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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18304 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Pellegrino Filippo Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
Controparte_1
, CF/PI: ,
[...] P.IVA_1
con l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
in via principale:
1. accertare il possesso continuato e ininterrotto dell'immobile sito nel Comune di Milano (MI) in Via Giovanni Pier Luigi da Palestrina n. 20 e censito al catasto edilizio urbano del predetto Ente Locale al foglio 272, mappale 9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5, 320 mq, intestata in catasto alla IG.ra
, nata a [...] il [...], C.F. , da parte della Controparte_2 C.F._2 ricorrente, IG.ra , nata a [...] il [...], residente a [...]
Luigi Da Palestrina n°20 (C.F. ); CodiceFiscale_3 2.
considerato che
la confisca è stata disposta con sentenza divenuta definitiva l'11.06.2009, prima dell'entrata in vigore di qualsivoglia normativa che sancisca l'indisponibilità dei beni confiscati ed in ossequio al principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, accertare la natura di bene patrimoniale dell'immobile di cui al punto precedente e la sua usucapibilità;
1 3. per l'effetto, dichiarare l'usucapione dell'immobile di cui al precedente punto e l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte della IG.ra . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese.
*
Per Controparte_1
[...]
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, integralmente rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Vinte le spese.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La IG.ra è proprietaria dal 7 luglio 2000 di un appartamento sito nel Comune di Milano, in Via Pt_1
Giovanni Pier Luigi da Palestrina n. 20, foglio 272, mappale 9, subalterno 745, piano 8, zona cens. 2, cat. C/2, cl. 5, 98 mq, rend. € 182,21.
La ricorrente assume che, dalla data di acquisto del predetto immobile, sarebbe entrata nel possesso non violento né clandestino anche di una parte della porzione di fabbricato confinante, foglio 272, mappale
9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5, 320 mq, intestata in catasto alla IG.ra , la Controparte_2
quale non avrebbe mai rivendicato la proprietà ed il possesso della predetta porzione di fabbricato, nonostante la ricorrente abbia financo innalzato un muro divisorio e chiuso con porta di cui solo l'odierna ricorrente avrebbe avuto il possesso delle relative chiavi.
Pertanto, a fronte del decorso del termine ultraventennale del possesso ininterrotto dell'immobile confinante con la proprietà della IG.ra , quest'ultima ne avrebbe acquistato la proprietà per Pt_1
usucapione.
Tuttavia, in data 13 luglio 2023 è stato notificato a mezzo Polizia Locale alla ricorrente l'ordinanza di rilascio n. 39500 dell'8 giugno 2023 emessa dall'
[...]
, con cui l ha Controparte_1 CP_1
rappresentato di essere proprietaria dell'immobile asseritamente usucapito dalla IG.ra , in forza Pt_1
di sentenza n. 358 del 21.03.2000 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento RGNR
n. 5601/1998, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 574 del 13.06.2006, che ha disposto la confisca dell'immobile in danno della IG.ra . Controparte_2
2 Al riguardo, parte ricorrente sostiene che il diritto di proprietà vantato dall'Agenzia si sarebbe estinto, in quanto ormai irrimediabilmente usucapito dalla IG.ra , il cui possesso ultraventennale non sarebbe Pt_1
mai stato interrotto.
Tanto più che l'aspetto puramente fattuale del possesso richiesto dall'art. 1158 c.c. sarebbe riconosciuto anche dalla Suprema Corte la quale, con sentenza n. 5582/2022, ha affermato che “l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso”.
Ne conseguirebbe l'irrilevanza della confisca disposta dall'Autorità Giudiziaria ai fini della interruzione del possesso ad usucapionem.
Si è costituita l contestando la pretesa avversaria e rappresentando che con sentenza del CP_1
Tribunale di Milano 16 agosto 2000, n. 3581 è stata disposta la confisca dell'immobile censito al catasto edilizio urbano del Comune di Milano al foglio 272, mappale 9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5,
320 mq, intestato in catasto alla IG.ra . Controparte_2
Pertanto, per effetto della definitività della confisca, a far data dall'11.6.2009 il predetto bene sarebbe stato devoluto a titolo originario al patrimonio dello Stato e gestito dall' per i beni Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che è tenuta a destinare i beni per le finalità previste dall'art. 48 D.Lgs. n.159/2011.
In data 16.5.2014 la confisca è stata altresì trascritta nei registri immobiliari.
A fronte di quanto sopra ed accertata l'occupazione della porzione immobiliare da parte della IG.ra
, l'Agenzia ha emesso le ordinanze di sgombero Prot. Uscita N.0039611 del 08/06/2023 notificate Pt_1 dalla polizia Locale alla occupante sine titulo dell'immobile in oggetto in data 13 luglio 2023.
In diritto, l' evidenzia che, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 159/2011, per effetto della definitività CP_1 della confisca, l'immobile è stato acquisito al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi.
La conventa deduce altresì che, secondo la giurisprudenza, a tali beni confiscati si applicherebbe il regime giuridico dettato in materia di patrimonio indisponibile e, in particolare, l'art. 823 c.c. dettato in tema di demanio pubblico. L'art. 823 c.c. implicherebbe che un bene assoggettato al regime vincolato dei beni indisponibili non sia suscettibile di essere usucapito.
Conseguentemente, la situazione di fatto rappresentata dalla IG.ra non potrebbe avere alcun Pt_1
effetto, trattandosi di una res extra commercium.
Proprio al riguardo, l'art. 1145, primo comma, c.c. prevede che “Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto”.
Sicché, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, fissando udienza di discussione orale, a seguito della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull'usucapione della porzione di fabbricato confinante con la proprietà della IG.ra . Pt_1
E' pacifico che la porzione di fabbricato per cui è causa (foglio 272, mappale 9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5, 320 mq), originariamente intestata in catasto alla IG.ra , è stata confiscata Controparte_2
con sentenza definitiva del Tribunale di Milano 16 agosto 2000, n. 358, come emerge dalla trascrizione qui di seguito riportata:
4 CONTRO
IMMOBILE
A fronte di quanto sopra appare evidente che il bene per cui è causa è stato acquisito al patrimonio dello
Stato.
L'art. 45, primo comma, D.Lgs. 159/2011, dispone infatti che: “A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”.
A tali beni trova applicazione il regime dettato in materia di patrimonio indisponibile e, in particolare, ex art. 823 c.c. dettato in tema di demanio pubblico, come affermato dal ConIGlio di Stato, con sentenza n. 176/2024, nella cui parte motiva al paragrafo n. 7 si legge: “7. - Prima di procedere alla disamina delle doglianze proposte dall'appellante è opportuno richiamare i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza in materia:
- ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca assume una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche;
- ciò comporta l'assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato”.
Ora, i beni facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato non sono usucapibili, come afferma la
Corte di Cassazione, secondo la quale “i beni […] inseriti nel patrimonio indisponibile […] non sono suscettibili di possesso "ad usucapionem"” (cfr. Cass. ordinanza n. 30720/2018).
5 Può pertanto affermarsi che la porzione immobiliare per la quale la IG.ra pretende essere divenuta Pt_1
proprietaria per il decorso del possesso ventennale ininterrotto, in realtà non può essere usucapito, in conformità -del resto- all'art. 1145, primo comma, c.c. che prevede: “Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto”.
Ne consegue che, pur volendo assumere che la ricorrente abbia avuto una relazione di fatto ultraventennale ed esclusiva con la predetta porzione immobiliare, tuttavia la circostanza è inconferente ai fini dell'usucapione.
Né valga sostenere che il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ed il precedente D.L. 4/2010) sia entrato in vigore successivamente alla definitività della sentenza che ha comminato la confisca del bene, in forza della sentenza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2009.
E' appena il caso di osservare che, se è pur vero che vale il principio di irretroattività della legge, è altrettanto vero che: (i) l'art. 45 cit. non introduce alcuna nuova sanzione o misura di sicurezza patrimoniale;
(ii) l'art. 45 cit. si limita a precisare la gestione e la destinazione del bene confiscato, senza tuttavia introdurre nuove norme che ampliano l'applicabilità della confisca a nuovi soggetti (ipotesi diversa da quella odierna ed in cui chiaramente l'art. 45 cit. non potrebbe trovare applicazione retroattiva trattandosi di norma sostanziale più sfavorevole).
Può dunque affermarsi che, quanto al possesso della IG.ra , gli effetti dell'art. 45 cit. valgono a Pt_1
far data dalla entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avvenuta proprio durante il decorso del termine ventennale per l'usucapione.
Pertanto, l'argomento difensivo attoreo coglierebbe nel segno solo laddove già al momento della entrata in vigore dell'art. 45 cit si fosse compiuta l'usucapione ventennale.
Per contro, come più volte osservato, nella specie quella porzione immobiliare è da ritenersi “acquisit[a] al patrimonio dello Stato” quanto meno dalla entrata in vigore dell'art. 45 cit., in data 13 ottobre 2011.
E da tale data il possesso eventualmente sino ad allora goduto dalla IG.ra è irrimediabilmente Pt_1
interrotto e divenuto inconferente ai fini della pretesa usucapione.
*
3. Conclusioni.
Il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
6 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile2, complessità media.
La natura documentale della causa comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 3.562,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 giugno 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Divenuta definitiva a seguito della sentenza di conferma da parte della Corte d'Appello di Milano, n. 574 del 24.2.2006 e di inammissibilità del ricorso in Cassazione dell'11.6.2009.
3 2 Contrariamente a quanto dichiarato in calce al ricorso, in cui è indicato il non meglio precisato valore di € 74.370,00.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Pellegrino Filippo Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
Controparte_1
, CF/PI: ,
[...] P.IVA_1
con l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
in via principale:
1. accertare il possesso continuato e ininterrotto dell'immobile sito nel Comune di Milano (MI) in Via Giovanni Pier Luigi da Palestrina n. 20 e censito al catasto edilizio urbano del predetto Ente Locale al foglio 272, mappale 9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5, 320 mq, intestata in catasto alla IG.ra
, nata a [...] il [...], C.F. , da parte della Controparte_2 C.F._2 ricorrente, IG.ra , nata a [...] il [...], residente a [...]
Luigi Da Palestrina n°20 (C.F. ); CodiceFiscale_3 2.
considerato che
la confisca è stata disposta con sentenza divenuta definitiva l'11.06.2009, prima dell'entrata in vigore di qualsivoglia normativa che sancisca l'indisponibilità dei beni confiscati ed in ossequio al principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, accertare la natura di bene patrimoniale dell'immobile di cui al punto precedente e la sua usucapibilità;
1 3. per l'effetto, dichiarare l'usucapione dell'immobile di cui al precedente punto e l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte della IG.ra . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese.
*
Per Controparte_1
[...]
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, integralmente rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Vinte le spese.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La IG.ra è proprietaria dal 7 luglio 2000 di un appartamento sito nel Comune di Milano, in Via Pt_1
Giovanni Pier Luigi da Palestrina n. 20, foglio 272, mappale 9, subalterno 745, piano 8, zona cens. 2, cat. C/2, cl. 5, 98 mq, rend. € 182,21.
La ricorrente assume che, dalla data di acquisto del predetto immobile, sarebbe entrata nel possesso non violento né clandestino anche di una parte della porzione di fabbricato confinante, foglio 272, mappale
9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5, 320 mq, intestata in catasto alla IG.ra , la Controparte_2
quale non avrebbe mai rivendicato la proprietà ed il possesso della predetta porzione di fabbricato, nonostante la ricorrente abbia financo innalzato un muro divisorio e chiuso con porta di cui solo l'odierna ricorrente avrebbe avuto il possesso delle relative chiavi.
Pertanto, a fronte del decorso del termine ultraventennale del possesso ininterrotto dell'immobile confinante con la proprietà della IG.ra , quest'ultima ne avrebbe acquistato la proprietà per Pt_1
usucapione.
Tuttavia, in data 13 luglio 2023 è stato notificato a mezzo Polizia Locale alla ricorrente l'ordinanza di rilascio n. 39500 dell'8 giugno 2023 emessa dall'
[...]
, con cui l ha Controparte_1 CP_1
rappresentato di essere proprietaria dell'immobile asseritamente usucapito dalla IG.ra , in forza Pt_1
di sentenza n. 358 del 21.03.2000 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento RGNR
n. 5601/1998, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 574 del 13.06.2006, che ha disposto la confisca dell'immobile in danno della IG.ra . Controparte_2
2 Al riguardo, parte ricorrente sostiene che il diritto di proprietà vantato dall'Agenzia si sarebbe estinto, in quanto ormai irrimediabilmente usucapito dalla IG.ra , il cui possesso ultraventennale non sarebbe Pt_1
mai stato interrotto.
Tanto più che l'aspetto puramente fattuale del possesso richiesto dall'art. 1158 c.c. sarebbe riconosciuto anche dalla Suprema Corte la quale, con sentenza n. 5582/2022, ha affermato che “l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso”.
Ne conseguirebbe l'irrilevanza della confisca disposta dall'Autorità Giudiziaria ai fini della interruzione del possesso ad usucapionem.
Si è costituita l contestando la pretesa avversaria e rappresentando che con sentenza del CP_1
Tribunale di Milano 16 agosto 2000, n. 3581 è stata disposta la confisca dell'immobile censito al catasto edilizio urbano del Comune di Milano al foglio 272, mappale 9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5,
320 mq, intestato in catasto alla IG.ra . Controparte_2
Pertanto, per effetto della definitività della confisca, a far data dall'11.6.2009 il predetto bene sarebbe stato devoluto a titolo originario al patrimonio dello Stato e gestito dall' per i beni Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che è tenuta a destinare i beni per le finalità previste dall'art. 48 D.Lgs. n.159/2011.
In data 16.5.2014 la confisca è stata altresì trascritta nei registri immobiliari.
A fronte di quanto sopra ed accertata l'occupazione della porzione immobiliare da parte della IG.ra
, l'Agenzia ha emesso le ordinanze di sgombero Prot. Uscita N.0039611 del 08/06/2023 notificate Pt_1 dalla polizia Locale alla occupante sine titulo dell'immobile in oggetto in data 13 luglio 2023.
In diritto, l' evidenzia che, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 159/2011, per effetto della definitività CP_1 della confisca, l'immobile è stato acquisito al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi.
La conventa deduce altresì che, secondo la giurisprudenza, a tali beni confiscati si applicherebbe il regime giuridico dettato in materia di patrimonio indisponibile e, in particolare, l'art. 823 c.c. dettato in tema di demanio pubblico. L'art. 823 c.c. implicherebbe che un bene assoggettato al regime vincolato dei beni indisponibili non sia suscettibile di essere usucapito.
Conseguentemente, la situazione di fatto rappresentata dalla IG.ra non potrebbe avere alcun Pt_1
effetto, trattandosi di una res extra commercium.
Proprio al riguardo, l'art. 1145, primo comma, c.c. prevede che “Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto”.
Sicché, all'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, fissando udienza di discussione orale, a seguito della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull'usucapione della porzione di fabbricato confinante con la proprietà della IG.ra . Pt_1
E' pacifico che la porzione di fabbricato per cui è causa (foglio 272, mappale 9, subalterno 702, piano 8, cat. C/2, cl. 5, 320 mq), originariamente intestata in catasto alla IG.ra , è stata confiscata Controparte_2
con sentenza definitiva del Tribunale di Milano 16 agosto 2000, n. 358, come emerge dalla trascrizione qui di seguito riportata:
4 CONTRO
IMMOBILE
A fronte di quanto sopra appare evidente che il bene per cui è causa è stato acquisito al patrimonio dello
Stato.
L'art. 45, primo comma, D.Lgs. 159/2011, dispone infatti che: “A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”.
A tali beni trova applicazione il regime dettato in materia di patrimonio indisponibile e, in particolare, ex art. 823 c.c. dettato in tema di demanio pubblico, come affermato dal ConIGlio di Stato, con sentenza n. 176/2024, nella cui parte motiva al paragrafo n. 7 si legge: “7. - Prima di procedere alla disamina delle doglianze proposte dall'appellante è opportuno richiamare i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza in materia:
- ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca assume una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche;
- ciò comporta l'assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato”.
Ora, i beni facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato non sono usucapibili, come afferma la
Corte di Cassazione, secondo la quale “i beni […] inseriti nel patrimonio indisponibile […] non sono suscettibili di possesso "ad usucapionem"” (cfr. Cass. ordinanza n. 30720/2018).
5 Può pertanto affermarsi che la porzione immobiliare per la quale la IG.ra pretende essere divenuta Pt_1
proprietaria per il decorso del possesso ventennale ininterrotto, in realtà non può essere usucapito, in conformità -del resto- all'art. 1145, primo comma, c.c. che prevede: “Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto”.
Ne consegue che, pur volendo assumere che la ricorrente abbia avuto una relazione di fatto ultraventennale ed esclusiva con la predetta porzione immobiliare, tuttavia la circostanza è inconferente ai fini dell'usucapione.
Né valga sostenere che il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ed il precedente D.L. 4/2010) sia entrato in vigore successivamente alla definitività della sentenza che ha comminato la confisca del bene, in forza della sentenza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2009.
E' appena il caso di osservare che, se è pur vero che vale il principio di irretroattività della legge, è altrettanto vero che: (i) l'art. 45 cit. non introduce alcuna nuova sanzione o misura di sicurezza patrimoniale;
(ii) l'art. 45 cit. si limita a precisare la gestione e la destinazione del bene confiscato, senza tuttavia introdurre nuove norme che ampliano l'applicabilità della confisca a nuovi soggetti (ipotesi diversa da quella odierna ed in cui chiaramente l'art. 45 cit. non potrebbe trovare applicazione retroattiva trattandosi di norma sostanziale più sfavorevole).
Può dunque affermarsi che, quanto al possesso della IG.ra , gli effetti dell'art. 45 cit. valgono a Pt_1
far data dalla entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avvenuta proprio durante il decorso del termine ventennale per l'usucapione.
Pertanto, l'argomento difensivo attoreo coglierebbe nel segno solo laddove già al momento della entrata in vigore dell'art. 45 cit si fosse compiuta l'usucapione ventennale.
Per contro, come più volte osservato, nella specie quella porzione immobiliare è da ritenersi “acquisit[a] al patrimonio dello Stato” quanto meno dalla entrata in vigore dell'art. 45 cit., in data 13 ottobre 2011.
E da tale data il possesso eventualmente sino ad allora goduto dalla IG.ra è irrimediabilmente Pt_1
interrotto e divenuto inconferente ai fini della pretesa usucapione.
*
3. Conclusioni.
Il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
6 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile2, complessità media.
La natura documentale della causa comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 3.562,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 giugno 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Divenuta definitiva a seguito della sentenza di conferma da parte della Corte d'Appello di Milano, n. 574 del 24.2.2006 e di inammissibilità del ricorso in Cassazione dell'11.6.2009.
3 2 Contrariamente a quanto dichiarato in calce al ricorso, in cui è indicato il non meglio precisato valore di € 74.370,00.
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