Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 29 MAGGIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 1313/2024 R.G.
TRA
nato il [...] a [...], difeso dall'avv. Giuseppe Ivan Artico Parte_1
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 30.01.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dello status di persona disabile ex L.104/92 con connotazione di gravità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3°, con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui è affetto il periziato non determina la necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Infine, la parte ricorrente fa riferimento a un complesso patologico altamente invalidante che non sarebbe stato considerato in maniera approfondita, che il CTu ha, invece, diligentemente esaminato, ed esaurientemente valutato e motivato, in relazione al quale ha affermato che il quadro morboso riscontrato non incide sulle conclusioni diagnostiche. Il CTu ha, infatti, evidenziato che “ non vi sono patologie in grado di minare l'autosufficienza fisica
o psichica ovvero “l'autonomia personale”, al punto tale da richiedere la necessità di un aiuto o di un'assistenza da parte di terzi (“intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione”).
Né in tale fase è stata depositata documentazione medica successiva all'espletamento della CTU, attestatane l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, giacché la documentazione medica depositata con ricorso in opposizione, è già stato attentamente valutata dal Ctu in sede di Atp.
Né dalla documentazione medica depositata contestualmente alle note di udienza per l'udienza odierna si evince l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle precedenti in maniera tale da necessitare di un intervento assistenziale permanente, globale e continuativo così come richiesto dalla norma richiamata.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3°- Legge 104/92.
Quanto alle spese, dalla documentazione in atti, emerge che parte ricorrente non ha diritto dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.; tuttavia le complessive condizioni di salute della parte giustificano la compensazione per metà delle spese di lite;
il residuo segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti in solido e liquidate con separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 1.517,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTu, a carico di entrambe le parti in solido e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Nola, lì 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini