Ordinanza cautelare 12 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 6 novembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 11674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11674 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11674/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13345/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13345 del 2021, proposto da GI AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, Selexi S.r.l. e Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
ES IA e IA EN LL, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella parte in cui parte ricorrente non risulta collocata nella posizione realmente spettante e quindi non si è potuta immatricolare al corso di laurea in Medicina e chirurgia e dei successivi scorrimenti;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n. 1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del Decreto Ministeriale n. 1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21,28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 17, 20, 27 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, 28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 17, 20, 27 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La parte ricorrente ha rappresentato di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022 indicando, come prima sede di preferenza, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il corso di laurea in medicina e chirurgia.
2.) In seguito alla pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa, il ricorrente aveva appreso di non essersi collocato in posizione utile per l’immatricolazione, avendo conseguito un punteggio pari a 35,40 punti, non sufficiente alla immatricolazione presso gli Atenei e i corsi di laurea di interesse indicati nella domanda di partecipazione.
3.) Il ricorrente, dunque, non avendo conseguito il bene della vita che aspirava di ottenere, mediante la proposizione del presente ricorso ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato, con conseguente ammissione al corso di laurea per cui è causa presso la sede indicata come prima scelta o in subordine presso la sede degli altri Atenei.
3.1.) Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, con il primo motivo di ricorso è stata inter alia contestata la legittimità del quesito n. 21 della matrice ministeriale, sull’assunto che lo stesso fosse stato erroneamente formulato.
Il ricorrente, in via subordinata, ha contestato sotto molteplici profili la legittimità dell’intera procedura selettiva per cui è causa.
4.) Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
5.) Questa Sezione, con ordinanza n. 2404 del 12 aprile 2022, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
6.) La Settima Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3547 del 22 luglio 2022, ha riformato la suddetta ordinanza n. 2404/2022 rilevando come la parte ricorrente avesse espressamente contestato la legittimità del quesito n. 21 della matrice ministeriale, la cui ambiguità era emersa dalle risultanze della verificazione disposta dal Consiglio di Stato in altri giudizi afferenti alla medesima tornata concorsuale per l’accesso alle facoltà a numero chiuso di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, rilevato che il ricorrente, per effetto del maggior punteggio spettante alla luce dell’ambiguità del quesito n. 21 (pari a 1,9 punti), avrebbe raggiunto un punteggio tale da garantirgli il superamento della c.d. prova di resistenza e, quindi, utile alla immatricolazione presso la facoltà di medicina e chirurgia per l’a.a. 2021/2022.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha ordinato all’amministrazione di ammettere il ricorrente “ con riserva e in sovrannumero al corso di laurea sopra indicato per l’anno accademico 2021/2022, facendo salva la determinazione dell’amministrazione sull’attribuzione della sede, tenuto conto del punteggio che l’amministrazione dovrà rettificare alla stregua dalla risposta data dall’appellante e della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse ”.
7.) Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha, poi, versato in atti pertinente documentazione (cfr. nota ministeriale prot. n. 21505 del 30 settembre 2022) attestante l’assegnazione della parte ricorrente, con riserva, al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso la sede dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, come peraltro anche ravvisato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 9290 del 28 ottobre 2022.
8.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia meritevole di favorevole considerazione, dal che consegue l’accoglimento del presente gravame nei termini di seguito esposti.
1.1. Con tale motivo di ricorso, come esposto in narrativa, la parte ricorrente ha contestato la legittimità della sua mancata ammissione al corso di laurea di interesse per l’a.a. 2021/2022 anche in ragione della asserita ambiguità del quesito numero 21 della matrice ministeriale.
L’ambiguità di tale quesito è stata poi effettivamente riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della verificazione disposta dal Consiglio di Stato.
Orbene, il Collegio ritiene che nel caso di specie non vi siano ragioni per discostarsi dalla conclusione raggiunta dall’organo verificatore, con la conseguenza che risulta accertata, in parte qua , l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati.
1.2. In proposito occorre anche evidenziare che il Consiglio di Stato, con la richiamata ordinanza cautelare n. 3547/2022, dopo aver richiamato i risultati della verificazione espletata dall’Istituto Superiore di Sanità in ordine ad alcuni quesiti del test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria – tra i quali quello n. 21 della matrice ministeriale, contestato dalla parte ricorrente nel presente giudizio – ha affermato che “ a fronte del punteggio di 35,4 riportato da quest’ultimo, il recupero di 1,9 punti per il quesito in questione comporta il superamento della prova di resistenza per la facoltà di medicina e chirurgia (35,7) ”.
Il Consiglio di Stato, come già esposto in precedenza, ha accolto l’appello cautelare proposto dalla parte ricorrente, ordinando all’amministrazione ministeriale di disporre “ l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea sopra indicato per l’anno accademico 2021/2022, facendo salva la determinazione dell’amministrazione sull’attribuzione della sede, tenuto conto del punteggio che l’amministrazione dovrà rettificare alla stregua dalla risposta data dall’appellante e della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse ”.
2. Il Collegio, quindi, in adesione alle risultanze della verificazione svolta dall’Istituto Superiore di Sanità, rileva come la censura inerente all’ambiguità della formulazione del quesito in parola – che, nella sostanza, non recava nessuna possibile risposta esatta – risulti fondata e che la riscontrata ambiguità abbia finito per penalizzare in maniera determinante la parte ricorrente, precludendole l’utile collocazione in graduatoria o, comunque, un migliore posizionamento in vista degli scorrimenti.
3. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in esecuzione della suddetta ordinanza del Consiglio di Stato, ha inviato alla parte ricorrente la comunicazione prot. n. 21505 del 30 settembre 2022, con la quale ne ha disposto l’assegnazione, con riserva, al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, corrispondente alla prima sede di suo interesse.
3.1. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con tale nota (rivolta a una pluralità di soggetti destinatari di pronunce cautelari favorevoli del Consiglio di Stato), si è limitato a rappresentare che l’assegnazione con riserva risultava ancorata al rispetto del punteggio riportato, ricalcolato in base al disposto cautelare del giudice amministrativo, e della conseguente posizione in graduatoria, tenuto conto delle sedi prescelte da ciascun candidato nell’ordine di sequenza, in ossequio ai principi del merito e della par condicio competitorum .
Il Ministero resistente, di contro, non ha rappresentato nulla nel presente giudizio in ordine ad eventuali criticità e/o disfunzioni organizzative da ricondursi all’ottemperanza alla decisione assunta dal Consiglio di Stato.
4. Il Collegio osserva che, nel caso in esame, l’accoglimento del primo motivo di ricorso consente l’integrale assorbimento dei restanti motivi di doglianza, stante la portata integralmente satisfattiva della presente pronuncia alla luce della sopra delineata posizione assunta dalla parte ricorrente, nonché del carattere subordinato delle altre censure proposte.
Pertanto, a definizione della presente vicenda contenziosa, si dispone la conferma dell’assegnazione della parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l’anno accademico 2021/2022, con conseguente scioglimento della riserva apposta in esecuzione del decisum cautelare.
5. Si reputano sussistenti giusti ed eccezionali motivi, stante la natura dei contrapposti interessi e la peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO