secondo motivo di ricorso) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 4, commi 3- quinquies e 3-sexies, D.L. n. 10/2024, conv. L. n. 42/2024. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e dalla Commissione. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere per errore di fatto, manifesta illogicità e disparità di trattamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illegittimità in via derivata e consequenziale.”
La censura, che pure sviluppa il secondo motivo del ricorso introduttivo, riguarda la valutazione dei titoli di servizio.
Il ricorrente sostiene che l’esperienza professionale del controinteressato presso l’ASL di Bologna non sarebbe valorizzabile perché non si sarebbe declinata nello svolgimento di funzioni dirigenziali.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di Bacino e il controinteressato, resistendo al ricorso.
Entrambi, oltre a contestare la fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente, hanno eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui sono volti a integrare il contenuto dei motivi già presentati con il ricorso introduttivo, sostenendo che la documentazione prodotta in giudizio dall’Autorità sarebbe già stata nella disponibilità del ricorrente e non avrebbe costituito un elemento nuovo, che prima egli non conosceva.
4. Il Tribunale, con l’ordinanza collegiale n. 386/2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 21 marzo 2025, ha disposto l’acquisizione della documentazione riguardante il rapporto di lavoro intercorso tra il controinteressato e l’Azienda U.S.L. di Bologna e, con l’ordinanza cautelare n. 128/2025 assunta all’esito della successiva camera di consiglio del 3 aprile 2025, ha fissato ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. l’udienza pubblica del 30 ottobre 2025, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
All’esito dell’udienza pubblica del 30 ottobre 2025, esaurita la discussione, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, come da separato verbale.
5. Il ricorso è infondato nel merito.
Per tale ragione, è possibile soprassedere rispetto all’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti e passare all’esame delle censure.
6.1. Con il primo motivo di ricorso che viene qui scrutinato unitamente al settimo, il deducente sostiene che il controinteressato sarebbe privo del requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett. m), del bando, consistente nell’avere maturato “almeno cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali delle PP.AA”.
Egli ritiene che tale clausola, avuto riguardo alla posizione oggetto della selezione descritta all’art. 1 del bando, sarebbe da interpretare nel senso che richieda di avere ricoperto il ruolo di dirigente con funzioni di direzione e coordinamento di un ufficio.
Sostiene in particolare che il controinteressato, durante l’esperienza professionale presso l’Azienda USL di Bologna, Dipartimento di sanità pubblica, quale dirigente ingegnere del Servizio sanitario nazionale, dal 28 giugno 2010 al 31 marzo 2021 (sino al 31 dicembre 2015 presso l’UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti e successivamente presso l’UOC Igiene e Sanità Pubblica) non sarebbe stato titolare di funzioni di direzione e coordinamento di un ufficio, da che ne deriverebbe la carenza del requisito.
La censura va disattesa.
6.2. Osserva preliminarmente il Collegio che il requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett. m), del bando ricalca il tenore letterale dell’art. 28 -bis , comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riserva l’accesso al concorso per titoli ed esami per il ruolo di dirigente di prima fascia ai “dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali” .
Va altresì osservato che il bando di concorso, costituendo la lex specialis della procedura selettiva, deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4193 e Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2025, n.1168, secondo cui “le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.” )
Di conseguenza non può essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui l’art. 4, comma 1, lett. m), del bando dovrebbe essere interpretato in modo sistematico, e cioè traguardandolo alla luce del contenuto del precedente art. 1, il quale – a ben vedere - si limita a descrivere i compiti della figura professionale oggetto della selezione.
Da questo punto di vista, va escluso che il bando abbia riservato l’accesso al concorso ai soli dirigenti con esperienza quinquennale di direzione e coordinamento di un ufficio.
Al riguardo vanno svolte due osservazioni.
Sotto un primo punto di vista, secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso dal Collegio, “In capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva va riconosciuto un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire. In altre parole, quella che l'amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. In assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà” (Consiglio di Stato sez. VI, 12 ottobre 2020, n. 6148.)
Nel caso di specie, il ricorrente non ha sollevato profili illegittimità nei confronti dei requisiti di ammissione al concorso fissati dall’Autorità di bacino.
Sotto un secondo punto di vista, va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 487 del 1994, “L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate […] ” , con la conseguenza che, nell’interpretazione del bando di concorso, qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2309.)
6.3. Fatte queste osservazioni preliminari, rileva il Collegio che non trova risconto normativo la distinzione prospettata dal ricorrente fra gli incarichi dirigenziali “in senso propriamente detto” (che egli identifica in quelli che prevedono la gestione e il coordinamento di un ufficio, i quali soli, in tesi, comporterebbero esercizio di funzioni dirigenziali) e gli “incarichi funzionali/professionali” (che, in tesi, non comporterebbero svolgimento funzioni dirigenziali perché non prevedono la direzione di un ufficio.)
Osserva al riguardo il Collegio che tale distinzione non è prevista né dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, né dal successivo art. 17, che disciplinano rispettivamente il ruolo e le funzioni dei dirigenti pubblici.
Piuttosto, avuto riguardo al contenuto dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale, riferendosi ai dirigenti dell’Amministrazione dello Stato, prevede che “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali” , ritiene il Collegio che le funzioni dei dirigenti possano declinarsi sia nella gestione e nel coordinamento di uffici, sia nello svolgimento di funzioni specialistiche che non comportino lo svolgimento di attività gestionale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 31 luglio 2012, n. 13710, secondo cui “non sussiste un diritto del dirigente a ricevere un determinato incarico, potendo invece rimanere senza incarico di direzione di un ufficio ed essere adibito a svolgere incarichi specifici” .)
Condivide peraltro il Collegio quanto sostenuto dalla difesa erariale, secondo cui la qualifica di dirigente, alla quale si riferisce l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve essere traguardata alla luce del precipuo contesto lavorativo nell’ambito del quale viene esercitata.
Di conseguenza, visto che i titoli dirigenziali del controinteressato contestati nel ricorso sono maturati mentre egli era in servizio come dirigente tecnico all’Azienda USL di Bologna, occorre prendere riferimento sia la normativa riferita al personale dirigenziale tecnico Servizio sanitario nazionale, sia la contrattazione collettiva di quel settore.
Sotto il primo profilo, viene in rilievo l’art. 15 ( “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie” ), comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ( “Riordino della disciplina in materia sanitaria” ), il cui tenore letterale esclude una correlazione necessaria tra l’incarico dirigenziale e la funzione di gestire e coordinare un ufficio ( “All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.” L’applicabilità di tale norma anche ai dirigenti tecnici del ruolo sanitario si inferisce dal precedente comma 1, secondo cui “ […] la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali […]” .)
Sotto il secondo profilo, rileva l’art. 27, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, secondo cui “Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.”
Anche tale norma contrattuale esclude la necessaria correlazione tra la qualifica dirigenziale e la direzione di un ufficio (cfr. Cassazione civile, 28 novembre 2018, n. 30811, secondo cui “in linea con la previsione normativa l'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica del servizio sanitario nazionale prevede che al dirigente possono essere conferite quattro diverse tipologie di incarico ossia: incarico di direzione di struttura complessa, incarico di direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività; la posizione dirigenziale, pertanto, non implica necessariamente la responsabilità della struttura, perché la dirigenza sanitaria può essere solo di tipo professionale, e diviene anche gestionale qualora al dirigente siano conferite funzioni di direzione delle strutture semplici o complesse” . In termini, Cassazione civile, sez. lav., 29 gennaio 2024, n. 2695.)
6.4. L’Autorità di bacino ha quindi correttamente valorizzato l’esperienza del controinteressato CI quale dirigente ingegnere presso l’Azienda USL di Bologna, per la quale è provato che egli ha percepito la connessa retribuzione di risultato, a dimostrazione che ha effettivamente ricoperto quel ruolo.
Al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, lo svolgimento dell’incarico dirigenziale da parte del controinteressato non può essere messo in discussione dal fatto che, oggi, non risultino pubblicati sul sito istituzionale della predetta Azienda sanitaria gli incarichi in questione, visto che l’ing. CI ha cessato il servizio il 31 marzo 2021 e che, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013, la pubblicazione non è dovuta decorso un triennio dalla cessazione dell'incarico.
7.1. Nel secondo motivo di ricorso, da scrutinarsi unitamente al decimo e all’undicesimo, il ricorrente si sostiene che i giudizi e le valutazioni della Commissione su tutte le prove scritte e sui titoli del controinteressato e sulla seconda prova scritta del ricorrente sarebbero affetti da macroscopiche illogicità e non risponderebbero ai criteri dettati dalla lex specialis .
Il motivo è infondato.
7.2. Premette il Collegio che il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione tecnico-scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113.)
Ritiene inoltre il Collegio che la correzione degli elaborati delle prove concorsuali da parte della Commissione non debba risolversi in una “caccia all’errore”, ma piuttosto debba avvenire tenendo presente l’obiettivo sotteso alla somministrazione delle prove d’esame, che è quello di ponderare il grado di preparazione e il livello attitudinale dei candidati, richiesti per ricoprire la posizione oggetto di selezione.
Ciò vale a maggior ragione quando viene in rilievo la selezione di figure dirigenziali, alle quali è richiesto non solo il possesso di nozioni tecnico-scientifiche e la conoscenza della normativa di settore, ma anche, tra le altre, la capacità di gestire situazioni critiche e di impiegare al meglio le risorse a disposizione, la visione strategica, e l’efficacia nella comunicazione.
7.3a. Fatte queste premesse, ai sensi dell’art. 9 del bando, la prima prova scritta di carattere tecnico consisteva “nella redazione di documento organizzativo relativo ad una innovativa attività dell’Autorità di bacino distrettuale delle alpi Orientali relativa all’Area Tecnica. La prova richiederà di compiere valutazioni attinenti a problemi di carattere gestionale mediante l’applicazione delle nozioni teoriche previste dal programma di esame (si rinvia all’elenco delle materie d’esame).”
La traccia estratta in sede concorsuale aveva il seguente contenuto: “Il candidato, anche alla luce delle recenti disposizioni legislative dettate dalla L. n. 42/2024, illustri i contenuti e le problematiche relative ad un ordine di servizio dell’Area Tecnica dell’Autorità di bacino distrettuale per procedere all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico” .
Si trattava di una traccia che lasciava ai candidati un ampio margine di discrezionalità nello svolgimento.
7.3b. Queste le valutazioni conseguite dal controinteressato nella prima prova scritta tecnica: rispetto al criterio “Completezza delle conoscenze professionali, conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento” , la Commissione ha attribuito il punteggio di 9,5/10 corredato dal giudizio discorsivo secondo cui “In relazione alle tematiche oggetto della traccia estratta, il candidato dimostra di possedere una conoscenza molto buona della materia e del quadro normativo, evidenziando, altresì, articolate e trasversali conoscenze tecniche e normative” ; rispetto al criterio “Capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto ed efficacia delle soluzioni proposte” , la Commissione ha attribuito il punteggio di 9/10 con il giudizio “ Dimostrando una spiccata capacità di analisi della situazione prospettata, il candidato individua le problematiche relative all’ordine di servizio oggetto della traccia, proponendo soluzioni concrete aderenti ai canoni dell’azione amministrativa” ; rispetto al criterio “Chiarezza espositiva, proprietà del linguaggio anche tecnico e capacità di sintesi” , la Commissione ha attribuito il punteggio di 9,5/10 corredato dalla motivazione secondo cui “Il candidato denota una notevole chiarezza espositiva, adoperando un linguaggio adeguato, e dimostrando di possedere, pur nella complessità della materia, elevata capacità di sintesi.”
7.3c. Avuto riguardo alle doglianze del ricorrente sulla valutazione data alla prova del controinteressato si osserva quanto segue.
In considerazione delle finalità della prova (che mirava a selezionare un dirigente tecnico e non un esperto in materie giuridiche), alle modalità e al tempo di svolgimento (in due ore, in modalità di videoscrittura), non pare al Collegio irragionevole che la Commissione abbia considerato ininfluenti sia talune inesattezze nel richiamare norme, sia alcuni errori di battitura e di costruzione dei periodi.
Le censure che investono il contenuto della prova del controinteressato non sono tali da fare ritenere illogica o irragionevole o frutto di errore di fatto la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, che ha riconosciuto al controinteressato di possedere “articolate e trasversali conoscenze tecniche e normative”, mentre non ha ravvisato in capo al ricorrente “conoscenze tecniche particolarmente esaustive”.
Infatti, il riferimento al bacino idrografico dell’Adige non è indicativo della mancata conoscenza dei bacini di competenza dell’Autorità; il richiamo alla galleria Adige-Garda risulta funzionale a evidenziarne la corretta gestione; l’individuazione di più gruppi di lavoro con più responsabili è un modello gestionale impiegato nella PA e il ricorrente lo impiegato assumendo le vesti del dirigente dell’Area Tecnica; il contesto in cui il controinteressato ha associato al tempo di ritorno di duecento anni a una probabilità bassa anziché media esclude che egli sia carente sull’argomento; dal tenore letterale dell’ealborato, non si evince che il controinteressato abbia ritenuto consentito lo spostamento delle criticità idrauliche da monte a valle; la traccia d’esame non richiedeva di relazionare sulle modalità di aggiornamento del PAI.
7.4a. La seconda prova scritta a carattere tecnico-attitudinale “in-basket” consisteva, sempre ai sensi dell’art. 9 del bando, in “una tipologia di prova situazionale ad esecuzione individuale utilizzata per la rilevazione delle competenze tecnico-attitudinali di cui alle materie d’esame. Al candidato viene richiesto di prendere decisioni in qualità di dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali in merito a problemi contingenti tramite l’analisi di una serie articolata di informazioni pervenute attraverso diversi canali di comunicazione (es. e-mail, post-it, comunicati organizzativi etc.). Il candidato dovrà analizzare le informazioni, definendo strategie, priorità e azioni sulla base delle risorse (temporali, economiche, umane) a disposizione.”
La prova, come comunicato dal Presidente ai candidati prima dello svolgimento della stessa, aveva l’obiettivo di valutare le capacità organizzative nell’esecuzione delle attività e, quindi, il problem solving, la gestione efficace del tempo, la comunicazione e la gestione delle risorse umane, la leadership e la gestione delle risorse interne.
La prova aveva una durata di sessanta minuti e, come da istruzioni della Commissione (doc. 5 del ricorrente), si è svolta secondo le seguenti modalità: “Nel presente fascicolo il candidato troverà: Uno scenario organizzativo, fittizio ma verosimile, in cui avrà il ruolo del Dirigente di prima fascia dell’Area Tecnica che ha l’obiettivo di decidere come agire in modo da risolvere i problemi tecnici, gestire la pressione degli stakeholder e rispettare le scadenze. 4 comunicazioni presentate in ordine casuale e in forme distinte. Ha a disposizione 60 minuti per: 1. leggere e analizzare le comunicazioni (email, pec) 2. definire le priorità: indicare quali attività devono essere affrontate immediatamente e quali possono essere rimandate o gestite in parallelo 3. organizzare e coordinare le risorse umane (team tecnico e operativo) 4. scrivere brevi note o risposte per ogni richiesta ricevuta, includendo le decisioni assunte e fornendo istruzioni chiare”.
Lo scenario fittizio descritto nella traccia estratta riguardava l’iter autorizzativo per realizzare un villaggio olimpico, nel quale venivano in rilievo la richiesta del Comitato olimpico all’Autorità di bacino di avere ragguagli sulle misure adottate per individuare i vincoli sull’area interessata, la diffida alla stessa Autorità dell’impresa incaricata della costruzione del villaggio per l’adozione delle misure di gestione del rischio sull’area interessata dai lavori, le doglianze – sempre alla stessa Autorità - di un cittadino che lamentava un’occupazione temporanea dell’area di sua proprietà più estesa di quella prevista negli atti assunti in precedenza, la richiesta del Segretario dell’Autorità di bacino al dirigente dell’Area Tecnica sulle modalità di gestione del personale e sui tempi di chiusura delle attività richieste per risolvere tali criticità.
Anche in questo caso, si trattava di una traccia che lasciava ai candidati un ampio margine di discrezionalità nello svolgimento.
7.4b. Queste le valutazioni conseguite dal controinteressato nella seconda prova tecnico-attitudinale: circa l’aspetto tecnico, la Commissione ha assegnato il punteggio di 14/15 corredato dal giudizio secondo cui “Il candidato denota una capacità molto buona di analisi delle situazioni tecniche prospettate, definendo adeguatamente le priorità istituzionali e contestualizzando efficacemente il flusso delle informazioni in funzione delle decisioni da adottare” ; circa l’aspetto attitudinale, la Commissione ha assegnato il punteggio di 14/15 con la motivazione discorsiva per cui “Il candidato denota un’ottima capacità di gestire il carico di lavoro mostrando un’ottima abilità a risolvere problemi complessi analizzando le informazioni disponibili. Il linguaggio e lo stile di comunicazione risultano efficaci e funzionali così come la capacità di organizzare e coordinare il personale, sapendo delegare adeguatamente le responsabilità.”
7.4c. Ritiene il Collegio che, avuto riguardo al contenuto della prova del controinteressato, non risulta ictu oculi che l’elaborato sia eccentrico rispetto a quanto richiesto dalla traccia.
Osserva inoltre il Collegio che le doglianze del ricorrente impingono il merito della valutazione tecnico discrezionale della Commissione, sostituendosi ad essa, e, come tali, non possono essere ritenute ammissibili.
Anche in questo caso, gli errori di battitura e alcune sviste in fase di scrittura sono giustificabili alla luce del tempo di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento, tanto più che il senso delle argomentazioni è inequivocabile.
7.4d. Sempre rispetto alla seconda prova scritta, il ricorrente si duole, sotto il profilo della valutazione ricevuta sull’aspetto attitudinale (punteggio pari a 9/15), che la Commissione ha espresso nei suoi confronti il giudizio secondo cui “ […] Il linguaggio e lo stile di comunicazione risultano migliorabili così come la capacità di organizzare e coordinare in modo efficace il personale.”
Si tratta, anche in questo caso, di un giudizio tecnico discrezionale che non pare ictu oculi irragionevole né illogico né inficiato da errore di fatto.
La circostanza che la traccia non indicasse le risorse di personale sulle quali il candidato poteva contare nello scenario fittizio ivi descritto per affrontare le problematiche oggetto della prova non ne impediva lo svolgimento, trattandosi, per l’appunto, di uno scenario non reale, ma solo verosimile, che il candidato doveva riempire di contenuti – fittizi ma verosimili – in modo che fossero funzionali allo svolgimento (sulla stessa questione, cfr. anche il successivo paragrafo 10 riguardante il quinto motivo di ricorso).
Peraltro, rileva il Collegio che, avuto riguardo all’intero contenuto della traccia, l’aspetto delle risorse (fittiziamente) impiegate dal candidato nelle vesti simulate del dirigente dell’Area tecnica non assumeva carattere preponderante né pregiudiziale alla trattazione di tutte le altre questioni da affrontare nella prova.
7.5. Rispetto alla prova orale del controinteressato, il ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe verificato le competenze comportamentali richieste dal ruolo, indicate nei criteri di valutazione del curriculum professionale.
Anche questa censura è infondata.
Rileva al riguardo il Collegio che, dal verbale n. 4 della Commissione riferito alle prove orali del 16 ottobre 2024, era stato previsto che “per l’esame del curriculum viene assegnato un tempo massimo di n. 5 minuti durante i quali il candidato è chiamato ad illustrare autonomamente le esperienze più significative del suo percorso professionale, nonché la motivazione della candidatura” .
In coerenza con tale previsione, il punteggio pari a 8 dato all’esame del curriculum è stato accompagnato dal seguente giudizio: “Nell’esposizione del curriculum il candidato evidenzia un’ampia attività tecnico-operativa. Sotto il profilo motivazionale la Commissione prende atto che il candidato dichiara di aver sempre nutrito un particolare interesse nei confronti delle problematiche territoriali a scala di bacino.”
In tale valutazione, globale e sintetica, riferita a una fase della prova orale di brevissima durata – pari a cinque minuti, il giudizio sulle competenze comportamentali è da ritenersi ragionevolmente assorbito dal giudizio sull’ “ampia attività tecnico-operativa” , per condurre la quale rileva anche il profilo comportamentale.
Anche in questo caso viene comunque in rilievo l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte della Commissione.
7.6. Rispetto ai titoli, in considerazione di quanto esposto esaminando il primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che la Commissione abbia legittimamente preso in considerazione l’esperienza da dirigente che il controinteressato aveva maturato presso l’Azienda USL di Bologna.
8. Il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la carenza di competenza dei componenti della Commissione a ricoprire tale ruolo, è infondato.
Sotto un primo profilo, osserva al riguardo il Collegio che il requisito della competenza dei membri della Commissione di esame “ va verificato con riferimento alla Commissione nel suo complesso, e non a ciascuna specifica materia oggetto del concorso: infatti, intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di “esperto” proprio di ciascun commissario sia valutato con una certa ragionevolezza, ad evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale etc.) comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati ” ( Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 novembre 2015, n. 5137 richiamata da Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2024, n. 4944).
Sotto un secondo profilo, i curricula dei Commissari paiono più che ragionevolmente conferenti rispetto alla funzione loro assegnata dall’Autorità di bacino di condurre le prove del concorso.
È poi condivisibile quanto sostenuto dalla difesa erariale, secondo cui sostenere che la competenza di tutta la Commissione avrebbe dovuto essere circoscritta alla sola “progettazione e impostazione dei documenti di piano previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sul tema della pianificazione dei bacini idrografici ” sembra suggerire che gli unici a poter far parte della Commissione avrebbero potuto essere solo dipendenti dell’Autorità di bacino, colleghi del ricorrente.
9. Con il quarto motivo di ricorso che viene qui scrutinato unitamente all’ottavo, il deducente ritiene illegittimo il fatto che la Commissione esaminatrice fosse a conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione dei criteri di valutazione delle prove d’esame e di correlativa attribuzione dei punteggi.
La censura è infondata.
È infatti fisiologico che la Commissione fosse a conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove.
Diversamente, i componenti non avrebbero potuto rendere la dichiarazione di assenza di cause ostative e/o di incompatibilità.
Al riguardo, l’art. 11, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 487 del 1994 prevede che “I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.”
Risulta peraltro dal verbale di conclusione istruttoria del 26 settembre 2024 (doc. 40 di parte ricorrente) che “il presente verbale [recante il nominativo dei candidati ammessi al concorso – n.d.r.] e la documentazione presentata tramite il portale In.Pa. vengono trasmessi alla Commissione giudicatrice del concorso nel corso della riunione di insediamento, per gli adempimenti di competenza”.
Ciò dimostra che i Commissari, nominati con provvedimento del 30 settembre del 2024, hanno conosciuto i nominativi dei candidati solo il successivo 7 ottobre 2024, quando si erano riuniti per la prima seduta, tenutasi in modalità telematica (doc. 3 di parte ricorrente.)
Dal verbale della seduta del 7 ottobre 2024, risulta poi che i Commissari hanno in effetti reso le dichiarazioni di assenza di incompatibilità sulla base del nominato verbale di conclusione istruttoria del 26 settembre 2024.
Dallo stesso verbale della seduta del 7 ottobre 2024, non emerge che la Commissione abbia esaminato i titoli dei candidati nel corso della prima seduta, anteriormente alla predisposizione delle prove, risultando piuttosto il contrario, e cioè che la Commissione ha deciso “di procedere a valutare i titoli solo in relazione ai candidati che hanno superato tutte le prove, secondo quanto puntualmente stabilito dall’articolo 11 del bando di concorso.”
A conferma, dal verbale della Commissione del 16 ottobre 2024 (doc. 6 del ricorrente) risulta che i titoli dei due candidati sono stati esaminati dopo che entrambi avevano sostenuto la prova orale.
Osserva peraltro il Collegio che alla fattispecie, soggetta all’applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, non sono predicabili i principi di diritto maturati nell’ambito della giurisprudenza in materia di concorsi per docenti universitari, secondo cui le Commissioni di concorso debbono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati.
Tali principi trovano la propria base giuridica nell’art. 4, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 ( “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori” ), secondo cui “Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati.”
Si tratta, evidentemente, di norma non applicabile al concorso oggetto del presente del giudizio, che non riguarda l’assunzione di docenti universitari.
10. Va disatteso anche il quinto motivo di ricorso, che investe la predisposizione della seconda prova scritta tecnico-attitudinale (perché non sarebbero state indicate le risorse temporali, economiche, umane che il candidato avrebbe potuto impiegare) e i relativi criteri di valutazione (che non sarebbero stati predeterminati.)
Osserva al riguardo il Collegio che la traccia oggetto di tale prova tecnico-attitudinale riguardava una situazione fittizia, relativa ad uno scenario ipotetico e verosimile ma non reale.
Come anticipato al precedente paragrafo 7.4d., la traccia poteva essere svolta anche se non indicava le risorse sulle quali il candidato poteva contare per affrontare lo scenario fittizio ivi prospettato.
Infatti la traccia consentiva al candidato, che doveva simulare di rivestire il ruolo di dirigente dell’Area tecnica dell’Autorità di bacino, di individuare il personale da impiegare per affrontare la situazione critica posta alla sua attenzione.
Sotto connesso profilo, la mancata indicazione di tali risorse risulta coerente con la finalità della prova, che mirava a valutare non solo le competenze tecniche, ma anche le caratteristiche attitudinali e manageriali, funzionali alla posizione dirigenziale messa a bando.
E ciò, sullo sfondo restando la discrezionalità della Commissione nella predisposizione delle prove d’esame e nella valutazione delle stesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 dicembre 2024, n. 9972, secondo cui “Va riconosciuta alla Commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.” )
Al riguardo, va aggiunto che la giurisprudenza è costante nell’affermare che i criteri di valutazione delle prove scritte, in particolare, per quanto riguarda i concorsi che richiedono un’elevata specializzazione, come quello in questione, non necessitino di particolare analiticità e devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685.)
Nel caso di specie, la Commissione: ha individuato il peso specifico di ciascun criterio enucleato dal bando (l’aspetto tecnico e quello attitudinale); ha specificamente attribuito a ciascuno di detti criteri una distinta valutazione e prima dello svolgimento della prova ha comunicato ai candidati le competenze attitudinali oggetto di valutazione (cfr. il precedente paragrafo 7.4a.)
Così facendo, la Commissione ha posto i candidati nelle condizioni di conoscere il percorso motivazionale sotteso alla loro valutazione, espressa non solo attraverso il voto numerico, ma anche attraverso un giudizio discorsivo.
11. Non è passibile di positivo apprezzamento nemmeno il sesto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la scelta delle tracce delle due prove scritte da sottoporre ai candidati è stata illegittimamente effettuata tramite sorteggio da parte di uno solo di essi.
In proposito, osserva il Collegio che l’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui “ La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati” presuppone un contesto che vede la partecipazione di un numero di candidati maggiore di due ed è finalizzata a garantire la trasparenza della procedura concorsuale.
Avuto riguardo all’inciso di cui al primo periodo del medesimo art. 11, comma 1, che consente alla Commissione di modulare le fasi endoprocedimentali “considerato il numero dei concorrenti” , la scelta della Commissione del concorso oggetto di causa di fare sorteggiare le tracce a un solo candidato alla presenza dell’altro risulta del tutto ragionevole, anche perché confortata dalla mancata opposizione manifestata dai medesimi due candidati in sede d’esame.
Da questo punto di vista, il bene giuridico della trasparenza nelle operazioni concorsuali non è stato pregiudicato.
12. Resta, infine, da scrutinare il nono mezzo di gravame, veicolato con l’atto per motivi aggiunti, con cui il ricorrente lamenta che i verbali della Commissione non conterrebbero un’adeguata e fedele ricostruzione delle attività dalla stessa condotte.
La censura è infondata.
Come esposto al precedente paragrafo 9, l’esame dei titoli dei candidati è avvenuto successivamente allo svolgimento della prova orale, nel rispetto di quanto stabilisce l’art. 11, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 487 del 1994, ai sensi del quale “Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.”
Osserva inoltre il Collegio che la mera visualizzazione, da parte della Commissione mediante accesso al sistema di gestione informatica del concorso, dei contenuti delle prove scritte prima della conclusione delle stesse non dimostra che le prove d’esame – peraltro ancora pseudonomizzate – fossero state effettivamente lette (e infatti, i log di sistema valorizzati dal ricorrente non indicano quanto tempo è durata la visualizzazione – doc. 46 del ricorrente.)
Rileva peraltro il Collegio che la visualizzazione della prima prova scritta, conclusasi alle ore 11:36 del 14 ottobre 2024, è avvenuta alle ore 11:45 (nove minuti dopo) e che la visualizzazione della seconda prova scritta, conclusasi alle ore 11:20 del 15 ottobre 2024, è avvenuta alle ore 11:30 (nove minuti dopo): in tale contesto, pare verosimile che tali operazioni fossero finalizzate a verificare che il sistema informatico avesse effettivamente acquisito le prove appena svolte.
Sulla questione, occorre anche osservare che nessuna norma prevedeva la verbalizzazione di tali operazioni meramente tecnico-informatiche, in quanto non incidenti sullo svolgimento della procedura.
Inoltre tali visualizzazioni, poiché operate non da terzi, ma dalla Commissione deputata a custodire le prove d’esame nello svolgimento del concorso, non implicano violazione del segreto delle tracce.
Risulta piuttosto dai verbali della Commissione, il cui contenuto è fidefacente sino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., che la scansione procedimentale ha rispettato quanto l’art. 11 del D.P.R. n. 487 del 1994 prevede a titolo di adempimenti della Commissione esaminatrice.
13. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti in ragione dell’infondatezza delle censure alle quali si affidano.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna HE ER a pagare a ciascuna delle parti Autorità di bacino delle Alpi Orientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , e IC CI la somma di Euro 3.000,00# (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
RE DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE DI | Ida RA |
IL SEGRETARIO