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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/01/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Michele Stagno Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Emmanuela Raciti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2155/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2023
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PAOLA MORBINI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Per_
“… (omissis) … 1) Affidarsi la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione materna. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della medesima e alla determinazione della sua residenza abituale.
2) Darsi atto che il padre potrà vedere e/o tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.00 fino alla domenica sera, nonché uno o due giorni infrasettimanali da determinarsi di comune accordo tra i ricorrenti. 3) Onerarsi dell'obbligo di corrispondere a a Parte_2 Parte_1 Per_ titolo di assegno di mantenimento per la figlia la somma mensile di € 400,00. Detto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese e verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
4) Darsi atto che i ricorrenti ripartiranno nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_ straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il seguente schema: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio , ma solo in Organizzazione_1 ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola secondaria di primo e secondo grado pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica
(qualora la figlia prosegua negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(solo se entrambi i genitori lavorano), mensa scolastica (che i coniugi dichiarano espressamente di voler ripartire). c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria). TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA
STRAORDINARIA DIVERSE DA QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
Org_ 5) Gli assegni relativi al nucleo famigliare eventualmente erogati dall' in favore dei lavoratori dipendenti ed anche l'assegno unico per i figli, verranno richiesti e percepiti dalla signora . Parte_1
6) Darsi atto che , riconosce di aver acquistato l'immobile del Parte_2 quale è esclusivo proprietario, sito in Porto Mantovano via Manzoni n° 16-18 ed
2 identificato al catasto fabbricati di detto comune al fg. 9, mapp 231/5 via
Alessandro Manzoni n. 18 p T-1, cat. A/2, cl 3, vani 8,5, RC € 592,63 e mapp. 231/6, via Alessandro Manzoni n. 16, p. T. cat. C/6, cl. 3, mq 27, RC € 41,83, (acquistato in data 12/07/2012 con rogito Notaio iscritto al Persona_2 collegio notarile di Mantova e con studio in Viadana, Rep. 27501 e Racc. 16386), con denaro ricevuto in prestito da e non ancora restituito a Parte_1 quest'ultima e con quanto ottenuto dal finanziamento fondiario stipulato in atto unico Rep. 27502 e racc. 16387 Notaio del 12/07/2012 stipulato Persona_2 con la con sede Controparte_1 in Montagnana (PD) via Matteotti 11 e richiamato in premessa;
, Parte_2 pertanto, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali con la compagna, stante la fine della relazione sentimentale con la stessa, si obbliga in luogo della restituzione della somma ricevuta a mutuo da a trasferire Parte_1 gratuitamente ad , entro il 30/01/2024, la proprietà e tutti i diritti Parte_1 a lui spettanti sull'immobile sito in Porto Mantovano via Manzoni n° 16-18 e sopra identificato, acquistato in data 12/07/2012 con rogito Notaio Per_2
con studio in Viadana, Rep. 27501 e Racc. 16386. In relazione al sopra
[...] esporto trasferimento immobiliare i ricorrenti invocano l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987.
7) Darsi atto che si accollerà in finanziamento fondiario stipulato Parte_1 in atto unico Rep. 27502 e racc. 16387 Notaio del 12/07/2012 Persona_2 da con la Parte_2 Controparte_1
con sede in Montagnana (PD) via Matteotti 11.
[...]
8) I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido Per_ per l'espatrio e ciò anche in favore della figlia minore .
9) Spese legali a carico di . … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto tra le parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
3 1) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Pone le spese processuali a carico della Sig.ra Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 18/01/2024.
Il Presidente
Dott. Michele Stagno
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Michele Stagno Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Emmanuela Raciti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2155/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2023
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PAOLA MORBINI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Per_
“… (omissis) … 1) Affidarsi la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione materna. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della medesima e alla determinazione della sua residenza abituale.
2) Darsi atto che il padre potrà vedere e/o tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.00 fino alla domenica sera, nonché uno o due giorni infrasettimanali da determinarsi di comune accordo tra i ricorrenti. 3) Onerarsi dell'obbligo di corrispondere a a Parte_2 Parte_1 Per_ titolo di assegno di mantenimento per la figlia la somma mensile di € 400,00. Detto importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese e verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
4) Darsi atto che i ricorrenti ripartiranno nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_ straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il seguente schema: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio , ma solo in Organizzazione_1 ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola secondaria di primo e secondo grado pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica
(qualora la figlia prosegua negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(solo se entrambi i genitori lavorano), mensa scolastica (che i coniugi dichiarano espressamente di voler ripartire). c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria). TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA
STRAORDINARIA DIVERSE DA QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
Org_ 5) Gli assegni relativi al nucleo famigliare eventualmente erogati dall' in favore dei lavoratori dipendenti ed anche l'assegno unico per i figli, verranno richiesti e percepiti dalla signora . Parte_1
6) Darsi atto che , riconosce di aver acquistato l'immobile del Parte_2 quale è esclusivo proprietario, sito in Porto Mantovano via Manzoni n° 16-18 ed
2 identificato al catasto fabbricati di detto comune al fg. 9, mapp 231/5 via
Alessandro Manzoni n. 18 p T-1, cat. A/2, cl 3, vani 8,5, RC € 592,63 e mapp. 231/6, via Alessandro Manzoni n. 16, p. T. cat. C/6, cl. 3, mq 27, RC € 41,83, (acquistato in data 12/07/2012 con rogito Notaio iscritto al Persona_2 collegio notarile di Mantova e con studio in Viadana, Rep. 27501 e Racc. 16386), con denaro ricevuto in prestito da e non ancora restituito a Parte_1 quest'ultima e con quanto ottenuto dal finanziamento fondiario stipulato in atto unico Rep. 27502 e racc. 16387 Notaio del 12/07/2012 stipulato Persona_2 con la con sede Controparte_1 in Montagnana (PD) via Matteotti 11 e richiamato in premessa;
, Parte_2 pertanto, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali con la compagna, stante la fine della relazione sentimentale con la stessa, si obbliga in luogo della restituzione della somma ricevuta a mutuo da a trasferire Parte_1 gratuitamente ad , entro il 30/01/2024, la proprietà e tutti i diritti Parte_1 a lui spettanti sull'immobile sito in Porto Mantovano via Manzoni n° 16-18 e sopra identificato, acquistato in data 12/07/2012 con rogito Notaio Per_2
con studio in Viadana, Rep. 27501 e Racc. 16386. In relazione al sopra
[...] esporto trasferimento immobiliare i ricorrenti invocano l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987.
7) Darsi atto che si accollerà in finanziamento fondiario stipulato Parte_1 in atto unico Rep. 27502 e racc. 16387 Notaio del 12/07/2012 Persona_2 da con la Parte_2 Controparte_1
con sede in Montagnana (PD) via Matteotti 11.
[...]
8) I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido Per_ per l'espatrio e ciò anche in favore della figlia minore .
9) Spese legali a carico di . … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto tra le parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
3 1) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Pone le spese processuali a carico della Sig.ra Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 18/01/2024.
Il Presidente
Dott. Michele Stagno
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