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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2367/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(P.I. Parte_1
E C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Colla Parte_1
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , in persona della procuratrice speciale
[...] P.IVA_3 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Caldo
[...]
CONVENUTA
NONCHÉ
(P.I. e C.F. , rappresentata da Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(C.F. , in persona della procuratrice speciale CP_2 P.IVA_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Caldo CP_5
CONVENUTA
NONCHÉ
1 P.I. ), in persona Controparte_6 P.IVA_5
del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Controparte_7
dall'avv. Raimondo Stefano Boggio
LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“in via principale, insiste sulle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art 281 duodecies 4° co. c.p.c. In via subordinata previo richiamo a tutte le precedenti difese svolte, precisa le proprie conclusioni così come dedotte in atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio ex art 102 cpc.”; con l'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio parte attrice aveva concluso come segue:
“In via preliminare: voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in attesa della definizione del presente giudizio sospendere la procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Torino
R.G.E. 180/2020
Nel merito: accertare e dichiarare che , e per esse la CP_1 CP_4 CP_2
non sono soggetti autorizzati per il recupero di crediti cartolarizzati ex
[...]
Legge n. 130/1999 in quanto non iscritti all'albo ex art 106 TUB;
accertare e dichiarare che e non hanno CP_4 Controparte_1 prodotto alcuna delega/procura in favore di Banca Finanziaria Internazionale
Spa nella procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Torino RGE 180/2020; accertare e dichiarare che Banca Finanziaria Internazionale SpA non ha prodotto alcuna delega/procura in favore di nella procedura Controparte_2
esecutiva immobiliare Tribunale di Torino RGE 180/2020; accertare e dichiarare che la è stata delegata da Controparte_2 CP_1
e da per intervenire nella procedura esecutiva immobiliare
[...] CP_4 pendente innanzi al Tribunale di Torino RGE N. 180/2020;
2 Conseguentemente dichiarare che e e per esse Controparte_1 CP_4
sono carenti della relativa legittimazione attiva per i motivi Controparte_2
esposti in premessa e dichiarare la loro estromissione dalla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Torino RGE N. 180/2020.
Si chiede inoltre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla procedura esecutiva immobiliare – Tribunale di Torino RGE N. 180/2020
Riservandosi ogni più ampia azione, in separato giudizio, riguardo ai danni patiti dalla ricorrente.
Con vittoria di spese”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia il G.E. Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso,
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso promossa, in quanto tardiva, per i motivi esposti in narrativa;
- respingere l'avversaria istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare oggetto di opposizione - R.G.E. n. 180/2020, per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
NEL MERITO:
In via principale:
- respingersi integralmente le domande tutte formulate dai ricorrenti, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di rappresentata da nella sua Controparte_1 Controparte_2 qualità di procuratrice e mandataria, a procedere con l'esecuzione forzata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con espressa riserva di ogni facoltà di legge, anche quella di fruire, occorrendo, di quanto previsto dall'art. 281-duodecies c.p.c.”
Parte convenuta Controparte_4
3 “Voglia il G.E. Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso promossa, in quanto tardiva, per i motivi esposti in narrativa;
- respingere l'avversaria istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare oggetto di opposizione - R.G.E. n. 180/2020, per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
NEL MERITO:
In via principale: respingersi integralmente le domande tutte formulate dai ricorrenti, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di rappresentata da nella sua Controparte_4 Controparte_2 qualità di procuratrice e mandataria, a procedere con l'esecuzione forzata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con espressa riserva di ogni facoltà di legge, anche quella di fruire, occorrendo, di quanto previsto dall'art. 281-duodecies c.p.c.” non ha depositato le note scritte di Controparte_8 precisazione delle conclusioni e discussione, con la comparsa di risposta si era rimessa alla decisione del Tribunale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. l'attrice ha introdotto il giudizio di merito nell'opposizione all'esecuzione spiegata nel procedimento RGE 180/2020 nel termine concesso dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 10.01.2024 con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, allegando, in sintesi, quale unico motivo di opposizione, la mancata iscrizione della società
e delle società e all'albo Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
4 speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e concludendo per l'accertamento
- che e non sono soggetti Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 autorizzati per il recupero dei crediti cartolarizzati ex legge 130/1999 in quanto non iscritte all'albo ex art. 106 TUB;
- che e non hanno prodotto alcuna Controparte_1 Controparte_4
delega/procura a favore di Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. nella procedura esecutiva immobiliare RGE 180/2020;
- che Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. non ha prodotto alcuna delega/procura in favore di nella procedura esecutiva Controparte_2 immobiliare RGE 180/2020;
- conseguentemente che e per esse Controparte_1 Controparte_4 [...] sono carenti della legittimazione attiva e dichiarare la loro CP_2
estromissione dalla procedura esecutiva immobiliare RGE 180/2020.
2. Con due diverse comparse di risposta si costituivano tempestivamente in giudizio e deducendo, in sintesi: Controparte_1 Controparte_4
- l'inammissibilità dell'opposizione siccome promossa dopo che era stata disposta la vendita in assenza di cause non imputabili idonee a giustificare la tardiva proposizione;
- che la Corte di Cassazione con decreto n. 13749/2024 ha dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi ex art. 363 bis c.p.c. in ordine alla questione della validità degli atti compiuti per il recupero del credito da parte dello special servicer non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB;
- che la medesima Corte di Cassazione con ordinanza del 18/03/2024 n. 7243 ha affermato che l'art. 2, comma 6, l. 130/1999 e l'art. 106 TUB non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e delle attività finanziarie, per cui non vi è ragione di trasferire
5 sul piano del rapporto negoziale le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, e che dall'omessa iscrizione all'albo non deriva alcuna invalidità;
- che in ogni caso per l'espletamento dell'attività di recupero del credito demandata al c.d. servicer non sarebbe necessaria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB;
- che nel caso di specie emerge che , che aveva acquistato il credito CP_4
dalla originaria creditrice Intesa San Paolo, aveva incaricato la Banca Finanziaria
Internazionale s.p.a. in qualità di master servicer per la riscossione del credito, e che a sua volta la Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. aveva demandato a in qualità di special servicer, lo svolgimento di talune attività Controparte_2 relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione;
- che la società mandataria non era stata dunque delegata a compiere attività di natura finanziaria, ma esclusivamente attività di recupero crediti, attività che secondo la Banca d'Italia può essere svolta dallo special servicer che sia titolare della licenza ex art. 115 TULPS;
- che nel caso di specie con riferimento alla contestazione svolta nei confronti di cessionaria della (originaria creditrice) emergeva CP_9 Controparte_10
dalla documentazione prodotta che la avesse conferito incarico alla CP_9
(il c.d. master servicer), iscritta all'albo degli Controparte_11
intermediari finanziari, di agire in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, con espressa facoltà di subdelega, e che a sua volta la aveva delegato la Neprix s.r.l. (c.d. sub-servicer); Controparte_11
- che anche in relazione alla successiva cessione da ad CP_9 CP_1 la Gazzetta Ufficiale indicava che la cessionaria avesse conferito incarico
[...]
alla Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., iscritta all'albo delle banche e all'albo dei gruppi bancari, e che a sua volta il sub-servicer era Controparte_2
stato delegato solo per svolgere l'attività di riscossione dei crediti;
6 - che la Banca d'Italia aveva ritenuto legittima l'attività di recupero del credito operata dallo special servicer in possesso della licenza di cui all'art. 115 TULPS, dal momento che non si tratta di attività finanziaria riservata;
- che in ogni caso anche l'art. 2, comma 2, lett. b) del DM del Ministero dell'economia del 2.04.2015 n. 53 aveva consentito l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte delle imprese di recupero in possesso della licenza di cui all'art. 115 TULPS, esonerandole dalla iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB dal momento che non si tratta di attività finanziaria riservata, purché le imprese osservino determinate condizioni meglio indicate in atto, condizioni tutte esistenti nel caso di specie;
- in punto di prova della cessione, che nelle Gazzette Ufficiali erano indicate tutti gli elementi per poter identificare i crediti ceduti che risultavano anche indicati sul sito internet della cessionaria, e quanto a Intesa San Paolo anche sul sito internet della cedente, oltre ad essere state prodotte le dichiarazioni rilasciate dalle cedenti e Controparte_10 CP_9
- che nessuna contestazione era stata formulata con riferimento al credito del procedente e CP_6 Controparte_6 concludevano per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e per il rigetto della stessa.
3. All'udienza del 26.09.2024 veniva concesso termine per le memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Quindi, in seguito alla successiva udienza tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 18.03.2025 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice procedente Controparte_6
[...]
4. Quest'ultima si costituiva in data 11.06.2025 rimettendosi alle decisioni del
Tribunale.
5. Alla successiva udienza del 12.06.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. da
7 tenersi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del
13.10.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e le difese per iscritto e il Giudice riservava la decisione nei successivi trenta giorni.
*****
6. Considerate le doglianze formulate al riguardo dalla parte attrice, occorre premettere che la documentazione depositata dalle convenute unitamente alle note scritte sostitutive dell'udienza con scadenza il 13.10.2025 è costituita da precedenti giurisprudenziali la cui produzione può ritenersi sempre ammissibile, considerato che la ricerca di precedenti giurisprudenziali è consentita al giudice anche d'ufficio al fine di avallare una determinata interpretazione delle norme vigenti, e più in generale, di sostenere il percorso motivazionale adottato.
7. Con il ricorso introduttivo della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è stato svolto soltanto il primo dei motivi che avevano sorretto il ricorso in opposizione volto dinanzi al G.E. che aveva introdotto la fase sommaria dell'opposizione che si era conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensione da parte del G.E., avente ad oggetto la mancata iscrizione delle resistenti all'albo di cui all'art. 106 TUB (pagina 4 e ss. dell'originario ricorso in opposizione prodotto da parte attrice quale doc. 1 allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.).
Non è stato invece coltivato il secondo motivo di opposizione, intitolato “della cessione dei crediti in blocco”, di cui alle pagine 7 e ss. dell'originario ricorso in opposizione prodotto da parte attrice quale doc. 1 allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., che era relativo alla mancanza di prova della cessione degli specifici crediti per i quali è stato svolto l'atto di intervento.
In applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), la presente sentenza non esamina tale secondo motivo di opposizione, che deve ritenersi abbandonato.
8. Le creditrici intervenute hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che, come è stato rilevato dal G.E. con l'ordinanza del 10.01.2024 e
8 secondo un dato incontestato tra le parti, essa è stata proposta dopo che è stata disposta la vendita, non essendo fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente non l'abbia potuta proporre tempestivamente per causa ad ella non imputabile (cfr. art. 615, comma 2, c.p.c.).
L'opponente ha contestato tale tesi, rilevando come il motivo di opposizione svolto avrebbe potuto essere oggetto di rilievo officioso da parte del G.E.
A ben guardare in effetti, trattandosi di motivo relativo alla legittimazione processuale delle parti intervenute, sarebbe stata possibile la rilevazione officiosa da parte del G.E. in applicazione del disposto dell'art. 182 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al processo esecutivo, per cui sotto tale aspetto l'opposizione proposta avrebbe potuto essere interpretata come sollecitazione rivolta al G.E. per l'esercizio di tale potere officioso a norma dell'art. 486 c.p.c., per il quale non è prevista una specifica barriera preclusiva.
9. Ciò posto in ordine al profilo dell'ammissibilità, nel merito l'opposizione proposta è infondata.
9.1. Con la recente ordinanza n. 7243 del 18.03.2024 la Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile, ha affermato il principio secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
9 Tale pronuncia è stata anche richiamata dal successivo decreto di inammissibilità della questione pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. pronunciato dalla Prima
Presidente della Corte di Cassazione in data 17.05.2024 (n. 13749/2024).
Ritiene il Tribunale di dover condividere l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con la citata ordinanza n. 7243/2024, dovendosi dunque ritenere irrilevante la verifica del se le diverse società coinvolte nell'operazione di cessione e nell'attività di riscossione alla quale si è fatto analitico riferimento nella parte relativa allo svolgimento del processo siano iscritte o meno all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, atteso che, anche ove si possa ravvisare l'esistenza di un obbligo di iscrizione in ragione dell'attività esercitata, la mancata iscrizione non avrebbe conseguenze di tipo civilistico ma solo rilevanza pubblicistica, ossia nel rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Ne deriva con riferimento al caso di specie l'infondatezza del motivo di opposizione riferito alla pretesa carenza di legittimazione attiva in capo alle creditrici intervenute e per esse Controparte_1 Controparte_4 CP_2
nonché alla pretesa carenza di legittimazione della precedente cessionaria
[...]
(a cui è successivamente subentrata . CP_9 Controparte_1
9.2. Parte attrice si è poi soffermata specificamente “sul difetto della rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c.” (pagine 7 e ss. del ricorso che introduce la fase di merito dell'opposizione).
Tale motivo è collegato al motivo trattato nel paragrafo 9.1. della presente motivazione, poiché si risolve nella critica della ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10.01.2024 nella parte in cui la stessa ha osservato che negli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale si fa riferimento alla Banca
Finanziaria Internazionale s.p.a. in qualità di master servicer, soggetto che secondo l'ordinanza in questione sarebbe iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Parte attrice ha osservato al riguardo che gli atti di intervento dei creditori nel processo esecutivo non fanno riferimento alla Controparte_12
[...]
[...] né tale ultima società risulta indicata nelle deleghe e subdeleghe prodotte
[...]
dalle creditrici intervenute, e che la circostanza che la Banca Finanziaria
Internazionale s.p.a. sia indicata negli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta
Ufficiale in qualità di master servicer non rileva per la legittimazione in giudizio Cont delle società né delle società servicer, ed ha concluso per l'illegittimità dell'attività di riscossione del credito allorché la stessa venga posta in essere da soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Il motivo in esame dunque si risolve in una ulteriore argomentazione a sostegno del motivo di cui al punto 9.1., che tuttavia, come si è detto, è infondato in quanto l'eventuale mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB nelle ipotesi in cui tale iscrizione sia obbligatoria in ragione dell'attività esercitata, non determina la nullità o comunque l'illegittimità sotto il profilo civilistico dell'attività di riscossione dei crediti svolta dalle società non iscritte in tale albo, avendo solo rilievo pubblicistico.
L'opposizione proposta va dunque rigettata.
10. Sussistono motivi idonei a determinare a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerato che, allorché la causa di merito veniva introdotta, non era ancora stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7243/2024 ed era in essere un contrasto giurisprudenziale, con copiosa giurisprudenza di merito che aderiva alla tesi opposta rispetto a quella poi fatta propria dalla Cassazione e dal Tribunale con la presente sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino il 12/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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