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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 15/09/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. SANTINI FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con gli Avv.ti PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 21/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
- nel merito, in via principale: disattesa e respinta ogni istanza, eccezione e difesa avversaria, accogliere la presente opposizione e revocare, annullare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, di conseguenza, condannare il Sig. alla restituzione della somma di € 5.281,95. CP_1
PER IL RESISTENTE
Rigettare l'opposizione avversaria, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la refusione dei compensi professionali rifusi, da distrarsi all'avv. Valentina Ponte, antistatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/09/2023 in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, spiegava opposizione avverso il decreto N. 110/2023 con cui veniva ad essa ingiunto il pagamento a favore del dipendente dell'importo capitale di € 4.250,91 oltre CP_1 interessi, rivalutazione e spese a titolo di saldo TFR di cui alla busta paga di ottobre 2022.
Assumeva in particolare la società datrice la non debenza del TFR, in quanto nel corso del rapporto di lavoro intercorso inter partes, il lavoratore ha maturato a titolo di spettanze di cui alle buste paga la somma complessiva di € 74.226,91, interamente versata dal datore di lavoro prima della data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo tramite bonifici bancari.
In relazione a tali bonifici il lavoratore ha dedotto che in data 11.8.2022 gli è stata bonificata la somma di €
2.375,00 ed imputata a pagamento della retribuzione di luglio;
in data 23.9.2022 gli è stata bonificata la somma di € 469,00 in relazione alla retribuzione di agosto;
solo successivamente sono state emesse le buste paga di settembre 2022 (in data 17.10.2022) e di ottobre 2022, comprensiva del TFR (in data 16.11.2022); seguiva la lettera del 3.2.2023 del sindacato Cisl che chiedeva il saldo della busta paga di agosto ed il pagamento delle buste paga di settembre e di ottobre, cui seguiva il bonifico di € 1.576,00 in data 9.2.2023
a saldo della busta paga di agosto, a pagamento di quella di settembre e quale acconto sulla busta paga di ottobre.
A questo punto l'adito Tribunale rileva l'efficacia dirimente in punto di diritto dell'indirizzo giurisprudenziale sancito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza N. 25734/18, cui si aderisce, in forza del quale, stabilito che l'imputazione di pagamento si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del soggetto datoriale e che il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, si considera che il compenso erogato al lavoratore, senza specificazione alcuna su differenti titoli e in assenza di un patto di conglobamento, riguarda la sola prestazione ordinaria e non comprende voci differenti quali il TFR, ferie, festività, tredicesima mensilità.
Nel caso di specie risulta pertanto operante la presunzione di riferibilità delle somme erogate dal datore di lavoro alla sola prestazione ordinaria e, come affermato dalla Suprema Corte, “di tale presunzione potrà avvalersi il lavoratore senza necessità di fornire ulteriori elementi probatori a riguardo”.
Conseguentemente va rigettata la promossa opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge la promossa opposizione confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo n° 110/2023 già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
2) Condanna altresì la in persona del legale rappresentante pro – Parte_2
tempore, a rifondere al procuratore antistatario del convenuto le spese di lite, CP_1
complessivamente liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 21/11/2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci