Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il compimento di un atto fraudolento o simulato che ostacoli o ritardi nell'azione l'avente diritto, a prescindere dalla effettiva realizzazione dello scopo perseguito (Fattispecie relativa al conferimento in un fondo patrimoniale dell'unico bene immobile suscettibile di pignoramento da parte dell'imputato che era stato condannato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).
Commentario • 1
- 1. Pignoramento fondo patrimoniale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2016, n. 7525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7525 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
7 5 25/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENT. NO 160 Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Presidente - - Rel. Consigliere - RG N° 26869/14 Dott. ANDREA TRONCI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. EMILIA ANNA GI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI SS N. IL 15/01/1973 avverso la sentenza n. 6407/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/12/2013 F visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udito il difensore Avv. GIAMPIERO CHIODO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
R.G.Cass. n. 26869/14 Corte Suprema di Cassazione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20.12.2013, in totale riforma della pronuncia del giudice monocratico del Tribunale di Milano che ne aveva disposto l'assoluzione con ampia - formula, perché il fatto non sussiste - la Corte d'Appello del capoluogo, adita a seguito di impugnazione proposta dal P.G. e dalla p.c., dichiarava DR GI colpevole del contestato reato di cui all'art. 388 cod. pen. perché, condannato con sentenza 09.10.2009 del Tribunale di Milano, quale colpevole del reato di truffa, al pagamento della provvisionale di € 300.000,00 in favore della parte civile F.C.M. s.n.c., il successivo 02.11.2009 conferiva l'unico bene immobile suscettibile di pignoramento, di cui era proprietario, nel fondo patrimoniale costituito in pari data con atto debitamente trascritto, “al fine di rendere difficoltoso ogni atto teso a recuperare quanto liquidato dal Tribunale". Donde la condanna dell'imputato alla pena di giustizia di mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della medesima società F.M.C. Osservava il giudice distrettuale che le perplessità palesate dal Tribunale, conseguentemente pervenuto alla pronuncia della gravata sentenza ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., non avevano ragion d'essere, atteso che le finalità del fondo patrimoniale sono stabilite per legge;
che è sempre la legge a stabilire i limiti entro cui i beni che ne fanno parte possono essere aggrediti, ossia solo per il soddisfacimento dei crediti maturati in relazione ai bisogni della famiglia;
che la finalità fraudolenta della costituzione del detto fondo di sovente utilizzato quale artificio per sottrarsi - -all'adempimento delle obbligazioni tributarie discendeva per via logica, avuto riguardo alla fattispecie in esame, in ragione del ruolo attivo svolto dal GI nella perpetrazione della truffa alla base della disposta provvisionale (essendo nel frattempo divenuta irrevocabile la condanna per l'anzidetto reato), nonché della sintomatica prossimità temporale fra la condanna al pagamento della cospicua provvisionale di cui trattasi e la devoluzione dei beni al fondo patrimoniale, avvenuta ad appena tre settimane di distanza. Non senza aggiungere come anche in passato il GI avesse tenuto una condotta del tutto sovrapponibile a quella in esame, allorché, dopo aver acquistato in comproprietà due immobili siti in Legnano, il 20 gennaio 2004, con contestuale iscrizione di ipoteca volontaria in favore di un istituto di credito, il successivo 13 febbraio dello stesso anno aveva costituito tali unità in fondo patrimoniale;
con la significativa puntualizzazione ulteriore che giusto al gennaio e febbraio 2004 risaliva la commissione della truffa poi sanzionata con la condanna del 09.10.2009 alla base del processo. 1Аб R.G.Cass. n. 26869/14 Corte Suprema di Cassazione 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avv. G. Chiodo, alla stregua di un unico motivo di doglianza, con il quale denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 388 c.p.", sulla scorta dei seguenti profili argomentativi, in parte tra loro strettamente correlati: a) per la ritenuta insufficienza del mero fatto di sottrazione ad integrare la contestata ipotesi criminosa, in difetto della previa attivazione di una valida procedura esecutiva da parte del creditore avente diritto, "al cui solo esito diviene possibile qualificare come 'sottrattivo', 'fraudolento' e 'simulato' quell'atto dispositivo di un bene (nella specie, la costituzione di un fondo patrimoniale) che si assume essere stato posto in essere a scapito del creditore", laddove la prova dell'esistenza di detta procedura non potrebbe qui dirsi raggiunta, rinvenendosi nel fascicolo processuale "solo copie del titolo esecutivo e di precetto asseritamente notificati al GI ma del tutto privi della cartolina postale attestante l'effettivo perfezionamento del processo notificatorio con consequenziale invalidazione dell'intero procedimento"; b) comunque, per la dedotta inidoneità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto a comprovare "l'impedimento o la difficoltà circa il soddisfacimento della pretesa creditoria", solo l'esito infruttuoso del pignoramento, in quanto sintomatico della concreta impossibilità dell'esecuzione, consentendo di "formulare un giudizio sulla eventuale fraudolenza di atti dispositivi dei beni medio tempore posti in essere"; c) per l'insussistenza della opinata intangibilità relativa dei beni costituenti il fondo patrimoniale, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale nell'esegesi dell'istituto di cui all'art. 170 cod. civ., la limitazione alla pignorabilità dei beni medesimi dovendo in ogni caso "intendersi riferita alle sole obbligazioni nascenti da contratto e non anche a quelle da fatto illecito". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto non è fondato, di talché se ne impone il rigetto, con ogni consequenziale statuizione.
2. Relativamente al primo motivo, come sopra sintetizzato, rileva la Corte che del tutto erronea è l'affermazione di diritto posta a base della prospettazione difensiva, posto che, già da epoca risalente, è assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo cui "Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice non presuppone a nessun effetto che l'interessato abbia 2аб R.G.Cass. n. 26869/14 Corte Suprema di Cassazione previamente promosso l'esecuzione forzata del diritto riconosciutogli dal giudice, essendo sufficiente che egli abbia richiesto, anche informalmente, di adempiere: e l'inadempimento dà luogo al diritto al risarcimento del danno. (Fattispecie in cui il coniuge non affidatario del figlio è pregiudicato od ostacolato nel diritto ai rapporti con il figlio, garantitigli dal provvedimento giurisdizionale)" (così Cass. Sez. 6, sent. n. 9441 dell'01.07.1997, Rv. 209279). - -Principio quello testé enunciato che, per la sua intrinseca validità, è appunto rimasto fermo, venendo anche di recente ribadito, con particolare riferimento alla sufficienza di una richiesta anche informale di adempimento, purché possa dirsi con certezza che essa sia pervenuta al debitore, così come emerge dalle due massime di seguito trascritte: "Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato l'idoneità di una sollecitazione ad adempiere inoltrata personalmente al soggetto obbligato dal professionista delegato dai creditori alla gestione della controversia)." (cfr. Cass. sez.
6. Sent. n. 51218 dell'01.07.2014, Rv. 261665); "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., l'ingiunzione ad adempiere, che costituisce condizione di punibilità del reato, può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequívoca e non semplicemente supposta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'ingiunzione ad adempiere nel contegno del figlio che, ottenuta giudizialmente l'assegnazione di una casa di abitazione a soddisfazione del diritto di credito al mantenimento nei confronti del genitore, si era opposto alle successive azioni da questi intentate per sfrattarlo dall'immobile, fino ad ottenerne il sequestro preventivo in sede penale)." (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 50097 del 25.09.2013, Rv. 258497). Facendo quindi applicazione dei suddetti principi alla specifica vicenda di cui trattasi, nessuna perplessità può sorgere in proposito, risultando da entrambe le sentenze di merito - fra loro pienamente convergenti, quanto alla ricostruzione di tutti i fatti rilevanti nel presente processo - che, all'esito della sentenza del 9 ottobre 2009, di condanna al pagamento della provvisionale che qui interessa, il legale della società F.M.C. prese contatto con il GI per concordare le modalità di pagamento della somma stabilita dall'A.G., senza ricevere risposta alcuna;
ciò che li indusse a far luogo, il successivo 24 novembre, alla formale notifica del titolo esecutivo e del precetto, relativamente alla quale l'allegazione difensiva in ordine al difetto di prova 3Аб R.G.Cass. n. 26869/14 Corte Suprema di Cassazione del perfezionamento della relativa notifica, da un lato, contrasta apertamente con quanto emerge dalla lettura delle sentenza del Tribunale e della Corte d'Appello, senza peraltro che sia stata allegata al ricorso la documentazione a comprova dell'assunto; dall'altro e fermo il rilievo di genericità, alla stregua di quanto testé rilevato - risulta comunque non determinante, in forza della non contestata previa richiesta informale di pagamento di cui si è sopra detto [cfr., per una vicenda assimilabile alla presente, Cass. sez. 6, sent. n. 36010 del 29.02.2012, Rv. 253370: "Il delitto di elusione dolosa di un provvedimento del giudice (nella specie, di natura cautelare) (art. 388 cod. pen. comma secondo), non presuppone, come condizione di punibilità, la previa notifica del medesimo provvedimento alla persona che deve osservarlo, essendo sufficiente la mera conoscenza di fatto della decisione giudiziale”]. Ovvio corollario di quanto precede è il superamento anche del profilo di doglianza sub b), che rimane assorbito dalle considerazioni fin qui svolte.
2. Del pari destituito di fondamento è il terzo ed ultimo argomento posto a sostegno della dedotta violazione di legge. La sentenza citata dal ricorrente non esprime affatto il principio enunciato dal ricorrente e, anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito l'indissolubile legame che deve sussistere fra l'origine dell'obbligazione e la possibilità che essa sia soddisfatta aggredendo i ben confluiti nel fondo patrimoniale: "...il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi." (così Cass. civ., Sez. 6 5, ord. n. 3738 del 24.02.2015, Rv. 634646). Essendo - appena il caso di osservare, conclusivamente, che la formulazione della norma, richiedendo la mera preordinazione della condotta del soggetto agente all'elusione del provvedimento dell'A.G., non esige affatto la realizzazione dello scopo perseguito, essendo sufficiente che la commissione dell'atto simulato o come nella fattispecie - - fraudolento comporti ostacoli o ritardi nell'azione dell'avente diritto, così comunque frustrando, ancorché non irreparabilmente, il principio di autorità delle decisioni L dell'A.G., alla cui tutela è preposta la norma incriminatrice. 4ঝ R.G.Cass. n. 26869/14 Corte Suprema di Cassazione 3. Al rigetto del ricorso proposto segue la condanna al pagamento delle spese processuali, a mente dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10.02.2016 Il Presidente Il Consigliere est. Audua Lunschel ло DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E Z I O N 1 05