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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/11/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1796 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1796 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Concetta Zinghinì, con la quale è elettivamente domiciliata in Bianco
(RC), Via Vittoria n. 86
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/05/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420200017181727000, notificata in data 15/04/2022, scaturita dall'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2016 e 2017, ente creditore
. Controparte_1
A tal fine, ha esposto:
- che la pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento scaturisce dall'iscrizione della ricorrente alla Controparte_1
[...] 3
- che, in particolare, la ricorrente è stata iscritta come Advocaat presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti dal 24/08/2012
e, in data 30/11/2012 e ha formulato richiesta di iscrizione all'Albo Speciale per gli “Avvocati Comunitari Stabiliti” presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Locri (RC);
- che, con nota del 25 settembre 2013, il C.N.F. ha comunicato: “giusta nota pervenuta in data 20 settembre 2013 dal Ministero della Giustizia l'unica istituzione indicata dalla Romania quale autorità competente in materia, attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'U.E.
IMI (Intemation System) è individuata Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania (U.N.B.R.) con sede in palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei, n. 5, sector 5, 050091 Bucarest”;
- che, pertanto, con delibera n. 90 del 11/10/2013, il C.O.A. di Locri (RC) ha attivato la procedura di cancellazione della ricorrente, ex art. 17, comma 12,
L. n. 247/2012;
- che, con successiva delibera n. 4 del 16/01/2015, il medesimo C.O.A. ha deliberato la cancellazione dall'Albo degli Avvocati Stabiliti di “tutti coloro che risultano iscritti in virtù di documentazione proveniente dalla U.N.B.R.-
Struttura Bota”, compresa la ricorrente;
- che, con riferimento alle annualità contestate, la cartella di pagamento è illegittima per avvenuta cancellazione della ricorrente dall'albo di appartenenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Che il
Tribunale di Locri in accoglimento del presente ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per cui è causa, accertato e statuito la insussistenza della pretesa creditoria sottesa, voglia annullare la cartella di pagamento n. 094 2020 0017181727000 emessa dall Controparte_3
di Reggio Calabria, ente impositore la
[...] Controparte_1
per le motivazioni sopra esposte o con ogni ulteriore
[...] 4
statuizione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari distratte ex art.
93 c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, Controparte_1
e , sebbene ritualmente
[...] Controparte_3
convenute in giudizio, non si sono costituite.
Con provvedimento del 13/09/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
e di , che, Controparte_1 Controparte_3
pur convenute in giudizio, non si sono costituite, né sono comparse in udienza.
Parte ricorrente contesta il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata, relativo a contributi dovuti alla per gli anni 2016 – CP_1
2017, allegando la cancellazione dall'albo di appartenenza, che fa venir meno l'obbligo di iscrizione e di versare i contributi alla CP_1
Orbene, l'art. 21 commi 8, 9 e 10 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012
(Nuova disciplina dell'ordinamento della professionale forense) entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ha previsto l'obbligatoria e automatica iscrizione alla CP_4
in conseguenza dell'iscrizione all'Albo Professionale.
[...]
In virtù di tali disposizioni, è stato sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla non più sottoposto all'accertamento di CP_1
condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione ma subordinato, dal 2014, alla semplice iscrizione in un Albo Forense.
In questi casi, l'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta
Esecutiva della e non è necessario inviare la domanda. CP_1 5
In particolare, l'art. 21 della legge n. 247 del 2012 stabilisce che: “
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Contr Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con
l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione Contr con numerose e gravi omissioni, il nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal
CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. 6
6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
. Controparte_1
9. La , con proprio Controparte_1
regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e
l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Controparte_1
”.
[...]
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato la delibera dell'11/10/2013 del consiglio dell'ordine degli avvocati di Locri di attivazione della procedura di cancellazione dall'albo, ove era iscritta quale avvocato stabilito in virtù di titolo conseguito all'estero, per inidoneità del titolo conseguito (per illegittimità della 7
struttura che lo ha rilasciato), nonché la conseguente delibera di cancellazione n.
4 del 16/01/2015.
Pertanto, la ricorrente ha provato il difetto dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione alla cassa forense, con conseguente venir meno dell'obbligo di versare i contributi richiesti in relazione agli anni 2016 e 2017.
La documentazione allegata a sostegno della pretesa allegata, comprovante che la ricorrente non era iscritta all'albo degli avvocati nei periodi per i quali sono stati richiesti i contributi oggetto della cartella di pagamento impugnata, non è stata contestata o confutata dalle parti resistenti, che non si sono costituite in giudizio.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con annullamento della cartella di pagamento impugnata, in quanto la ricorrente non aveva l'obbligo di versare i contributi alla cassa forense, relativamente agli anni 2016 e 2017, non essendo iscritta all'albo professionale.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico delle parti resistenti, nella misura di metà ciascuno.
Infatti, la contumacia delle parti soccombenti non esonera dall'obbligo di refusione delle spese di lite (Cass. ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1796 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e di
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] 8
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
09420200017181727000, emessa dall' di Controparte_3
Reggio Calabria;
- ND , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. e in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, nella misura di metà ciascuno, che liquida in € 341,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Locri, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1796 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1796 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Concetta Zinghinì, con la quale è elettivamente domiciliata in Bianco
(RC), Via Vittoria n. 86
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/05/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420200017181727000, notificata in data 15/04/2022, scaturita dall'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2016 e 2017, ente creditore
. Controparte_1
A tal fine, ha esposto:
- che la pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento scaturisce dall'iscrizione della ricorrente alla Controparte_1
[...] 3
- che, in particolare, la ricorrente è stata iscritta come Advocaat presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti dal 24/08/2012
e, in data 30/11/2012 e ha formulato richiesta di iscrizione all'Albo Speciale per gli “Avvocati Comunitari Stabiliti” presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Locri (RC);
- che, con nota del 25 settembre 2013, il C.N.F. ha comunicato: “giusta nota pervenuta in data 20 settembre 2013 dal Ministero della Giustizia l'unica istituzione indicata dalla Romania quale autorità competente in materia, attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'U.E.
IMI (Intemation System) è individuata Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania (U.N.B.R.) con sede in palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei, n. 5, sector 5, 050091 Bucarest”;
- che, pertanto, con delibera n. 90 del 11/10/2013, il C.O.A. di Locri (RC) ha attivato la procedura di cancellazione della ricorrente, ex art. 17, comma 12,
L. n. 247/2012;
- che, con successiva delibera n. 4 del 16/01/2015, il medesimo C.O.A. ha deliberato la cancellazione dall'Albo degli Avvocati Stabiliti di “tutti coloro che risultano iscritti in virtù di documentazione proveniente dalla U.N.B.R.-
Struttura Bota”, compresa la ricorrente;
- che, con riferimento alle annualità contestate, la cartella di pagamento è illegittima per avvenuta cancellazione della ricorrente dall'albo di appartenenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Che il
Tribunale di Locri in accoglimento del presente ricorso e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per cui è causa, accertato e statuito la insussistenza della pretesa creditoria sottesa, voglia annullare la cartella di pagamento n. 094 2020 0017181727000 emessa dall Controparte_3
di Reggio Calabria, ente impositore la
[...] Controparte_1
per le motivazioni sopra esposte o con ogni ulteriore
[...] 4
statuizione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari distratte ex art.
93 c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, Controparte_1
e , sebbene ritualmente
[...] Controparte_3
convenute in giudizio, non si sono costituite.
Con provvedimento del 13/09/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
e di , che, Controparte_1 Controparte_3
pur convenute in giudizio, non si sono costituite, né sono comparse in udienza.
Parte ricorrente contesta il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata, relativo a contributi dovuti alla per gli anni 2016 – CP_1
2017, allegando la cancellazione dall'albo di appartenenza, che fa venir meno l'obbligo di iscrizione e di versare i contributi alla CP_1
Orbene, l'art. 21 commi 8, 9 e 10 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012
(Nuova disciplina dell'ordinamento della professionale forense) entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ha previsto l'obbligatoria e automatica iscrizione alla CP_4
in conseguenza dell'iscrizione all'Albo Professionale.
[...]
In virtù di tali disposizioni, è stato sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla non più sottoposto all'accertamento di CP_1
condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione ma subordinato, dal 2014, alla semplice iscrizione in un Albo Forense.
In questi casi, l'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta
Esecutiva della e non è necessario inviare la domanda. CP_1 5
In particolare, l'art. 21 della legge n. 247 del 2012 stabilisce che: “
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Contr Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con
l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione Contr con numerose e gravi omissioni, il nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal
CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. 6
6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
. Controparte_1
9. La , con proprio Controparte_1
regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e
l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Controparte_1
”.
[...]
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato la delibera dell'11/10/2013 del consiglio dell'ordine degli avvocati di Locri di attivazione della procedura di cancellazione dall'albo, ove era iscritta quale avvocato stabilito in virtù di titolo conseguito all'estero, per inidoneità del titolo conseguito (per illegittimità della 7
struttura che lo ha rilasciato), nonché la conseguente delibera di cancellazione n.
4 del 16/01/2015.
Pertanto, la ricorrente ha provato il difetto dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione alla cassa forense, con conseguente venir meno dell'obbligo di versare i contributi richiesti in relazione agli anni 2016 e 2017.
La documentazione allegata a sostegno della pretesa allegata, comprovante che la ricorrente non era iscritta all'albo degli avvocati nei periodi per i quali sono stati richiesti i contributi oggetto della cartella di pagamento impugnata, non è stata contestata o confutata dalle parti resistenti, che non si sono costituite in giudizio.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con annullamento della cartella di pagamento impugnata, in quanto la ricorrente non aveva l'obbligo di versare i contributi alla cassa forense, relativamente agli anni 2016 e 2017, non essendo iscritta all'albo professionale.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico delle parti resistenti, nella misura di metà ciascuno.
Infatti, la contumacia delle parti soccombenti non esonera dall'obbligo di refusione delle spese di lite (Cass. ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1796 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e di
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] 8
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
09420200017181727000, emessa dall' di Controparte_3
Reggio Calabria;
- ND , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. e in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, nella misura di metà ciascuno, che liquida in € 341,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Locri, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci