TAR
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06708/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00630 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06708/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6708 del 2025, proposto dalla sig.ra
CH EZ, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma, in parte qua,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta,
n. 15815/2025 del 27 agosto 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 4331/2025. N. 06708/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. IE De
DI, udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Federico Basilica e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con l'appello in epigrafe la sig.ra CH EZ, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con qualifica di Collaboratore Scolastico dal 1° settembre
2011, impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 15815/2025 del 27 agosto
2025, nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese, chiedendone la riforma in parte qua;
- che il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante per ottenere l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Roma, IV Sezione Lavoro, n.
727/2024 del 26 febbraio 2024, la quale: I) ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in varie scuole statali a partire dall'anno scolastico 1999/2000 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, ai fini sia della ricostruzione della carriera, sia delle maggiorazioni retributive connesse all'anzianità maturata sulla base di tali contratti; II) per l'effetto, ha dichiarato il diritto della sig.ra
EZ a essere inquadrata nella III^ fascia stipendiale di cui al CCNL 2009 (anni
9-14) a decorrere dal 14 gennaio 2012, con anzianità a tale data di anni 10, mesi 4 e giorni 27; III) ancora, ha condannato il Ministero a pagarle la somma di € 12.243,11, oltre i ratei di tredicesima mensilità, a titolo di differenze retributive maturate a seguito N. 06708/2025 REG.RIC.
dell'esatta ricostruzione di carriera, nonché della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; IV) da ultimo, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
- che il T.A.R., nell'accogliere il ricorso in ottemperanza, ha compensato le spese di lite, “stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame”;
- che con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come novellato dal d.m. n. 147/2022, e degli artt. 24 e
111 Cost., poiché la sentenza appellata avrebbe statuito la compensazione delle spese pur non versandosi in alcuna delle ipotesi in cui la legge lo consente, cosicché la stessa sarebbe da riformare in parte qua, con riconoscimento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle dell'appello;
- che, in particolare, ad avviso dell'appellante le ragioni poste dalla sentenza di prime cure a fondamento della decisione di compensare le spese non sarebbero idonee a giustificarla, poiché esse dipenderebbero dalle difficoltà di carattere organizzativo dovute all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie, in relazione alle quali sono pendenti molti procedimenti giurisdizionali, nonché all'assenza di risorse nell'attuale congiuntura economica per fronteggiare tempestivamente tutte le richieste delle parti: come tali, però, dette ragioni atterrebbero esclusivamente a problematiche di organizzazione interna del Ministero, che per ciò stesso non potrebbero essere fatte gravare sulla parte vittoriosa in giudizio con il meccanismo della compensazione delle spese e, peraltro, nella fattispecie in esame la P.A. non avrebbe nemmeno allegato le suindicate difficoltà organizzative;
- che secondo l'appellante, oltre a non essere rinvenibili nel caso de quo i presupposti in presenza ai quali l'art. 92, secondo comma, c.p.c. consente la compensazione delle spese, quest'ultima non si potrebbe neppure giustificare con il carattere seriale della N. 06708/2025 REG.RIC.
controversia, cosicché, in conclusione, il primo giudice avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa in giudizio attraverso l'utilizzo dei valori tariffari stabiliti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022;
- che per l'effetto l'appellante ha chiesto che le spese del giudizio di ottemperanza le fossero liquidate, alla stregua delle vigenti tabelle, nell'importo di € 3.613,00 per il giudizio di primo grado;
Considerato inoltre:
- che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto formale, resistendo all'appello di controparte;
- che l'appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente della parte pubblica, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell'appellante siano fondate nei limiti di seguito esposti;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto di impugnazione la statuizione con cui il T.A.R. ha compensato tra le parti le spese del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro;
- che tale statuizione è tuttavia erronea, perché disposta in contrasto, senza giustificato motivo, con il criterio della soccombenza stabilito dalla legge e, in particolare, dall'art. 26 c.p.a. e dall'art. 91 c.p.c., richiamato dal precedente;
- che per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un'ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste laddove la regolazione delle spese prescinda dalla vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, in caso di compensazione delle spese l'onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione N. 06708/2025 REG.RIC.
esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese
(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 23 maggio 2025, n. 4519; id., 18 maggio 2023 n.
4953; Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7874; id., 16 marzo 2020 n. 1850; Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093);
- che le ragioni poste dalla sentenza a fondamento della compensazione delle spese di lite, basate sulla serialità del contenzioso, non rispettano il riferito onere rinforzato di motivazione gravante sul giudice che decida di compensare le spese, né, più in generale, la regola in base alla quale il giudice gode sì di ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis,
C.d.S., Sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425; Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262; Sez.
II, 9 maggio 2024, n. 4201; Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 950; Sez. V, 8 gennaio 2024,
n. 274; Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 362);
- che, invero, nel caso di specie l'abnormità della statuizione si rinviene nel fatto che la serialità del contenzioso dipende dalla condotta del Ministero di persistente (e ingiustificata) inottemperanza alle statuizioni giudiziali, che viene così premiata del tutto illogicamente (C.d.S., Sez. VII, 3 dicembre 2025, n. 9528);
- che in ogni caso la serialità del contenzioso, in disparte la sua imputabilità alla condotta della P.A., è circostanza che può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo, ma che non rientra tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza (C.d.S.,
Sez. VII, 30 dicembre 2025, n. 10394) e che, pertanto, non è idonea a giustificare la compensazione delle spese;
- che per quanto riguarda la liquidazione nella presente sede delle spese del giudizio di ottemperanza, è d'uopo rammentare che questa Sezione si è già espressa in fattispecie identiche, relative al servizio pre-ruolo, o in altre fattispecie analoghe, in numerosissimi precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. N. 06708/2025 REG.RIC.
4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre 2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell'11 novembre
2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi” (cfr.
C.d.S., Sez. VII, 11 dicembre 2024, n. 1003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022, n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636; v. altresì l'art. 74 c.p.a., che per le sentenze semplificate dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”);
- che, invero, il quadro normativo ora citato “dimostra che l'ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand'anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell'azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l'iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice
(Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605)” (così C.d.S., Sez. VII, n. 9553/2022, cit.);
- che pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez.
VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa
Sezione nn. 3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del 2025, che hanno stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque comparabili a quella ora in esame, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata; N. 06708/2025 REG.RIC.
Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere l'appello nei termini sopra visti e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, di liquidare le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato;
Ritenuto, da ultimo, di liquidare secondo soccombenza le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato e in favore dell'appellante, nella misura forfettaria di € 300,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato), tenuto conto del fatto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato solo il capo della sentenza relativo alle spese di lite (C.d.S.,
Sez. VII, nn. 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, citt.);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in via forfettaria in € 800,00
(ottocento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere all'appellante le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 300,00
(trecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 06708/2025 REG.RIC.
LA SA, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De DI, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
IE De DI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SA
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00630 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06708/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6708 del 2025, proposto dalla sig.ra
CH EZ, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma, in parte qua,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta,
n. 15815/2025 del 27 agosto 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 4331/2025. N. 06708/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. IE De
DI, udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Federico Basilica e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con l'appello in epigrafe la sig.ra CH EZ, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con qualifica di Collaboratore Scolastico dal 1° settembre
2011, impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 15815/2025 del 27 agosto
2025, nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese, chiedendone la riforma in parte qua;
- che il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante per ottenere l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Roma, IV Sezione Lavoro, n.
727/2024 del 26 febbraio 2024, la quale: I) ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in varie scuole statali a partire dall'anno scolastico 1999/2000 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, ai fini sia della ricostruzione della carriera, sia delle maggiorazioni retributive connesse all'anzianità maturata sulla base di tali contratti; II) per l'effetto, ha dichiarato il diritto della sig.ra
EZ a essere inquadrata nella III^ fascia stipendiale di cui al CCNL 2009 (anni
9-14) a decorrere dal 14 gennaio 2012, con anzianità a tale data di anni 10, mesi 4 e giorni 27; III) ancora, ha condannato il Ministero a pagarle la somma di € 12.243,11, oltre i ratei di tredicesima mensilità, a titolo di differenze retributive maturate a seguito N. 06708/2025 REG.RIC.
dell'esatta ricostruzione di carriera, nonché della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; IV) da ultimo, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
- che il T.A.R., nell'accogliere il ricorso in ottemperanza, ha compensato le spese di lite, “stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame”;
- che con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come novellato dal d.m. n. 147/2022, e degli artt. 24 e
111 Cost., poiché la sentenza appellata avrebbe statuito la compensazione delle spese pur non versandosi in alcuna delle ipotesi in cui la legge lo consente, cosicché la stessa sarebbe da riformare in parte qua, con riconoscimento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle dell'appello;
- che, in particolare, ad avviso dell'appellante le ragioni poste dalla sentenza di prime cure a fondamento della decisione di compensare le spese non sarebbero idonee a giustificarla, poiché esse dipenderebbero dalle difficoltà di carattere organizzativo dovute all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie, in relazione alle quali sono pendenti molti procedimenti giurisdizionali, nonché all'assenza di risorse nell'attuale congiuntura economica per fronteggiare tempestivamente tutte le richieste delle parti: come tali, però, dette ragioni atterrebbero esclusivamente a problematiche di organizzazione interna del Ministero, che per ciò stesso non potrebbero essere fatte gravare sulla parte vittoriosa in giudizio con il meccanismo della compensazione delle spese e, peraltro, nella fattispecie in esame la P.A. non avrebbe nemmeno allegato le suindicate difficoltà organizzative;
- che secondo l'appellante, oltre a non essere rinvenibili nel caso de quo i presupposti in presenza ai quali l'art. 92, secondo comma, c.p.c. consente la compensazione delle spese, quest'ultima non si potrebbe neppure giustificare con il carattere seriale della N. 06708/2025 REG.RIC.
controversia, cosicché, in conclusione, il primo giudice avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa in giudizio attraverso l'utilizzo dei valori tariffari stabiliti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022;
- che per l'effetto l'appellante ha chiesto che le spese del giudizio di ottemperanza le fossero liquidate, alla stregua delle vigenti tabelle, nell'importo di € 3.613,00 per il giudizio di primo grado;
Considerato inoltre:
- che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto formale, resistendo all'appello di controparte;
- che l'appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente della parte pubblica, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell'appellante siano fondate nei limiti di seguito esposti;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto di impugnazione la statuizione con cui il T.A.R. ha compensato tra le parti le spese del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro;
- che tale statuizione è tuttavia erronea, perché disposta in contrasto, senza giustificato motivo, con il criterio della soccombenza stabilito dalla legge e, in particolare, dall'art. 26 c.p.a. e dall'art. 91 c.p.c., richiamato dal precedente;
- che per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un'ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste laddove la regolazione delle spese prescinda dalla vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, in caso di compensazione delle spese l'onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione N. 06708/2025 REG.RIC.
esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese
(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 23 maggio 2025, n. 4519; id., 18 maggio 2023 n.
4953; Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7874; id., 16 marzo 2020 n. 1850; Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093);
- che le ragioni poste dalla sentenza a fondamento della compensazione delle spese di lite, basate sulla serialità del contenzioso, non rispettano il riferito onere rinforzato di motivazione gravante sul giudice che decida di compensare le spese, né, più in generale, la regola in base alla quale il giudice gode sì di ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis,
C.d.S., Sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425; Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262; Sez.
II, 9 maggio 2024, n. 4201; Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 950; Sez. V, 8 gennaio 2024,
n. 274; Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 362);
- che, invero, nel caso di specie l'abnormità della statuizione si rinviene nel fatto che la serialità del contenzioso dipende dalla condotta del Ministero di persistente (e ingiustificata) inottemperanza alle statuizioni giudiziali, che viene così premiata del tutto illogicamente (C.d.S., Sez. VII, 3 dicembre 2025, n. 9528);
- che in ogni caso la serialità del contenzioso, in disparte la sua imputabilità alla condotta della P.A., è circostanza che può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo, ma che non rientra tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza (C.d.S.,
Sez. VII, 30 dicembre 2025, n. 10394) e che, pertanto, non è idonea a giustificare la compensazione delle spese;
- che per quanto riguarda la liquidazione nella presente sede delle spese del giudizio di ottemperanza, è d'uopo rammentare che questa Sezione si è già espressa in fattispecie identiche, relative al servizio pre-ruolo, o in altre fattispecie analoghe, in numerosissimi precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. N. 06708/2025 REG.RIC.
4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre 2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell'11 novembre
2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi” (cfr.
C.d.S., Sez. VII, 11 dicembre 2024, n. 1003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022, n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636; v. altresì l'art. 74 c.p.a., che per le sentenze semplificate dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”);
- che, invero, il quadro normativo ora citato “dimostra che l'ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand'anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell'azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l'iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice
(Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605)” (così C.d.S., Sez. VII, n. 9553/2022, cit.);
- che pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez.
VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa
Sezione nn. 3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del 2025, che hanno stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque comparabili a quella ora in esame, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata; N. 06708/2025 REG.RIC.
Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere l'appello nei termini sopra visti e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, di liquidare le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato;
Ritenuto, da ultimo, di liquidare secondo soccombenza le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato e in favore dell'appellante, nella misura forfettaria di € 300,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato), tenuto conto del fatto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato solo il capo della sentenza relativo alle spese di lite (C.d.S.,
Sez. VII, nn. 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, citt.);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in via forfettaria in € 800,00
(ottocento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere all'appellante le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 300,00
(trecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 06708/2025 REG.RIC.
LA SA, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De DI, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
IE De DI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
LA SA