Articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 455
Articolo 2
Versione
9 maggio 1968
Art. 1.
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243 , sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.
Entrata in vigore il 9 maggio 1968