Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2661 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 con l'avv.to DAMASO ELSA, e , nato a [...] il CP_1
04/03/1981, con l'avv.to ZITO ANTONELLA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
DRUENTO (TO), il 06.07.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di DRUENTO (TO), al n. 5, P. II, serie A, anno 2013.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/06/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 31.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti chiedevano emettersi sentenza parziale, limitatamente in ordine alla domanda di separazione, ribadendo la concorde volontà di separarsi, alle condizioni del
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di continuare a convivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti per il proseguimento di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia di separazione, alle condizioni del ricorso, non sussistendo prole e nulla avendo osservato il PM.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, se ne dispone il prosieguo, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], così provvede: CP_1
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
2) DISPONE il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore