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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10340 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13762 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(EN (GE), 18/05/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ALIBERTI GIULIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(GN (BO), 20/12/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MENICHETTI SARA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. , in qualità di curatore speciale Controparte_2
della minore (Roma, 10/11/2021), rappresentata e Persona_1
difesa in proprio;
2
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
28/07/2021 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
dopo oltre dieci anni di convivenza e che dall'unione è nata la
[...]
FI (Roma, 10/11/2021), ha dedotto che successivamente Per_1
all'arrivo a Roma la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno aggressivo, prevaricatorio e controllante del marito e ha chiesto,
quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affido esclusivo di alla madre, obbligo del di contribuire al Per_1 CP_1
mantenimento della FI, ordine al medesimo di cessare la condotta pregiudizievole posta in essere e consentire il rientro della ricorrente nella casa familiare, di proprietà del medesimo, dalla quale ella si era allontanata unitamente alla piccola dopo l'aggressione subita il 13/01/2022, in Per_1
esito alla quale ha sporto denuncia nei confronti del che è stato CP_1
convocato in Questura e ivi ammonito ai sensi dell'art. 3 della L. 119/2013.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e deducendo un contegno ostativo della ricorrente nella 3
relazione padre-FI.
All'udienza presidenziale del 30/05/2022 sono comparse personalmente le parti e il presidente delegato, sentiti i coniugi ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ritenuta la necessità di espletare ctu psicologica prima di adottare i provvedimenti provvisori,
tenuto conto delle totalmente antitetiche e divergenti prospettazioni delle parti e della tenerissima età di (10/11/2021), ha disposto procedersi Per_1
a consulenza tecnica d'ufficio e adottato i seguenti provvedimenti interinali:
Dispone che nelle more della espletanda consulenza la minore
sia stabilmente collocata a Roma presso la madre alla quale Per_1
attribuisce il godimento esclusivo della casa familiare sita in Roma Via
Lovanio n. 16 dalla quale il coniuge dovrà allontanarsi Controparte_1
entro il 3 luglio 2022 asportando i suoi beni ed effetti personali e presso la
quale la ricorrente dovrà rientrare entro la medesima data.
Dispone altresì che nelle more della consulenza il padre potrà vedere
ed incontrare solo in uno spazio neutro e alla presenza di Per_1
operatori specializzati nell'osservazione della relazione genitore-FI e
manda a tal fine al Servizio Sociale del Municipio II di Roma Capitale di
prendere con urgenza in carico il caso al fine di organizzare e
supervisionare tali incontri che dovranno svolgersi con cadenza
bisettimanale almeno o secondo la diversa cadenza ritenuta congrua ed
adeguata dal predetto Servizio Sociale.
Manda ad ambo le parti di contattare il predetto Servizio Sociale
entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Dispone che a far data dal mese di marzo 2022 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1 4
mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base marzo 2022, e condanna il al pagamento dei relativi CP_1
importi entro il giorno 5 di ogni mese relativamente ai ratei a scadere,
fermo l'obbligo di ambo le parti di contribuire in eguale misura al
pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni tutte di Per_1
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il
17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte.
Nomina curatore speciale della minore (Roma, 10 Persona_1
novembre 2021) l'avv. e autorizza la stessa a Controparte_2
costituirsi in proprio.
Rinvia la causa per l'esame della ctu e l'adozione dei provvedimenti
di cui all'art. 708 c.p.c. all'udienza del 7 novembre 2022, ore 10.00.
Si comunichi ……
Con comparsa del 27/06/2022 si è costituita in giudizio l'avv.
[...]
in qualità di curatore speciale della minore, riservandosi di CP_2
rassegnare le conclusioni all'esito della disposta consulenza.
Espletata la ctu e sentite nuovamente le parti e il curatore speciale della minore che ha aderito alle conclusioni della consulente, con ordinanza del 14/12/2022 il presidente delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida la FI minore (Roma, 10 novembre 2021) al Per_1 5
Servizio Sociale di Roma Capitale cui spettano le decisioni di CP_3
maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, fermo
restando l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale da parte di
entrambi i genitori limitatamente alle decisioni di ordinaria
amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i
tempi di permanenza di presso ciascuno di loro. Per_1
4) Dispone che sia collocata ed abbia la residenza presso la Per_1
madre in Roma.
5) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Lovanio n. 16 alla
ricorrente dando atto che il coniuge se ne è già Parte_1
allontanato.
6) Dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo
per il mantenimento di e a far data dal mese di marzo 2022, la Per_1
somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli
indici Istat con base marzo 2022 e condanna il al pagamento dei CP_1
relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014.
7) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti , Per_1
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili
nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi
chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di
studio) e quelle concernenti eventi non inclusi nel mantenimento ordinario
(quali, a titolo esemplificativo, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non 6
rimborsate dal SSN).
8) Manda al Servizio Sociale affidatario di continuare a seguire e
avere in carico il caso al fine di: a) dar corso al progetto afferente i tempi
di permanenza di presso ciascun genitore delineato alle pagine 77 Per_1
e ss della relazione di consulenza con particolare riferimento alle prime tre
fasi, segnalando immediatamente al sottoscritto giudice eventuali situazioni
di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito
intervento dell'autorità giudiziaria;
b) guidare i genitori nella costruzione
di una effettiva co-genitorialità, realmente condivisa o almeno parallela;
c)
avviare i genitori, ove consenzienti, ad un percorso di coordinazione
genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa;
c)
verificare la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso da ciascun
genitore; d) coordinare gli interventi di sostegno, nonché gli operatori e i
professionisti coinvolti nella realizzazione del progetto;
e) inviare una
relazione sul caso entro il 30 settembre 2023, prodromica all'avvio della
così detta quarta fase (di cui alla relazione di ctu).
9) Manda ad ambo le parti e al nominato curatore speciale di
contattare, entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
il Servizio Sociale del Municipio II al quale le parti dovranno fornire copia
integrale della relazione di consulenza della prof.ssa con tutti i Per_2
relativi allegati.
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 14 novembre 2023 ore 9.45.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 16 ottobre 2023 per il
deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709 comma 3 c.p.c.,
munita del contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 7
6).
Assegna a parte resistente termine fino al 6 novembre 2023 per il
deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e
167 commi 1 e 2 c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, con espresso avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c. e che oltre il ridetto termine non potranno essere proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Invita il curatore speciale a formulare le sue richieste entro il
medesimo termine del 6 novembre 2023.
Si comunichi con urgenza alle parti, al curatore speciale nominato, al
Pubblico Ministero in sede all'Ufficiale di Stato Civile di Roma Capitale, al
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II.
Alla prima udienza istruttoria del 14/11/2023, il g.i., preso atto di quanto evidenziato dal Servizio Sociale affidatario e richiesto dal curatore speciale della minore, ha rimodulato i tempi di permanenza presso il padre nei seguenti termini: a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle
ore 09:00 alle ore 16:00; 2 pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore
19:00 nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con il Per_1
padre; 3 pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nelle
settimane in cui trascorre il fine settimana con la madre;
durante Per_1
le vacanze natalizie: il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre, dalle ore 09:00
alle ore 18:00, ad anni alternati con l'altro genitore;
il periodo dal 26
dicembre fino al pomeriggio del 31 dicembre ovvero dal pomeriggio del 31
dicembre fino al 6 gennaio, ad anni alternati con l'altro genitore, dalle ore
09:00 alle ore 18:00; le vacanze pasquali, ad anni alterni con ciascun 8
genitore, dalle ore 09:00 alle ore 18:00; - durante le vacanze estive, il
padre potrà tenere con sé la FI per 2 settimane, anche non consecutive,
da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni
anno ancora senza pernotto. Inoltre il g.i. ha invitato le parti a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale dalle stesse intrapreso e demandato al
Servizio Sociale di inoltrare una relazione di aggiornamento sul caso entro il
15/04/2024.
Disattese le istanze di prove orali articolate e l'istanza di modifica dei vigenti provvedimenti proposta dal in data 22/05/2024 alla luce CP_1
delle risultanze della ctu nonché di quanto evidenziato dal curatore speciale della minore e dal coordinatore genitoriale nella relazione prodotta dal curatore stesso, il g.i. ha disposto indagine sui redditi e sul patrimonio di ambo le parti a mezzo della Guardia di Finanza, demandato al Servizio
Sociale affidatario di inoltrare una relazione di aggiornamento sul caso entro il 31/01/2025 e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/03/2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 28/07/2021.
In ordine alle domande accessorie mette conto evidenziare che alcun coniuge ha chiesto il mantenimento per sé e che la domanda di addebito della separazione alla è stata formulata dal per la prima Parte_1 CP_1 9
volta solo nella comparsa conclusionale, ovvero tardivamente e inammissibilmente, e non già, come si legge nel predetto atto, sin dalla comparsa di costituzione, non essendovi traccia alcuna di siffatta domanda neanche nella memoria difensiva depositata per la fase di merito, né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni.
Il collegio è chiamato, pertanto, a pronunciarsi unicamente sull'affidamento e sul mantenimento della FI minore . Per_1
Al riguardo, premesso che il procedimento penale per maltrattamenti
(art. 572 c.p.) a carico del si è concluso con l'archiviazione, CP_1
confermata anche in esito alla opposizione proposta dalla mette Parte_1
conto evidenziare che allo stato nulla osta a reintegrare entrambi i genitori nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale e, quindi, a disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi, con residenza presso la Per_1
madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini indicati in dispositivo, come domandato anche dal curatore speciale, tenuto conto del netto miglioramento della relazione fra entrambi i genitori che hanno intrapreso e stanno proseguendo il percorso di coordinazione genitoriale e tra ciascuno e la FI che ha instaurato un solido legame affettivo con entrambi e avviato positivamente i pernotti presso il padre.
In particolare dalla relazione del coordinatore genitoriale del
07/03/2025, prodotta dal curatore speciale unitamente alla note di precisazione delle conclusioni, emerge che i genitori, dopo un'interruzione di svariati mesi, hanno ripreso il percorso di coordinazione genitoriale nel mese di febbraio 2025 riuscendo a raggiungere “importanti accordi volti a
favorire una gestione condivisa della crescita di : Per_1 10
•Istruzione scolastica: i genitori hanno scelto insieme l'istituto
scolastico e concordato sulle attività educative proposte dalla scuola,
assicurandosi che le scelte siano in linea con le necessità didattiche e
formative di . Per_1
• Attività sportiva: è stata iscritta a un corso di nuoto Per_1
privato, preparatorio per l'attività organizzata dalla scuola, che avrà inizio
nella primavera del 2025.
• Educazione religiosa: ha ricevuto un'educazione religiosa Per_1
cattolica, completando il battesimo il 4 agosto 2024 avvenuto alla presenza
di tutta la famiglia allargata. Entrambi i genitori hanno partecipato
attivamente al percorso di preparazione, che ha incluso tre incontri con i
sacerdoti, e hanno dato la possibilità a di consolidare un senso di Per_1
unità familiare
• Visite pediatriche: i genitori hanno concordato che le visite mediche
pediatriche siano alternate tra madre e padre, assicurando una gestione
equa delle necessità sanitarie della bambina.
• Eventi familiari: i genitori hanno partecipato congiuntamente a
eventi significativi per la bambina, come la festa di Natale e il saggio
scolastico, favorendo la coesione familiare e la stabilità affettiva di
. Per_1
• Comunicazioni durante i viaggi: i genitori hanno stabilito che, in
caso di viaggi fuori Roma, l'altro genitore sarà tempestivamente informato
sulla destinazione e avrà accesso ai dettagli dei biglietti di viaggio, per
garantire la trasparenza e la serenità nella gestione delle assenze.
• Videochiamate: quando trascorrerà più di due giorni con Per_1
un genitore, si effettueranno videochiamate per mantenere il legame 11
affettivo e per favorire la continuità del rapporto con l'altro genitore.
Nell'incontro del 21 febbraio 2025 hanno concordato che Per_3
23 febbraio mattina (ore 10.15) avrebbero accompagnato insieme Per_1
in piscina. Riferivano di aver concordato con il servizio sociale che
trascorresse il week end di Carnevale con il padre (dal 28 febbraio Per_1
al 2 marzo). Pertanto, in vista di tal week end è stato concordato un
pernotto infrasettimanale ovvero martedì 25 febbraio 2025 dall'uscita di
scuola fino al riaccompagno a scuola il giorno seguente.
Nell'incontro del 3 marzo 2025 i genitori hanno confermato di aver
effettuato il pernotto infrasettimanale come concordato. Inoltre, il sig.
ha preso B. per il 28 febbraio riportandola, con accordo della CP_1
madre, il sabato 1 marzo per le condizioni influenzali di . In ogni Per_1
caso la domenica mattina, 2 marzo, i genitori hanno portato insieme B. in
piscina.
Nell'incontro del 3 marzo, inoltre, viene condiviso che:
- si recherà a Genova con la madre dal 4 al 6 aprile, in modo Per_1
da trascorrere del tempo con i familiari materni
- trascorrerà con il padre dal 7 aprile 2025 dall'uscita di Per_1
scuola fino al mercoledì sera dal momento che la sig.ra sarà fuori Pt_1
Roma per lavoro.
Nel medesimo incontro sono stati introdotti due temi:
la frequentazione di con i genitori durante le vacanze di Per_1
Pasqua. Si è ipotizzato che possa trascorrere questa ricorrenza Per_1
con il padre e che successivamente possa trascorre un periodo di vacanza
anche con la madre. I giorni sono ancora da definire;
l'acquisto di una nuova abitazione della sig.ra in quartiere Pt_1 12
limitrofo (zona Montesacro). In relazione a quest'ultimo punto, il sig.
esprime la preoccupazione di un possibile sradicamento di CP_1 Per_1
da un contesto ormai familiare. A tal riguardo, la sig.ra dichiara di Pt_1
impegnarsi a garantire la continuità di tutti i contesti della bambina.
Il coordinatore conclude evidenziando che: alla ripresa del
coordinamento genitoriale, i sig.ri e hanno dimostrato CP_1 Parte_1
impegno nel percorso, partecipando attivamente agli incontri e lavorando
per il benessere della loro bambina verso la quale nutrono un profondo
affetto. mostra una buona relazione con entrambi i genitori, Per_1
caratterizzata da affetto e fiducia. Entrambi i genitori ne evidenziano i
progressi evolutivi e relazionali. Il sig. riferisce che quando è il CP_1
momento di tornare dalla madre dopo aver trascorso del tempo con lui,
tende a piangere. Questo comportamento potrebbe essere dovuto Per_1
alla difficoltà di transizione tra i due contesti ambienti familiari (materno e
paterno), un fenomeno che è comune nei bambini che vivono in contesti di
separazione. Bambini dell'età di , stanno iniziando a sviluppare un Per_1
senso di sé e delle loro relazioni con gli altri. Sebbene la bambina non
abbia la capacità di comprendere completamente il concetto di separazione,
l'emozione di tristezza può emergere nel momento in cui percepisce una
separazione. Tale reazione evidenzia anche il legame emotivo che la
bambina ha stabilito con entrambi i genitori, e il suo desiderio di mantenere
una relazione stabile e continua con ciascuno e di quanto la continuità di un
comportamento coeso e unitario da parte loro risulti fondamentale per il
suo equilibrio emotivo. Questo comportamento implica anche la necessità
di un comportamento coerente e unitario da parte dei genitori, che devono
continuare a lavorare insieme per garantire un ambiente stabile e 13
prevedibile. È fondamentale che il piano genitoriale sia sviluppato in modo
da minimizzare la discontinuità nelle sue routine quotidiane, per favorire la
sua crescita equilibrata e la stabilità emotiva. Nel prossimo periodo, ci si
concentrerà ulteriormente su questi aspetti, con l'obiettivo di delineare un
piano genitoriale più definito, in accordo con quanto indicato in sede di
CTU.
Per completezza mette conto evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni entrambi i genitori hanno ribadito l'impegno e la volontà
di proseguire il percorso di coordinazione genitoriale.
In considerazione del prevalente collocamento di presso la Per_1
madre dovrà essere a costei assegnata la casa familiare sita in Roma Via
Lovanio 16, di proprietà del salva e impregiudicata ogni diversa CP_1
determinazione se e quando la ricorrente si trasferirà nell'immobile per la quale ha sottoscritto un preliminare di acquisto.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento per la
FI dovuto dal padre alla madre, il collegio reputa di potere e Per_1
dovere confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali il è CP_1
tenuto a corrispondere alla la somma mensile di euro 800,00, da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2022, tenuto che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed acquisita dalla Guardia di Finanza emerge che: la ricorrente ha percepito nel
2024 un reddito netto mensile pari a circa euro 3.500,00 su dodici mensilità,
superiore a quello di circa euro 2.150,00/2.300,00 percepito nei due precedenti anni d'imposta, con una media in ulteriore crescita e pari ad euro
4.200,00 da agosto 2024 a gennaio 2025 inclusi;
la stessa, inoltre, è stata proprietaria fino ad ottobre 2023 di un appartamento residenziale acquistato 14
nel 2018 a Vienna ed alienato al prezzo di euro 290.000,00 e a dicembre
2023 ha sottoscritto un preliminare per l'acquisto di un appartamento in costruzione a Roma Via Monte Altissimo n. 23 la cui consegna è prevista per giugno 2026; è titolare di risparmi e investimenti per oltre euro
270.000,00; detiene partecipazioni dirette in quattro società non quotate in borsa che non hanno distribuito utili e partecipazioni rubricate presso
Directa Sim in due società startup che non hanno distribuito né prevedono di distribuire dividendi;
il ingegnere al pari della CP_1 Parte_1
dipendente dell'Agenzia Spaziale Europea, ha percepito nel 2024 redditi netti mensili pari a circa euro 8.500,00 su dodici mensilità, con un incremento ad euro 9.000,00 circa a gennaio e febbraio 2025; è proprietario della casa familiare sita in Roma Via Lovanio n. 16, assegnata alla ricorrente, per la quale corrisponde due mutui per un ammontare mensile complessivo di 2.308,67; abita in un appartamento in affitto in Via
Rubicone per il quale corrisponde il canone di locazione di euro 1.250,00
mensili e la giacenza media del conto corrente al medesimo intestato nel
2024 è stata di circa euro 6.700,00.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti con le specificazioni tutte di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ricorrente e resistente che dovranno rifondere in solido le spese di lite in favore del curatore speciale nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate in separata sede, devono essere 15
definitivamente poste a carico di ambo i genitori in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13762/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(EN (GE), 18/05/1983) e (GN (BO) Controparte_1
20/12/1976) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
28/07/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 44, parte I, serie 22, anno 2021, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la FI minore (Roma, 10/11/2021) in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre in Roma,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni su questioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di Per_1
uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana,
preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di 16
uscita scolastico fino alle ore 19.30 in un caso e con un pernottamento infrasettimanale fino al giorno successivo (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) nell'atto giorno;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con il compleanno della minore e le festività nazionali o locali infrasettimanali;
e)
per trenta giorni non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto Per_1
negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari, e la madre viceversa;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Lovanio n. 16 alla ricorrente, dando atto che il coniuge se ne è già allontanato;
dispone che a far data dal mese di marzo 2022 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di ed entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2022, e condanna il al versamento, in favore della dei relativi ratei CP_1 Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
manda ad ambo le parti di proseguire il percorso di coordinazione 17
genitoriale;
dichiara integralmente compensate tra le parti ricorrente e resistente le spese di lite;
condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere al curatore speciale avv. le spese di lite liquidate in complessivi CP_2
euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
pone definitivamente a carico dei genitori in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13762 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(EN (GE), 18/05/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ALIBERTI GIULIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(GN (BO), 20/12/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MENICHETTI SARA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. , in qualità di curatore speciale Controparte_2
della minore (Roma, 10/11/2021), rappresentata e Persona_1
difesa in proprio;
2
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
28/07/2021 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
dopo oltre dieci anni di convivenza e che dall'unione è nata la
[...]
FI (Roma, 10/11/2021), ha dedotto che successivamente Per_1
all'arrivo a Roma la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno aggressivo, prevaricatorio e controllante del marito e ha chiesto,
quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affido esclusivo di alla madre, obbligo del di contribuire al Per_1 CP_1
mantenimento della FI, ordine al medesimo di cessare la condotta pregiudizievole posta in essere e consentire il rientro della ricorrente nella casa familiare, di proprietà del medesimo, dalla quale ella si era allontanata unitamente alla piccola dopo l'aggressione subita il 13/01/2022, in Per_1
esito alla quale ha sporto denuncia nei confronti del che è stato CP_1
convocato in Questura e ivi ammonito ai sensi dell'art. 3 della L. 119/2013.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze e deducendo un contegno ostativo della ricorrente nella 3
relazione padre-FI.
All'udienza presidenziale del 30/05/2022 sono comparse personalmente le parti e il presidente delegato, sentiti i coniugi ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ritenuta la necessità di espletare ctu psicologica prima di adottare i provvedimenti provvisori,
tenuto conto delle totalmente antitetiche e divergenti prospettazioni delle parti e della tenerissima età di (10/11/2021), ha disposto procedersi Per_1
a consulenza tecnica d'ufficio e adottato i seguenti provvedimenti interinali:
Dispone che nelle more della espletanda consulenza la minore
sia stabilmente collocata a Roma presso la madre alla quale Per_1
attribuisce il godimento esclusivo della casa familiare sita in Roma Via
Lovanio n. 16 dalla quale il coniuge dovrà allontanarsi Controparte_1
entro il 3 luglio 2022 asportando i suoi beni ed effetti personali e presso la
quale la ricorrente dovrà rientrare entro la medesima data.
Dispone altresì che nelle more della consulenza il padre potrà vedere
ed incontrare solo in uno spazio neutro e alla presenza di Per_1
operatori specializzati nell'osservazione della relazione genitore-FI e
manda a tal fine al Servizio Sociale del Municipio II di Roma Capitale di
prendere con urgenza in carico il caso al fine di organizzare e
supervisionare tali incontri che dovranno svolgersi con cadenza
bisettimanale almeno o secondo la diversa cadenza ritenuta congrua ed
adeguata dal predetto Servizio Sociale.
Manda ad ambo le parti di contattare il predetto Servizio Sociale
entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Dispone che a far data dal mese di marzo 2022 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1 4
mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base marzo 2022, e condanna il al pagamento dei relativi CP_1
importi entro il giorno 5 di ogni mese relativamente ai ratei a scadere,
fermo l'obbligo di ambo le parti di contribuire in eguale misura al
pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni tutte di Per_1
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il
17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte.
Nomina curatore speciale della minore (Roma, 10 Persona_1
novembre 2021) l'avv. e autorizza la stessa a Controparte_2
costituirsi in proprio.
Rinvia la causa per l'esame della ctu e l'adozione dei provvedimenti
di cui all'art. 708 c.p.c. all'udienza del 7 novembre 2022, ore 10.00.
Si comunichi ……
Con comparsa del 27/06/2022 si è costituita in giudizio l'avv.
[...]
in qualità di curatore speciale della minore, riservandosi di CP_2
rassegnare le conclusioni all'esito della disposta consulenza.
Espletata la ctu e sentite nuovamente le parti e il curatore speciale della minore che ha aderito alle conclusioni della consulente, con ordinanza del 14/12/2022 il presidente delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida la FI minore (Roma, 10 novembre 2021) al Per_1 5
Servizio Sociale di Roma Capitale cui spettano le decisioni di CP_3
maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, fermo
restando l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale da parte di
entrambi i genitori limitatamente alle decisioni di ordinaria
amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i
tempi di permanenza di presso ciascuno di loro. Per_1
4) Dispone che sia collocata ed abbia la residenza presso la Per_1
madre in Roma.
5) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Lovanio n. 16 alla
ricorrente dando atto che il coniuge se ne è già Parte_1
allontanato.
6) Dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo
per il mantenimento di e a far data dal mese di marzo 2022, la Per_1
somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli
indici Istat con base marzo 2022 e condanna il al pagamento dei CP_1
relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014.
7) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti , Per_1
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili
nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi
chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di
studio) e quelle concernenti eventi non inclusi nel mantenimento ordinario
(quali, a titolo esemplificativo, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non 6
rimborsate dal SSN).
8) Manda al Servizio Sociale affidatario di continuare a seguire e
avere in carico il caso al fine di: a) dar corso al progetto afferente i tempi
di permanenza di presso ciascun genitore delineato alle pagine 77 Per_1
e ss della relazione di consulenza con particolare riferimento alle prime tre
fasi, segnalando immediatamente al sottoscritto giudice eventuali situazioni
di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito
intervento dell'autorità giudiziaria;
b) guidare i genitori nella costruzione
di una effettiva co-genitorialità, realmente condivisa o almeno parallela;
c)
avviare i genitori, ove consenzienti, ad un percorso di coordinazione
genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa;
c)
verificare la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso da ciascun
genitore; d) coordinare gli interventi di sostegno, nonché gli operatori e i
professionisti coinvolti nella realizzazione del progetto;
e) inviare una
relazione sul caso entro il 30 settembre 2023, prodromica all'avvio della
così detta quarta fase (di cui alla relazione di ctu).
9) Manda ad ambo le parti e al nominato curatore speciale di
contattare, entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
il Servizio Sociale del Municipio II al quale le parti dovranno fornire copia
integrale della relazione di consulenza della prof.ssa con tutti i Per_2
relativi allegati.
Nomina giudice istruttore se stessa e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 14 novembre 2023 ore 9.45.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 16 ottobre 2023 per il
deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709 comma 3 c.p.c.,
munita del contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 7
6).
Assegna a parte resistente termine fino al 6 novembre 2023 per il
deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e
167 commi 1 e 2 c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, con espresso avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c. e che oltre il ridetto termine non potranno essere proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Invita il curatore speciale a formulare le sue richieste entro il
medesimo termine del 6 novembre 2023.
Si comunichi con urgenza alle parti, al curatore speciale nominato, al
Pubblico Ministero in sede all'Ufficiale di Stato Civile di Roma Capitale, al
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II.
Alla prima udienza istruttoria del 14/11/2023, il g.i., preso atto di quanto evidenziato dal Servizio Sociale affidatario e richiesto dal curatore speciale della minore, ha rimodulato i tempi di permanenza presso il padre nei seguenti termini: a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle
ore 09:00 alle ore 16:00; 2 pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore
19:00 nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con il Per_1
padre; 3 pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nelle
settimane in cui trascorre il fine settimana con la madre;
durante Per_1
le vacanze natalizie: il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre, dalle ore 09:00
alle ore 18:00, ad anni alternati con l'altro genitore;
il periodo dal 26
dicembre fino al pomeriggio del 31 dicembre ovvero dal pomeriggio del 31
dicembre fino al 6 gennaio, ad anni alternati con l'altro genitore, dalle ore
09:00 alle ore 18:00; le vacanze pasquali, ad anni alterni con ciascun 8
genitore, dalle ore 09:00 alle ore 18:00; - durante le vacanze estive, il
padre potrà tenere con sé la FI per 2 settimane, anche non consecutive,
da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni
anno ancora senza pernotto. Inoltre il g.i. ha invitato le parti a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale dalle stesse intrapreso e demandato al
Servizio Sociale di inoltrare una relazione di aggiornamento sul caso entro il
15/04/2024.
Disattese le istanze di prove orali articolate e l'istanza di modifica dei vigenti provvedimenti proposta dal in data 22/05/2024 alla luce CP_1
delle risultanze della ctu nonché di quanto evidenziato dal curatore speciale della minore e dal coordinatore genitoriale nella relazione prodotta dal curatore stesso, il g.i. ha disposto indagine sui redditi e sul patrimonio di ambo le parti a mezzo della Guardia di Finanza, demandato al Servizio
Sociale affidatario di inoltrare una relazione di aggiornamento sul caso entro il 31/01/2025 e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/03/2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 28/07/2021.
In ordine alle domande accessorie mette conto evidenziare che alcun coniuge ha chiesto il mantenimento per sé e che la domanda di addebito della separazione alla è stata formulata dal per la prima Parte_1 CP_1 9
volta solo nella comparsa conclusionale, ovvero tardivamente e inammissibilmente, e non già, come si legge nel predetto atto, sin dalla comparsa di costituzione, non essendovi traccia alcuna di siffatta domanda neanche nella memoria difensiva depositata per la fase di merito, né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni.
Il collegio è chiamato, pertanto, a pronunciarsi unicamente sull'affidamento e sul mantenimento della FI minore . Per_1
Al riguardo, premesso che il procedimento penale per maltrattamenti
(art. 572 c.p.) a carico del si è concluso con l'archiviazione, CP_1
confermata anche in esito alla opposizione proposta dalla mette Parte_1
conto evidenziare che allo stato nulla osta a reintegrare entrambi i genitori nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale e, quindi, a disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi, con residenza presso la Per_1
madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini indicati in dispositivo, come domandato anche dal curatore speciale, tenuto conto del netto miglioramento della relazione fra entrambi i genitori che hanno intrapreso e stanno proseguendo il percorso di coordinazione genitoriale e tra ciascuno e la FI che ha instaurato un solido legame affettivo con entrambi e avviato positivamente i pernotti presso il padre.
In particolare dalla relazione del coordinatore genitoriale del
07/03/2025, prodotta dal curatore speciale unitamente alla note di precisazione delle conclusioni, emerge che i genitori, dopo un'interruzione di svariati mesi, hanno ripreso il percorso di coordinazione genitoriale nel mese di febbraio 2025 riuscendo a raggiungere “importanti accordi volti a
favorire una gestione condivisa della crescita di : Per_1 10
•Istruzione scolastica: i genitori hanno scelto insieme l'istituto
scolastico e concordato sulle attività educative proposte dalla scuola,
assicurandosi che le scelte siano in linea con le necessità didattiche e
formative di . Per_1
• Attività sportiva: è stata iscritta a un corso di nuoto Per_1
privato, preparatorio per l'attività organizzata dalla scuola, che avrà inizio
nella primavera del 2025.
• Educazione religiosa: ha ricevuto un'educazione religiosa Per_1
cattolica, completando il battesimo il 4 agosto 2024 avvenuto alla presenza
di tutta la famiglia allargata. Entrambi i genitori hanno partecipato
attivamente al percorso di preparazione, che ha incluso tre incontri con i
sacerdoti, e hanno dato la possibilità a di consolidare un senso di Per_1
unità familiare
• Visite pediatriche: i genitori hanno concordato che le visite mediche
pediatriche siano alternate tra madre e padre, assicurando una gestione
equa delle necessità sanitarie della bambina.
• Eventi familiari: i genitori hanno partecipato congiuntamente a
eventi significativi per la bambina, come la festa di Natale e il saggio
scolastico, favorendo la coesione familiare e la stabilità affettiva di
. Per_1
• Comunicazioni durante i viaggi: i genitori hanno stabilito che, in
caso di viaggi fuori Roma, l'altro genitore sarà tempestivamente informato
sulla destinazione e avrà accesso ai dettagli dei biglietti di viaggio, per
garantire la trasparenza e la serenità nella gestione delle assenze.
• Videochiamate: quando trascorrerà più di due giorni con Per_1
un genitore, si effettueranno videochiamate per mantenere il legame 11
affettivo e per favorire la continuità del rapporto con l'altro genitore.
Nell'incontro del 21 febbraio 2025 hanno concordato che Per_3
23 febbraio mattina (ore 10.15) avrebbero accompagnato insieme Per_1
in piscina. Riferivano di aver concordato con il servizio sociale che
trascorresse il week end di Carnevale con il padre (dal 28 febbraio Per_1
al 2 marzo). Pertanto, in vista di tal week end è stato concordato un
pernotto infrasettimanale ovvero martedì 25 febbraio 2025 dall'uscita di
scuola fino al riaccompagno a scuola il giorno seguente.
Nell'incontro del 3 marzo 2025 i genitori hanno confermato di aver
effettuato il pernotto infrasettimanale come concordato. Inoltre, il sig.
ha preso B. per il 28 febbraio riportandola, con accordo della CP_1
madre, il sabato 1 marzo per le condizioni influenzali di . In ogni Per_1
caso la domenica mattina, 2 marzo, i genitori hanno portato insieme B. in
piscina.
Nell'incontro del 3 marzo, inoltre, viene condiviso che:
- si recherà a Genova con la madre dal 4 al 6 aprile, in modo Per_1
da trascorrere del tempo con i familiari materni
- trascorrerà con il padre dal 7 aprile 2025 dall'uscita di Per_1
scuola fino al mercoledì sera dal momento che la sig.ra sarà fuori Pt_1
Roma per lavoro.
Nel medesimo incontro sono stati introdotti due temi:
la frequentazione di con i genitori durante le vacanze di Per_1
Pasqua. Si è ipotizzato che possa trascorrere questa ricorrenza Per_1
con il padre e che successivamente possa trascorre un periodo di vacanza
anche con la madre. I giorni sono ancora da definire;
l'acquisto di una nuova abitazione della sig.ra in quartiere Pt_1 12
limitrofo (zona Montesacro). In relazione a quest'ultimo punto, il sig.
esprime la preoccupazione di un possibile sradicamento di CP_1 Per_1
da un contesto ormai familiare. A tal riguardo, la sig.ra dichiara di Pt_1
impegnarsi a garantire la continuità di tutti i contesti della bambina.
Il coordinatore conclude evidenziando che: alla ripresa del
coordinamento genitoriale, i sig.ri e hanno dimostrato CP_1 Parte_1
impegno nel percorso, partecipando attivamente agli incontri e lavorando
per il benessere della loro bambina verso la quale nutrono un profondo
affetto. mostra una buona relazione con entrambi i genitori, Per_1
caratterizzata da affetto e fiducia. Entrambi i genitori ne evidenziano i
progressi evolutivi e relazionali. Il sig. riferisce che quando è il CP_1
momento di tornare dalla madre dopo aver trascorso del tempo con lui,
tende a piangere. Questo comportamento potrebbe essere dovuto Per_1
alla difficoltà di transizione tra i due contesti ambienti familiari (materno e
paterno), un fenomeno che è comune nei bambini che vivono in contesti di
separazione. Bambini dell'età di , stanno iniziando a sviluppare un Per_1
senso di sé e delle loro relazioni con gli altri. Sebbene la bambina non
abbia la capacità di comprendere completamente il concetto di separazione,
l'emozione di tristezza può emergere nel momento in cui percepisce una
separazione. Tale reazione evidenzia anche il legame emotivo che la
bambina ha stabilito con entrambi i genitori, e il suo desiderio di mantenere
una relazione stabile e continua con ciascuno e di quanto la continuità di un
comportamento coeso e unitario da parte loro risulti fondamentale per il
suo equilibrio emotivo. Questo comportamento implica anche la necessità
di un comportamento coerente e unitario da parte dei genitori, che devono
continuare a lavorare insieme per garantire un ambiente stabile e 13
prevedibile. È fondamentale che il piano genitoriale sia sviluppato in modo
da minimizzare la discontinuità nelle sue routine quotidiane, per favorire la
sua crescita equilibrata e la stabilità emotiva. Nel prossimo periodo, ci si
concentrerà ulteriormente su questi aspetti, con l'obiettivo di delineare un
piano genitoriale più definito, in accordo con quanto indicato in sede di
CTU.
Per completezza mette conto evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni entrambi i genitori hanno ribadito l'impegno e la volontà
di proseguire il percorso di coordinazione genitoriale.
In considerazione del prevalente collocamento di presso la Per_1
madre dovrà essere a costei assegnata la casa familiare sita in Roma Via
Lovanio 16, di proprietà del salva e impregiudicata ogni diversa CP_1
determinazione se e quando la ricorrente si trasferirà nell'immobile per la quale ha sottoscritto un preliminare di acquisto.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento per la
FI dovuto dal padre alla madre, il collegio reputa di potere e Per_1
dovere confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali il è CP_1
tenuto a corrispondere alla la somma mensile di euro 800,00, da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2022, tenuto che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed acquisita dalla Guardia di Finanza emerge che: la ricorrente ha percepito nel
2024 un reddito netto mensile pari a circa euro 3.500,00 su dodici mensilità,
superiore a quello di circa euro 2.150,00/2.300,00 percepito nei due precedenti anni d'imposta, con una media in ulteriore crescita e pari ad euro
4.200,00 da agosto 2024 a gennaio 2025 inclusi;
la stessa, inoltre, è stata proprietaria fino ad ottobre 2023 di un appartamento residenziale acquistato 14
nel 2018 a Vienna ed alienato al prezzo di euro 290.000,00 e a dicembre
2023 ha sottoscritto un preliminare per l'acquisto di un appartamento in costruzione a Roma Via Monte Altissimo n. 23 la cui consegna è prevista per giugno 2026; è titolare di risparmi e investimenti per oltre euro
270.000,00; detiene partecipazioni dirette in quattro società non quotate in borsa che non hanno distribuito utili e partecipazioni rubricate presso
Directa Sim in due società startup che non hanno distribuito né prevedono di distribuire dividendi;
il ingegnere al pari della CP_1 Parte_1
dipendente dell'Agenzia Spaziale Europea, ha percepito nel 2024 redditi netti mensili pari a circa euro 8.500,00 su dodici mensilità, con un incremento ad euro 9.000,00 circa a gennaio e febbraio 2025; è proprietario della casa familiare sita in Roma Via Lovanio n. 16, assegnata alla ricorrente, per la quale corrisponde due mutui per un ammontare mensile complessivo di 2.308,67; abita in un appartamento in affitto in Via
Rubicone per il quale corrisponde il canone di locazione di euro 1.250,00
mensili e la giacenza media del conto corrente al medesimo intestato nel
2024 è stata di circa euro 6.700,00.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti con le specificazioni tutte di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ricorrente e resistente che dovranno rifondere in solido le spese di lite in favore del curatore speciale nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate in separata sede, devono essere 15
definitivamente poste a carico di ambo i genitori in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13762/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(EN (GE), 18/05/1983) e (GN (BO) Controparte_1
20/12/1976) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
28/07/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 44, parte I, serie 22, anno 2021, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la FI minore (Roma, 10/11/2021) in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre in Roma,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni su questioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
: a) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di Per_1
uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana,
preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di 16
uscita scolastico fino alle ore 19.30 in un caso e con un pernottamento infrasettimanale fino al giorno successivo (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) nell'atto giorno;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con il compleanno della minore e le festività nazionali o locali infrasettimanali;
e)
per trenta giorni non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto Per_1
negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari, e la madre viceversa;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Lovanio n. 16 alla ricorrente, dando atto che il coniuge se ne è già allontanato;
dispone che a far data dal mese di marzo 2022 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di ed entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2022, e condanna il al versamento, in favore della dei relativi ratei CP_1 Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
manda ad ambo le parti di proseguire il percorso di coordinazione 17
genitoriale;
dichiara integralmente compensate tra le parti ricorrente e resistente le spese di lite;
condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere al curatore speciale avv. le spese di lite liquidate in complessivi CP_2
euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
pone definitivamente a carico dei genitori in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi