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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2025 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI, 5 60015 C.F._2
CO IT presso il Difensore BE RE
ATTORI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
presso il Difensore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Essi chiedono emettersi sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.) che tenga luogo del contratto non concluso: nella specie, dell'atto di vendita dei beni immobili consistenti in terreni a destinazione edificatoria, siti in Ferrara di Monte Baldo (VR), catastalmente identificati al fg. 12, p.lla 412, mq. 657, RD 0,41, RA 0,1; fg. 12, p.lla 403, mq 53, RD
0,03, RA 0,01; fg. 12, p.lla 457, mq 7, cl.2, RD 0,01, RA 0,01.
L'atto è dovuto trattandosi di adempimento del contratto di transazione già
concluso in data 08.11.2024. Il termine finale era il 30.12.2024. Gli attori hanno più
volte compulsato inutilmente parte venditrice, così dimostrando buona fede e correttezza avendo fatto quanto in loro potere per addivenire alla stipula. Parte
convenuta non si è costituita e dunque le circostanze predette non sono oggetto di alcuna contraria allegazione.
2. Sul punto va doverosamente premesso che la contumacia “integra un
comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non
contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova [e che]
non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione
probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla
circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a
contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 24885/2014). Se
dunque “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun
significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo
negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
pagina 2 di 4 contraddittorio” (Cass. 10554/1994), è pur vero che il contegno della convenuta emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati;
inerzia che va dunque valutata in relazione agli elementi di prova forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta: diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita.
3. Sussiste dunque il diritto degli attori, che hanno pienamente provato il fatto costitutivo della propria pretesa, ad ottenere sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda;
e per l'effetto
Trasferisce ai sigg.ri e , in atti identificati, in ragione Parte_1 Parte_2
del 50% ciascuno, la piena proprietà dei beni immobili consistenti in terreni a destinazione edificatoria, siti in Ferrara di Monte Baldo (VR), catastalmente identificati al fg. 12, p.lla 412, mq. 657, RD 0,41, RA 0,1; fg. 12, p.lla 403, mq 53, RD
0,03, RA 0,01; fg. 12, p.lla 457, mq 7, cl.2, RD 0,01, RA 0,01;
Ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, provvisoriamente esecutiva, e ad ogni formalità conseguente e pagina 3 di 4 necessaria;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00
oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1360/2025 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI, 5 60015 C.F._2
CO IT presso il Difensore BE RE
ATTORI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
presso il Difensore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Essi chiedono emettersi sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.) che tenga luogo del contratto non concluso: nella specie, dell'atto di vendita dei beni immobili consistenti in terreni a destinazione edificatoria, siti in Ferrara di Monte Baldo (VR), catastalmente identificati al fg. 12, p.lla 412, mq. 657, RD 0,41, RA 0,1; fg. 12, p.lla 403, mq 53, RD
0,03, RA 0,01; fg. 12, p.lla 457, mq 7, cl.2, RD 0,01, RA 0,01.
L'atto è dovuto trattandosi di adempimento del contratto di transazione già
concluso in data 08.11.2024. Il termine finale era il 30.12.2024. Gli attori hanno più
volte compulsato inutilmente parte venditrice, così dimostrando buona fede e correttezza avendo fatto quanto in loro potere per addivenire alla stipula. Parte
convenuta non si è costituita e dunque le circostanze predette non sono oggetto di alcuna contraria allegazione.
2. Sul punto va doverosamente premesso che la contumacia “integra un
comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non
contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova [e che]
non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione
probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla
circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a
contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 24885/2014). Se
dunque “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun
significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo
negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
pagina 2 di 4 contraddittorio” (Cass. 10554/1994), è pur vero che il contegno della convenuta emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati;
inerzia che va dunque valutata in relazione agli elementi di prova forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta: diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita.
3. Sussiste dunque il diritto degli attori, che hanno pienamente provato il fatto costitutivo della propria pretesa, ad ottenere sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda;
e per l'effetto
Trasferisce ai sigg.ri e , in atti identificati, in ragione Parte_1 Parte_2
del 50% ciascuno, la piena proprietà dei beni immobili consistenti in terreni a destinazione edificatoria, siti in Ferrara di Monte Baldo (VR), catastalmente identificati al fg. 12, p.lla 412, mq. 657, RD 0,41, RA 0,1; fg. 12, p.lla 403, mq 53, RD
0,03, RA 0,01; fg. 12, p.lla 457, mq 7, cl.2, RD 0,01, RA 0,01;
Ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, provvisoriamente esecutiva, e ad ogni formalità conseguente e pagina 3 di 4 necessaria;
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00
oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4