CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NO EA LV, Presidente LATORRE ANGELA RAFFAELLA, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE LV, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240002852023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240002852023000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240002852023000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 499/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso notificato in data 25/05/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2024 00028520 23, notificata in data 26/03/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, limitatamente al recupero della somma di € 7.404,19 oltre sanzioni e interessi a titolo di IRPEF anno d'imposta 2020.
Il ricorrente ha premesso che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, non ha indicato al rigo RN37 il credito della precedente dichiarazione, compensato nel corso del 2020 per € 4.962,48. L'Ufficio ha recuperato e iscritto a ruolo l'intera IRPEF compensata e non riportata in dichiarazione, oltre alle addizionali.
In data 24/05/2024 ha presentato dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020, riportando al rigo RN37 il credito compensato e rettificando il credito totale, facendo venire meno il presupposto dell'iscrizione a ruolo.
Avendo presentato la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020 con il riporto al rigo RN37 dell'effettivo credito utilizzato, l'atto impugnato è divenuto infondato e deve essere annullato.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato limitato al recupero IRPEF e relative addizionali, nonché la sospensione dell'esecutività e del pagamento, sussistendo il fumus boni iuris e il pericolo di danno grave e irreparabile.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, si è costituita in data 17/07/2024 ed ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. Ha dedotto che la cartella impugnata, dell'importo complessivo di € 13.524,90, comprende due ruoli di cui uno di € 6.114,83 per IVA anno 2019 (non contestato dal ricorrente) e l'altro per la somma di € 7.404,19 per IRPEF anno 2020, addizionali e accessori.
Ha spiegato che la dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente non si è limitata a riportare il credito, ma ha modificato i dati reddituali, determinando un minor credito d'imposta e rendendo legittima non solo la richiesta di pagamento già iscritta a ruolo, ma pure l'ulteriore pretesa di € 17.401,00 oltre sanzioni e interessi.
L'Agenzia ha sostenuto che essendo una “dichiarazione integrativa per correggere errori contabili”, e, soprattutto, avendo determinato un minor credito d'imposta, il ricorrente aveva obbligo di effettuare il versamento di quel minor credito d'imposta pari a € 17.401,00 come risultante dalla dichiarazione integrativa, oltre che della sanzione per infedele dichiarazione, pari al 90% del minor credito, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso) e degli interessi.
Ha sostenuto l'Agenzia che il ricorrente è a conoscenza che il credito d'imposta di € 27.272,00, è ormai inesistente perché da sé medesimo disconosciuto con “la dichiarazione integrativa 2020”, sia stato parimenti dichiarato nella successiva dichiarazione modello Unico 2022 per il 2021 (allegato n. 5) quale
“eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione” [rigo RN36] e, ancora, nel medesimo rigo della successiva dichiarazione modello Unico 2023 per il 2022 (allegato n. 6), come mai “corrette” e/o
“integrate” dal ricorrente.
Ha evidenziato che le addizionali regionali e comunali, nonché le relative sanzioni e interessi, non sono state contestate e che il ricorrente ha omesso la compilazione del quadro RV nella dichiarazione integrativa.
2 Ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito, la condanna alle spese di giudizio e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 15 dicembre 2025, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
°°°°°°°
Ad avviso della Corte è necessario premettere la sequenza dei fatti che hanno preceduto la proposizione del ricorso.
L'impugnata cartella di pagamento n. 292 2024 00028520 23 è stata notificata il 26/03/2024 e al punto 2 menziona come causale “Dichiarazione modello REDDITI/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 18-05-2023 con codice atto numero 26761102115 consegnata in data 18-05-2023”.
Il 24/05/2024 il sig. NO ha presentato la dichiarazione integrativa per il 2020 riportando al rigo RN37 il credito compensato e ha rettificato il credito totale. Ad avviso del contribuente in tal modo è venuto meno il presupposto dell'iscrizione a ruolo. Il 25/5/2024, a distanza di un giorno, ha proposto il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha insistito sulla correttezza del recupero, ponendo in evidenza l'incongruenza delle dichiarazioni anche in considerazione di quanto dichiarato nelle annualità successive, nonché il mancato versamento delle imposte.
Le parti non hanno ritenuto di sottoporre alla cognizione della Corte la Comunicazione predisposta in data 18-05-2023 con codice atto numero 26761102115 consegnata in data 18-05-2023 menzionata nella cartella opposta per la precisazione delle ragioni del recupero.
Tanto premesso la Corte evidenzia come a partire da Cass. SU., 30/06/2016, n. 13378 sia stato affermato il principio di diritto per cui «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria».
Dunque il contribuente ben poteva resistere alle maggiori pretese dell'Erario eccependo un credito di imposta della precedente dichiarazione. Tuttavia le modalità con cui ha proceduto alla correzione - tanto più in esito ad una comunicazione di irregolarità su cui nulla è stato chiarito - non consentono alla Corte la possibilità di apprezzare l'incidenza delle correzioni apportate e dunque in quali misura il credito di imposta poteva essere compensato nell'anno fiscale oggetto della cartella. Infatti l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il contribuente non si è limitato ad integrare il “rigo RN37 dell'effettivo credito utilizzato” ma ha modificato tutti i dati reddituali.
3 Se dunque è stata proposta un'istanza tardiva di correzione di errori nella presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente «in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria» (sul punto sempre Cass SU 13378/2016, ma si veda pure Cass. n. 14874/2023). Nel caso di specie, poiché il contribuente non si è limitato a integrare la parte relativa all'omessa dichiarazione del credito di imposta, ma ha pure modificato i dati comunicati al Fisco, non sono state spiegate le ragioni della correzione degli altri dati riportati nella dichiarazione integrativa, nè in quali termini la pretesa azionata con l'opposta cartella sia infondata. Né il contribuente ha ritenuto di precisare le difese a fronte delle contestazioni dell'Agenzia che ha insistito nella conclusione per cui siano dovute imposte non versate. Come deve darsi atto anche della condotta processuale del ricorrente che non è comparso all'udienza di discussione.
Per tali ragioni, poichè il ricorrente non ha offerto la prova del diritto a compensare il credito di imposta in relazione ai dati relativi all'anno fiscale 2020, il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente in quanto soccombente deve rifondere le spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate tenuto conto della difficoltà delle questioni affrontate, del valore della controversia sussumibile nel 3° scaglione di cui al Decreto Ministeriale n. 147/2022, applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 bis dlgs n. 546/96.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.041,30, oltre spese forfettarie ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta, 15 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Salvatore Catalano Il Giudice est. Angela Latorre
4
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NO EA LV, Presidente LATORRE ANGELA RAFFAELLA, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE LV, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240002852023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240002852023000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240002852023000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 499/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso notificato in data 25/05/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2024 00028520 23, notificata in data 26/03/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, limitatamente al recupero della somma di € 7.404,19 oltre sanzioni e interessi a titolo di IRPEF anno d'imposta 2020.
Il ricorrente ha premesso che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, non ha indicato al rigo RN37 il credito della precedente dichiarazione, compensato nel corso del 2020 per € 4.962,48. L'Ufficio ha recuperato e iscritto a ruolo l'intera IRPEF compensata e non riportata in dichiarazione, oltre alle addizionali.
In data 24/05/2024 ha presentato dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020, riportando al rigo RN37 il credito compensato e rettificando il credito totale, facendo venire meno il presupposto dell'iscrizione a ruolo.
Avendo presentato la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020 con il riporto al rigo RN37 dell'effettivo credito utilizzato, l'atto impugnato è divenuto infondato e deve essere annullato.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato limitato al recupero IRPEF e relative addizionali, nonché la sospensione dell'esecutività e del pagamento, sussistendo il fumus boni iuris e il pericolo di danno grave e irreparabile.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, si è costituita in data 17/07/2024 ed ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. Ha dedotto che la cartella impugnata, dell'importo complessivo di € 13.524,90, comprende due ruoli di cui uno di € 6.114,83 per IVA anno 2019 (non contestato dal ricorrente) e l'altro per la somma di € 7.404,19 per IRPEF anno 2020, addizionali e accessori.
Ha spiegato che la dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente non si è limitata a riportare il credito, ma ha modificato i dati reddituali, determinando un minor credito d'imposta e rendendo legittima non solo la richiesta di pagamento già iscritta a ruolo, ma pure l'ulteriore pretesa di € 17.401,00 oltre sanzioni e interessi.
L'Agenzia ha sostenuto che essendo una “dichiarazione integrativa per correggere errori contabili”, e, soprattutto, avendo determinato un minor credito d'imposta, il ricorrente aveva obbligo di effettuare il versamento di quel minor credito d'imposta pari a € 17.401,00 come risultante dalla dichiarazione integrativa, oltre che della sanzione per infedele dichiarazione, pari al 90% del minor credito, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso) e degli interessi.
Ha sostenuto l'Agenzia che il ricorrente è a conoscenza che il credito d'imposta di € 27.272,00, è ormai inesistente perché da sé medesimo disconosciuto con “la dichiarazione integrativa 2020”, sia stato parimenti dichiarato nella successiva dichiarazione modello Unico 2022 per il 2021 (allegato n. 5) quale
“eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione” [rigo RN36] e, ancora, nel medesimo rigo della successiva dichiarazione modello Unico 2023 per il 2022 (allegato n. 6), come mai “corrette” e/o
“integrate” dal ricorrente.
Ha evidenziato che le addizionali regionali e comunali, nonché le relative sanzioni e interessi, non sono state contestate e che il ricorrente ha omesso la compilazione del quadro RV nella dichiarazione integrativa.
2 Ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito, la condanna alle spese di giudizio e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 15 dicembre 2025, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
°°°°°°°
Ad avviso della Corte è necessario premettere la sequenza dei fatti che hanno preceduto la proposizione del ricorso.
L'impugnata cartella di pagamento n. 292 2024 00028520 23 è stata notificata il 26/03/2024 e al punto 2 menziona come causale “Dichiarazione modello REDDITI/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 18-05-2023 con codice atto numero 26761102115 consegnata in data 18-05-2023”.
Il 24/05/2024 il sig. NO ha presentato la dichiarazione integrativa per il 2020 riportando al rigo RN37 il credito compensato e ha rettificato il credito totale. Ad avviso del contribuente in tal modo è venuto meno il presupposto dell'iscrizione a ruolo. Il 25/5/2024, a distanza di un giorno, ha proposto il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha insistito sulla correttezza del recupero, ponendo in evidenza l'incongruenza delle dichiarazioni anche in considerazione di quanto dichiarato nelle annualità successive, nonché il mancato versamento delle imposte.
Le parti non hanno ritenuto di sottoporre alla cognizione della Corte la Comunicazione predisposta in data 18-05-2023 con codice atto numero 26761102115 consegnata in data 18-05-2023 menzionata nella cartella opposta per la precisazione delle ragioni del recupero.
Tanto premesso la Corte evidenzia come a partire da Cass. SU., 30/06/2016, n. 13378 sia stato affermato il principio di diritto per cui «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria».
Dunque il contribuente ben poteva resistere alle maggiori pretese dell'Erario eccependo un credito di imposta della precedente dichiarazione. Tuttavia le modalità con cui ha proceduto alla correzione - tanto più in esito ad una comunicazione di irregolarità su cui nulla è stato chiarito - non consentono alla Corte la possibilità di apprezzare l'incidenza delle correzioni apportate e dunque in quali misura il credito di imposta poteva essere compensato nell'anno fiscale oggetto della cartella. Infatti l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il contribuente non si è limitato ad integrare il “rigo RN37 dell'effettivo credito utilizzato” ma ha modificato tutti i dati reddituali.
3 Se dunque è stata proposta un'istanza tardiva di correzione di errori nella presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente «in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria» (sul punto sempre Cass SU 13378/2016, ma si veda pure Cass. n. 14874/2023). Nel caso di specie, poiché il contribuente non si è limitato a integrare la parte relativa all'omessa dichiarazione del credito di imposta, ma ha pure modificato i dati comunicati al Fisco, non sono state spiegate le ragioni della correzione degli altri dati riportati nella dichiarazione integrativa, nè in quali termini la pretesa azionata con l'opposta cartella sia infondata. Né il contribuente ha ritenuto di precisare le difese a fronte delle contestazioni dell'Agenzia che ha insistito nella conclusione per cui siano dovute imposte non versate. Come deve darsi atto anche della condotta processuale del ricorrente che non è comparso all'udienza di discussione.
Per tali ragioni, poichè il ricorrente non ha offerto la prova del diritto a compensare il credito di imposta in relazione ai dati relativi all'anno fiscale 2020, il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente in quanto soccombente deve rifondere le spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate tenuto conto della difficoltà delle questioni affrontate, del valore della controversia sussumibile nel 3° scaglione di cui al Decreto Ministeriale n. 147/2022, applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 bis dlgs n. 546/96.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.041,30, oltre spese forfettarie ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta, 15 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Salvatore Catalano Il Giudice est. Angela Latorre
4