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Sentenza 11 luglio 2024
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FATTO E DIRITTO 1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al silenzio-inadempimento formatosi su diffida a provvedere sulla revoca del provvedimento di revoca della patente di guida. 2. Con appello notificato e depositato il 25 marzo 2025, l'odierno appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 29 gennaio 2025, n. 56, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, ha respinto il suo ricorso proposto per la declaratoria di illegittimità "del silenzio-inadempimento formatosi in relazione ad istanza di provvedere mediante avvio e conclusione di un procedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/07/2024, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 640/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 640/2019
Promosso da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAETANI ROBERTO
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRATICELLI MASSIMILIAMO
APPELLATA
(C.F.: ), CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.
1223/2018, pubblicata il 20/10/2018 pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “
1. Condannare la , per conto Controparte_1 dell'assicurato , a corrispondere a il risarcimento del CP_2 Parte_1 danno biologico e materiale subito, a causa dell'incidente stradale del 23.1.14, nella misura del 7% riconosciuto dall' pertanto dichiarare congruo il Org_1 seguente importo, o la minor somma di giustizia: ● Danno biologico permanente al 7% = € 8.574,34 ● Invalidità temporanea totale (60 gg.)= € 2.785,00 ● invalidità temporanea parziale al 15% (30 gg.)= € 696,45 ● Invalidità temporanea parziale, al 25% (33 gg.)= € 383,05 ● Danno Morale personalizzato
(20% del danno liquidabile)= € 1.714,80 ● Spese mediche dentarie = € 1.500,00
● Danni materiali (bici, oggetti personali, cure mediche e fisioterapiche)= €
2.900,00 TOTALE €18.553,00 2. Dichiarare che, dalla somma liquidabile debba detrarsi quanto corrisposto dall' per il 7% d'inabilità permanente Org_1 riconosciuto, nel caso in cui la liquidazione finale del danno fosse riconosciuta superiore al 9% delle micropermanenti. Previa detrazione dal dovuto degli acconti corrisposti all' , nell'importo indicato in premessa.
3. Con Controparte_1 vittoria delle spese legali, in favore dell'avv. Gaetani, antistatario”.
Della appellata.: “rigetto integrale del proposto reclamo, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite, ex art.91
c.p.c..”.
FATTI DI CAUSA
1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata - ritenuta incontestata la responsabilità del convenuto nella causazione del CP_2 sinistro avvenuto il 23.01.14 quando l'attore mentre era a bordo Parte_1 del proprio tandem, era stato colpito da tergo dall'autovettura del convenuto ed era caduto a terra - esaminate le risultanze istruttorie, acquisite anche tramite l'espletata CTU, condannava il convenuto e la rispettiva compagnia di assicurazioni, in solido, al risarcimento dei danni patiti dall'attore.
pagina 2 di 8 I danni venivano quantificati dal Tribunale in misura di euro 6.233.26 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.859,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle somme sostenute per le spese sanitarie a far data dagli effettivi esborsi;
disponeva il giudice di primo grado che, all'importo come sopra liquidato, andava detratto quanto già effettivamente ricevuto dall'attore a titolo risarcitorio;
infine condannava i convenuti, in solido, al rimborso in favore di delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.900,00 oltre rimborso Parte_1 forfetario, IVA e CAP, come per legge, e poneva a carico dei convenuti le spese sostenute per la CTU.
2) La introduceva innanzi al Tribunale di Macerata il Controparte_1 procedimento di correzione di errore materiale della sentenza nella parte in cui non precisava quali somme già versate andassero effettivamente detratte dall'importo liquidato nella sentenza di primo grado: il Tribunale adito rigettava l'istanza ritenendo la sentenza priva di errori materiali e chiarendo che, dall'oggetto delle domande delle parti, era emerso che entrambe avevano dato atto del fatto che “alla somma liquidabile deve essere detratto sia l'importo percepito dall' che quello della . Org_1 Controparte_1
3) Avverso la sentenza n.1223/2018, proponeva appello Parte_1 contestando le risultanze della CTU e la conseguente quantificazione del danno biologico stimato nella misura del 4%; lamentava la limitazione delle prove testimoniali da parte del Tribunale, chiedendone l'integrazione in sede di appello e, infine, contestava che, in sede di procedimento di correzione di errore materiale della sentenza, il giudice aveva illegittimamente integrato la decisione dichiarando che dalla somma liquidata doveva essere detratto l'importo percepito dall' . Org_1
4) Si costituiva la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello, dando atto di aver corrisposto al in esecuzione della sentenza Pt_1 di primo grado, le somme riconosciute dal Tribunale - detratte quelle percepite dal danneggiato ante causam sia dall' sia, a titolo di acconto, dalla stessa Org_1 compagnia assicuratrice - e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 3 di 8 5) La Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello al difensore di e disponeva la rinnovazione della notifica all'appellato; quindi, CP_2 accertata la regolare notificazione dell'atto di appello, il collegio dichiarava la contumacia dell'appellato e, preso atto delle note scritte con cui le parti CP_2 precisavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe, il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1) Con il primo motivo di appello, il contesta che il Tribunale ha Pt_1 recepito acriticamente le risultanze della CTU al fine di fondare la motivazione della sentenza nonostante questa venga smentita sia dalla consulenza tecnica di parte, che stima un danno del 10-11%, sia dalla valutazione compiuta dall' Org_1 che, in data 8 gennaio 2015, aveva liquidato al un'indennità complessiva Pt_1 del 7%.
Il eccepisce l'illegittima stima al 2% delle lesioni alle coste ritenendo che Pt_1 il danno vada stimato in misura corrispondente all'1% per ciascuna costa e quindi complessivamente al 4% solo per le lesioni costali.
La difesa ritiene poi che il Tribunale abbia erroneamente escluso il nesso causale tra il sinistro e l'avulsione del dente premolare in quanto la perdita del dente è avvenuta dopo l'incidente, come risulta dal certificato del medico di base del 12 febbraio 2014 e sarebbe tale da legittimare un aumento del danno nella misura del 0,75%.
L'appellante contesta anche che il CTU ha omesso di considerare il referto della risonanza magnetica del dott. circa il “sospetto per sofferenza del Per_1 midollo su base compressiva” e la lesione al rachide cervicale che dovevano essere valutate, come da consulenza tecnica di parte, nell'ulteriore misura del
5%.
Contesta, infine, che il CTU sarebbe stato influenzato indirettamente dal certificato del casellario centrale infortuni prodotto dalla compagnia convenuta.
pagina 4 di 8 6.2) Il motivo di gravame non è fondato.
Invero il Tribunale ha correttamente escluso il nesso causale tra il sinistro subito dal signor e l'avulsione del premolare, in quanto il certificato Parte_1 del dott. del 12 febbraio 2014, valorizzato dall'appellante, è stato Per_2 redatto a distanza di diversi giorni dal sinistro e non evidenzia la effettiva causa che avrebbe determinato la perdita del dente, facendo generico riferimento ad una “avulsione traumatica” (cfr. doc. n.4 del fascicolo attoreo di primo grado).
Inoltre, come rilevato dal CTU, il primo certificato specialistico da parte del dott. medico chirurgo specialista in odontostomatologia, è Persona_3 successivo di oltre un anno e mezzo rispetto al sinistro di cui è causa (cfr. doc.
n.6, memoria 183, VI comma, c.p.c., certificato del 9 luglio 2015).
Entrambi i certificati non assumono decisivo rilievo alla luce del certificato del
Pronto Soccorso – in data 23.1.2014 - dal quale emerge che, in seguito al sinistro, l'odierno appellante ha riportato un “trauma cranico non commotivo distrazione rachide cervicale e dorsale contusione emitorace dx fianco dx contusione escoriata caviglia sx” e quindi lesioni che non hanno coinvolto anche il volto né comportato un trauma facciale, tale da influire negativamente sull'apparato dentario: in considerazione di ciò e tenuto conto del tempo trascorso tra il sinistro e le visite mediche in seguito alle quali sono stati redatti i certificati valorizzati dall'appellante (sopra indicati), si ritiene che non sia ravvisabile alcun concreto elemento di prova dal quale poter desumere che, quanto riscontrato in epoca successiva al sinistro (avulsione del secondo premolare superiore sinistro), sia direttamente ricollegabile all'incidente di cui si tratta.
Per quanto riguarda la lesione del rachide cervicale questa non può giustificare un aumento della valutazione del danno biologico, come richiesto dall'appellante, poiché il referto medico del Pronto Soccorso fa riferimento ad una “lieve algia del rachide cervicale”, che, come rilevato dal CTU, depone per un “trauma locale di entità contenuta”, tale quindi da escludere danni di natura permanente.
Né appare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante secondo cui il CTU avrebbe tenuto conto del pregresso trauma cranico e della lesione midollare pagina 5 di 8 risultante dal Casellario Centrale Infortuni prodotto dalla Compagnia di
Assicurazione in quanto il CTU, dott. , si limita a dare atto del pregresso Per_4 trauma, ma non ne tiene conto ai fini della quantificazione finale del danno biologico che, invece, ricava logicamente dalla circostanza che la lamentata limitazione funzionale antalgica del rachide cervicale (di modesta entità, come si è detto) è “anche compatibile con diffusa spondilodiscoartrosi” da cui l'appellante è affetto (cfr. ctu, p.7), spondilodiscoartrosi rilevata dal CTU tenendo conto della risonanza magnetica del dott. del 14.5.14. Per_5
Priva di fondamento è anche la doglianza secondo cui il Tribunale ed il CTU avrebbero dovuto riconoscere, in base ad un calcolo aritmetico, per ogni costa, un punto percentuale (1%, come indicato nelle tabelle di valutazione): infatti le fratture costali non risultavano scomposte o di particolare gravità ed, inoltre, correttamente il CTU, trattandosi di più menomazioni, ha valutato unitariamente le lesioni e, sulla base della entità dell'effettivo pregiudizio, ha accertato una complessiva invalidità permanente nella misura del 4%.
Per le argomentazioni svolte si ritiene che il CTU abbia in modo completo ed all'esito di approfonditi accertamenti valutato il danno, tenendo in considerazione le lesioni subite dal danneggiato in seguito al sinistro e le conseguenze pregiudizievoli direttamente ricollegabili all'incidente.
Il primo motivo di impugnazione va quindi respinto.
7) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con cui il lamenta Pt_1 la mancata ammissione della prova testimoniale (sui capitoli A,D,E,F della prima memoria depositata ex art. 183 VI comma c.p.c.) diretta a dimostrare il nesso causale tra il danno all'apparato dentario ed il sinistro, la personalizzazione del danno e la corretta quantificazione del danno alle cose.
Invero i capitoli A,E sono inammissibili, perché riguardano circostanze generiche ed implicanti valutazioni percluse ai testimoni (in ordine al valore commerciale del tandem coinvolto nel sinistro, cap. A, ed al fatto che l'avulsione dentaria sarebbe ricollegabile al sinistro, cap.E,), mentre i capitoli D, F non sono rilevanti ai fini della personalizzazione del danno atteso che non sono volti a provare conseguenze anomale, eccezionali e peculiari riconducibili al sinistro,
pagina 6 di 8 idonee a fondare la personalizzazione del danno e a giustificare il discostamento dai parametri tabellari (tra le altre Cass. civ. n. 14364/2019), in misura superiore a quella che, nella specie, è stata già riconosciuta dal Giudice di primo grado che a tale titolo ha liquidato la somma di euro 1.500,00.
Anche tale motivo va quindi respinto.
8) Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale in sede di procedimento per la correzione di errore materiale ha integrato la decisione specificando che dalla somma liquidata deve essere detratto l'importo già percepito dal danneggiato, versato dall' : la doglianza non è fondata. Org_1
Invero, tale statuizione è da considerarsi già contenuta nella sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha correttamente stabilito che “all'importo sopra liquidato andrà detratto quanto già effettivamente ricevuto dall'attore a titolo risarcitorio”: infatti è pacifico il principio secondo cui “l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al Org_1 lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito” (Cassazione civile, SS.UU., n. 12566/2018); ne consegue che non sono condivisibili le argomentazioni dell'appellante volte ad escludere la decurtazione delle somme già percepite dal danneggiato che, invece, vanno tenute in considerazione, come statuito dal primo giudice, in base alla entità della somma ricevuta dal medesimo e a prescindere dalla percentuale di invalidità riconosciuta dall' . Org_1
9) Per le considerazioni svolte l'appello va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, cui nel caso di specie non si ravvisano ragioni di deroga, deve disporsi la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modific., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
10) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a pagina 7 di 8 quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, respinge l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Parte_1
1223/2018, pubblicata il 20/10/2018; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che vengono liquidate in €. 567,00 per Controparte_1 la fase di studio della controversia, €. 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 17 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 640/2019
Promosso da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAETANI ROBERTO
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRATICELLI MASSIMILIAMO
APPELLATA
(C.F.: ), CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.
1223/2018, pubblicata il 20/10/2018 pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “
1. Condannare la , per conto Controparte_1 dell'assicurato , a corrispondere a il risarcimento del CP_2 Parte_1 danno biologico e materiale subito, a causa dell'incidente stradale del 23.1.14, nella misura del 7% riconosciuto dall' pertanto dichiarare congruo il Org_1 seguente importo, o la minor somma di giustizia: ● Danno biologico permanente al 7% = € 8.574,34 ● Invalidità temporanea totale (60 gg.)= € 2.785,00 ● invalidità temporanea parziale al 15% (30 gg.)= € 696,45 ● Invalidità temporanea parziale, al 25% (33 gg.)= € 383,05 ● Danno Morale personalizzato
(20% del danno liquidabile)= € 1.714,80 ● Spese mediche dentarie = € 1.500,00
● Danni materiali (bici, oggetti personali, cure mediche e fisioterapiche)= €
2.900,00 TOTALE €18.553,00 2. Dichiarare che, dalla somma liquidabile debba detrarsi quanto corrisposto dall' per il 7% d'inabilità permanente Org_1 riconosciuto, nel caso in cui la liquidazione finale del danno fosse riconosciuta superiore al 9% delle micropermanenti. Previa detrazione dal dovuto degli acconti corrisposti all' , nell'importo indicato in premessa.
3. Con Controparte_1 vittoria delle spese legali, in favore dell'avv. Gaetani, antistatario”.
Della appellata.: “rigetto integrale del proposto reclamo, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite, ex art.91
c.p.c..”.
FATTI DI CAUSA
1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata - ritenuta incontestata la responsabilità del convenuto nella causazione del CP_2 sinistro avvenuto il 23.01.14 quando l'attore mentre era a bordo Parte_1 del proprio tandem, era stato colpito da tergo dall'autovettura del convenuto ed era caduto a terra - esaminate le risultanze istruttorie, acquisite anche tramite l'espletata CTU, condannava il convenuto e la rispettiva compagnia di assicurazioni, in solido, al risarcimento dei danni patiti dall'attore.
pagina 2 di 8 I danni venivano quantificati dal Tribunale in misura di euro 6.233.26 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.859,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle somme sostenute per le spese sanitarie a far data dagli effettivi esborsi;
disponeva il giudice di primo grado che, all'importo come sopra liquidato, andava detratto quanto già effettivamente ricevuto dall'attore a titolo risarcitorio;
infine condannava i convenuti, in solido, al rimborso in favore di delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.900,00 oltre rimborso Parte_1 forfetario, IVA e CAP, come per legge, e poneva a carico dei convenuti le spese sostenute per la CTU.
2) La introduceva innanzi al Tribunale di Macerata il Controparte_1 procedimento di correzione di errore materiale della sentenza nella parte in cui non precisava quali somme già versate andassero effettivamente detratte dall'importo liquidato nella sentenza di primo grado: il Tribunale adito rigettava l'istanza ritenendo la sentenza priva di errori materiali e chiarendo che, dall'oggetto delle domande delle parti, era emerso che entrambe avevano dato atto del fatto che “alla somma liquidabile deve essere detratto sia l'importo percepito dall' che quello della . Org_1 Controparte_1
3) Avverso la sentenza n.1223/2018, proponeva appello Parte_1 contestando le risultanze della CTU e la conseguente quantificazione del danno biologico stimato nella misura del 4%; lamentava la limitazione delle prove testimoniali da parte del Tribunale, chiedendone l'integrazione in sede di appello e, infine, contestava che, in sede di procedimento di correzione di errore materiale della sentenza, il giudice aveva illegittimamente integrato la decisione dichiarando che dalla somma liquidata doveva essere detratto l'importo percepito dall' . Org_1
4) Si costituiva la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello, dando atto di aver corrisposto al in esecuzione della sentenza Pt_1 di primo grado, le somme riconosciute dal Tribunale - detratte quelle percepite dal danneggiato ante causam sia dall' sia, a titolo di acconto, dalla stessa Org_1 compagnia assicuratrice - e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 3 di 8 5) La Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello al difensore di e disponeva la rinnovazione della notifica all'appellato; quindi, CP_2 accertata la regolare notificazione dell'atto di appello, il collegio dichiarava la contumacia dell'appellato e, preso atto delle note scritte con cui le parti CP_2 precisavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe, il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1) Con il primo motivo di appello, il contesta che il Tribunale ha Pt_1 recepito acriticamente le risultanze della CTU al fine di fondare la motivazione della sentenza nonostante questa venga smentita sia dalla consulenza tecnica di parte, che stima un danno del 10-11%, sia dalla valutazione compiuta dall' Org_1 che, in data 8 gennaio 2015, aveva liquidato al un'indennità complessiva Pt_1 del 7%.
Il eccepisce l'illegittima stima al 2% delle lesioni alle coste ritenendo che Pt_1 il danno vada stimato in misura corrispondente all'1% per ciascuna costa e quindi complessivamente al 4% solo per le lesioni costali.
La difesa ritiene poi che il Tribunale abbia erroneamente escluso il nesso causale tra il sinistro e l'avulsione del dente premolare in quanto la perdita del dente è avvenuta dopo l'incidente, come risulta dal certificato del medico di base del 12 febbraio 2014 e sarebbe tale da legittimare un aumento del danno nella misura del 0,75%.
L'appellante contesta anche che il CTU ha omesso di considerare il referto della risonanza magnetica del dott. circa il “sospetto per sofferenza del Per_1 midollo su base compressiva” e la lesione al rachide cervicale che dovevano essere valutate, come da consulenza tecnica di parte, nell'ulteriore misura del
5%.
Contesta, infine, che il CTU sarebbe stato influenzato indirettamente dal certificato del casellario centrale infortuni prodotto dalla compagnia convenuta.
pagina 4 di 8 6.2) Il motivo di gravame non è fondato.
Invero il Tribunale ha correttamente escluso il nesso causale tra il sinistro subito dal signor e l'avulsione del premolare, in quanto il certificato Parte_1 del dott. del 12 febbraio 2014, valorizzato dall'appellante, è stato Per_2 redatto a distanza di diversi giorni dal sinistro e non evidenzia la effettiva causa che avrebbe determinato la perdita del dente, facendo generico riferimento ad una “avulsione traumatica” (cfr. doc. n.4 del fascicolo attoreo di primo grado).
Inoltre, come rilevato dal CTU, il primo certificato specialistico da parte del dott. medico chirurgo specialista in odontostomatologia, è Persona_3 successivo di oltre un anno e mezzo rispetto al sinistro di cui è causa (cfr. doc.
n.6, memoria 183, VI comma, c.p.c., certificato del 9 luglio 2015).
Entrambi i certificati non assumono decisivo rilievo alla luce del certificato del
Pronto Soccorso – in data 23.1.2014 - dal quale emerge che, in seguito al sinistro, l'odierno appellante ha riportato un “trauma cranico non commotivo distrazione rachide cervicale e dorsale contusione emitorace dx fianco dx contusione escoriata caviglia sx” e quindi lesioni che non hanno coinvolto anche il volto né comportato un trauma facciale, tale da influire negativamente sull'apparato dentario: in considerazione di ciò e tenuto conto del tempo trascorso tra il sinistro e le visite mediche in seguito alle quali sono stati redatti i certificati valorizzati dall'appellante (sopra indicati), si ritiene che non sia ravvisabile alcun concreto elemento di prova dal quale poter desumere che, quanto riscontrato in epoca successiva al sinistro (avulsione del secondo premolare superiore sinistro), sia direttamente ricollegabile all'incidente di cui si tratta.
Per quanto riguarda la lesione del rachide cervicale questa non può giustificare un aumento della valutazione del danno biologico, come richiesto dall'appellante, poiché il referto medico del Pronto Soccorso fa riferimento ad una “lieve algia del rachide cervicale”, che, come rilevato dal CTU, depone per un “trauma locale di entità contenuta”, tale quindi da escludere danni di natura permanente.
Né appare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante secondo cui il CTU avrebbe tenuto conto del pregresso trauma cranico e della lesione midollare pagina 5 di 8 risultante dal Casellario Centrale Infortuni prodotto dalla Compagnia di
Assicurazione in quanto il CTU, dott. , si limita a dare atto del pregresso Per_4 trauma, ma non ne tiene conto ai fini della quantificazione finale del danno biologico che, invece, ricava logicamente dalla circostanza che la lamentata limitazione funzionale antalgica del rachide cervicale (di modesta entità, come si è detto) è “anche compatibile con diffusa spondilodiscoartrosi” da cui l'appellante è affetto (cfr. ctu, p.7), spondilodiscoartrosi rilevata dal CTU tenendo conto della risonanza magnetica del dott. del 14.5.14. Per_5
Priva di fondamento è anche la doglianza secondo cui il Tribunale ed il CTU avrebbero dovuto riconoscere, in base ad un calcolo aritmetico, per ogni costa, un punto percentuale (1%, come indicato nelle tabelle di valutazione): infatti le fratture costali non risultavano scomposte o di particolare gravità ed, inoltre, correttamente il CTU, trattandosi di più menomazioni, ha valutato unitariamente le lesioni e, sulla base della entità dell'effettivo pregiudizio, ha accertato una complessiva invalidità permanente nella misura del 4%.
Per le argomentazioni svolte si ritiene che il CTU abbia in modo completo ed all'esito di approfonditi accertamenti valutato il danno, tenendo in considerazione le lesioni subite dal danneggiato in seguito al sinistro e le conseguenze pregiudizievoli direttamente ricollegabili all'incidente.
Il primo motivo di impugnazione va quindi respinto.
7) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con cui il lamenta Pt_1 la mancata ammissione della prova testimoniale (sui capitoli A,D,E,F della prima memoria depositata ex art. 183 VI comma c.p.c.) diretta a dimostrare il nesso causale tra il danno all'apparato dentario ed il sinistro, la personalizzazione del danno e la corretta quantificazione del danno alle cose.
Invero i capitoli A,E sono inammissibili, perché riguardano circostanze generiche ed implicanti valutazioni percluse ai testimoni (in ordine al valore commerciale del tandem coinvolto nel sinistro, cap. A, ed al fatto che l'avulsione dentaria sarebbe ricollegabile al sinistro, cap.E,), mentre i capitoli D, F non sono rilevanti ai fini della personalizzazione del danno atteso che non sono volti a provare conseguenze anomale, eccezionali e peculiari riconducibili al sinistro,
pagina 6 di 8 idonee a fondare la personalizzazione del danno e a giustificare il discostamento dai parametri tabellari (tra le altre Cass. civ. n. 14364/2019), in misura superiore a quella che, nella specie, è stata già riconosciuta dal Giudice di primo grado che a tale titolo ha liquidato la somma di euro 1.500,00.
Anche tale motivo va quindi respinto.
8) Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale in sede di procedimento per la correzione di errore materiale ha integrato la decisione specificando che dalla somma liquidata deve essere detratto l'importo già percepito dal danneggiato, versato dall' : la doglianza non è fondata. Org_1
Invero, tale statuizione è da considerarsi già contenuta nella sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha correttamente stabilito che “all'importo sopra liquidato andrà detratto quanto già effettivamente ricevuto dall'attore a titolo risarcitorio”: infatti è pacifico il principio secondo cui “l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al Org_1 lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito” (Cassazione civile, SS.UU., n. 12566/2018); ne consegue che non sono condivisibili le argomentazioni dell'appellante volte ad escludere la decurtazione delle somme già percepite dal danneggiato che, invece, vanno tenute in considerazione, come statuito dal primo giudice, in base alla entità della somma ricevuta dal medesimo e a prescindere dalla percentuale di invalidità riconosciuta dall' . Org_1
9) Per le considerazioni svolte l'appello va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, cui nel caso di specie non si ravvisano ragioni di deroga, deve disporsi la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modific., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
10) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a pagina 7 di 8 quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, respinge l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Parte_1
1223/2018, pubblicata il 20/10/2018; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che vengono liquidate in €. 567,00 per Controparte_1 la fase di studio della controversia, €. 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 17 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
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