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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 22065/20
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Carmine Iazzetta elett.te Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Mugnano di Napoli, via Mugnano-Melito n.92 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
) in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dagli
[...]
avv. ti Maria Teresa Nicoletti e Giuseppe La Sala elett.te domiciliata in Napoli alla via Santa Maria di Costantinopoli n. 104 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_3
ti Gelsomina D'Antonio e Armando Vitiello, elett.te domiciliata in Napoli alla via
Comunale del principe n. 13/A giusta procura in atti;
CONVENUTI
, in persona del dirigente procuratore ab negotia, rapp.ta e Controparte_4
difesa dall'avv. Fabrizio Errico elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via
Santa
Lucia n. 62 giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Responsabilità professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 23.02.2010 l'istante veniva ricoverata presso l'
[...]
Napoli per essere sottoposta ad Controparte_2
intervento chirurgico per la rimozione di gozzo multinodulare;
- che l'intervento produceva la paralisi delle corde vocali sn tanto da presentare gravi difficoltà respiratorie che le comportavano l'impossibilità di svolgere le regolari attività quotidiane;
- che in conseguenza di tale evento ed a seguito di visita specialistica effettuata presso la Casa di Cura “ Villa dei Fiori “ le veniva diagnosticata una paralisi cvv sn”. a causa dello spazio respiratorio ridotto, quale diretta conseguenza dell'intervento chirurgico;
Sulla base di tali premesse, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l' Controparte_2
esclusiva responsabile per i danni subiti a causa del comportamento colposo posto in essere dal personale medico con conseguente condanna dell'
[...]
e della al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante. CP_1 CP_3
Si costituiva l' Controparte_1
( già l'
[...] Controparte_2
la quale chiedeva nel merito il rigetto della
[...]
domanda rilevando come la paresi cordale denunciata rientrasse nelle complicanze previste dall'intervento, al quale la paziente, correttamente informata, decideva di sottoporsi e riportata in maniera precisa nel consenso debitamente firmato dell'attrice, eccepiva la nullità della citazione e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne da Controparte_5
qualsivoglia somma dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'attrice e nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate, in tutto o in parte le pretese risarcitorie avanzate dagli attori.
Si costituiva l' la quale in via preliminare eccepiva la carenza di CP_3
legittimazione passiva per l'assoluta sua estraneità rispetto ai fatti contestati dall' attrice chiedendo l'estromissione dal presente giudizio con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di citazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabilità del danno e sua concreta giustificazione nei confronti dell'Ente – struttura sanitaria.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_6
ed in via gradata di contenere l'esposizione della compagnia nei limiti derivanti dalle disposizioni economiche e normative, risultanti dal contratto, il massimale, la quota di responsabilità ascritta all'assicurata.
Prodotta documentazione, espletata ctu, la causa sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 28.10.24, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione
è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti autodeterminati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, alla luce dell' ordinanza di codesto Tribunale del 08/02/2021 la sig.ra provvedeva al rinnovo dell' atto di citazione e la domanda pertanto Parte_1
risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione. Sul punto si osserva, tuttavia, che l'atto di citazione in rinnovazione nonostante espresso invito del Tribunale non è stato depositato da parte attrice avendo il
Tribunale potuto avere contezza unicamente quale allegato alla costituzione della in quell'atto l'attore precisava il titolo di inadempimento qualificato individuandolo nella scorretta identificazione dei nervi laringei ricorrenti durante l'intervento che provocavano la lesione delle corde vocali.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale. Principale corollario di siffatta ricostruzione
è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità
a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della
Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Va innanzitutto ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' convenuta. Alla luce della documentazione sanitaria prodotta CP_3
non si comprende quali siano le condotte ascrivibile all'operato dell' CP_3
seppur citata, in quanto nulla viene evidenziato.
Sul punto soccorrono i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass.
10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva,
l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poichè attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (cfr. Cass.15/09/2008 n. 23670). Nello specifico, per quanto innanzi detto, detta questione, attinente alla situazione giuridica sostanziale passiva, risulta sia stata ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione, onde deve essere esaminata nella presente sede. Parte attrice in citazione, e senza mai prendere espressa posizione in ordine all'eccezione indica il convenuto come titolare della posizione passiva senza tuttavia precisare in base a quale figura di controllo dovesse essere chiamata a rispondere o quale sarebbe stata la sua legittimazione in ordine ad un intervento eseguito presso una struttura dotata di propria pesronalità giuridica.
Ora, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697
c.c., la titolarità attiva e passiva del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio
(ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte nonché provare che il convenuto sia titolare di quella corrispettiva. Tutto quanto innanzi premesso, in merito alle doglianze inerenti all'invocata pronunzia di “difetto di legittimazione passiva” si osserva quanto segue. La posizione della è del tutto priva di CP_3
legittimazione passiva nel presente giudizio.
Sul punto va detto che parte attrice non si opponeva “all'estromissione” dal giudizio di senza tuttavia mai rinunciare alla domanda proposta e non CP_3
esistendo, se non nelle tassative ipotesi previste dal codice di rito ( ad esempio nelle ipotesi ex art. 111 cpc) un potere di “estromettere” un soggetto dal giudizio in corso in presenza di una domanda nei confronti dello stesso ritualmente proposta.
Orbene, in maniera sintetica e ripercorrendo quanto accaduto alla sig. ra
, appare necessario soffermarsi sull'assistenza sanitaria offerta all'attrice Parte_1
al fine di chiarire se vi siano state condotte censurabili ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'azienda Universitaria.
In primo luogo, i nominati ctu Dott. e dott. Persona_1 [...]
ponevano l'attenzione sulla circostanza che la storia clinica dell'attrice Per_2
aveva inizio con una diagnosi di Gozzo Nodulare, per cui veniva sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale presso l' Controparte_2
dopo il quale tuttavia a distanza di cinque mesi le
[...]
veniva diagnosticata una paralisi cvv sn.
Orbene, il collegio nominato, dopo aver descritto l'iter clinico e terapeutico subito,
rilevavano che “non vi è alcun elemento che attesti che detta paralisi si sia verificata nell'immediato post-intervento e pertanto non è possibile dimostrare che tale esito sia stato determinato da un atto lesivo intraoperatorio e non da processi cicatriziali o da aderenze che possono determinarsi nelle settimane successive all'intervento” motivo per il quale concludono affermando che “l'evidenza della paralisi della corda vocale di sinistra solo a distanza di 5 mesi dall'intervento consente di ritenere che nel caso in esame non si realizzò alcuna lesione del nervo laringeo inferiore da ricondurre a incongrue manovre chirurgiche, bensi si verificò una paralisi cordale per compressione del ricorrente secondaria a fenomeni cicatriziali post-operatori del tutto indipendenti dall'operato dei chirurghi.” Il collegio peritale non riconosceva condotte omissive o commissive legate a negligenza, imprudenza o imperizia da parte dei sanitari, difatti, non procedevano a valutazione del danno biologico in quanto non riconoscevano malpractice da parte dei sanitari che effettuarono l'intervento.
Parte attrice, nell'udienza successiva al deposito dell'elaborato, si riportava alle
“obiezioni sollevate come da note depositate “ senza che vi fosse né alcuna allegazione di note, né i ctu davano atto di avere ricevuto osservazioni da parte dell'attrice. Solo in sede di note ex art. 190 cpc parte attrice affermava che l'esito della ctu non era da considerarsi condivisibile in quanto la lesione dei nervi ricorrenti, non era stata accertata con esami strumentali prima del luglio 2010 in ragione delle attese rese necessarie per i tempi ospedalieri. Di tanto non è stata offerta alcuna prova, né sotto il profilo della preesistente paralisi di corda vocale, né di esami prenotati in tempo di gran lunga precedente alla loro esecuzione.
La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e si liquidano ex
DM
55/14 al valore medio dello scaglione del deductum , ed al valore minimo per CP_3
1 per la fase decisionale non avendo depositato note ex art. 190 cpc, compensandole nel rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata.
P.Q.M
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e l'inammissibilità CP_3
della domanda proposta nei suoi confronti;
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_3
che liquida in € 11.977,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf come per legge;
4) Condanna parte attrice al pagamento in favore di
[...]
delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.
Forf come per legge
5) Compensa le spese di lite tra l'
[...]
e la Controparte_1 CP_4
;
[...]
6) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
Napoli, 23.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 22065/20
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Carmine Iazzetta elett.te Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Mugnano di Napoli, via Mugnano-Melito n.92 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
) in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dagli
[...]
avv. ti Maria Teresa Nicoletti e Giuseppe La Sala elett.te domiciliata in Napoli alla via Santa Maria di Costantinopoli n. 104 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_3
ti Gelsomina D'Antonio e Armando Vitiello, elett.te domiciliata in Napoli alla via
Comunale del principe n. 13/A giusta procura in atti;
CONVENUTI
, in persona del dirigente procuratore ab negotia, rapp.ta e Controparte_4
difesa dall'avv. Fabrizio Errico elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via
Santa
Lucia n. 62 giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Responsabilità professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 23.02.2010 l'istante veniva ricoverata presso l'
[...]
Napoli per essere sottoposta ad Controparte_2
intervento chirurgico per la rimozione di gozzo multinodulare;
- che l'intervento produceva la paralisi delle corde vocali sn tanto da presentare gravi difficoltà respiratorie che le comportavano l'impossibilità di svolgere le regolari attività quotidiane;
- che in conseguenza di tale evento ed a seguito di visita specialistica effettuata presso la Casa di Cura “ Villa dei Fiori “ le veniva diagnosticata una paralisi cvv sn”. a causa dello spazio respiratorio ridotto, quale diretta conseguenza dell'intervento chirurgico;
Sulla base di tali premesse, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l' Controparte_2
esclusiva responsabile per i danni subiti a causa del comportamento colposo posto in essere dal personale medico con conseguente condanna dell'
[...]
e della al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante. CP_1 CP_3
Si costituiva l' Controparte_1
( già l'
[...] Controparte_2
la quale chiedeva nel merito il rigetto della
[...]
domanda rilevando come la paresi cordale denunciata rientrasse nelle complicanze previste dall'intervento, al quale la paziente, correttamente informata, decideva di sottoporsi e riportata in maniera precisa nel consenso debitamente firmato dell'attrice, eccepiva la nullità della citazione e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne da Controparte_5
qualsivoglia somma dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'attrice e nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate, in tutto o in parte le pretese risarcitorie avanzate dagli attori.
Si costituiva l' la quale in via preliminare eccepiva la carenza di CP_3
legittimazione passiva per l'assoluta sua estraneità rispetto ai fatti contestati dall' attrice chiedendo l'estromissione dal presente giudizio con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di citazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabilità del danno e sua concreta giustificazione nei confronti dell'Ente – struttura sanitaria.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_6
ed in via gradata di contenere l'esposizione della compagnia nei limiti derivanti dalle disposizioni economiche e normative, risultanti dal contratto, il massimale, la quota di responsabilità ascritta all'assicurata.
Prodotta documentazione, espletata ctu, la causa sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 28.10.24, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione
è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti autodeterminati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, alla luce dell' ordinanza di codesto Tribunale del 08/02/2021 la sig.ra provvedeva al rinnovo dell' atto di citazione e la domanda pertanto Parte_1
risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione. Sul punto si osserva, tuttavia, che l'atto di citazione in rinnovazione nonostante espresso invito del Tribunale non è stato depositato da parte attrice avendo il
Tribunale potuto avere contezza unicamente quale allegato alla costituzione della in quell'atto l'attore precisava il titolo di inadempimento qualificato individuandolo nella scorretta identificazione dei nervi laringei ricorrenti durante l'intervento che provocavano la lesione delle corde vocali.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale. Principale corollario di siffatta ricostruzione
è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità
a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della
Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Va innanzitutto ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' convenuta. Alla luce della documentazione sanitaria prodotta CP_3
non si comprende quali siano le condotte ascrivibile all'operato dell' CP_3
seppur citata, in quanto nulla viene evidenziato.
Sul punto soccorrono i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass.
10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva,
l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poichè attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (cfr. Cass.15/09/2008 n. 23670). Nello specifico, per quanto innanzi detto, detta questione, attinente alla situazione giuridica sostanziale passiva, risulta sia stata ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione, onde deve essere esaminata nella presente sede. Parte attrice in citazione, e senza mai prendere espressa posizione in ordine all'eccezione indica il convenuto come titolare della posizione passiva senza tuttavia precisare in base a quale figura di controllo dovesse essere chiamata a rispondere o quale sarebbe stata la sua legittimazione in ordine ad un intervento eseguito presso una struttura dotata di propria pesronalità giuridica.
Ora, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697
c.c., la titolarità attiva e passiva del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio
(ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte nonché provare che il convenuto sia titolare di quella corrispettiva. Tutto quanto innanzi premesso, in merito alle doglianze inerenti all'invocata pronunzia di “difetto di legittimazione passiva” si osserva quanto segue. La posizione della è del tutto priva di CP_3
legittimazione passiva nel presente giudizio.
Sul punto va detto che parte attrice non si opponeva “all'estromissione” dal giudizio di senza tuttavia mai rinunciare alla domanda proposta e non CP_3
esistendo, se non nelle tassative ipotesi previste dal codice di rito ( ad esempio nelle ipotesi ex art. 111 cpc) un potere di “estromettere” un soggetto dal giudizio in corso in presenza di una domanda nei confronti dello stesso ritualmente proposta.
Orbene, in maniera sintetica e ripercorrendo quanto accaduto alla sig. ra
, appare necessario soffermarsi sull'assistenza sanitaria offerta all'attrice Parte_1
al fine di chiarire se vi siano state condotte censurabili ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'azienda Universitaria.
In primo luogo, i nominati ctu Dott. e dott. Persona_1 [...]
ponevano l'attenzione sulla circostanza che la storia clinica dell'attrice Per_2
aveva inizio con una diagnosi di Gozzo Nodulare, per cui veniva sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale presso l' Controparte_2
dopo il quale tuttavia a distanza di cinque mesi le
[...]
veniva diagnosticata una paralisi cvv sn.
Orbene, il collegio nominato, dopo aver descritto l'iter clinico e terapeutico subito,
rilevavano che “non vi è alcun elemento che attesti che detta paralisi si sia verificata nell'immediato post-intervento e pertanto non è possibile dimostrare che tale esito sia stato determinato da un atto lesivo intraoperatorio e non da processi cicatriziali o da aderenze che possono determinarsi nelle settimane successive all'intervento” motivo per il quale concludono affermando che “l'evidenza della paralisi della corda vocale di sinistra solo a distanza di 5 mesi dall'intervento consente di ritenere che nel caso in esame non si realizzò alcuna lesione del nervo laringeo inferiore da ricondurre a incongrue manovre chirurgiche, bensi si verificò una paralisi cordale per compressione del ricorrente secondaria a fenomeni cicatriziali post-operatori del tutto indipendenti dall'operato dei chirurghi.” Il collegio peritale non riconosceva condotte omissive o commissive legate a negligenza, imprudenza o imperizia da parte dei sanitari, difatti, non procedevano a valutazione del danno biologico in quanto non riconoscevano malpractice da parte dei sanitari che effettuarono l'intervento.
Parte attrice, nell'udienza successiva al deposito dell'elaborato, si riportava alle
“obiezioni sollevate come da note depositate “ senza che vi fosse né alcuna allegazione di note, né i ctu davano atto di avere ricevuto osservazioni da parte dell'attrice. Solo in sede di note ex art. 190 cpc parte attrice affermava che l'esito della ctu non era da considerarsi condivisibile in quanto la lesione dei nervi ricorrenti, non era stata accertata con esami strumentali prima del luglio 2010 in ragione delle attese rese necessarie per i tempi ospedalieri. Di tanto non è stata offerta alcuna prova, né sotto il profilo della preesistente paralisi di corda vocale, né di esami prenotati in tempo di gran lunga precedente alla loro esecuzione.
La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e si liquidano ex
DM
55/14 al valore medio dello scaglione del deductum , ed al valore minimo per CP_3
1 per la fase decisionale non avendo depositato note ex art. 190 cpc, compensandole nel rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata.
P.Q.M
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e l'inammissibilità CP_3
della domanda proposta nei suoi confronti;
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_3
che liquida in € 11.977,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf come per legge;
4) Condanna parte attrice al pagamento in favore di
[...]
delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.
Forf come per legge
5) Compensa le spese di lite tra l'
[...]
e la Controparte_1 CP_4
;
[...]
6) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
Napoli, 23.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio